venerdì 18 novembre 2011

sulla esclusione dalla chiamata per effetto della parentela

Gentile prof. Pagliarini,
seguo con molta attenzione il Suo blog e vorrei innanzitutto complimentarmi per la bella iniziativa!
Vorrei chiederLe informazioni sulla mia situazione. Siamo due fratelli che per puro caso si sono trovati a lavorare nella stessa facoltà. Non abbiamo altri parenti che lavorano all'università e non siamo "influenti". Mio fratello è diventato associato qualche anno fa, dopo avere lavorato per anni presso un'altra facoltà e vincendo il concorso nella facoltà in cui lavoro anche io (da un anno come RTD, dopo avere lavorato per 7 anni con un contratto a progetto). Presupponendo il conseguimento dell'abilitazione nazionale come associato allo scadere dei 6 anni, secondo Lei ho qualche possibilità di rimanere nella stessa facoltà o la legge mi esclude a priori?
Grazie mille per l'informazione.
Cordialmente,

xxxxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------
caro collega
riporto la parte dell'art.18, comma 1, punto b) che interessa il suo quesito.

"........In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino
al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ..............". Con la nuova legge la chiamata non è effettuata dalla Facoltà ma dal Dipartimento o da una Scuola o struttura prevista nello Statuto di Ateneo. Pertanto, se suo fratello è incardinato nel dipartimento che dovrebbe effettuare la sua chiamata, lei non potrà partecipare al bando per la chiamata. Potrà partecipare se suo fratello fa capo ad altro dipartimento. Ciò stante la lettera della norma sopra riportata. Salvo ulteriori e più forti restrizioni previste nel codice etico del suo ateneo.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

1 commento:

Carlo ha detto...

Per i RTD, come per i RTI, che hanno ottenuto l'abilitazione come professori associati, vale, però, la procedura indicata all'art.24, comma 5, che richiama solo il punto e) dell'art.18, comma 1, dove è previsto il voto favorevole dei membri del Dipartimento. Nella procedura per i RTD e i RTI non è, quindi, richiamato l'art.18, comma 1, punto b), dove è regolata la questione della parentela. Inoltre, a tale punto, è scritto che le norme sulla parentela valgono "per i procedimenti di chiamata di cui al presente articolo", laddove il procedimento per i RTD e i RTI è regolato all'art.24.