Gentilissimo professore,
il suo silenzio ci spiazza.
Io personalmente ritengo che né la legge 240 né tanto meno il decreto di riparto del ffo abbiano introdotto la limitazione della mobilità interregionale a coloro che provengono da sedi o corsi di laurea soppressi. Le due tipologie di mobilità (quella tradizionale e quella che intende facilitare i colleghi che si trovano nella predetta condizione) viaggiano parallelamente anche se la seconda deve essere attuata sulla base del decreto ministeriale (mi sembra) 163/2011.
Su questo dubbio, gli Atenei ci stanno marciando.
Speriamo in una sua risposta (anche perché siamo tutti stressatissimi).
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cari colleghi
l'art. 5 del D.M. 3/11/2011 n. 439 per la ripartizione del FFO per l'anno 2011 stabilisce gli "Interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore". Nel comma 1 mette a disposizione 1.400.000 € per favorire una più razionale distribuzione del personale docente. Il comma 2 stabilisce le condizioni che gli atenei devono avere per poter utilizzare il fondo di cui al comma 1 a favore di docenti assunti nel periodo 1/2/2011 - 31/12/2011. Il comma 3 stabilisce quali sono i potenziali docenti destinatari del fondo di cui al comma 1 e prevede due categorie distinte nei punti 1) e 2), fissando per ciascuna di queste l'entità della 'incentivazione. Il punto 1) riguarda le assunzioni fatte dall'ateneo di professori di 1^ e 2^ fascia .idonei in concorsi non banditi dall'ateneo chiamante. Il punto 2) riguarda la mobilità interregionale secondo i criteri di cui al D.M. 26/4/2011 n. 166 finalizzata a favorire la mobilità dei professori e ricercatori che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica. Ho riportato il contenuto dei primi 3 commi dell'art. 5 e i punti 1) e 2) del comma 3 per evidenziare che gli atenei hanno la possibilità di utilizzare il fondo per la mobilità sia per chiamata di professori di cui al punto 1), sia per la mobilità interregionale di professori e ricercatori di cui al punto 2). Ovviamente le sedi possono autonomamente decidere di utilizzare solo il punto 1) o solo il punto 2) o entrambi, in base alle loro esigenze e alle situazioni di bilancio. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 7 dicembre 2011
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3 commenti:
Gentile professore,
la ringrazio per la risposta dalla quale desumo che un docente di I e II fascia strutturato se non proviene da una sede o corso di laurea soppresso non può usufruire dei fondi dell'art.5. L'unica possibilità per i trasferimenti di strutturati è rappresentata dai fondi dell'art.11 dello stesso decreto. è giusta la mia interpretazione?
Grazie
Gentile professore,
vedo che altri Colleghi hanno gli stessi miei dubbi, che rimangono anche dopo aver letto la Sua risposta.
Vorrei far notare che il punto 1) del comma 3 contiene un refuso (almeno nella versione on line del ministero). Infatti leggo testualmente:
"Assunzioni di professori I e II fascia di idonei in valutazioni ecc."
Lei, Professore, ha scambiato di posto un "di", dando cosi' un senso preciso alla frase che esclude i docenti gia' strutturati (a meno che non si tratti di corsi soppressi ecc.). Ma se invece la frase corretta fosse stata:
"Assunzioni di professori di I e II fascia e di idonei in valutazioni ecc."
il senso sarebbe stato completamente diverso e sarebbero inclusi anche i docenti gia' strutturati.
Non dovrebbe il ministero precisare qual'e' la frase corretta ?
Gentile professore,
anche io ritengo che la disposizione vada letta nel seguente modo: "di professori di I e II fascia idonei in valutazioni".
E questo in quanto, se non fosse così, non avrebbe alcun senso la terza condizione di cui al comma 1 dell'art. 5.
Non si tratterebbe di mobilità ma di prima assunzione.
La mobilità interregionale secondo me esiste e si applica ai docenti di I e II fascia che abbiano vinto un concorso bandito e celebrato sotto la vigenza della legge del 1998.
Aspetto con ansia di sapere come la pensa,
grazie mille e cordiali saluti
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