sabato 26 febbraio 2011

scatti biennali o triennali ed eventuale ricorso al TAR

Gent.mo prof. Pagliarini,
le scrivo per un dubbio che la mia amministrazione non ha saputo risolvere. Sono un Ricercatore Confermato. Avrei maturato lo scatto biennale il 24 gennaio 2011. So che la legge Gelmini e’ entrata in vigore il 30 gennaio 2011.
Ovviamente so che nel triennio 2011 - 2013 la retribuzione sarà quella attribuita nel 2010, ma mi chiedo se non e’ corretto attribuirmi la classe successiva solo formalmente anche in vista del fatto che gli scatti diventeranno triennali. In quanto a questo cito l’articolo della legge Gelmini che vorrei lei mi aiutasse ad interpretare


ARTICOLO 8 COMMA 1c

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c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in
corso alla data di ENTRATA IN VIGORE della presente legge.
.........



Grazie per la disponibilita’

cordiali saluti
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caro collega
la risposta scaturisce dalla disamina del combinato disposto delle tre norme sotto riportate.

La legge 1/2009 di conversione D.L. 180/08, all'art. 3-ter recita:
Art. 3-ter
Valutazione dell'attivita' di ricerca
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a
partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte
della autorita' accademica della effettuazione nel biennio precedente di
pubblicazione scientifiche.
Con il predetto articolo è stato eliminato l'automatismo degli scatti biennali e conseguente automatica acquisizione di una nuova classe retributiva, a partire da gennaio 2011.

Con l'art. 9, comma 21 della manovra finanziaria 2010 si è stabilito:
coloro "che fruiscono di un MECCANISMO DI PROGRESSIONE AUTOMATICA
DEGLI STIPENDI, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti".
Pertanto, lo scatto automatico maturato in qualsiasi mese a partire da gennaio 2011 sino a dicembre 2013, non può essere attribuito, neppure formalmente.

Per l'art. 3-ter lo scatto non è più automatico ma attribuito solo previo accertamento di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente. Ergo lo scatto dovrebbe essere attribuito se l'accertamento è positivo.
Ma per il comma 1 dell'art. 9 il trattamento economico complessivo nei tre anni predetti non può superare quello attribuito nel 2010 e, in conseguenza, anche se lo scatto non è più automatico non può essere attribuito. La maturazione dello scatto in godimento al 31 dicembre 2010 è interrotta sino al 31 dicembre 2013 e riprende a partire dal 1°gennaio 2014. Sul primo scatto successivo maturato si applica il disposto della legge Gelmini

ARTICOLO 8 COMMA 1c
"c) decorrenza della trasformazione (da biennale a triennale) dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

In conclusione la maturazione dello scatto biennale in godimento nel 2010, si interrompe al 31 dicembre 2010, riprende al 1° gennaio 2014 e alla maturazione del biennio dovrebbe essere attribuito formalmente e corrisposto. Lo scatto successivo diventa triennale non automatico e attribuito previa valutazione. Pertanto un ricorso al TAR sul blocco degli scatti automatici non è proponibile, a mio avviso, perché gli scatti, automatici o no, non possono essere attribuiti nel triennio 2011 - 2013, a causa del blocco nel predetto triennio del trattamento economico complessivo attribuito a dicembre 2010. Si potrebbe impostare la questione della incostituzionalità delle norme. A mio avviso ci sono scarse possibilità di successo, perché esistono diverse sentenze nelle quali la Consulta ha applicato quel principio, che ho chiamato di "relatività giuridica", per cui al volger del tempo cambiano le condizioni e possono cambiare anche i diritti di una categoria di soggetti. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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