Gentile Prof. Pagliarini,
a suo avviso un professore di prima fascia assunto ai sensi dell’art. 12 della legge 230/2005 può coordinare un corso di dottorato se il Regolamento d’Ateneo in materia lo consente?
Attendo ormai da due mesi una risposta dall’Ufficio competente del MIUR, visto che nell’anagrafe dottorati predisposta dal CINECA non mi è possibile inserire un coordinatore che rientra in questa categoria (prima fascia, ma non di ruolo).
Inoltre: l’art. 16 del DPR 382 del 1980 prevede che il coordinatore del corso di dottorato sia un professore ordinario. In seguito, il DM 224 del 1999 stabilisce semplicemente che deve essere prevista la figura del coordinatore, senza specificare la categoria di appartenenza. Molte università hanno interpretato questa norma come una apertura, consentendo la possibilità di affidare il coordinamento sia a professori di prima sia di seconda fascia, in alcuni casi perfino ai ricercatori confermati (cfr. regolamenti in materia di Trento, Padova, Bologna, Udine). Del resto, il sistema CINECA (che lavora su input del ministero) consente di registrare come coordinatore anche un professore associato. Ciò nonostante, il nostro Ufficio legale, ritiene che ci si debba attenere all’art. 16 del DPR 382 del 1980. Cosa ne pensa?
Distinti saluti
xxxxxxxxxxxx
Ufficio sviluppo
Libera Università di xxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------
gentile Signora Funzionaria
l'autonomia organizzativa concessa con la legge 180/90 ha consentito alle università di darsi uno Statuto e i Regolamenti necessari per l'attivazione e il funzionamento di Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio, dottorati ed altro. In particolare per i corsi di dottorato i regolamenti adottati prevedono la figura del coordinatore che può essere, come avviene in tutte le sedi, un docente di ruolo, ordinario o associato o anche ricercatore confermato, purché in possesso di sufficienti e acclarati requisiti scientifici relativi allo specifico corso di dottorato. Per l'art. 16 del DPR 382/80 la nomina a coordinatore di un corso di dottorato era riservata ai professori ordinari. Il successivo DM 224/99 ha previsto la figura del coordinatore senza specificarne quella giuridica dello stesso. Si è, in tal modo, salvaguardata l'autonomia organizzativa dell'università, ignorando l'art. 16 citato che prevedeva solo la possibilità di nomina a un associato in casi di motivato impedimento degli ordinari. Le università hanno ritenuto di estendere la nomina agli associati e in qualche caso anche ai ricercatori per poter garantire la piena e necessaria presenza dei requisiti scientifici per lo specifico corso di dottorato, prevista, per il coordinatore e i docenti, nel DM 224/99 di regolamentazione dei dottorati; DM che, all'art. 8 stabilisce l'abrogazione di alcune norme e di ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento medesimo Questa è la ratio, a mio avviso giusta, che discende dal DM e adottata dalle università per la nomina del coordinatore di un dottorato. Il vincolo fissato dall'art. 16 del DPR 382/80, per la nomina del coordinatore di un dottorato è superato, de iure e de facto, salvo che il regolamento d'ateneo non lo abbia espressamente previsto valido. Rispondo al primo quesito. Ritengo che la nomina di coordinatore responsabile di un dottorato debba essere riservata a un docente di ruolo in possesso dei requisiti scientifici predetti. La responsabilità di un dottorato deve essere pienamente garantita e, pertanto, non può essere affidata a figure di docenza non di ruolo come quelle previste dal comma 12 della legge
230/05. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 25 gennaio 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento