Cari colleghi,
ho letto con attenzione i due vostri documenti circa il passaggio
da vecchia a nuova progressione stipendiale (sito CNU).
In entrambi leggo di un particolare che non riscontro leggendo il testo
del provvedimento (dpr 232 /2011)
A vostro dire il passaggio avverrebbe sempre "nell'anno di inizio" della classe, cito:
[Pagliarini]
"...ma ha imposto l'anno di inzio della classe, per tutti, conservando
la retribuzione gia attribuita e producendo, di fatto 1 o 2 anni di slittamento..."
[Gianni]
"L’inserimento avverrà al primo anno della nuova classe triennale,..."
Ora, questo specificazione circa "l'anno di inizio" non compare nel provvedimento
che afferma altresì in modo chiaro (art.2 comma 1):
"La progressione biennale per classi e scatti di stipendio ... e' trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di
corrispondenza di cui all'allegato 1,..."
Null'altro dice la legge.
Ora , sembra pacifico che se di corrispondenza si deve parlare questa sia da intendersi
naturalmente in senso orizzontale.
In tale modo non vi sarebbe alcuna perdita nel passaggio alle classi triennali.
D'altra parte, se l'ingresso fosse sempre al primo anno della classe di destinazione
si avrebbe una esplicita "non corrispondenza" (riga diversa) fra i due regimi contraddicendo
quanto disposto dal comma.
Forse il punto meriterebbe ulteriore approfondimento.
cordiali saluti
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caro collega
nel comma 2 dell'Art. 2 del DPR 232/11 è scritto: "In sede di primo
inquadramento nel nuovo regime e' attribuito il trattamento
stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento
stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento e' piu' elevato
di quello spettante nella nuova progressione triennale, come
risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare
l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo
resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi."
In linguaggio più chiaro significa che alla maturazione della classe biennale
n, si passa alla classe biennale n + 1, si attribuisce la retribuzione che
compete a tale classe e si transita alla classe triennale m in corrispondenza
della linea orizzontale della classe biennale n + 1. La corrispondenza può
coincidere con il primo, o il secondo o il terzo anno del triennio della classe m.
Se coincide con il primo anno, inizia regolarmente a maturare il triennio. Se coincide con il secondo o il terzo anno del triennio, l'importo della retribuzione attribuita risulta superiore a quello dell'inizio della classe triennale m e pertanto resta invariato nella classe m, per uno o due anni, sino alla corrispondenza di importi nei due regimi.
In definitiva la classe triennale m deve essere percorsa e maturata per tutti e tre
gli anni ma con una retribuzione che non può essere inferiore, in nessuno dei tre anni, di quella attribuita al momento della transizione. E' quanto si evince dalla nota di Paolo Gianni, dalla mia e dagli esempi da me riportati, nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 2.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
martedì 21 febbraio 2012
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