sabato 21 novembre 2009

caratteristiche dell''aspettativa per assegno di ricerca

Egregio Professore,
ho trovato il Suo preziosissimo blog e spero che potrà aiutarmi a chiarire una questione di cui mi occupo da mesi. Sono insegnante di ruolo nella scuola secondaria; avendo concluso il dottorato di ricerca, ho ora la possibilità di concorrere ad un assegno di ricerca biennale. Mentre per il periodo di congedo straordinario per dottorato la normativa dice in modo chiaro che esso "è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza", non riesco a trovare garanzie analoghe per gli assegni di ricerca. Posso chiedere al Dirigente Scolastico che nel decreto di aspettativa per assegno di ricerca specifichi che anche questo periodo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza?

La ringrazio infinitamente per la Sua fondamentale assistenza in questa circostanza.
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gentile dottoressa

nel decreto deve necessariamente essere riportato che l'aspettativa concessa è o non è utile ai fini economici, di quiescenza e di previdenza. Chieda al Dirigente scolastico la specificazione delle caratteristiche dell'aspettativa. Cordialmente

Alberto Pagliarini

assunzioni cofinanziate e blocco assunzioni

Gentile Professore,
presa visione sul suo preziosissimo blog del quesito postole sulla materia in oggetto, e della risposta da lei fornita, mi permetto di chiederle qualche precisazione ulteriore.
La circolare del MIUR prot. 478 del 27/03/2009 (che allego per comodità di consultazione), indica (periodo evidenziato in giallo nella terza e ultima pagina) che anche per gli inquadramenti di personale operati sulla base di cofinanziamenti del MIUR (chiamate dirette e trasferimenti), deve esserci una contabilizzazione in punti organico, la cui entità sarà ridotta in proporzione all'entità dei cofinanziamenti ministeriali (min. 70%).
Quindi non si può ritenere che tali operazioni siano completamente esenti dal blocco del turn over.
E' corretto?

Ringraziandola ancora per il suo prezioso blog, le invio i miei migliori saluti.

Responsabile Ufficio Amministrazione Docenti
Servizio Personale e Sviluppo Risorse Umane
Università XXXX

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gentile Signora
ero a conoscenza della circolare MIUR del 27/3/09 ma ne ignoravo il contenuto. La ringrazio per avermela inviata. Dalla circolare si evince che anche le assunzioni cofinanziate dal MIUR rientrano, per la parte di finanziamento a carico dell'amministrazione universitaria, nel calcolo del budget di risorse disponibili per le assunzioni da effettuare nei limiti posti dal D.L. 180/08 convertito dalla legge 1/09. Evidentemente per il ministero dell'Economia è prevalso l'obiettivo del contenimento della spesa rispetto al principio al quale si ispira il cofinanziamento, cioè quello di agevolare la mobilità dei docenti e il rientro dei cervelli. Non credo sia una scelta politica ma burocratico-amministrativa, perché l'incidenza della spesa a carico delle amministrazioni universitarie per le assunzioni cofinanziate è non rilevante. Pertanto, il principio e lo scopo delle assunzioni cofinanziate ai fini di migliorare il funzionamento delle università, doveva prevalere, a mio avviso, sull'insignificante contenimento della spesa. Tant'è! Non sempre prevale il buon senso e la razionalità nella onnipotente burocrazia ministeriale di questo Paese che riesce a strasvolgere anche le buone scelte politiche fatte dal legislatore. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 9 novembre 2009

le compatibilità e la retribuzione di un ricercatore a tempo determinato

Egr. Prof. Pagliarini,
sono un assegnista di ricerca e saltuariamente svolgo attività di didattica (tramite contratti di insegnamento) o di ricerca in conto terzi.
Per ragioni di opportunità fiscale ho optato nel corso del 2008 per l'apertura di una posizione di partita Iva sotto il regime dei cosiddetti "contribuenti minimi". Da allora emetto fattura per le prestazioni (corsi o ricerche) estranee agli impegni dell'assegno.
Poiché ambirei a divenire, prima o poi, un ricercatore a tempo determinato, Le chiedo fin d'ora se sussista una qualche incompatibilità di fondo tra questa figura giuridica e il mantenimento della partita Iva ai fini della fatturazione dell'attività di docenza e di ricerca estranea o comunque aggiuntiva rispetto agli impegni previsti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo. Riporto a tal proposito uno stralcio dal regolamento recentemente approvato dal mio Ateneo di riferimento che non sembra prevedere tale eventualità.
Inoltre, un altro articolo del medesimo regolamento equipara la retribuzione minima del ricercatore a TD a quella del ricercatore confermato a tempo pieno. Tale norma non si pone in contrasto con le recenti disposizioni del Decreto Interministeriale 16 settembre 2009 prot. n. 94 /2009 che fissa invece un limite superiore e pari al 120% dello stipendio di un ricercatore confermato a 0 scatti?
La ringrazio infinitamente per il Suo prezioso supporto e La saluto cordialmente.
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caro dottore
ritengo non ci sia compatibilità. Occorre comunque aspettare la legge in discussione e i regolamenti attuativi per sapere esattamente le caratteristiche della nuova figura di ricercatore a tempo determinato per 3 anni, rinnovabili. Il regolamento di ateneo è antecedente il decreto ministeriale. Dovrebbe essere adeguato alla nuova disposizione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sulle quote mensili di riassorbimento dell'assegno ad personam

Egr.prof.
le pongo questo problema:un dirigente medico ospedaliero ha vinto un concorso di ricercatore; l'università gli ha mantenuto l'assegno ad personam riassorbibile con gli aumenti universitari(classi, scatti,eccc.), ma ha anche riassorbito questo assegno con gli aumenti del CCNL opedaliero. Io che mi occupo del CCNL ospedaliero non sono assolutamente convinta di questo; morale della favola il docente dopo la conferma dei tre anni ha un debito di 45000 Euro, appunto perchè la collega dell'università gli riassorbe gli aumenti ospedalieri che io avevo attribuito. Le sarei grata di avere una risposta in tal senso, per la sua professionalità, e al più presto,considerato che l'università ha già avviato un procedimento di recupero di tali somme.Cordiali saluti
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signora anonima
venendo meno al mio principio di non rispondere a un quesito postomi da anonimo, ho deciso di rispondere perché la questione può interessare diversi soggetti. L'assegno ad personam calcolato al soggetto in questione e attribuito dall'amministrazione comprende anche gli aumenti derivanti dall'applicazione del CCNL dei medici ospedalieri. L'assegno va totalmente riassorbito ai soggetti che entrano in un ruolo universitario della docenza provenendo da altra amministrazione. L'assorbimento va operato, per una ampia giurisprudenza in materia, in modo tale da evitare al soggetto un forte cambiamento del suo tenore di vita a causa dell'entità del riassorbimento mensile. Pertanto si utilizzano solo gli aumenti connessi al costo della vita che, nel caso della docenza universitaria, si identificano con l'aumento annuale ISTAT. Nel caso in questione anche l'aumento derivante dall'applicazione del CCNL può essere utilizzato ai fini del riassorbimento, essendo in gran parte connesso al costo della vita. Non vanno quindi utilizzati gli scatti biennali. E' la procedura adottata da diverse università. Tuttavia l'universita, in forza della sua atonomia potrebbe discrezionalmente non utilizzare, per il caso in questione, neppure l'aumento derivante dal CCNL, ove l'utilizzo di questo comporti un eccessivo assorbimento e quindi una forte decurtazione della retribuzione mensile, in contrasto con il principio predetto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 8 novembre 2009

sul riscatto laurea e dottorato

Egregio Professore,
sono xxxxxxxxxxxxxxxxx, ricercatore confermato nell'Università di Bari, e desidero preliminarmente ringraziarLa per il prezioso aiuto che offre alla comunità scientifica e del quale io stesso mi sono più volte giovato consultando il Suo blog. Mi permetto di disturbarLa su una questione (il riscatto degli anni di laurea e di dottorato ai fini della pensione) che Lei in effetti ha già ampiamente affrontato ma per la quale vorrei chiederLe ulteriore soccorso al fine di dissipare le ultime perplessità e rispondere più consapevolmente alla lettera con cui l'Amministrazione mi comunica l'entità del contributo di riscatto (complessivamente quasi 41.000euro). Premetto che ho quarant'anni e che il mio interrogativo verte esclusivamente sul riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, poiché ho quasi terminato il riscatto ai fini della buonuscita. La domanda è stata inoltrata al momento dell'assunzione (settembre 2001) e i periodi da riscattare, per complessivi sette anni, sono i seguenti:01/11/1988-31/10/1992 (laurea) e 01/11/1993-01/08/1994 +03/08/1995-31/10/1997 (dottorato). Allo stato attuale, conteggiando anche l'anno del servizio di leva (02/08/1994-02/08/1995), raggiungerei, al compimento dei 65 anni (nel 2034), poco più di 34 anni di contribuzione. Le domande che mi (e soprattutto Le) pongo sono pertanto:1) Nell'ipotesi di non avere progressioni di carriera, è vantaggioso(ai fini economici e, in particolare, dell'ammortizzamento dei costi)riscattare tutti e 7 gli anni o mi converrebbe limitarmi al numero di anni sufficienti a raggiungere, ai 65 anni anagrafici, i 40 dicontribuzione? 2) Nella eventualità di un avanzamento di carriera (e dunque di un innalzamento dell'età pensionabile a 70 anni), potrei andare in pensione indipendentemente dall'età anagrafica nell'ipotesi in cui avessi già raggiunto - attraverso il riscatto - i 40 anni dicontribuzione? 3) So che la legge prevede la possibilità di versare l'importo in 10 anni (120 rate mensili) ma che la disposizione si applica alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008: tale data-limite si intende riferita all'originaria richiesta presentata all'Amministrazione (nelmio caso nel 2001) o a quella redatta a seguito della determinazione del contributo da versare (e dunque, per quanto mi concerne, nel 2009)? Nel ringraziarLa anticipatamente per il tempo che potrà dedicarmi e per i consigli che vorrà darmi, Le porgo i miei più cordiali saluti. Suo,
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caro collega
ai fini dela pensione i contributi versati oltre i 40 anni non sono utilizzabili. Pertanto basta riscattare gli anni mancanti per il raggiungimento dei 40 anni di contributi, nell'ipotesi che non ci sia un avanzamento di carriera. Nell'ipotesi di un avanzamento di carriera, quando avrà maturato 40 anni di contributi versati compresi gli anni riscattati, potrà chiedere il pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Poichè ha presentato domanda di riscatto nel 2001 e il calcolo dell'onere è stato fatto sulla retribuzione in godimento a quella data, non può utilizzare i vantaggi riservati a coloro che chiedono il riscatto della laurea ( solo la laurea) da gennaio 2008 e il calcolo viene fatto utilizzando la retribuzione in godimento al momento della domanda. cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 4 novembre 2009

ricostruzione di carriera e servizi riconoscibili

Chiar.mo Prof. Pagliarini,
sono stato da qualche giorno confermato nel ruolo di Professore ordinario e devo ora procedere alla ricostruzione della carriera. I servizi da me prestati precedentemente alla nomina in ruolo sono i seguenti:- Servizio militare: 2-11-1989 - 26-10-1990;- Dottorato di ricerca: 1-11-1991 - 31-10-1994;- Borsa di studio biennale post-dottorato: 30-10-1997 - 29-10-1999;- Servizio di ruolo presso la Scuola secondaria: 1-9-2001 - 31-10-2005. Durante il predetto servizio presso la Scuola secondaria sono stato collocato in aspettativa dal 1-9-2002 al 31-8-2004 per la fruizione di un assegno di ricerca. Nel decreto del Dirigente scolastico si legge:"Il periodo di aspettativa su specificato è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza".Gentilmente Le chiedo:- Quali servizi possono essere valutati?- Devo produrre documentazione anche relativamente all'assegno di ricerca o è sufficiente la sola certificazione del servizio scolastico, dal momento che l'aspettativa sarebbe stata "utile ai fini della progressione di carriera"?- Quando presi servizio a scuola il contratto di lavoro che firmai faceva distinzione fra "decorrenza giuridica" e "decorrenza economica"; la prima era indicata nel 1-9-2000, la seconda nel 1-9-2001 (data di effettiva assunzione in servizio). Quale delle due decorrenze ha valore ai fini della ricostruzione della carriera?Mi scusi per le molte richieste.La ringrazio in anticipo e Le porgo cordiali saluti
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caro collega
il servizio che sarà riconosciuto valido ai fini economici è quello prestato presso la scuola secondaria, anche se in aspettativa, con decorrenza la data di effettiva assunzione in servizio. Sarà anche riconosciuto il servizio militare. ove non sia stato già riconosciuto in altra ricostruzione. Produca domanda al rettore per la ricostruzione di carriera ed alleghi la documentazione dei servizi per i quali chiede il riconoscimento ai fini economici. Può limitarsi a chiedere il riconoscimento solo del servizio scolastico o può chiederlo per tutti i servizi espletati. In quest'ultimo caso i servizi non riconoscibili saranno esclusi d'ufficio. Può anche chiedere, ma solo ai fini giuridici, il riscatto degli anni di dottorato, riservandosi di accettarlo solo dopo la comunicazione del corrispondente onere a suo carico. Avrà comunque comunicazione sulle decisioni dell'ufficio. cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 2 novembre 2009

sull'assegno ad personam e suo calcolo

Carissimo,
posso avere una spiegazionne tecnica sull'assegno ad personam, sul suo significato e sui critreri di attribuzione e sulla sua evoluzione nel tempo in funzione anche delle classi stipendiali(incrementi, decrementi, ecc.)?
Ha perfettamente ragione sui mali del nostro Ateneo. Grazie
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caro collega
l'assegno ad personam non riassorbibile, non rivalutabile, pensionabile,viene attribuito ad un docente quando, per avanzamento di carriera, si trova ad avere, nella nuova qualifica superiore, una retribuzione totale delle voci retributive pensionabili, inferiore a quella di cui godeva nella qualifica inferiore di provenienza. E' il caso di un ricercatore con una classe retributiva alta che passa associato non confermato, o di un associato con classe retributiva alta che passa straordinario. L'assegno è la differenza tra la retribuzione totale lorda comprensiva della tredicesima nella vecchia posizione giuridica, cioè la somma delle tre voci, stipendio tabellare, IIS (indennità integrativa speciale), assegno aggiuntivo, e quella che compete nella nuova posizione giuridica. L'assegno attribuito resta costante durante il triennio di conferma per associato o a quello di straordinario. Superato il triennio di conferma o di straordinariato viene fatta la ricostruzione di carriera con la quale, al massimo si è inquadrati alla classe 4^ (la 03 delle mie tabelle retributive), in base ai servizi pregressi riconosciuti validi, nella misura di 2/3 con un massimo di 8 anni. Per effetto di questo inquadramento la retribuzione cambia e l'assegno ad personam viene ricalcolato come differenza tra l'ultima retribuzione totale lorda di professore associato non confermato o di professore straordinario, comprensiva dell'assegno ad personam in godimento, e la nuova retribuzione totale lorda che compete nella classe retributiva di professore associato o di professore ordinario, attribuita dopo la ricostruzione di carriera. Se la differenza è negativa o zero, l'assegno si perde, se positiva costituisce il nuovo valore dell'assegno ad personam che resta attribuito, non rivalutabile ma pensionabile, sino alla fine della carriera. Con le mie tabelle retributive alla mano, uno può farsi i propri calcoli. Il principio giuridico a cui si ispira l'assegno ad personam è quello della non reformatio in pejus o non diminutio in pejus per cui non si può vincere un concorso, passare alla qualifica superiore ed avere una retribuzione inferiore a quella di cui si godeva nella qualifica precedente. cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 1 novembre 2009

incompatibilità per un docente a tempo definito

Gent.mo Prof. Pagliarini,
a proposito di incompatibilità, mi ponevo il seguente quesito: Un docente a tempo definito può partecipare a un bando per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa bandito dalla stessa Università cui appartiene? Grazie della risposta Cordiali saluti


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caro dottore
no! non può avere due rapporti di lavoro con la stessa amministrazione. cordialmente
Alberto Pagliarini

contratto a tempo determinato e adeguamento retributivo

Egr. Prof. Pagliarini,
sono un Ricercatore a Tempo Determinato, entratoin servizio a maggio 2008, con la retribuzionepari a quella di un Ricercatore non confermato,così come previsto dal Regolamento della mia Università (Perugia). In data 16 settembre 2009, è uscito il DecretoInterministeriale 16 settembre 2009 prot. n.94/2009 sui "Criteri per la stipula di contrattidi diritto privato a tempo determinato per losvolgimento di attività di ricerca e di didatticaintegrativa presso le Università, ai sensidell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230". In tale Decreto si dichiara che "...Iltrattamento economico minimo dei contratti dilavoro subordinato di diritto privato a tempodeterminato di cui all'articolo 1, comma 14,della legge 4 novembre 2005, n. 230, è stabilitonella misura del 120% del trattamento economicoiniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno". La mia domanda è: posso ottenere una modificadella mia retribuzione, adeguandola al Decreto?. Se sì, da quando?.
Grazie in anticipo per la sua preziosa collaborazione. Cordiali saluti.
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caro dottore
ritengo di si. Faccia domanda al rettore per l'adeguamento della retribuzione al minimo previsto nel decreto interministeriale 16 settembre 2009, a far tempo dalla data del decreto. cordialmenteAlberto Pagliarini