Gentile Professore,
sono un professore associato in servizio presso un dipartimento in cui mia sorella, non siamo figli ne eredi di dinastie di accademici, ha presentato domanda per un co.co.co. ci sono problemi nel caso in cui dovesse risultare vincitrice? Le preciso che trattasi di una persona con curriculum di tutto rispetto, con esperienze all'estero come ricercatore, assegni di ricerc, dottorato e post-dottorato etc.
saluti e grazie
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caro collega
non ci dovrebbero essere problemi perche' il vincolo della parentela riguarda
le chiamate di professori di 1^ e 2^ fascia e ricercatori, non co.co.co. Cordialmente
Alberto Pagliarini
lunedì 26 dicembre 2011
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1 commento:
Mi permetto di aggiungere che purtroppo se la legge Gelmini rimane così (anticostituzionale) non permette nessun tipo di contratto per due parenti (fino al 4.grado) all'interno dello stesso dipartimento; cfr. art. 18, 1. c)
cordialmente
Art. 18 (Chiamata dei professori)
b) ammissione al procedimento, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma
8, di studiosi in possesso dell’abilitazione per
il settore concorsuale e per le funzioni oggetto
del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purche´ non gia` titolari delle medesime
funzioni superiori. Ai procedimenti per
la chiamata di professori di prima e di seconda
fascia possono partecipare altresı` i
professori, rispettivamente, di prima e di seconda
fascia gia` in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonche´
gli studiosi stabilmente impegnati all’estero
in attivita` di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizioni di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle
di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni
caso, ai procedimenti per la chiamata, di
cui al presente articolo, non possono partecipare
coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita`, fino al quarto grado
compreso, con un professore appartenente
al dipartimento o alla struttura che effettua
la chiamata ovvero con il rettore, il
direttore generale o un componente del
consiglio di amministrazione dell’ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla
lettera b), ultimo periodo, in relazione al
conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’articolo 22 e alla stipulazione dei contratti
di cui all’articolo 24 e di contratti a
qualsiasi titolo erogati dall’ateneo;
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