giovedì 23 febbraio 2012

sulla concessione dell'anno sabbatico

Gentilissimo Prof. Pagliarini,
le sono grato, come tutti del resto, per il suo impagabile aiuto nel gestire le tante prosaiche problematiche nei rapporti con le rispettive Amministrazioni. A proposito del vincolo dei 35 anni di servizio, mi sono fatto però l'idea che il principio ispiratore della norma sia stato quello di permettere che l'esperienza rinvigorente di un anno dedicato esclusivamente a studio e/o a ricerca si riversasse poi positivamente nella ricerca in sede nonché nella didattica per un congruo periodo di tempo e che non fosse invece un investimento a fondo perduto. In questo senso credo che sia corretto da parte degli Uffici considerare anche gli anni riscattati e ricongiunti. Detto questo, sto per accingermi ad avanzare richiesta per poter usufruire di questo istituto ma non riesco a cogliere la differenza tra quanto recitato dall'art. 17 della 382/80 e dall'art. 10 della 311/58 (quest'ultimo art. peraltro richiamato anche nel precedente). Cosa cambia se si fa la richiesta ai sensi dell'uno o dell'altro?

Cordiali saluti,
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caro collega
oggi non cambia nulla chiedendo l'anno sabbatico in forza dell'una o dell'altra delle leggi citate. La legge del 1958 è ormai superata. Dal 1958 al 1980 era il ministro, con proprio decreto, sentita la facoltà, a concedere l'anno di studio all'estero e non c'era il vincolo dei due anni in un decennio. Con la 382/80 è deputato a concedere l'anno il rettore e non il ministro, in Italia o all'estero, sentita la Facolta, al più per due anni distinti nel decennio. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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