Gentile Prof. Pagliarini,
ho letto con interesse il suo parere pubblicato su internet e di cui riporto solo l'incipit nel seguito, e la ringrazio per la consueta chiarezza oltre che per la costanza con cui si prende cura dei nostri interessi.
Mi rimane tuttavia un dubbio, essendo io esattamente nelle stessa situazione di quella da lei citata (scatto maturato il 12 gennaio 2011): il comma 1 dell'art. 9 blocca indiscutibilmente ogni aumento di stipendio nel triennio a venire, ma blocca anche l'attribuzione formale della classe?
In altri termini l'attribuzione della classe e del relativo scatto (o se vuole la progressione di stipendio e di carriera) sono due entità del tutto indistinguibili?
A giudicare dalla legge (l'art. 9, comma 21 della manovra finanziaria 2010: "... della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti ..." questi sembrerebbero essere due concetti distinti, visto che vengono citati entrambi. Dopotutto anche nella sitazione di attribuzione di assegno ad personam lo stipendio corrisposto non viene a coincidere con la classe. La questione è ovviamente rilevante solo per quello che succederà dal 2014 in poi, ovvero su come riprenderà la progressione di stipendio dopo questo periodo.
Sicuramente non mi fa piacere constatare, che, oltre ad avere lo stipendio bloccato, sul mio cedolino sia stata congelata anche l'anzianità dell'inquadramento in ruolo, come se nei prossimi tre anni fossi stato messo in congedo.
La ringrazio per l'attenzione, e spero di non esserle sembrato un maldestro "azzeccagarbugli": la verità è che, di fronte a tanta ingiustizia, non so più a che santo votarmi!
Cordiali saluti e buona giornata,
xxxxxxxxxxxxxxxx
--------------------------------------------------------------
caro collega
la classe retributiva è strettamente correlata allo scatto automatico biennale. Dopo 24 mesi di permanenza in una classe retributiva, si matura un nuovo scatto biennale e, quindi, la classe retributiva successiva con una nuova retribuzione. Pertanto non ci può essere neppure l'attribuzione formale di una classe retributiva se la maturazione dello scatto che la determina è bloccata. La quota parte mensile maturata dello scatto non può perdersi ma riprende a maturarsi dalla data in cui cessa il blocco, cioè dal 1° gennaio 2014. La norma è questa, "dura lex, sed lex". Va così applicata. Ma è sicuramente ingiusta e iniqua. Ingiusta perché soggetti giuridici
dello stesso comparto, con uguale anzianità li tratta diversamente. Basta pensare, come ha scritto un collega, a un docente che ha maturato la nuova classe in un mese qualsiasi del 2010, escluso dicembre, e gli è stata attribuita la nuova classe sino a dicembre 2010. Questa resterà bloccata sino al 2012 e riprenderà la sua maturazione a gennaio 2014. Quel docente avrà perduto una sola classe retributiva, quella che avrebbe maturato nel 2012 se non ci fosse stato il blocco. Se invece un docente ha maturato lo scatto nel 2009, perderà gli scatti che avrebbe dovuto maturare nel 2011 e nel 2013, cioè perderà uno scatto in più rispetto al caso precedente. Ma la norma è anche iniqua perché tratta diversamente i diversi comparti del pubblico impiego non contrattualizzati, magistrati, alti gradi delle forze armate e della polizia, prefetti, professori universitari, penalizzando
quest'ultimo comparto rispetto agli altri. Potrebbero, per questi motivi, ravvisarsi aspetti di incostituzionalità. Cordialmente
Alberto Pagliarini
lunedì 28 febbraio 2011
sabato 26 febbraio 2011
scatti biennali o triennali ed eventuale ricorso al TAR
Gent.mo prof. Pagliarini,
le scrivo per un dubbio che la mia amministrazione non ha saputo risolvere. Sono un Ricercatore Confermato. Avrei maturato lo scatto biennale il 24 gennaio 2011. So che la legge Gelmini e’ entrata in vigore il 30 gennaio 2011.
Ovviamente so che nel triennio 2011 - 2013 la retribuzione sarà quella attribuita nel 2010, ma mi chiedo se non e’ corretto attribuirmi la classe successiva solo formalmente anche in vista del fatto che gli scatti diventeranno triennali. In quanto a questo cito l’articolo della legge Gelmini che vorrei lei mi aiutasse ad interpretare
ARTICOLO 8 COMMA 1c
......
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in
corso alla data di ENTRATA IN VIGORE della presente legge.
.........
Grazie per la disponibilita’
cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-----------------------------------------------
caro collega
la risposta scaturisce dalla disamina del combinato disposto delle tre norme sotto riportate.
La legge 1/2009 di conversione D.L. 180/08, all'art. 3-ter recita:
Art. 3-ter
Valutazione dell'attivita' di ricerca
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a
partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte
della autorita' accademica della effettuazione nel biennio precedente di
pubblicazione scientifiche.
Con il predetto articolo è stato eliminato l'automatismo degli scatti biennali e conseguente automatica acquisizione di una nuova classe retributiva, a partire da gennaio 2011.
Con l'art. 9, comma 21 della manovra finanziaria 2010 si è stabilito:
coloro "che fruiscono di un MECCANISMO DI PROGRESSIONE AUTOMATICA
DEGLI STIPENDI, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti".
Pertanto, lo scatto automatico maturato in qualsiasi mese a partire da gennaio 2011 sino a dicembre 2013, non può essere attribuito, neppure formalmente.
Per l'art. 3-ter lo scatto non è più automatico ma attribuito solo previo accertamento di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente. Ergo lo scatto dovrebbe essere attribuito se l'accertamento è positivo.
Ma per il comma 1 dell'art. 9 il trattamento economico complessivo nei tre anni predetti non può superare quello attribuito nel 2010 e, in conseguenza, anche se lo scatto non è più automatico non può essere attribuito. La maturazione dello scatto in godimento al 31 dicembre 2010 è interrotta sino al 31 dicembre 2013 e riprende a partire dal 1°gennaio 2014. Sul primo scatto successivo maturato si applica il disposto della legge Gelmini
ARTICOLO 8 COMMA 1c
"c) decorrenza della trasformazione (da biennale a triennale) dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."
In conclusione la maturazione dello scatto biennale in godimento nel 2010, si interrompe al 31 dicembre 2010, riprende al 1° gennaio 2014 e alla maturazione del biennio dovrebbe essere attribuito formalmente e corrisposto. Lo scatto successivo diventa triennale non automatico e attribuito previa valutazione. Pertanto un ricorso al TAR sul blocco degli scatti automatici non è proponibile, a mio avviso, perché gli scatti, automatici o no, non possono essere attribuiti nel triennio 2011 - 2013, a causa del blocco nel predetto triennio del trattamento economico complessivo attribuito a dicembre 2010. Si potrebbe impostare la questione della incostituzionalità delle norme. A mio avviso ci sono scarse possibilità di successo, perché esistono diverse sentenze nelle quali la Consulta ha applicato quel principio, che ho chiamato di "relatività giuridica", per cui al volger del tempo cambiano le condizioni e possono cambiare anche i diritti di una categoria di soggetti. Cordialmente
Alberto Pagliarini
le scrivo per un dubbio che la mia amministrazione non ha saputo risolvere. Sono un Ricercatore Confermato. Avrei maturato lo scatto biennale il 24 gennaio 2011. So che la legge Gelmini e’ entrata in vigore il 30 gennaio 2011.
Ovviamente so che nel triennio 2011 - 2013 la retribuzione sarà quella attribuita nel 2010, ma mi chiedo se non e’ corretto attribuirmi la classe successiva solo formalmente anche in vista del fatto che gli scatti diventeranno triennali. In quanto a questo cito l’articolo della legge Gelmini che vorrei lei mi aiutasse ad interpretare
ARTICOLO 8 COMMA 1c
......
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in
corso alla data di ENTRATA IN VIGORE della presente legge.
.........
Grazie per la disponibilita’
cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
la risposta scaturisce dalla disamina del combinato disposto delle tre norme sotto riportate.
La legge 1/2009 di conversione D.L. 180/08, all'art. 3-ter recita:
Art. 3-ter
Valutazione dell'attivita' di ricerca
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a
partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte
della autorita' accademica della effettuazione nel biennio precedente di
pubblicazione scientifiche.
Con il predetto articolo è stato eliminato l'automatismo degli scatti biennali e conseguente automatica acquisizione di una nuova classe retributiva, a partire da gennaio 2011.
Con l'art. 9, comma 21 della manovra finanziaria 2010 si è stabilito:
coloro "che fruiscono di un MECCANISMO DI PROGRESSIONE AUTOMATICA
DEGLI STIPENDI, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti".
Pertanto, lo scatto automatico maturato in qualsiasi mese a partire da gennaio 2011 sino a dicembre 2013, non può essere attribuito, neppure formalmente.
Per l'art. 3-ter lo scatto non è più automatico ma attribuito solo previo accertamento di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente. Ergo lo scatto dovrebbe essere attribuito se l'accertamento è positivo.
Ma per il comma 1 dell'art. 9 il trattamento economico complessivo nei tre anni predetti non può superare quello attribuito nel 2010 e, in conseguenza, anche se lo scatto non è più automatico non può essere attribuito. La maturazione dello scatto in godimento al 31 dicembre 2010 è interrotta sino al 31 dicembre 2013 e riprende a partire dal 1°gennaio 2014. Sul primo scatto successivo maturato si applica il disposto della legge Gelmini
ARTICOLO 8 COMMA 1c
"c) decorrenza della trasformazione (da biennale a triennale) dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."
In conclusione la maturazione dello scatto biennale in godimento nel 2010, si interrompe al 31 dicembre 2010, riprende al 1° gennaio 2014 e alla maturazione del biennio dovrebbe essere attribuito formalmente e corrisposto. Lo scatto successivo diventa triennale non automatico e attribuito previa valutazione. Pertanto un ricorso al TAR sul blocco degli scatti automatici non è proponibile, a mio avviso, perché gli scatti, automatici o no, non possono essere attribuiti nel triennio 2011 - 2013, a causa del blocco nel predetto triennio del trattamento economico complessivo attribuito a dicembre 2010. Si potrebbe impostare la questione della incostituzionalità delle norme. A mio avviso ci sono scarse possibilità di successo, perché esistono diverse sentenze nelle quali la Consulta ha applicato quel principio, che ho chiamato di "relatività giuridica", per cui al volger del tempo cambiano le condizioni e possono cambiare anche i diritti di una categoria di soggetti. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 23 febbraio 2011
trasferimento dei ricercatori
Chiar. mo Prof. Pagliarini,
ho letto il suo blog e la ringrazio per le informazioni che divulga.
Le chiedo cortesemente una sua opinione in merito alla mia situazione.
Sono un ricercatore in attesa di conferma (di ruolo dal 1/10/2008) in una università privata e vorrei sapere se ho facoltà di chiedere il passaggio ad altra amministrazione pubblica come previsto dall'art. 119 del DRR 382/1980. A chi dovrei inoltrare richiesta? Lei ha notizia di qualche altro caso mai avvenuto in Italia? Si tratta di una possibilità solo formale? E' possibile che mi venga negata? E' probabile che non venga accolta la richiesta della sede (città) in cui si esprime la preferenza?
Le faccio queste domande perchè nonostante io abbia fatto immensi sacrifici (come molti altri) per diventare ricercatore e nonostante io abbia vinto il concorso senza alcun "aiuto" sto valutando di sfruttare questa possibilità per avere un ragionevole grado di certezza di tenere unita la mia famiglia. Mio marito ha una eccellente opportunità di lavoro in una città lontana da quella in cui ci troviamo ed io so che se fossi confermata in ruolo da ricercatore sarebbe molto difficile ottenere un trasferimento ad un'altra Università, visto che sarebbe necessario vincere un concorso per trasferimento bandito dall'Università più vicina alla sede di lavoro di mio marito. Esistono altre forme di mobilità?
Naturalmente si tratta di una scelta estremamente dolorosa per me ma prima di decidere vorrei avere più elementi per valutare la situazione. Nel caso io possa chiedere il passaggio ad altra amministrazione pubblica a chi dovrei inoltrare la domanda? come si svolgerebbe la procedura? L'art. 119 non lo specifica.
La ringrazio moltissimo,
Cordialmente
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Art. 119.
Passaggio ad altre amministrazioni 1. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non superino o che non intendano sostenere il giudizio di idoneita', possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalita' acquisita nell'universita'.
2. Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneita', il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita nell'universita' e l'anzianita' di servizio .
3. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, determinera' i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a quello degli aspiranti.
4. Il passaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di un professore universitario ordinario che la presiede.
5. Il giudizio accertera' la coerenza della preparazione del candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione.
6. Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza .
7. Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuera' ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento .
-------------------------------------------------------------------------
gentile dottoressa
l'art. 119 del DPR 382/80 è da tempo superato, poiché interessava solo coloro che all'epoca avevano titolo a sottoporsi ai giudizi idoneativi. La recente legge Gelmini all'art.7 comma 3 prevede la possibilità di trasferimento contestuale tra due figure analoghe. Il predetto comma recita:
"L'incentivazione della mobilita' universitaria e' altresi'
favorita dalla possibilita' che il trasferimento di professori e ricercatori possa
avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa
qualifica tra due sedi universitarie consenzienti."
Oltre la predetta recente possibilità, i trasferimenti dei ricercatori possono avvenire solo mediante regolare concorso per trasferimento. Cordialmente
Alberto Pasgliarini
ho letto il suo blog e la ringrazio per le informazioni che divulga.
Le chiedo cortesemente una sua opinione in merito alla mia situazione.
Sono un ricercatore in attesa di conferma (di ruolo dal 1/10/2008) in una università privata e vorrei sapere se ho facoltà di chiedere il passaggio ad altra amministrazione pubblica come previsto dall'art. 119 del DRR 382/1980. A chi dovrei inoltrare richiesta? Lei ha notizia di qualche altro caso mai avvenuto in Italia? Si tratta di una possibilità solo formale? E' possibile che mi venga negata? E' probabile che non venga accolta la richiesta della sede (città) in cui si esprime la preferenza?
Le faccio queste domande perchè nonostante io abbia fatto immensi sacrifici (come molti altri) per diventare ricercatore e nonostante io abbia vinto il concorso senza alcun "aiuto" sto valutando di sfruttare questa possibilità per avere un ragionevole grado di certezza di tenere unita la mia famiglia. Mio marito ha una eccellente opportunità di lavoro in una città lontana da quella in cui ci troviamo ed io so che se fossi confermata in ruolo da ricercatore sarebbe molto difficile ottenere un trasferimento ad un'altra Università, visto che sarebbe necessario vincere un concorso per trasferimento bandito dall'Università più vicina alla sede di lavoro di mio marito. Esistono altre forme di mobilità?
Naturalmente si tratta di una scelta estremamente dolorosa per me ma prima di decidere vorrei avere più elementi per valutare la situazione. Nel caso io possa chiedere il passaggio ad altra amministrazione pubblica a chi dovrei inoltrare la domanda? come si svolgerebbe la procedura? L'art. 119 non lo specifica.
La ringrazio moltissimo,
Cordialmente
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Art. 119.
Passaggio ad altre amministrazioni 1. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non superino o che non intendano sostenere il giudizio di idoneita', possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalita' acquisita nell'universita'.
2. Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneita', il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita nell'universita' e l'anzianita' di servizio .
3. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, determinera' i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a quello degli aspiranti.
4. Il passaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di un professore universitario ordinario che la presiede.
5. Il giudizio accertera' la coerenza della preparazione del candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione.
6. Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza .
7. Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuera' ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento .
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gentile dottoressa
l'art. 119 del DPR 382/80 è da tempo superato, poiché interessava solo coloro che all'epoca avevano titolo a sottoporsi ai giudizi idoneativi. La recente legge Gelmini all'art.7 comma 3 prevede la possibilità di trasferimento contestuale tra due figure analoghe. Il predetto comma recita:
"L'incentivazione della mobilita' universitaria e' altresi'
favorita dalla possibilita' che il trasferimento di professori e ricercatori possa
avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa
qualifica tra due sedi universitarie consenzienti."
Oltre la predetta recente possibilità, i trasferimenti dei ricercatori possono avvenire solo mediante regolare concorso per trasferimento. Cordialmente
Alberto Pasgliarini
lunedì 21 febbraio 2011
i tre anni di conferma e la ricostruzione di carrfiera
Chiar.Mo Prof Pagliarini,
un collega mi ha indicato il Suo blog, ma soprattutto mi ha parlato della Sua grandissima competenza in materia di leggi sull’Università.
Pertanto, Le chiedevo gentilmente se è corretto che, al momento della ricostruzione della carriera a professore associato, non mi abbiano conteggiato i 3 anni di straordinariato come anzianità di ruolo.
Nel caso che abbia già risposto a questa stessa domanda, mi scuso e Le chiedo gentilmente di indicarmi dove posso trovarla, in quanto, anche se ho visitato il sito sommariamente, non sono riuscito a trovarla.
Grazie cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------------
caro collega
i tre anni di professore associato non confermato non sono utilizzabili nella ricostruzione di carriera di un professore associato. Cordialmente
Alberto Pagliarini
un collega mi ha indicato il Suo blog, ma soprattutto mi ha parlato della Sua grandissima competenza in materia di leggi sull’Università.
Pertanto, Le chiedevo gentilmente se è corretto che, al momento della ricostruzione della carriera a professore associato, non mi abbiano conteggiato i 3 anni di straordinariato come anzianità di ruolo.
Nel caso che abbia già risposto a questa stessa domanda, mi scuso e Le chiedo gentilmente di indicarmi dove posso trovarla, in quanto, anche se ho visitato il sito sommariamente, non sono riuscito a trovarla.
Grazie cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
i tre anni di professore associato non confermato non sono utilizzabili nella ricostruzione di carriera di un professore associato. Cordialmente
Alberto Pagliarini
venerdì 11 febbraio 2011
ricorso al TAR per la progressione economica
Caro Prof. Pagliarini,
le scrivo riguardo al ben noto blocco triennale degli scatti stipendiali al
personale docente che, in quanto non corredato da riallineamento alla fine
del periodo, andrà a incidere sulla progressione economica in misura
inversamente proporzionale all'anzianità di servizio, con enormi
sperequazioni tra chi si trova agli estremi di tale periodo. I colleghi di
alcune sedi stanno tentando di organizzare ricorsi al TAR per portare la
legge di fronte alla Corte Costituzionale. Tuttavia, da un articolo comparso
su il Sole 24 ore
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-12-24/servono-interventi-attuare-riordino-063656_PRN.shtml
è emerso che gli Atenei dovranno decidere con criteri meritocratici chi sottrarre al blocco triennale degli aumenti fissato dalla manovra estiva. Le sarei quindi grato se potesse fornirmi un parere, sia sulla possibilità di impugnare l'eventuale incostituzionalità del provvedimento, sia sull'eventualità che si attui un ripristino delle progressioni per docenti meritevoli. Ringrazio per la cortese attenzione e porgo un cordiale saluto,
xxxxxxxxxxxxxxxx
-------------------------------------
caro collega
occorre necessariamente attendere l'emanazione del decreto attuativo perconoscere i criteri di valutazione del merito per l'attribuzione degli scatti triennali e la premialità ai fini della esenzione totale o parziale del blocco triennale. Gli atenei si devono limitare ad applicare i criteri meritocratici stabiliti dal decreto. Un ricorso al TAR per motivi di incostituzionalità può essere avviato ma con scarse possibilità di esito positivo. La Consulta, infatti, in diverse sentenze ha stabilito un principio che io ho chiamato di "relativismo giuridico" per cui il decorso del tempo unito al sopraggiungere di nuove normative, rende dissimili e perciò non comparabili ai fini della verifica della violazione del principio di uguaglianza, situazioni giuridiche soggettive in precedenza omogenee. Scrive la Corte "Non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti temporali diversi, perché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé un elemento diversificatore in rapporto a situazioni che concernono sia gli stessi soggetti sia altri componenti l'aggregato sociale." Cordialmente
Alberto Pagliarini
le scrivo riguardo al ben noto blocco triennale degli scatti stipendiali al
personale docente che, in quanto non corredato da riallineamento alla fine
del periodo, andrà a incidere sulla progressione economica in misura
inversamente proporzionale all'anzianità di servizio, con enormi
sperequazioni tra chi si trova agli estremi di tale periodo. I colleghi di
alcune sedi stanno tentando di organizzare ricorsi al TAR per portare la
legge di fronte alla Corte Costituzionale. Tuttavia, da un articolo comparso
su il Sole 24 ore
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-12-24/servono-interventi-attuare-riordino-063656_PRN.shtml
è emerso che gli Atenei dovranno decidere con criteri meritocratici chi sottrarre al blocco triennale degli aumenti fissato dalla manovra estiva. Le sarei quindi grato se potesse fornirmi un parere, sia sulla possibilità di impugnare l'eventuale incostituzionalità del provvedimento, sia sull'eventualità che si attui un ripristino delle progressioni per docenti meritevoli. Ringrazio per la cortese attenzione e porgo un cordiale saluto,
xxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
occorre necessariamente attendere l'emanazione del decreto attuativo perconoscere i criteri di valutazione del merito per l'attribuzione degli scatti triennali e la premialità ai fini della esenzione totale o parziale del blocco triennale. Gli atenei si devono limitare ad applicare i criteri meritocratici stabiliti dal decreto. Un ricorso al TAR per motivi di incostituzionalità può essere avviato ma con scarse possibilità di esito positivo. La Consulta, infatti, in diverse sentenze ha stabilito un principio che io ho chiamato di "relativismo giuridico" per cui il decorso del tempo unito al sopraggiungere di nuove normative, rende dissimili e perciò non comparabili ai fini della verifica della violazione del principio di uguaglianza, situazioni giuridiche soggettive in precedenza omogenee. Scrive la Corte "Non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti temporali diversi, perché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé un elemento diversificatore in rapporto a situazioni che concernono sia gli stessi soggetti sia altri componenti l'aggregato sociale." Cordialmente
Alberto Pagliarini
scatti triennali
Gentilissimo Professore,
ho visto il suo blog e mi permetto di porle un quesito, scusandomi in
anticipo se ha già risposto a domande simili
sono un ricercatore confermato (data conferma: 16 gennaio 2009); con
il blocco degli scatti per il triennio 2011-2013, lo scatto biennale
che perderò per 16 giorni avrà luogo il 16 gennaio 2014 o il 16
gennaio 2015 (ovviamente dopo valutazione) visto che gli scatti sono
diventati triennali?
la ringrazio infinitamente
xxxxxxxxxxxxxx
-----------------------------------------
caro dottore
per il punto c) dell'art. 8 della legge Gelmini lei maturerà lo scatto biennale il 16 gennaio 2014. Lo scatto successivo sarà triennale e corrisposto previa valutazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
ho visto il suo blog e mi permetto di porle un quesito, scusandomi in
anticipo se ha già risposto a domande simili
sono un ricercatore confermato (data conferma: 16 gennaio 2009); con
il blocco degli scatti per il triennio 2011-2013, lo scatto biennale
che perderò per 16 giorni avrà luogo il 16 gennaio 2014 o il 16
gennaio 2015 (ovviamente dopo valutazione) visto che gli scatti sono
diventati triennali?
la ringrazio infinitamente
xxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
per il punto c) dell'art. 8 della legge Gelmini lei maturerà lo scatto biennale il 16 gennaio 2014. Lo scatto successivo sarà triennale e corrisposto previa valutazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
scatto anticipato per nascita figlio e blocco retribuzione
Caro Professore,
in data 7 gennaio 2011 mi è nata una bellissima bimba. Mi chiedevo se il
blocco degli scatti previsti da Tremonti comprendono lo scatto anticipato
per la nascita di un figlio? Inoltre mi saprebbe indicare la disposizione
che prevede il blocco degli scatti per gli accademici?
Grazie mille
xxxxxxxxxxxxxx
------------------------------------------------------------------------
caro dottore
lo scatto anticipato per la nascita di un figlio non dovrebbe rientrare nel
blocco degli scatti stabilito dalla legge 122/2010. Ho usato il condizionale
perché non tutte le sedi
si comportano nel modo predetto. Cordialmente
Alberto Pagliarini
in data 7 gennaio 2011 mi è nata una bellissima bimba. Mi chiedevo se il
blocco degli scatti previsti da Tremonti comprendono lo scatto anticipato
per la nascita di un figlio? Inoltre mi saprebbe indicare la disposizione
che prevede il blocco degli scatti per gli accademici?
Grazie mille
xxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
lo scatto anticipato per la nascita di un figlio non dovrebbe rientrare nel
blocco degli scatti stabilito dalla legge 122/2010. Ho usato il condizionale
perché non tutte le sedi
si comportano nel modo predetto. Cordialmente
Alberto Pagliarini
giovedì 10 febbraio 2011
sulla concessione dell'aspettativa
Gentile Prof. A. Pagliarini,
dopo averla ringraziata per l'utilissimo blog, le chiedo un parere
sull'interpretazione di una norma contenuta nel contratto collettivo
del comparto ricerca:
" Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti
del comparto, vincitore di concorso presso altro Ente o altra
amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell’Unione
europea che consentono l’accesso di cittadini italiani, o presso le
istituzioni dell’Unione europea, è concesso un periodo di aspettativa,
senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, non inferiore alla
durata del periodo di prova e, qualora non espressamente prevista, per
un periodo massimo di 6 mesi. "
Io sono dipendente di un EPR, e ho vinto un bando per una co.co.co. in
universita'; a suo parere, ho diritto a questa aspettativa? La mia
domanda sorge
dal fatto che nella norma si parla di "periodo di prova" e la
co.co.co. non ha alcun periodo di prova, essendo a tempo determinato.
La ringrazio in anticipo per l'aiuto e la saluto cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxx
----------------------------------------------------------
caro dottore
la norma contrattuale da lei citata consente la concessione dell'aspettativa
senza assegni a un dipendente già a tempo indeterminato vincitore
di concorso presso altro Ente, per la durata del periodo di prova e, qualora
non espressamente prevista, per la durata massima di 6 mesi.
L'aspettativa è concessa per consentire al dipendente il rientro nel caso in
cui non superi il periodo di prova che non è espressamente prevista per la
co.co.co.
Per l'inciso "qualora non espressamente prevista" l'aspettativa potrebbe
anche essere concessa per un massimo di 6 mesi. Salvo che l'amministrazione
non intenda che anche la nuova posizione debba essere a tempo indeterminato. Cordialmente
Alberto Pagliarini
dopo averla ringraziata per l'utilissimo blog, le chiedo un parere
sull'interpretazione di una norma contenuta nel contratto collettivo
del comparto ricerca:
" Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti
del comparto, vincitore di concorso presso altro Ente o altra
amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell’Unione
europea che consentono l’accesso di cittadini italiani, o presso le
istituzioni dell’Unione europea, è concesso un periodo di aspettativa,
senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, non inferiore alla
durata del periodo di prova e, qualora non espressamente prevista, per
un periodo massimo di 6 mesi. "
Io sono dipendente di un EPR, e ho vinto un bando per una co.co.co. in
universita'; a suo parere, ho diritto a questa aspettativa? La mia
domanda sorge
dal fatto che nella norma si parla di "periodo di prova" e la
co.co.co. non ha alcun periodo di prova, essendo a tempo determinato.
La ringrazio in anticipo per l'aiuto e la saluto cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
la norma contrattuale da lei citata consente la concessione dell'aspettativa
senza assegni a un dipendente già a tempo indeterminato vincitore
di concorso presso altro Ente, per la durata del periodo di prova e, qualora
non espressamente prevista, per la durata massima di 6 mesi.
L'aspettativa è concessa per consentire al dipendente il rientro nel caso in
cui non superi il periodo di prova che non è espressamente prevista per la
co.co.co.
Per l'inciso "qualora non espressamente prevista" l'aspettativa potrebbe
anche essere concessa per un massimo di 6 mesi. Salvo che l'amministrazione
non intenda che anche la nuova posizione debba essere a tempo indeterminato. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 9 febbraio 2011
incostituzionalità del blocco triennale
Gentile prof. Pagliarini,
le scrivo per proporle un problema a cui lei ha già risposto a un
collega in data 10 luglio 2010 ma che a mio avviso necessita di una
precisazione (se possibile). Ossia, lei sostiene che un ricercatore
confermato risultato idoneo a procedura comparativa per PA (I sessione
2008), chiamato dalla propria università con presa di servizio nel 2011,
mantiene fino al 1.1.2014 lo stipendio da ricercatore di cui godeva al
31.12.2011. Supponiamo che al concorso in oggetto l'altro idoneo fosse
un "esterno", ossia una persona non già dipendente pubblico, e che
questa persona sia chiamata dalla medesima università per lo stesso
ruolo nello stesso SSD e nella stessa data (presa di servizio nel corso
del 2011). Ci si troverebbe con due professori associati che hanno la
presa di servizio lo stesso giorno, nella stessa facoltà, nello stesso
SSD, idonei nel medesimo concorso, ma con due stipendi diversi (l'
"esterno" da PA non confermato, l' "interno" da ricercatore). Alcuni
colleghi mi hanno detto che è palesemente incostituzionale e che quindi
fioccheranno i ricorsi, in quanto: 1) a parità di prestazione lavorativa
dovrebbe corrispondere pari trattamento economico; 2) la presa di
servizio come PA è considerata un avanzamento di carriera, ma a tutti
gli effetti è l'ingresso in un ruolo nuovo e l'essere già dipendente
pubblico è fortemente discriminante rispetto a chi, con le stesse
procedure, assume questo ruolo proveniendo dall'esterno. Spero di essere
stato chiaro e mi scuso se sono risultato eccessivamente prolisso. Lei
che ne pensa?
La ringrazio in anticipo per la risposta che vorrà darmi e la saluto
cordialmente
xxxxxxxxxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
caro collega
il suo ragionamento è valido ma............"dura lex sed lex". Occorre fare
un ricorso al TAR ponendo la questione di incostituzionalità della norma.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
le scrivo per proporle un problema a cui lei ha già risposto a un
collega in data 10 luglio 2010 ma che a mio avviso necessita di una
precisazione (se possibile). Ossia, lei sostiene che un ricercatore
confermato risultato idoneo a procedura comparativa per PA (I sessione
2008), chiamato dalla propria università con presa di servizio nel 2011,
mantiene fino al 1.1.2014 lo stipendio da ricercatore di cui godeva al
31.12.2011. Supponiamo che al concorso in oggetto l'altro idoneo fosse
un "esterno", ossia una persona non già dipendente pubblico, e che
questa persona sia chiamata dalla medesima università per lo stesso
ruolo nello stesso SSD e nella stessa data (presa di servizio nel corso
del 2011). Ci si troverebbe con due professori associati che hanno la
presa di servizio lo stesso giorno, nella stessa facoltà, nello stesso
SSD, idonei nel medesimo concorso, ma con due stipendi diversi (l'
"esterno" da PA non confermato, l' "interno" da ricercatore). Alcuni
colleghi mi hanno detto che è palesemente incostituzionale e che quindi
fioccheranno i ricorsi, in quanto: 1) a parità di prestazione lavorativa
dovrebbe corrispondere pari trattamento economico; 2) la presa di
servizio come PA è considerata un avanzamento di carriera, ma a tutti
gli effetti è l'ingresso in un ruolo nuovo e l'essere già dipendente
pubblico è fortemente discriminante rispetto a chi, con le stesse
procedure, assume questo ruolo proveniendo dall'esterno. Spero di essere
stato chiaro e mi scuso se sono risultato eccessivamente prolisso. Lei
che ne pensa?
La ringrazio in anticipo per la risposta che vorrà darmi e la saluto
cordialmente
xxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
il suo ragionamento è valido ma............"dura lex sed lex". Occorre fare
un ricorso al TAR ponendo la questione di incostituzionalità della norma.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
pensionamento non oltre i 70 anni
Gentile Professore,
sono ordinario dal 2001 e non ho optato per la legge Moratti. Per l’Università di Torino devo andare in pensione a 70 anni, quando avrò solo 38 anni di contributi
(non ho, a suo tempo, riscattato la laurea e gli anni di Borsa). Se potessi andare in pensione a 72 anni raggiungerei i 40 anni di contributi. C’è qualche speranza?
Ringraziandola per l’attenzione, invio cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxx
-----------------------------------------------------------------------------
caro collega
la legge Gelmini ha eliminato la possibilità di avere due anni di proroga in ruolo che potevano essere concessi discrezionalmente dall'amministrazione. Allo stato attuale l'età massima di pensionamento è 70 anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sono ordinario dal 2001 e non ho optato per la legge Moratti. Per l’Università di Torino devo andare in pensione a 70 anni, quando avrò solo 38 anni di contributi
(non ho, a suo tempo, riscattato la laurea e gli anni di Borsa). Se potessi andare in pensione a 72 anni raggiungerei i 40 anni di contributi. C’è qualche speranza?
Ringraziandola per l’attenzione, invio cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
la legge Gelmini ha eliminato la possibilità di avere due anni di proroga in ruolo che potevano essere concessi discrezionalmente dall'amministrazione. Allo stato attuale l'età massima di pensionamento è 70 anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini
opzione per la legge Moratti
Gentile Prof. Pagliarini
sono un prof. associato dal 2001 presso la facoltà di scienze Federico II Napoli, vorrei sapere se posso presentare il modulo di opzione età pensionabile 70 anni legge230/05.
La ringrazio
Un cordiale saluto
xxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------------
gentile collega
la legge Gelmini non ha abrogato il comma 19 dell'articolo unico della legge Moratti che prevede la possibilità di opzione. Pertanto l'opzione può ancora essere richiesta.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
sono un prof. associato dal 2001 presso la facoltà di scienze Federico II Napoli, vorrei sapere se posso presentare il modulo di opzione età pensionabile 70 anni legge230/05.
La ringrazio
Un cordiale saluto
xxxxxxxxxxxxx
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gentile collega
la legge Gelmini non ha abrogato il comma 19 dell'articolo unico della legge Moratti che prevede la possibilità di opzione. Pertanto l'opzione può ancora essere richiesta.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
domenica 6 febbraio 2011
sul blocco retribuzione ai ricercatori non confermati
Gent. Prof. Pagliarini,
sono un ricercatore di Ingegneria appena entrato in servizio, nel ringraziala del prezioso supporto che da anni offre a tutti noi,
volevo porre alla Sua gentile attenzione la misura di cui all’oggetto.
Nell’ambito delle misure di contenimento della spesa nel pubblico impiego, l’articolo 9
comma 21, terzo periodo, del DL 78/2010 come convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122
il nostro Ateneo ha sospeso per i ricercatori fino al 2013 gli effetti della legge 43/2005
secondo cui "dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento
economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello previsto per il professore
universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità".
Volevo chiedere il suo papere sulla leggittimità di questo provvedimento e sulla correttezza dell'interpretazione del DL 78.
Grazie,
cordialmente
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------
caro dottore
il comma 21, art. 9, legge 122/2010 prevede
"Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti".
Il passaggio dopo un anno alla classe 01 adegua la retribuzione del ricercatore non confermato al 70% di quella dell'associato non confermato. Tale passaggio avviene automaticamente, pertanto rientra nel citato comma. Il blocco è, quindi, legittimo anche se iniquo. I ministri Tremonti e Gelmini hanno più volte assunto l'impegno che con successiva norma sarebbero stati eliminati dal blocco i ricercatori non confermati e i confermati sino a una certa classe retributiva della prima progressione economica. Costoro, per unanime riconoscimento, hanno retribuzioni molto basse e sono i più danneggiati dal blocco. Sarebbe giusto rimediare in qualche modo. Sinora ciò non si è verificato. E' sperabile che si provveda nel mille proroghe in itinere al Parlamento. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sono un ricercatore di Ingegneria appena entrato in servizio, nel ringraziala del prezioso supporto che da anni offre a tutti noi,
volevo porre alla Sua gentile attenzione la misura di cui all’oggetto.
Nell’ambito delle misure di contenimento della spesa nel pubblico impiego, l’articolo 9
comma 21, terzo periodo, del DL 78/2010 come convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122
il nostro Ateneo ha sospeso per i ricercatori fino al 2013 gli effetti della legge 43/2005
secondo cui "dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento
economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello previsto per il professore
universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità".
Volevo chiedere il suo papere sulla leggittimità di questo provvedimento e sulla correttezza dell'interpretazione del DL 78.
Grazie,
cordialmente
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
il comma 21, art. 9, legge 122/2010 prevede
"Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti".
Il passaggio dopo un anno alla classe 01 adegua la retribuzione del ricercatore non confermato al 70% di quella dell'associato non confermato. Tale passaggio avviene automaticamente, pertanto rientra nel citato comma. Il blocco è, quindi, legittimo anche se iniquo. I ministri Tremonti e Gelmini hanno più volte assunto l'impegno che con successiva norma sarebbero stati eliminati dal blocco i ricercatori non confermati e i confermati sino a una certa classe retributiva della prima progressione economica. Costoro, per unanime riconoscimento, hanno retribuzioni molto basse e sono i più danneggiati dal blocco. Sarebbe giusto rimediare in qualche modo. Sinora ciò non si è verificato. E' sperabile che si provveda nel mille proroghe in itinere al Parlamento. Cordialmente
Alberto Pagliarini
ancora sulla proroga in ruolo
Gent.mo Prof. Pagliarini,
sono un prof. ordinario con concorso bandito prima
della Legge Moratti del 2005 sebbene con presa
di servizio dopo l'approvazione della suddetta legge.
(concorso bandito aprile 2005 e presa di servizio
ottobre 2006).
Se ho ben capito, non avendo optato per il regime
della Moratti, dovrei essere sottoposto ancora alle
condizioni post DPR 382/80, ovvero 70 anni + altri
2 anni opzionali per andare in pensione.
Quello che non mi è chiaro è la concessione
dei due anni oltre i 70 :
devono essere concessi a mia richiesta oppure
l'amministrazione può decidere se concederli o meno.
In quale normativa è stata prevista la discrezionalità
nella concessione dei 2 anni di proroga oltre i 70 anni??
Nel mio ateneo alcuni docenti ordinari messi a riposo
a 70 anni sono stati reiintegrati dal TAR per gli ulteriori
due anni. Quindi la discrezionalità la si può sempre
contestare???
La ringrazio in anticipo per la sua risposta e le
porgo i miei più cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxx
-------------------------------------------
caro collega
con la legge 133/2008 la proroga in ruolo di due anni è diventata
discrezionale per l'amministrazione, non più obbligatoria a domanda. La non
concessione andava comunque motivata dall'amministrazione
"in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali ed in funzione
dell'efficiente andamento dei servizi.", come dice la legge. I ricorsi al TAR sonio stati vinti perché l'amministrazione non aveva motivato o sufficientemente motivato la non concessione. La legge Gelmini, entrata in vigore il 29 gennaio, con
l'art. 25 ha eliminato del tutto la proroga in ruolo di due anni. Pertanto non
ritengo ci siano le condizioni per un ricorso. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sono un prof. ordinario con concorso bandito prima
della Legge Moratti del 2005 sebbene con presa
di servizio dopo l'approvazione della suddetta legge.
(concorso bandito aprile 2005 e presa di servizio
ottobre 2006).
Se ho ben capito, non avendo optato per il regime
della Moratti, dovrei essere sottoposto ancora alle
condizioni post DPR 382/80, ovvero 70 anni + altri
2 anni opzionali per andare in pensione.
Quello che non mi è chiaro è la concessione
dei due anni oltre i 70 :
devono essere concessi a mia richiesta oppure
l'amministrazione può decidere se concederli o meno.
In quale normativa è stata prevista la discrezionalità
nella concessione dei 2 anni di proroga oltre i 70 anni??
Nel mio ateneo alcuni docenti ordinari messi a riposo
a 70 anni sono stati reiintegrati dal TAR per gli ulteriori
due anni. Quindi la discrezionalità la si può sempre
contestare???
La ringrazio in anticipo per la sua risposta e le
porgo i miei più cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
con la legge 133/2008 la proroga in ruolo di due anni è diventata
discrezionale per l'amministrazione, non più obbligatoria a domanda. La non
concessione andava comunque motivata dall'amministrazione
"in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali ed in funzione
dell'efficiente andamento dei servizi.", come dice la legge. I ricorsi al TAR sonio stati vinti perché l'amministrazione non aveva motivato o sufficientemente motivato la non concessione. La legge Gelmini, entrata in vigore il 29 gennaio, con
l'art. 25 ha eliminato del tutto la proroga in ruolo di due anni. Pertanto non
ritengo ci siano le condizioni per un ricorso. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sabato 5 febbraio 2011
Gelmini e parentopoli
Caro Pagliarini,
Che cosa pensa lei del'art. 18 lettera b, ultimo periodo, e lettera c? (parenti e affini fino al quarto grado)
In pratica, se per struttura chiamante si intende l'intera Scuola, si preclude la possibilità di intraprendere la carriera universitaria a tanti giovani che, magari senza neanche saperlo, hanno un lontano parente incardinato nella stessa Scuola.
Cordiali saluti,
___________________________________
caro collega
l'ultimo periodo del punto b), comma 1 dell'art. 8, non consente "la partecipazione alle procedure per la chiamata a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, sino al 4° grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente il consiglio di amministrazione dell'ateneo". Pertanto la parola "struttura" va sicuramente riferita alla facoltà o altro organismo che può effettuare la chiamata, non può essere riferita a tutta l'università perché, se così fosse, il legislatore non avrebbe ulteriormente specificato "ovvero con il rettore........". Pertanto un parente può partecipare alle procedure per la chiamata da parte di un dipartimento o una facoltà diversa da quella cui afferisce il professore parente. Ritengo necessario fare qualche considerazione sul perché il legislatore ha inteso introdurre lo specifico veto. Certamente non per capriccio legislativo o per un pregiudizio verso la categoria dei professori universitari. Il legislatore lo ha fatto perché la degenerazione del fenomeno parentopoli e affinopoli, ha dato spesso materia di cronaca scandalistica e giudiziaria a tanti giornalisti e scrittori, anche docenti, che hanno pubblicato volumi in materia. E' vero che il fenomeno predetto non è esclusivo solo del comparto dei professori universitari, essendo diffuso in tanti altri comparti, magistratura, ministeri, notariato ecc., tanto da essere endemico in questo anomalo Paese. Ma è anche vero che, per l'enfatizzazione data dalla stampa agli scandali universitari, l'opinione pubblica è rimasta scioccata e, per una incontrollabile immaginazione collettiva si è convinta che il fenomeno coinvolgesse tutta l'università e tutti i concorsi. Non è così, ovviamente, perché nell'università ci sono sempre stati, ci sono e ci saranno, tanti docenti che compiono pienamente il loro dovere istituzionale anche sotto il profilo etico sociale. Tuttavia la vecchia immagine del professore universitario, avvertita dalla collettività come Uomo di alta cultura, di sapere di vecchia e nuova conoscenza, che prepara e forma le nuove generazioni all'esercizio delle professioni e, per l'immaginario sociale anche sotto il profilo etico e comportamentale, è stata cancellata o, quanto meno, sbiadita. Per questo ritengo che il legislatore non poteva fare diversamente nell'interesse stesso dell'Istituzione universitaria, dei suoi docenti e dell'intero Paese. Anche per questo ritengo che la legge Gelmini non sia tutta da rigettare, come è stato detto, essendoci elementi accettabili e necessari. Si poteva far di meglio, ma è sicuramente un passo avanti verso una vera riforma che elimini il valore legale del titolo di studio e le connesse conseguenze in termini di autonomia vera, di responsabilità, di concorrenza reale e salutare tra le sedi. Per il bene del Paese è' auspicabile che in ogni altro comparto dell'organizzazione sociale si pongano veti, come quelli introdotti nell'università, per limitare le diffuse anomalie etico sociali. Questo è il mio pensiero che, da decenni, in ogni occasione ho sempre esposto, purtroppo, senza risultati. Vedremo quali risultati produrrà la norma limitativa predetta. Cordialmente
Alberto Pagliarini
Che cosa pensa lei del'art. 18 lettera b, ultimo periodo, e lettera c? (parenti e affini fino al quarto grado)
In pratica, se per struttura chiamante si intende l'intera Scuola, si preclude la possibilità di intraprendere la carriera universitaria a tanti giovani che, magari senza neanche saperlo, hanno un lontano parente incardinato nella stessa Scuola.
Cordiali saluti,
___________________________________
caro collega
l'ultimo periodo del punto b), comma 1 dell'art. 8, non consente "la partecipazione alle procedure per la chiamata a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, sino al 4° grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente il consiglio di amministrazione dell'ateneo". Pertanto la parola "struttura" va sicuramente riferita alla facoltà o altro organismo che può effettuare la chiamata, non può essere riferita a tutta l'università perché, se così fosse, il legislatore non avrebbe ulteriormente specificato "ovvero con il rettore........". Pertanto un parente può partecipare alle procedure per la chiamata da parte di un dipartimento o una facoltà diversa da quella cui afferisce il professore parente. Ritengo necessario fare qualche considerazione sul perché il legislatore ha inteso introdurre lo specifico veto. Certamente non per capriccio legislativo o per un pregiudizio verso la categoria dei professori universitari. Il legislatore lo ha fatto perché la degenerazione del fenomeno parentopoli e affinopoli, ha dato spesso materia di cronaca scandalistica e giudiziaria a tanti giornalisti e scrittori, anche docenti, che hanno pubblicato volumi in materia. E' vero che il fenomeno predetto non è esclusivo solo del comparto dei professori universitari, essendo diffuso in tanti altri comparti, magistratura, ministeri, notariato ecc., tanto da essere endemico in questo anomalo Paese. Ma è anche vero che, per l'enfatizzazione data dalla stampa agli scandali universitari, l'opinione pubblica è rimasta scioccata e, per una incontrollabile immaginazione collettiva si è convinta che il fenomeno coinvolgesse tutta l'università e tutti i concorsi. Non è così, ovviamente, perché nell'università ci sono sempre stati, ci sono e ci saranno, tanti docenti che compiono pienamente il loro dovere istituzionale anche sotto il profilo etico sociale. Tuttavia la vecchia immagine del professore universitario, avvertita dalla collettività come Uomo di alta cultura, di sapere di vecchia e nuova conoscenza, che prepara e forma le nuove generazioni all'esercizio delle professioni e, per l'immaginario sociale anche sotto il profilo etico e comportamentale, è stata cancellata o, quanto meno, sbiadita. Per questo ritengo che il legislatore non poteva fare diversamente nell'interesse stesso dell'Istituzione universitaria, dei suoi docenti e dell'intero Paese. Anche per questo ritengo che la legge Gelmini non sia tutta da rigettare, come è stato detto, essendoci elementi accettabili e necessari. Si poteva far di meglio, ma è sicuramente un passo avanti verso una vera riforma che elimini il valore legale del titolo di studio e le connesse conseguenze in termini di autonomia vera, di responsabilità, di concorrenza reale e salutare tra le sedi. Per il bene del Paese è' auspicabile che in ogni altro comparto dell'organizzazione sociale si pongano veti, come quelli introdotti nell'università, per limitare le diffuse anomalie etico sociali. Questo è il mio pensiero che, da decenni, in ogni occasione ho sempre esposto, purtroppo, senza risultati. Vedremo quali risultati produrrà la norma limitativa predetta. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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