Gentile Prof. Pagliarini,
Ho letto con vivo interesse il suo blog on-line, ricco di utili spunti e informazioni per i docenti universitari italiani, e mi permetto disturbarla per un parere.
Io mi trovo, assieme ad altri colleghi, nella condizione di aver conseguito l’idoneità a professore di prima fascia presso la mia Università (bando Pubblicato sulla Gazzetta Giugno 2008 – certificazione regolarità atti Novembre 2010) e di non essere stato chiamato (è stato chiamato l’altro collega idoneo).
L’Università dispone delle risorse finanziare per procedere ad ulteriori chiamate e non è sopra soglia (quota di personale rispetto al FFO), ma è vincolata dal tetto per la percentuale massima di professori ordinari previsto dalla legge.
In questo contesto, le chiederei:
1) Quando scade l’idoneità conseguita ?
2) Può l’Università procedere alle chiamate senza effettuare l’immissione in ruolo che verrà scaglionata per osservare il vincolo del 20% di prof. Ordinari ?
3) La chiamata blocca la scadenza dell’idoneità o è solo l’immissione in ruolo a bloccarla?
4) Come si colloca la chiamata degli ultimi idonei (a numero chiuso) rispetto alle future chiamate degli abilitati (a numero aperto) ?
5) Come si colloca la chiamata degli attuali idonei nell’ambito della programmazione triennale richiesta dal Ministero ?
La ringrazio e al saluto con viva cordialità.
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caro collega
la risposta alle sue domande è, in gran parte, contenuta nel comma 4 dell'art. 28 della legge 122/2010, legge Gelmini.
L'idoneità è valida 5 anni dalla data del conseguimento.
L'università è tenuta a far seguire, entro 90 giorni dalla decisione di chiamata, il decreto di nomina e la conseguente presa di servizio dell'idoneo chiamato, in mancanza l'idoneo può essere chiamato da altra università o dalla stessa università che ha emesso il bando ripetendo la chiamata. Pertanto l'università non può chiamare e differire l'immissione in ruolo.
Può chiamare l'idoneo quando il vincolo del 20% di professori ordinari sarà stato superato, nei limiti dei 5 anni di validità dell'idoneità del soggetto.
La validità dell'idoneità termina con il decreto di nomina e la presa di servizio.
L'università è libera di chiamare, con chiamata diretta, i già idonei con le vecchie norme. Può anche decidere di non chiamare un vecchio idoneo
e mettere a concorso un posto per chiamare un idoneo con le nuove norme.
L'università potrà predisporre la programmazione triennale prevedendo la chiamata di suoi docenti già idonei, oppure no. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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2 commenti:
Gent.mo Professore Pagliarini,
e gent.mi Prof. e Colleghi che leggete questo utile forum,
non mi è chiaro un passaggio della risposta:
"L'università è libera di chiamare i già idonei o quelli che conseguiranno l'idoneità nazionale secondo le nuove norme".
Il mio dubbio è che si tratti di due idoneità intrinsecamente diverse: con la "vecchia" può avvenire la chiamata "diretta" con la "nuova" dovrà esserci un secondo concorso "locale" cui potranno accedere gli idonei a livello nazionale. Ringrazio chiunque mi possa chiarire questo punto.
Gent.mo Prof. Pagliarini,
La ringrazio per la sua cortese disponibilità a mantenere vivo un forum così interessante. Altri passi della Sua risposta non mi sono chiari. Innazitutto la legge a cui Lei fa riferimento, dell'art. 28 della legge 122/2010, legge Gelmini, in quanto non riesco a trovarne il comma 4.
Sarebbe poi in grado dichiarirmi meglio, Lei o chiunque lo desiderasse, il seguente passaggio:
"L'università è tenuta a far seguire, entro 90 giorni dalla decisione di chiamata, il decreto di nomina e la conseguente presa di servizio dell'idoneo chiamato, in mancanza l'idoneo può essere chiamato da altra università o dalla stessa università che ha emesso il bando ripetendo la chiamata. Pertanto l'università non può chiamare e differire l'immissione in ruolo"? L'Università E' TENUTA oppure può evitare di procedere al decreto e alla presa di servizio? e dopo aver proceduto a chiamata può ignorarla e procedere a una seconda chiamata secondo le nuove leggi concorsuali?
Ringrazio chiunque sappia rispondermi in termini di legge.
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