Egr. Prof. Pagliarini,
sono un ricercatore dell'Universita' di Roma 'La Sapienza', andato in pensione il 01/01/2011 con 43 anni di servizio.
Il 01/08/2010 ho maturato il 4 scatto biennale nella classe XIV, che mi e' stato subito decurtato per effetto della legge 133/2008, art.69.
Non avendo potuto effettuare la decurtazione per un anno intero, l'importo della pensione mi e' stato correttamente calcolato fino al 31/07/2011 come se fossi stato al 3 scatto, e poi ricalcolato a partire dal 01/08/2011 tenendo conto del 4 scatto.
Per quanto riguarda il TFS, invece, non e' stato effettuato dall'INPDAP alcun ricalcolo e all'ufficio pensioni della mia sede mi e' stato detto che cio' e' corretto.
A me pare che tale procedura non sia legittima; pertanto, vista la sua competenza e disponibilita', le sarei molto grato se mi potesse fornire un suo parere.
Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxx
----------------------------------------------------------------
caro collega
la liquidazione o TFS si calcola prendendo a riferimento la retribuzione effettivamente attribuita prima del pensionamento. Purtroppo la decurtazione del 2,5%, per 12 mesi, sullo scatto maturato prima del pensionamento, ha ridotto la retribuzione valida ai fini TFS. La iniquità della decurtazione produce anche questa
ulteriore iniquità. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 24 agosto 2011
domenica 14 agosto 2011
riscatto anni laurea e interessi
Egr. Prof. Pagliarini,
ho richiesto il riscatto degli anni di laurea (4) e dottorato (3) ai fini
del TFS.
La somma da versare in unica soluzione è 13.869,13.
In alternativa, potrei versare 84 rate mensile da 194,33.
Tuttavia, a me sembra che tale rateizzazione comprenda degli interessi,
mentre sul suo blog ho più volte letto che il riscatto è rateizzabile
senza interessi.
La ringrazio per un suo chiarimento.
Xxxxxxxx Xx Xxxx
------------------------------------------------------------------
caro collega
le consiglio di chiedere all'università o direttamente all'ufficio
informazioni dell'INPDAP, chiarimenti sull'onere del riscatto.
Per la legge 247/2007 il riscatto della laurea, richiesto con
domanda presentata a partire da gennaio 2008,può essere rateizzato in 120 rate mensili senza interessi e interamente deducibile dal fisco. Per il dottorato non vale
la predetta norma e gli interessi legali da applicare, pari al 2,5% nel 2008
sono diventati dell'1,5% nel 2011. I conti non tornano.
Può, volendo, rinunciare al riscatto degli anni di dottorato. Cordialmente
Alberto Pagliarini
ho richiesto il riscatto degli anni di laurea (4) e dottorato (3) ai fini
del TFS.
La somma da versare in unica soluzione è 13.869,13.
In alternativa, potrei versare 84 rate mensile da 194,33.
Tuttavia, a me sembra che tale rateizzazione comprenda degli interessi,
mentre sul suo blog ho più volte letto che il riscatto è rateizzabile
senza interessi.
La ringrazio per un suo chiarimento.
Xxxxxxxx Xx Xxxx
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caro collega
le consiglio di chiedere all'università o direttamente all'ufficio
informazioni dell'INPDAP, chiarimenti sull'onere del riscatto.
Per la legge 247/2007 il riscatto della laurea, richiesto con
domanda presentata a partire da gennaio 2008,può essere rateizzato in 120 rate mensili senza interessi e interamente deducibile dal fisco. Per il dottorato non vale
la predetta norma e gli interessi legali da applicare, pari al 2,5% nel 2008
sono diventati dell'1,5% nel 2011. I conti non tornano.
Può, volendo, rinunciare al riscatto degli anni di dottorato. Cordialmente
Alberto Pagliarini
lunedì 8 agosto 2011
sulla esclusione dalle chiamate di parenti affini e coniuge
Egr. Prof. Pagliarini,
sono un giovane precario dell'Università di Catania, e non sono esperto di questioni giuridiche. Desideravo chiederle il suo parere in merito all'applicazione delle norme, contenute nella legge Gelmini, sulla chiamata di parenti o affini fino al quarto grado di professori afferenti alla struttura che effettua la chiamata. In particolare avrei da porle due quesiti:
1) le norme in questione si applicano anche in caso di trasferimento di un professore associato, senza cambio di fascia, da una università ad un'altra, per effetto di uno "scambio" di professori nelle due direzioni?
2) Le stesse norme si applicano anche in caso di chiamata del coniuge di persona afferente alla struttura che effettua la chiamata? Mi sembra infatti di capire che i coniugi non siano considerati nè parenti nè affini, e la norma non cita esplicitamente il rapporto di coniugio. Qualora la norma non fosse applicabile ai coniugi, non ritiene che ciò rappresenti una vistosa falla rispetto al proposito di evitare fenomeni di nepotismo?
Nel ringraziarla per l'attenzione, desiderlo esprimerle la mia ammirazione per il blog da lei tenuto.
Cordiali saluti
Bruno Giugno
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caro dottore
l'art.18, comma 1, punto c) si applica per la chiamata per concorso o per trasferimento anche nel caso di scambio di due professori di uguale fascia.
Un coniuge non ha rapporti di parentela e affinità con l'altro coniuge; ha solo rapporto di "coniugio" che consente l'attivazione di un nucleo familiare e le
conseguenti parentele e affinità previste dal c. v. . Ritengo che il legislatore, con la predetta norma, ha voluto evitare la contemporanea presenza, nella stessa
struttura chiamante, di docenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, limitandosi a citare i parenti o affini, ritenendo a fortiori valida l'esclusione anche per il coniuge. Formalmente il legislatore avrebbe potuto anche citare il coniuge tra gli esclusi, ma la ratio della norma e l'abbondante casistica ben nota a tutti, che ha dato spunto per la inserita norma, porta a ritenere naturale anche l'esclusione del coniuge. A mio avviso un ricorso sarebbe non accettato da qualsiasi TAR. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sono un giovane precario dell'Università di Catania, e non sono esperto di questioni giuridiche. Desideravo chiederle il suo parere in merito all'applicazione delle norme, contenute nella legge Gelmini, sulla chiamata di parenti o affini fino al quarto grado di professori afferenti alla struttura che effettua la chiamata. In particolare avrei da porle due quesiti:
1) le norme in questione si applicano anche in caso di trasferimento di un professore associato, senza cambio di fascia, da una università ad un'altra, per effetto di uno "scambio" di professori nelle due direzioni?
2) Le stesse norme si applicano anche in caso di chiamata del coniuge di persona afferente alla struttura che effettua la chiamata? Mi sembra infatti di capire che i coniugi non siano considerati nè parenti nè affini, e la norma non cita esplicitamente il rapporto di coniugio. Qualora la norma non fosse applicabile ai coniugi, non ritiene che ciò rappresenti una vistosa falla rispetto al proposito di evitare fenomeni di nepotismo?
Nel ringraziarla per l'attenzione, desiderlo esprimerle la mia ammirazione per il blog da lei tenuto.
Cordiali saluti
Bruno Giugno
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caro dottore
l'art.18, comma 1, punto c) si applica per la chiamata per concorso o per trasferimento anche nel caso di scambio di due professori di uguale fascia.
Un coniuge non ha rapporti di parentela e affinità con l'altro coniuge; ha solo rapporto di "coniugio" che consente l'attivazione di un nucleo familiare e le
conseguenti parentele e affinità previste dal c. v. . Ritengo che il legislatore, con la predetta norma, ha voluto evitare la contemporanea presenza, nella stessa
struttura chiamante, di docenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, limitandosi a citare i parenti o affini, ritenendo a fortiori valida l'esclusione anche per il coniuge. Formalmente il legislatore avrebbe potuto anche citare il coniuge tra gli esclusi, ma la ratio della norma e l'abbondante casistica ben nota a tutti, che ha dato spunto per la inserita norma, porta a ritenere naturale anche l'esclusione del coniuge. A mio avviso un ricorso sarebbe non accettato da qualsiasi TAR. Cordialmente
Alberto Pagliarini
lunedì 1 agosto 2011
pensionamento associati che hanno optato per legge Moratti
Gentile Prof. Pagliarini,
sono associato e pur avendo optato per la legge Moratti, l’Università L’Orientale di Napoli mi ha comunicato che potrò rimanere in servizio solo fino al compimento dei 68 anni. Detto ciò, il quesito che le pongo è il seguente: la quiescenza scatterà per me al termine dell’anno accademico in cui compirò i 68 anni, oppure la manovra 2012 ha cambiato qualcosa rispetto alla legge 230/2005?? Ho sentito parlare alcuni colleghi di finestre ma in modo confuso, per cui avrei bisogno dei suoi chiarimenti.
La ringrazio vivamente e mi congratulo con lei per la sua competenza e la sua disponibilità.
Cordialmente
xxxxxxxxxxxxxxxx
------------------------------------------------------
gentile collega
per i docenti universitari la pensione di vecchiaia scatta al termine dell'anno accademico in cui è maturata l'età pensionabile. Per gli associati che hanno optato per la legge Moratti, l'età pensionabile non è al compimento dei 68 anni, come insistono a ritenere alcune sedi, ma al compimento dei 70 anni, come hanno confermato diverse sentenze di TAR, annullando i decreti rettorali di pensionamento a 68 anni. Purtroppo le sentenze interessano solo i ricorrenti e non sono automaticamente estendibili ad altri soggetti. Scriva al rettore significando quanto sopra detto ed eventualmente riservandosi di adire la via giudiziaria per il riconoscimento del diritto non concesso per errata interpretazione della norma. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sono associato e pur avendo optato per la legge Moratti, l’Università L’Orientale di Napoli mi ha comunicato che potrò rimanere in servizio solo fino al compimento dei 68 anni. Detto ciò, il quesito che le pongo è il seguente: la quiescenza scatterà per me al termine dell’anno accademico in cui compirò i 68 anni, oppure la manovra 2012 ha cambiato qualcosa rispetto alla legge 230/2005?? Ho sentito parlare alcuni colleghi di finestre ma in modo confuso, per cui avrei bisogno dei suoi chiarimenti.
La ringrazio vivamente e mi congratulo con lei per la sua competenza e la sua disponibilità.
Cordialmente
xxxxxxxxxxxxxxxx
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gentile collega
per i docenti universitari la pensione di vecchiaia scatta al termine dell'anno accademico in cui è maturata l'età pensionabile. Per gli associati che hanno optato per la legge Moratti, l'età pensionabile non è al compimento dei 68 anni, come insistono a ritenere alcune sedi, ma al compimento dei 70 anni, come hanno confermato diverse sentenze di TAR, annullando i decreti rettorali di pensionamento a 68 anni. Purtroppo le sentenze interessano solo i ricorrenti e non sono automaticamente estendibili ad altri soggetti. Scriva al rettore significando quanto sopra detto ed eventualmente riservandosi di adire la via giudiziaria per il riconoscimento del diritto non concesso per errata interpretazione della norma. Cordialmente
Alberto Pagliarini
scatto anticipato per nascita gemelle
Gentile Professore Pagliarini,
le scrivo per chiedere consiglio appofittando della sua disponibilità e competenza. Sia io che mio marito siamo ricercatori confermati. Il 31 dicembre 2010 sono nate le nostre gemelle Flavia ed Elena. Vorremmo chiedere lo scatto anticipato per la nascita del figlio. Io lo vorrei chiedere per una gemella e mio marito per l'altra. Ci è stato detto che non è possibile. Cioè lo può chiedere uno di noi per un solo figlio. Perché Le figlie sono due!
Grazie per la sua risposta,
Cordialmente
Sara
----------------------------------------------------------------------------------------------
gentile collega
le norme in vigore prevedono lo scatto anticipato per la nascita di un figlio, non di ciascun figlio. Pertanto per la nascita di due gemelli si ha diritto a un solo scatto anticipato.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
le scrivo per chiedere consiglio appofittando della sua disponibilità e competenza. Sia io che mio marito siamo ricercatori confermati. Il 31 dicembre 2010 sono nate le nostre gemelle Flavia ed Elena. Vorremmo chiedere lo scatto anticipato per la nascita del figlio. Io lo vorrei chiedere per una gemella e mio marito per l'altra. Ci è stato detto che non è possibile. Cioè lo può chiedere uno di noi per un solo figlio. Perché Le figlie sono due!
Grazie per la sua risposta,
Cordialmente
Sara
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gentile collega
le norme in vigore prevedono lo scatto anticipato per la nascita di un figlio, non di ciascun figlio. Pertanto per la nascita di due gemelli si ha diritto a un solo scatto anticipato.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
sulla domanda per ricostruzione carriera
Gentile Prof. Pagliarini,
mi chiamo xxxxxxxxxxxx e sono rientrato in Italia attraverso il programma rientro dei cervelli (2004-08). Il 1 maggio 2010 sono stato chiamato a xxxxxxxx come ricercatore confermato. Ora stavo avviando le pratiche per la ricostruzione di carriera per farmi riconoscere gli anni del rientro dei cervelli (come previsto dalla legge gelmini, art. 29 comma 20) e alcuni anni di insegnamento all'estero. Ho però visto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11/7/1980 che bisogna chiedere la ricostruzione entro un anno. Nel mio caso l'anno sarebbe scaduto il 30 aprile 2011.
Lei sa se posso in ogni caso farmi riconoscere questi anni del rientro e di insegnamento all'estero? Chi decide in merito, il Ministero o l'università? La mia situazione è anche particolare in quanto io sono stato direttamente chiamato come ricercatore confermato.
Se mi potesse fornire una risposta le sarei molto grato.
Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
--------------------------------------------------------------
caro collega
decidere di accogliere o no la domanda di ricostruzione di carriera compete all'università, non al MIUR. Alcune sedi e qualche sentenza TAR hanno inteso il limite di un anno non come perentorio ma ordinatorio. Consiglio di far domanda documentata e attendere la risposta della sede
Cordialmente
Alberto Pagliarini
mi chiamo xxxxxxxxxxxx e sono rientrato in Italia attraverso il programma rientro dei cervelli (2004-08). Il 1 maggio 2010 sono stato chiamato a xxxxxxxx come ricercatore confermato. Ora stavo avviando le pratiche per la ricostruzione di carriera per farmi riconoscere gli anni del rientro dei cervelli (come previsto dalla legge gelmini, art. 29 comma 20) e alcuni anni di insegnamento all'estero. Ho però visto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11/7/1980 che bisogna chiedere la ricostruzione entro un anno. Nel mio caso l'anno sarebbe scaduto il 30 aprile 2011.
Lei sa se posso in ogni caso farmi riconoscere questi anni del rientro e di insegnamento all'estero? Chi decide in merito, il Ministero o l'università? La mia situazione è anche particolare in quanto io sono stato direttamente chiamato come ricercatore confermato.
Se mi potesse fornire una risposta le sarei molto grato.
Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
decidere di accogliere o no la domanda di ricostruzione di carriera compete all'università, non al MIUR. Alcune sedi e qualche sentenza TAR hanno inteso il limite di un anno non come perentorio ma ordinatorio. Consiglio di far domanda documentata e attendere la risposta della sede
Cordialmente
Alberto Pagliarini
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