mercoledì 23 febbraio 2011

trasferimento dei ricercatori

Chiar. mo Prof. Pagliarini,
ho letto il suo blog e la ringrazio per le informazioni che divulga.
Le chiedo cortesemente una sua opinione in merito alla mia situazione.
Sono un ricercatore in attesa di conferma (di ruolo dal 1/10/2008) in una università privata e vorrei sapere se ho facoltà di chiedere il passaggio ad altra amministrazione pubblica come previsto dall'art. 119 del DRR 382/1980. A chi dovrei inoltrare richiesta? Lei ha notizia di qualche altro caso mai avvenuto in Italia? Si tratta di una possibilità solo formale? E' possibile che mi venga negata? E' probabile che non venga accolta la richiesta della sede (città) in cui si esprime la preferenza?
Le faccio queste domande perchè nonostante io abbia fatto immensi sacrifici (come molti altri) per diventare ricercatore e nonostante io abbia vinto il concorso senza alcun "aiuto" sto valutando di sfruttare questa possibilità per avere un ragionevole grado di certezza di tenere unita la mia famiglia. Mio marito ha una eccellente opportunità di lavoro in una città lontana da quella in cui ci troviamo ed io so che se fossi confermata in ruolo da ricercatore sarebbe molto difficile ottenere un trasferimento ad un'altra Università, visto che sarebbe necessario vincere un concorso per trasferimento bandito dall'Università più vicina alla sede di lavoro di mio marito. Esistono altre forme di mobilità?
Naturalmente si tratta di una scelta estremamente dolorosa per me ma prima di decidere vorrei avere più elementi per valutare la situazione. Nel caso io possa chiedere il passaggio ad altra amministrazione pubblica a chi dovrei inoltrare la domanda? come si svolgerebbe la procedura? L'art. 119 non lo specifica.
La ringrazio moltissimo,
Cordialmente
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Art. 119.
Passaggio ad altre amministrazioni 1. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non superino o che non intendano sostenere il giudizio di idoneita', possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalita' acquisita nell'universita'.
2. Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneita', il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita nell'universita' e l'anzianita' di servizio .
3. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, determinera' i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a quello degli aspiranti.
4. Il passaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di un professore universitario ordinario che la presiede.
5. Il giudizio accertera' la coerenza della preparazione del candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione.
6. Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza .
7. Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuera' ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento .


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gentile dottoressa
l'art. 119 del DPR 382/80 è da tempo superato, poiché interessava solo coloro che all'epoca avevano titolo a sottoporsi ai giudizi idoneativi. La recente legge Gelmini all'art.7 comma 3 prevede la possibilità di trasferimento contestuale tra due figure analoghe. Il predetto comma recita:
"L'incentivazione della mobilita' universitaria e' altresi'
favorita dalla possibilita' che il trasferimento di professori e ricercatori possa

avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa

qualifica tra due sedi universitarie consenzienti."

Oltre la predetta recente possibilità, i trasferimenti dei ricercatori possono avvenire solo mediante regolare concorso per trasferimento. Cordialmente

Alberto Pasgliarini

5 commenti:

Anonimo ha detto...

Una domanda.
Per un ipotetico ricercatore non confermato
il passaggio ad altra amministrazione, può significare il passaggio del ricercatore agli uffici amministrativi della stessa università?
grazie

xxxxxxx ha detto...

gentilissimo, posto anch'io una domanda: un ricercatore confermato in una università, può (e come) chiedere un avvicinamento alla propria città di residenza (nella medesima regione) per motivi famigliari? Ho avuto da poco un bimbo e evidentemente sento il peso del viaggio per raggiungere la sede universitaria, ma so che esiste la possibilità di avvicinamento se si lavora in una regione diversa da quella di residenza....in questo caso le due sedi sarebbero nella medesima regione.

Anonimo ha detto...

Carissimo Prof. Pagliarini prima di tutto grazie di tutto il suo aiuto.
Le ho inviato un'email ieri ma solo oggi ho trovato questo post e la sua risposta che in parte mi dà già una risposta. Volevo capire se il discorso mobilità per concorso si applica anche nel caso un ricercatore voglia passare nella scuola ad insegnare le materie (ad es. Matematica e Fisica) previste per la sua laurea. Possibile che non esista una modalità di passaggio diversa dall'ennesimo concorso?

La ringrazio. Silvia Ullo (ullo@unisannio.it)

Unknown ha detto...
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
Unknown ha detto...

Gentile Prof. Pagliarini,
io sono una ricercatrice in attesa di conferma. Avrei la stessa domanda di molti: é possibile passare ad altra amministrazione?Per esempio in una scuola ad insegnare matematica e fisica?Anche se l'art. 120 della legge dell'80 non si applica più, che norma si applica agli eventuali ricercatori vecchio tipo che non sono confermati?
Cordiali saluti,
Cristina