Gentilissimo prof. Pagliarini,
seguo da tempo il suo sito e le sue risposte mi sono state utili in molte occasioni. Tuttavia non ho trovato risposta ad un quesito, che le pongo di seguito, riguardante l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi della legge 240/2010 (Legge Gelmini). La legge stabilisce che la posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con altre attività lavorative. Il vincitore che abbia un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione pubblica potrà accettare la nomina avvalendosi di un'aspettativa dalla PA (non retribuita) oppure dovrà necessariamente rinunciare definitivamente al posto precedente? In caso affermativo, quale norma potrà invocare? Nel caso specifico ho vinto un concorso come ricercatore a tempo determinato presso l'Università di Cagliari e sono impiegato part time a tempo indeterminato presso la Regione Sardegna.
Cordiali Saluti
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caro dottore
E' difficile che l'amministrazione conceda l'aspettativa senza assegni per il non breve periodo del contratto. Comunque provi a far domanda alla sua amministrazione chiedendo l'aspettativa senza assegni. L'amministrazione è tenuta a rispondere. Cordialmente
Alberto Pagliarini
venerdì 9 dicembre 2011
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5 commenti:
Io sono nella sua esatta posizione ma dipendente della scuola neovincitore di un concorso per Ricercatore a TD. Per adesso, il mio Preside mi ha gentilmente concesso un'aspettativa per a.s. in vigore ma poi? Come mail il CCNL non viene aggiornato con questa nuova figura a tempo determinato nel campo della Ricerca (come per il dottorato e l'assegno)?
Sarebbe stato corretto e razionale da parte di un Parlamento e Ministero responsabile considerare anche nel CCLN o in una circolare la tutela del diritto alla formazione del Ricercatore (così come previsto per estensione al Dottorato di Ricerca e all’Assegno di Ricerca). A tal proposito, era già stata sollevata la questione ma senza un riscontro legale in merito dall’On. Russo Antonino (PD) nell’assemblea n°289 del 24/02/2010.
anch'io sto cercando di avere informazioni sicure in merito: se vinco un concorso per ricercatore a tempo determinato secondo la legge Gelmini 240/2010 (tipologia a: quelli che prevedono 3 anni + ev. altri due e stop), posso avere l'aspettativa per tutto il periodo del contratto (almeno per tre anni, mi basterebbe...), come era espressamente previsto dalla legge 230/2005 che istituiva i precedenti posti di ricercatore a TD, o solo un'aspettativa di un anno per sperimentare altra attività lavorativa a norma del CCNL art. 18? in università sostengono che debba avere un trattamento analogo a dottorato e assegni di ricerca, ma a scuola dicono che mi spetterebbe solo un anno. Come si fa a sollecitare un chiarimento ufficiale del Ministero?
Su quale base giuridica una scuola o un dirigente affermano di poter concedere l'aspettativa solo per un anno? E perché non per due, tre, cinque, nessuno? Mi pare che la discrezionalità qui stia sfociando nell'arbitrio più assoluto. Mi permetto poi di chiosare un punto del commento di Anonimo: il CCNL non è stato aggiornato e secondo me lo sarà neanche in futuro perché la ratio della L. 240/2010 è la precarizzazione della ricerca. Ad essa è estranea qualsiasi idea di "carriera" a partire dal ricercatore a t.d.: basti vedere come le università stiano scansando come la peste i concorsi per ricercatori a t.d. di tipo B (in teoria quelli con vincolo di tenure-track nel caso di idoneità nazionale ad associato). In sostanza il ricercatore t.d. di tipo A è sempre il vecchio assegno di ricerca, stavolta però con obblighi di didattica frontale e non di mera ricerca. In questo modo le università avranno sempre ricercatori giovani che faranno il lavoro faticoso nelle triennali per lasciare agli associati e agli ordinari di fare i loro bei corsi monografici per le lauree magistrali. Il turn-over è assicurato, i bilanci delle università pure.
Salve, ci sono novità su Ccnl e legge 240 del 30/12/2010? La situazione si é modificata nel frattempo? L'aspettativa può essere concessa per tutta la durata del contratto, con previsto dalla legge prima indicata e dalla sua ulteriore modifica legge 35 del 4/4/2012? Grazie a chi risponderà.
si ci sono novità dal 2012: è stato introdotto un emendamento alla legge Gelmini un comma 9bis che recita:
"9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne’ contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza."
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