lunedì 8 agosto 2011

sulla esclusione dalle chiamate di parenti affini e coniuge

Egr. Prof. Pagliarini,
sono un giovane precario dell'Università di Catania, e non sono esperto di questioni giuridiche. Desideravo chiederle il suo parere in merito all'applicazione delle norme, contenute nella legge Gelmini, sulla chiamata di parenti o affini fino al quarto grado di professori afferenti alla struttura che effettua la chiamata. In particolare avrei da porle due quesiti:
1) le norme in questione si applicano anche in caso di trasferimento di un professore associato, senza cambio di fascia, da una università ad un'altra, per effetto di uno "scambio" di professori nelle due direzioni?
2) Le stesse norme si applicano anche in caso di chiamata del coniuge di persona afferente alla struttura che effettua la chiamata? Mi sembra infatti di capire che i coniugi non siano considerati nè parenti nè affini, e la norma non cita esplicitamente il rapporto di coniugio. Qualora la norma non fosse applicabile ai coniugi, non ritiene che ciò rappresenti una vistosa falla rispetto al proposito di evitare fenomeni di nepotismo?

Nel ringraziarla per l'attenzione, desiderlo esprimerle la mia ammirazione per il blog da lei tenuto.
Cordiali saluti
Bruno Giugno


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caro dottore
l'art.18, comma 1, punto c) si applica per la chiamata per concorso o per trasferimento anche nel caso di scambio di due professori di uguale fascia.
Un coniuge non ha rapporti di parentela e affinità con l'altro coniuge; ha solo rapporto di "coniugio" che consente l'attivazione di un nucleo familiare e le
conseguenti parentele e affinità previste dal c. v. . Ritengo che il legislatore, con la predetta norma, ha voluto evitare la contemporanea presenza, nella stessa
struttura chiamante, di docenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, limitandosi a citare i parenti o affini, ritenendo a fortiori valida l'esclusione anche per il coniuge. Formalmente il legislatore avrebbe potuto anche citare il coniuge tra gli esclusi, ma la ratio della norma e l'abbondante casistica ben nota a tutti, che ha dato spunto per la inserita norma, porta a ritenere naturale anche l'esclusione del coniuge. A mio avviso un ricorso sarebbe non accettato da qualsiasi TAR. Cordialmente
Alberto Pagliarini

1 commento:

Carlo ha detto...

La mia questione è diversa. Io e mia sorella già apparteniamo allo stesso Dipartimento. Se ottengo la idoneità posso essere chiamato nel ruolo più alto nel Dipartimento cui già appartengo e dove si trova già mia sorella ?
Grazie per l'attenzione e cordiali saluti