domenica 6 febbraio 2011

sul blocco retribuzione ai ricercatori non confermati

Gent. Prof. Pagliarini,
sono un ricercatore di Ingegneria appena entrato in servizio, nel ringraziala del prezioso supporto che da anni offre a tutti noi,
volevo porre alla Sua gentile attenzione la misura di cui all’oggetto.

Nell’ambito delle misure di contenimento della spesa nel pubblico impiego, l’articolo 9
comma 21, terzo periodo, del DL 78/2010 come convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122
il nostro Ateneo ha sospeso per i ricercatori fino al 2013 gli effetti della legge 43/2005
secondo cui "dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento
economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello previsto per il professore
universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità".

Volevo chiedere il suo papere sulla leggittimità di questo provvedimento e sulla correttezza dell'interpretazione del DL 78.


Grazie,
cordialmente
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caro dottore
il comma 21, art. 9, legge 122/2010 prevede
"Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti".

Il passaggio dopo un anno alla classe 01 adegua la retribuzione del ricercatore non confermato al 70% di quella dell'associato non confermato. Tale passaggio avviene automaticamente, pertanto rientra nel citato comma. Il blocco è, quindi, legittimo anche se iniquo. I ministri Tremonti e Gelmini hanno più volte assunto l'impegno che con successiva norma sarebbero stati eliminati dal blocco i ricercatori non confermati e i confermati sino a una certa classe retributiva della prima progressione economica. Costoro, per unanime riconoscimento, hanno retribuzioni molto basse e sono i più danneggiati dal blocco. Sarebbe giusto rimediare in qualche modo. Sinora ciò non si è verificato. E' sperabile che si provveda nel mille proroghe in itinere al Parlamento. Cordialmente

Alberto Pagliarini

1 commento:

utentelibero ha detto...

Egregio Prof. Pagliarini,
sono un ricercatore al secondo anno di servizio e, nel ringraziarla per la preziosa disponibilità e diligenza messa a servizio di tutti i lettori, Le porgo richiesta per un Suo autorevole parere sulla possibilità e sull'efficacia di una eventuale Istanza di ricorso contro il rettore della propria Università relativamente al blocco degli scatti stipendiali così come previsto dalla legge 122/10. La CISL Università Nazionale sta infatti attivando un’iniziativa legale, su tutto il territorio nazionale, a favore dei docenti universitari per ricorrere contro il blocco degli scatti stipendiali. Prima dell'eventuale ricorso, sembra necessario mettere in moto una procedura dalla quale risulti la volontà della singola Università di non attribuire gli scatti e gli adeguamenti retributivi ai singoli richiedenti che, successivamente, potranno adire al giudice competente.
In un Suo recente post ho letto testualmente [il comma 1 dell'art. 9 della legge 122/10 fa salvo dal blocco della retribuzione economica dei ricercatori non confermati un evento straordinario della dinamica retributiva" quale può essere considerato quello della "progressione automatica" introdotta da una norma apposita specifica con lo scopo di rendere meno miserevole il trattamento economico dei ricercatori non confermati, evitando fughe all'estero. Pertanto tale "progressione economica" non dovrebbe rientrare nel blocco]. Anche a tale riguardo mi farebbe piacere ricevere la Sua autorevole opinione ed in particolare su quanto sta accadendo in questi giorni in Parlamento.

Molto cordialmente
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