lunedì 28 febbraio 2011

blocco degli scatti norma ingiusta e iniqua

Gentile Prof. Pagliarini,
ho letto con interesse il suo parere pubblicato su internet e di cui riporto solo l'incipit nel seguito, e la ringrazio per la consueta chiarezza oltre che per la costanza con cui si prende cura dei nostri interessi.
Mi rimane tuttavia un dubbio, essendo io esattamente nelle stessa situazione di quella da lei citata (scatto maturato il 12 gennaio 2011): il comma 1 dell'art. 9 blocca indiscutibilmente ogni aumento di stipendio nel triennio a venire, ma blocca anche l'attribuzione formale della classe?
In altri termini l'attribuzione della classe e del relativo scatto (o se vuole la progressione di stipendio e di carriera) sono due entità del tutto indistinguibili?
A giudicare dalla legge (l'art. 9, comma 21 della manovra finanziaria 2010: "... della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti ..." questi sembrerebbero essere due concetti distinti, visto che vengono citati entrambi. Dopotutto anche nella sitazione di attribuzione di assegno ad personam lo stipendio corrisposto non viene a coincidere con la classe. La questione è ovviamente rilevante solo per quello che succederà dal 2014 in poi, ovvero su come riprenderà la progressione di stipendio dopo questo periodo.
Sicuramente non mi fa piacere constatare, che, oltre ad avere lo stipendio bloccato, sul mio cedolino sia stata congelata anche l'anzianità dell'inquadramento in ruolo, come se nei prossimi tre anni fossi stato messo in congedo.
La ringrazio per l'attenzione, e spero di non esserle sembrato un maldestro "azzeccagarbugli": la verità è che, di fronte a tanta ingiustizia, non so più a che santo votarmi!
Cordiali saluti e buona giornata,
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caro collega
la classe retributiva è strettamente correlata allo scatto automatico biennale. Dopo 24 mesi di permanenza in una classe retributiva, si matura un nuovo scatto biennale e, quindi, la classe retributiva successiva con una nuova retribuzione. Pertanto non ci può essere neppure l'attribuzione formale di una classe retributiva se la maturazione dello scatto che la determina è bloccata. La quota parte mensile maturata dello scatto non può perdersi ma riprende a maturarsi dalla data in cui cessa il blocco, cioè dal 1° gennaio 2014. La norma è questa, "dura lex, sed lex". Va così applicata. Ma è sicuramente ingiusta e iniqua. Ingiusta perché soggetti giuridici
dello stesso comparto, con uguale anzianità li tratta diversamente. Basta pensare, come ha scritto un collega, a un docente che ha maturato la nuova classe in un mese qualsiasi del 2010, escluso dicembre, e gli è stata attribuita la nuova classe sino a dicembre 2010. Questa resterà bloccata sino al 2012 e riprenderà la sua maturazione a gennaio 2014. Quel docente avrà perduto una sola classe retributiva, quella che avrebbe maturato nel 2012 se non ci fosse stato il blocco. Se invece un docente ha maturato lo scatto nel 2009, perderà gli scatti che avrebbe dovuto maturare nel 2011 e nel 2013, cioè perderà uno scatto in più rispetto al caso precedente. Ma la norma è anche iniqua perché tratta diversamente i diversi comparti del pubblico impiego non contrattualizzati, magistrati, alti gradi delle forze armate e della polizia, prefetti, professori universitari, penalizzando
quest'ultimo comparto rispetto agli altri. Potrebbero, per questi motivi, ravvisarsi aspetti di incostituzionalità. Cordialmente
Alberto Pagliarini

1 commento:

Anonimo ha detto...

Mi sembr che davvero valga la pena avviare una procedura di incostituzionalità. La "punizione" dei professori universitari è inaccettabile e certamente non aiuta, nel clima di disfacimento generale, a ritrovare entusiasmo.