Gentilissimo Professore,
al punto 2) del comma 3 dell'art. 5 del D.M. 3/11/2011 n. 439 per la
ripartizione del FFO per il 2011 si stabilisce quali sono i potenziali
ricercatori destinatari degli incentivi per la mobilità. In particolare,
non capisco se il D.M. 26/4/2011 n. 166 vada applicato anche ai
ricercatori oppure no. Le spiego da dove vengono i miei dubbi.
Il D.M. 26/4/2011 n. 166 riguarda i
"Criteri e modalita' per favorire la mobilita' interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di
laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione
dell'offerta didattica".
Dunque già nel titolo si specifica che le norme di questo decreto sono
rivolte soltanto ai professori. Leggendo poi il testo, i criteri di
incentivazione sono definiti al punto 2, ed in particolare al punto 2b si
fa riferimento solo ai professori.
Questo DM era necessario per definire criteri e modalita' per la mobilita'
dei professori universitari ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30
dicembre 2010, n. 240. Nell'art. 7 di tale legge si parla sempre di
trasferimenti di professori e ricercatori, ma al comma 5 si dice che la
mobilità dei professori (non menzionando i ricercatori) è da regolamentare
con decreto del ministro.
Dunque mi sembrerebbe di capire che il D.M. 26/4/2011 n. 166 vada inteso
soltanto per i professori e che non ci siano vincoli analoghi per il
trasferimento di ricercatori.
Inoltre, i ricercatori non hanno obblighi didattici e dunque vincolare un
trasferimento di un ricercatore al tipo di didattica che ha svolto mi
sembrerebbe un controsenso.
Se così fosse, non capisco se tutti i ricercatori possono usufruire degli
incentivi per il trasferimento oppure no. In caso affermativo, non capisco
nemmeno la frase "Il contributo una tantum unitamente al restante 30% del
costo medio nazionale sarà assegnato all'ateneo chiamante mediante storno
dal FFO dell'ateneo di provenienza del soggetto interessato."
Potrebbe chiarirci questo punto?
La ringrazio moltissimo. Cordiali saluti,
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caro collega
Il titolo di una legge o di un decreto è solo indicativo, è il contenuto degli articoli che conta.
Legga le risposte da me date ieri e oggi. I ricercatori possono usufruire degli incentivi limitatamente a quanto previsto al punto 2) dell'art. 5 del D.M. 3/11/2011, n. 439. Cordialmente
Alberto Pagliarini
giovedì 8 dicembre 2011
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