lunedì 26 dicembre 2011

incompatibilita' contratti

Gentile Prof. Pagliarini
Ho trovato il suo blog molto interessante e volevo porle un quesito.
Ho da poco preso servizio come ricercatore universitario non confermato.
Antecedentemente, alla ricerca ed alle pubblicazioni associavo la libera professione, per ovvi scopi di budget economico.
Ma ad oggi, mi ritrovo con alcuni contratti di prestazione professionale, effettuati esclusivamente per conto di enti pubblici, ancora in corso. Tra l'altro alcuni già completamente espletati ed in attesa di compenso.
La legge Gelmini, all'art.6 comma 9, descrive come incompatibile l'esercizio di attività libero professionali, ma non specifica nulla al riguardo di quegli incarichi conseguiti antecedentemente la data di presa di servizio.
Si possono concludere, oppure devo rinunciare all'incarico ed al compenso di prestazioni già effettuate?
Grazie

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caro dottore
per i contratti scaduti non c'e' alcun problema. Deve rinunciare agli altri. Le consiglio di scrivere al rettore chiarendo di aver rinunciato ai contratti a scadenza
ritardata e chiedendo l'autorizzazione a portare a compimento qualche contratto a
breve scadenza. Se il rettore non autorizza, dovra' rinunciare anche a questi ultimi.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

vincoli parentela per assunzione co.co.co

Gentile Professore,
sono un professore associato in servizio presso un dipartimento in cui mia sorella, non siamo figli ne eredi di dinastie di accademici, ha presentato domanda per un co.co.co. ci sono problemi nel caso in cui dovesse risultare vincitrice? Le preciso che trattasi di una persona con curriculum di tutto rispetto, con esperienze all'estero come ricercatore, assegni di ricerc, dottorato e post-dottorato etc.
saluti e grazie
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caro collega
non ci dovrebbero essere problemi perche' il vincolo della parentela riguarda
le chiamate di professori di 1^ e 2^ fascia e ricercatori, non co.co.co. Cordialmente
Alberto Pagliarini

metodo contributivo

Egregio Prof.Pagliarini,
Le chiedo un chiarimento su cui non sono assolutamente riuscito
a trovare alcun contributo utile in rete o sui giornali.
Sono professore associato, oggi con 38.5 anni di anzianita' retributiva
(incluse le ricostruzioni)
Con il decreto Monti dal 1 gennaio 2012 passo al contributivo
pro rata. Vorrei sapere come in effetti sara' calcolata la mia pensione
In particolare:
1- per ogni anno di contributivo a venire, quanta parte dei miei
contributi e rivalutati come, se del caso, si sommera' al retributivo
maturato ?
2- se restassi in servizio fino a 66 anni, come ora previsto,
alla fine avrei maturato poco piu' di 46 anni di anzianita',
di cui appunto 38.5 retributivi e 7.5 contributivi.
Saranno tutti validi per il calcolo della pensione o gli anni
oltre il 42esimo non saranno calcolati ?

La ringrazio moltissimo

Cordiali saluti

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caro collega
i contributi versati dal 2012 saranno in toto utilizzati per il calcolo della quota della pensione con il metodo contributivo. Alla predetta quota si aggiungera' quella calcolata con il metodo retributivo per38,5 anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 25 dicembre 2011

trasferimento per interscambio

Gent.mo Prof. Pagliarini,

sono una ricercatrice confermata.

Vivo da 10 anni come pendolare tra Genova (residenza) e Siena (sede universitaria).
Con tutti i miei sforzi non riesco a ottenere alcun ascolto presso l'Università di Genova per un eventuale trasferimento. Esistono altre strade praticabili oltre a quella della chiamata del Consiglio di Facoltà e degli incentivi (in cui quest'anno non rientro)?
Grazie,
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gentile collega
c'e' la possibilita' dell'interscambio tra un docente di Genova e uno di Siena aventi la stessa qualifica, con il necessario nulla osta di entrambe le Facolta'. Cordialmente
Alberto Pagliarini

dottorato regole per il rientro ed altro

Gentilissimo Professore Pagliarini,

il Dottor De Luca cui ho parlato della mia situazione, mi ha consigliato di affidarmi alla sua conoscenza ed esperienza in campo di diritti e legislazione sul mondo dell'università. Mi permetto pertanto di esporle brevemente la mia situazione sperando di non disturbarla troppo.

-Sono di ruolo nella scuola da diverso tempo e attualmente sto svolgendo un dottorato di ricerca, sono all'inizio del II anno. Sono in congedo ma mantengo lo stipendio e servizio.
Mi chiedo se le informazioni che ho ricevuto sono veritiere:
1. dopo il dottorato bisogna rientrare nella propria amministrazione pubblica (cioé a scuola) per almeno due anni? Oppure si può rientrare in una qualsiasi amministrazione pubblica (e pertanto anche all'università tramite altro concorso)?
2. Se dovessi interrompere il dottorato per un eventuale concorso di ricercatore a tempo determinato in cosa incorro? Qualcuno mi dice che devo ridare allo stato gli stipendi precedenti e la cosa non mi farebbe molto piacere.
Spero di non aver abusato del suo tempo e colgo l'occasione per esprimerle i miei auguri di Buone Feste anche se non ci conosciamo di persona

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caro dottore
dopo il conseguimento del dottorato c'e' l'obbligo di rientrare nella propria amministrazione o anche in altra pubblica amministrazione. Ovviamente la propria amministrazione potrebbe dare una interpretazione piu' restrittiva alla norma, per cui conviene parlarne prima di decidere. Non completando il dottorato l'amministrazione puo' richiedere la restituzione di quanto pagato, ma puo' anche non richiederla in dipendenza della interpretazione che gli uffici daranno alla norma. Si sono verificati entrambi i casi. Un cordiale saluto anche al dott. DeLuca.
Alberto Pagliarini

incompatibilita' tra assegno ricerca e contratto privato

Gentilissimo Prof. Pagliarini,
Leggendo uno dei post sul suo blog vedevo che c'è incompatibilità fra un assegno di ricerca e un contratto annuale a tempo determinato nella pubblica amministrazione.
Volevo porLe il seguente quesito:
c'è incompatibilità fra un assegno di ricerca e un contratto annuale a tempo determinato presso una azienda privata?

La ringrazio anticipatamente e Le porgono distinti saluti

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caro dottore
si, c'e' incompatibilita'. Cordialmente
Alberto Pagliarini

assistenza negata a un docente clinico universitario

Gentile prof. Pagliarini
Nel complimentarmi con lei per la qualità della sua rubrica le scrivo ponendole un quesito. Sono stato nominato professore associato med13 (endocrinologia) e ho preso servizio il 01-11-2011 (idoneo in valutazione comparativa presso altro ateneo). Poichè afferisco ad un dipartimento di medicina ed in particolare ad una divisione clinicizzata di endocrinologia dovrei a rigore avere anche l'attivazione delle funzioni assistenziali come i miei colleghi docenti assunti in precedenza, che mi consentano di svolgere regolarmente attività clinica legata alla didattica, visto che in Medicina clinica le due funzioni sono imprescindibili. Tuttavia, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, ove opera la mia struttura, ha rifiutato la richiesta da parte del rettore dell'ateneo della attivazione di suddetta funzione assistenziale per motivi di ristrettezza del budget. Pertanto mi ritrovo ad insegnare una materia clinica senza ricoprire funzioni assistenziali con notevole penalizzazione nello stipendio e nelljavascript:void(0)'impossibilità a svolgere attività clinica. Cosa posso fare? Ci sono dei regolamenti che vincolano la attivazione della funzione assistenziale (ex De Maria per intenderci). La ringrazio anticipatamente per qualsiasi chiarimento voglia darmi.
Cordiali Saluti

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caro collega
il suo e 'un caso veramente assurdo ed abnorme. Le viene negato un diritto sancito dalla legge e che nessun regolamento puo' annullare. I rapporti tra AOU e universita' sono regolati da apposito protocollo. Nel protocollo, sono sicuro, non puo' essere previsto il suo caso. Pertanto, Rettore e Preside di Facolta' devono intervenire sul Direttore Generale, invitandolo a compiere quanto di suo dovere. Il Direttore, indipendentemente dalla disponibilita. del budget, deve garantire almeno il minimo dell'attivita' assistenziale necessaria e sufficiente a svolgere compiutamente la sua attivita' didattica e di ricerca, per evitare che il suo compito istituzionale sia monco. Ovviamente la predetta attivita' va retribuita perche' e' anche a favore del SSN. Ove cio' non avvenisse potra' ricorrere al TAR con procedura d'urgenza perche' ripristini un diritto non concesso. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 24 dicembre 2011

ricercatore a tempo definito - rapporto di lavoro unico

Caro Professor Pagliarini,

inizio con il ringraziarla per la sua davvero preziosa opera. Sono una ricercatrice a tempo definito. Le vorrei chiedere se tale ruolo sia compatibile con quello di assistant professor presso un'università estera.

grazie e auguri di buon Natale

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gentile collega
i ricercatori a tempo pieno o definito non posono avere altro rapporto di lavoro
in Italia o all'estero. Quelli a tempo definito possono avere partita IVA ed esercitare libera attivita' professionale. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 16 dicembre 2011

aumenti ISTAT e scatti triennali

Caro Prof. Pagliarini,
Mi stavo chiedendo se per il 2011 dobbiamo dimenticarci una rivalutazione istat degli stipendi, che è stata applicata l'ultima volta nel 2010, pari allo 3.09%.
Dove posso trovare informazioni al riguardo?
Grazie
Cordiali saluti
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caro collega
gli aumenti annuali Istat ritorneranno ad essere applicati automaticamente dal 2014, salvo ulteriori norme restrittive. Analogamente per li scatti non più biennali ma triennali attribuiti non più automaticamente ma previa valutazione. Cordialmente

Alberto Pagliarini

venerdì 9 dicembre 2011

aspettativa senza assegni a professore straordinario

Gentilissimo Professor Pagliarini,

Sono stato appena chiamato a coprire un posto professore di prima fascia e devo prendere servizio a breve. Nel frattempo un’istituzione internazionale mi offre un contratto di funzionario all’estero che intenderei accettare.

Le sarei grato se potesse darmi delucidazioni sula possibilità di usufruire di un periodo di aspettativa. In particolare:

1. Potrei usufruire dell'aspettativa senza assegni di cui alla art. 7 legge Gelmini ?

2. Se sì, questo anche non essendo confermato in ruolo e/o a breve dopo essere entrato in servizio?

3. La concessione dell'aspettativa (e la sua durata fino a cinque anni) è a discrezione dell'università o è invece un diritto del richiedente?


La ringrazio in anticipo per la sua cortese attenzione e per il suo prezioso aiuto e le invio cordiali saluti.

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caro collega
il comma 1 dell'art. 7 parla genericamente di professori e ricercatori universitari. In teoria potrebbero rientrare anche i professori e ricercatori non confermati e i professori straordinari, salvo i regolamenti di ateneo non prevedano diversamente Il comma 2 stabilisce che l'aspettativa è concessa dal rettore, sentite le strutture di appartenenza. E' presumibile che se non c'è il parere favorevole il rettore può non concedere, quindi l'aspettativa non è un diritto a domanda. Vi è un punto, però, da approfondire. Dopo il triennio di conferma la facoltà o il dipartimento deve esprimere un suo giudizio anche sull'attività didattica svolta nel triennio, attività che, presumibilmente, non ci sarà stata. L'organismo che deve esprimersi potrebbe trovarsi in difficoltà a dare un giudizio o, quantomeno, dovrebbe dichiarare che il docente non ha svolto attività didattica essendo in aspettativa per..........Al di là degli eventuali effetti che il mancato giudizio potrebbe avere sull'esito dell'ordinariato, ritengo sia preferibile parlare con il preside e/o con il direttore del dipartimento, avendo prima interpellato l'ufficio competente per eventuali impedimenti d'ufficio a concedere l'aspettativa essendo professore straordinario. Cordialmente

Alberto Pagliarini

aspettativa per ricercatore a tempo determinato

Gentilissimo prof. Pagliarini,

seguo da tempo il suo sito e le sue risposte mi sono state utili in molte occasioni. Tuttavia non ho trovato risposta ad un quesito, che le pongo di seguito, riguardante l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi della legge 240/2010 (Legge Gelmini). La legge stabilisce che la posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con altre attività lavorative. Il vincitore che abbia un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione pubblica potrà accettare la nomina avvalendosi di un'aspettativa dalla PA (non retribuita) oppure dovrà necessariamente rinunciare definitivamente al posto precedente? In caso affermativo, quale norma potrà invocare? Nel caso specifico ho vinto un concorso come ricercatore a tempo determinato presso l'Università di Cagliari e sono impiegato part time a tempo indeterminato presso la Regione Sardegna.

Cordiali Saluti

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caro dottore
E' difficile che l'amministrazione conceda l'aspettativa senza assegni per il non breve periodo del contratto. Comunque provi a far domanda alla sua amministrazione chiedendo l'aspettativa senza assegni. L'amministrazione è tenuta a rispondere. Cordialmente
Alberto Pagliarini

blocco delle retribuzioni e ricercatore non confermato

Gent.mo Prof. Pagliarini,

ho due domande riguardo al blocco degli stipendi nel triennio 2011-2013.

E` vero che tale blocco e` stato prorogato a tutto il 2014?
Oppure e` solo una possibilita` prevista dal precedente
governo ma non ancora non messa in atto?

La seconda riguarda l'Atto del Governo sottoposto
a parere parlamentare n. 396 che permetterebbe ai
ricercatori al primo anno di servizio (non ancora confermati)
di avere un trattamento salariale pari a quello del secondo
anno:

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda22681.htm

Il parere espresso dalla commissione parlamentare implica
che tale atto verra` sicuramente trasformato in decreto legislativo
oppure la cosa non e` ancora sicura?

La ringrazio in anticipo per la cortese attenzione.

Cordiali saluti,

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caro dottore
il decreto legge 98/2011 convertito nella legge 15/2011 all'art. 16, comma 1, prevede la possibilità di prorogare al 31/12/2014 il blocco del trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni. Occorre un regolamento emanato dal ministero della Funzione pubblica e dal MEF. Sinora il regolamento non è stato emanato e fino a quando non sarà emanato il blocco rimane fino al 2013. Ciò non esclude che questo governo possa emanarlo, ove ricorrano particolari esigenze, nel 2012 o nel 2013.
Presumo che l'Atto di Governo diventerà legge. Comunque vi sono state altre interrogazioni parlamentari alle quali anche questo governo ha risposto escludendo lo scatto dopo il primo anno dal blocco, per i ricercatori non confermati. Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 8 dicembre 2011

incentivi alla mobilità per i ricercatori

Gentilissimo Professore,
al punto 2) del comma 3 dell'art. 5 del D.M. 3/11/2011 n. 439 per la
ripartizione del FFO per il 2011 si stabilisce quali sono i potenziali
ricercatori destinatari degli incentivi per la mobilità. In particolare,
non capisco se il D.M. 26/4/2011 n. 166 vada applicato anche ai
ricercatori oppure no. Le spiego da dove vengono i miei dubbi.

Il D.M. 26/4/2011 n. 166 riguarda i
"Criteri e modalita' per favorire la mobilita' interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di
laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione
dell'offerta didattica".

Dunque già nel titolo si specifica che le norme di questo decreto sono
rivolte soltanto ai professori. Leggendo poi il testo, i criteri di
incentivazione sono definiti al punto 2, ed in particolare al punto 2b si
fa riferimento solo ai professori.

Questo DM era necessario per definire criteri e modalita' per la mobilita'
dei professori universitari ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30
dicembre 2010, n. 240. Nell'art. 7 di tale legge si parla sempre di
trasferimenti di professori e ricercatori, ma al comma 5 si dice che la
mobilità dei professori (non menzionando i ricercatori) è da regolamentare
con decreto del ministro.
Dunque mi sembrerebbe di capire che il D.M. 26/4/2011 n. 166 vada inteso
soltanto per i professori e che non ci siano vincoli analoghi per il
trasferimento di ricercatori.

Inoltre, i ricercatori non hanno obblighi didattici e dunque vincolare un
trasferimento di un ricercatore al tipo di didattica che ha svolto mi
sembrerebbe un controsenso.

Se così fosse, non capisco se tutti i ricercatori possono usufruire degli
incentivi per il trasferimento oppure no. In caso affermativo, non capisco
nemmeno la frase "Il contributo una tantum unitamente al restante 30% del
costo medio nazionale sarà assegnato all'ateneo chiamante mediante storno
dal FFO dell'ateneo di provenienza del soggetto interessato."

Potrebbe chiarirci questo punto?

La ringrazio moltissimo. Cordiali saluti,
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caro collega
Il titolo di una legge o di un decreto è solo indicativo, è il contenuto degli articoli che conta.
Legga le risposte da me date ieri e oggi. I ricercatori possono usufruire degli incentivi limitatamente a quanto previsto al punto 2) dell'art. 5 del D.M. 3/11/2011, n. 439. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mobilità e incentivazioni

Egregio Professor Pagliarini,
sono un associato confermato che da sette anni lavora in una sede
universitaria situata in una regione diversa da quella di residenza.
Ho l'impressione che gli Atenei - secondo ma un pò furbescamente - stiano
facendo una gran confusione sull'esistenza e sulla praticabilità della mobilità
interregionale prevista dall'art. 5 del decreto di ripartizione del ffo.
A mio parere - al di là delle tre condizioni già note - non vi è alcuna nuova
limitazione.
Non vi è alcun tipo di limitazione relativa alla necessità che chi si
trasferisce debba provenire da un corso di laurea o da una sede soppressa.
Né la legge 240 né il decreto di riparto del ffo dicono nulla del genere.
Mi farebbe molto piacere conoscere il suo pensiero al riguardo.
Cordialmente,
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caro collega
la invito a leggere sul mio blog le risposte da me date, ieri e oggi, alle questione mobilità e incentivazioni. Cordialmente

ancora sul fondo incentivazione e mobilità

Gentile professore,
vedo che altri Colleghi hanno gli stessi miei dubbi, che rimangono anche dopo aver letto la Sua risposta.
Vorrei far notare che il punto 1) del comma 3 contiene un refuso (almeno nella versione on line del ministero). Infatti leggo testualmente:
"Assunzioni di professori I e II fascia di idonei in valutazioni ecc."
Lei, Professore, ha scambiato di posto un "di", dando cosi' un senso preciso alla frase che esclude i docenti gia' strutturati (a meno che non si tratti di corsi soppressi ecc.). Ma se invece la frase corretta fosse stata:
"Assunzioni di professori di I e II fascia e di idonei in valutazioni ecc."
il senso sarebbe stato completamente diverso e sarebbero inclusi anche i docenti gia' strutturati.
Non dovrebbe il ministero precisare qual'e' la frase corretta ?
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gentile collega
la frase riportata nel punto 1) terzo comma del D. M. 3/11/2011, n 439 non ha senso letterale e giuridico, come è scritta.Vi è un evidente errore di scrittura. Per questo ho dato la formulazione giusta coerente con il comma 5 dell'art. 7 della legge 240/2010 e con lo stesso D.M. richiamato. D.M. che ripartisce il FFO del 2011, per cui il fondo incentivazione può interessare solo docenti assunti nel 2011, non docenti già strutturati assunti in anni precedenti. La formulazione da me data ritengo sia l'unica letteralmente giusta e giuridicamente valida. Per quanto detto non ha neppure senso la frase da lei riportata in virgolette "...professori di 1^ e 2^ fascia e di idonei...."Pertanto confermo quanto ho scritto ribadendo che il fondo per la incentivazione può essere usato sia per i professori di 1^ e 2^ fascia assunti o da assumere entro il 2011, nel rispetto dei vincoli fissati nello stesso art. 5, utilizzando il punto 1) del comma 3; sia per i professori e ricercatori che rientrano nelle condizioni stabilite al punto 2) per la mobilità interregionale. Le università possono dare qualsiasi altra interpretazione, poiché ormai lo stato giuridico è uno stato confusionale, come ho scritto, tempo fa, in una mia nota inviata anche al ministro e alla CRUI, pubblicata sul mio sito. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 7 dicembre 2011

sugli incentivi per la mobilità

Gentilissimo professore,
il suo silenzio ci spiazza.
Io personalmente ritengo che né la legge 240 né tanto meno il decreto di riparto del ffo abbiano introdotto la limitazione della mobilità interregionale a coloro che provengono da sedi o corsi di laurea soppressi. Le due tipologie di mobilità (quella tradizionale e quella che intende facilitare i colleghi che si trovano nella predetta condizione) viaggiano parallelamente anche se la seconda deve essere attuata sulla base del decreto ministeriale (mi sembra) 163/2011.
Su questo dubbio, gli Atenei ci stanno marciando.
Speriamo in una sua risposta (anche perché siamo tutti stressatissimi).
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cari colleghi
l'art. 5 del D.M. 3/11/2011 n. 439 per la ripartizione del FFO per l'anno 2011 stabilisce gli "Interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore". Nel comma 1 mette a disposizione 1.400.000 € per favorire una più razionale distribuzione del personale docente. Il comma 2 stabilisce le condizioni che gli atenei devono avere per poter utilizzare il fondo di cui al comma 1 a favore di docenti assunti nel periodo 1/2/2011 - 31/12/2011. Il comma 3 stabilisce quali sono i potenziali docenti destinatari del fondo di cui al comma 1 e prevede due categorie distinte nei punti 1) e 2), fissando per ciascuna di queste l'entità della 'incentivazione. Il punto 1) riguarda le assunzioni fatte dall'ateneo di professori di 1^ e 2^ fascia .idonei in concorsi non banditi dall'ateneo chiamante. Il punto 2) riguarda la mobilità interregionale secondo i criteri di cui al D.M. 26/4/2011 n. 166 finalizzata a favorire la mobilità dei professori e ricercatori che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica. Ho riportato il contenuto dei primi 3 commi dell'art. 5 e i punti 1) e 2) del comma 3 per evidenziare che gli atenei hanno la possibilità di utilizzare il fondo per la mobilità sia per chiamata di professori di cui al punto 1), sia per la mobilità interregionale di professori e ricercatori di cui al punto 2). Ovviamente le sedi possono autonomamente decidere di utilizzare solo il punto 1) o solo il punto 2) o entrambi, in base alle loro esigenze e alle situazioni di bilancio. Cordialmente
Alberto Pagliarini