Gent. Prof. Pagliarini,
La Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011
e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265 si è occupata anche dei docenti universitari.
Tra altre cose, il capo 78 dell’art. 4 recita come segue:
“78. Le autorizzazioni di cui all’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all’articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all’articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni,
il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell’Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.”
In pratica viene stabilito che dal 1 gennaio 2012 i congedi per sabbatico (art. 17 Legge 382/80), per ricerca all'estero (art. 10 Legge 311/58) e i congedi per gli assistenti universitari (art. 8 Legge 349/58) possono essere concessi alla stessa persona nel limite complessivo di 1 anno accademico in un decennio e non oltre il 35° anno di servizio.
Io sono un professore Associato di Chimica Industriale (CHIM 04) con una carriera che si è svolta: all’estero (fino al luglio 1975), presso l’Università di xxxxxxxx
come assegnista dal Luglio 1975 al Luglio 1976, come ricercatore di ruolo presso il CNR (1976- 1987), ed infine presso l’Università di xxxxxxxx, dove ho preso servizio in data 27/09/1987.
Ho fatto richiesta di anno sabbatico per l’a.a. 2012-13, ma ho saputo (per vie non ufficiali) che nel Senato Accademico di mercoledì scorso tale opportunità non mi è stata concessa dato che è stato ritenuto che la mia anzianità di servizio sia superiore ai 35 anni (probabilmente hanno sommato gli anni CNR con gli anni di associato).
Vorrei ricorrere al TAR contro questa decisione ritenendo che la mia anzianità di servizio vada considerata risalire al 27/09/1987 data in cui ho dato le dimissioni dal CNR e preso servizio a xxxxxxxxxx.
Qual è la sua opinione?
RingraziandoLa per il suo lavoro a beneficio di noi tutti,
Le invio i miei più cordiali saluti.
xxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
il computo degli anni di servizio per il vincolo dei 35 anni previsto dalla nuova norma, per la concessione di un anno sabatico ai docenti universitari va fatto, a mio avviso, riferendosi esslusivamente al servizio prestato nell'università, in qualità di docente, non in altri enti. Peraltro i ricercatori del CNR e i dipendenti pubblici di qualsiasi ente, non godono di tale concessione. Tra i servizi resi nell'università possono rientrare anche gli assegni di ricerca, anche perché sono riconosciuti ai fini giuridici ed economici nella ricostruzione di carriera. Il ricorso al TAR è possibile ma dopo aver scritto al rettore illustrando le motivazioni suddette e chiedendo una adeguata applicazione della norma. Cordialmente
Alberto Pagliarini
domenica 22 gennaio 2012
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