Gentile Professor Pagliarini,
dato l'interesse che la questione suscita nel Suo blog, Le giro gli atti relativi ad una interpellanza urgente dell'on.Vassallo al Governo circa la questione delle conferme e della retribuzione di ricercatori e professori confermati negli anni 2011,2012,2013. La risposta del Governo parrebbe essere nel senso della non applicabilità del blocco in tali casi.
Cordialmente,
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(Iniziative di competenza in merito all'adeguamento stipendiale di ricercatori e docenti universitari - n. 2-01113)
PRESIDENTE. L'onorevole Vassallo ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01113, concernente iniziative di competenza in merito all'adeguamento stipendiale di ricercatori e docenti universitari (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti).
SALVATORE VASSALLO. Signor Presidente, come lei diceva, l'interpellanza urgente in oggetto riguarda la situazione di diverse figure accademiche - ricercatori, professori associati e professori straordinari - che, nell'arco dei prossimi tre anni, dovrebbero acquisire a pieno titolo la fascia stipendiale che gli compete.
Il problema nasce dalla formulazione ambigua a questo riguardo del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge nel luglio dello stesso anno, il quale prevede per molte categorie di impiegati alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, com'è noto, il cosiddetto blocco stipendiale, il quale è previsto sotto tre distinti profili o attraverso tre proposizioni normative.
La prima è quella secondo la quale il trattamento economico complessivo di una grande fascia di dipendenti delle amministrazioni pubbliche non può essere superiore, nei tre anni citati, a quello riconosciuto nel 2010, tranne i casi - si dice nella legge -, quindi fatti salvi i casi, nei quali vi siano effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Dovrò tornare su questa proposizione.
Una seconda proposizione che il decreto-legge n. 78 contiene a questo riguardo è che, in questi tre anni, sono congelate le progressioni automatiche degli stipendi.
In terzo luogo, esso stabilisce che le progressioni di carriera, eventualmente disposte durante questi anni, hanno effetto a fini esclusivamente giuridici.
Pertanto, sotto tre profili il decreto-legge chiarisce in cosa deve consistere il blocco stipendiale: il trattamento economico complessivo, salvo alcuni casi, deve rimanere immutato; sono congelate le progressioni automatiche degli stipendi; le progressioni di carriera non hanno effetti dal punto di vista stipendiale.
Il caso di cui si tratta - cioè dei ricercatori che vengono confermati nel corso di questi tre anni, o dei professori associati che passano da non confermati a confermati, o dei professori straordinari che diventano ordinari - è molto peculiare e non sembra rientrare in nessuna delle categorie previste dal decreto-legge.
Infatti, nel caso in questione, non si tratta di progressione di carriera - il terzo profilo di cui ho parlato - in quanto si tratta della conferma di ricercatori o professori nella medesima qualifica, nella medesima fascia. Dopo un periodo di prova di tre anni, i ricercatori vengono confermati nel ruolo di ricercatori, mentre i professori di prima e di seconda fascia vengono confermati nella prima o nella seconda fascia.
Non si tratta nemmeno di una progressione automatica degli stipendi, poiché il passaggio da non confermati a confermati avviene attraverso una valutazione che può anche dare esito negativo e, nel caso in cui ciò avvenga, comporta la dispensa dal servizio, cioè, in pratica, la rescissione del contratto. Pag. 51
Pertanto, questo caso non rientra di sicuro nelle due fattispecie citate per ultime, contenute nel decreto-legge, ma, se si guarda alla sostanza, si chiarisce ancora meglio che esso non può rientrare nel blocco stipendiale, perché la questione, nella sostanza, è ancora più chiara.
Cosa succede? Quando un ricercatore, o un professore, viene reclutato attraverso concorso, gli si dice: il tuo stipendio è pari a cento, ma nei primi tre anni di prova guadagni sessanta o settanta. Se superi la prova, vieni confermato nel ruolo e, dunque, ti viene riconosciuto tutto lo stipendio che ordinariamente viene riconosciuto per quel tipo di qualifica. Quindi, non vi è né progressione automatica, né progressione di carriera, per non considerare il fatto che, notoriamente, gli stipendi dei ricercatori italiani, già miseramente bassi a regime, lo sono in misura imbarazzante nel triennio di prova.
Si consideri, inoltre, che il triennio di prova è stato abolito dalla cosiddetta riforma Gelmini. Pertanto, se l'interpretazione che il Ministero dovesse dare fosse quella che il blocco si applica anche ai confermati, ci troveremmo di fronte ad un paradosso: il professore associato, assunto nel 2012 sulla base della riforma Gelmini, che quindi non è sottoposto al triennio di prova, guadagnerebbe di più di quello che guadagnano un professore associato o un professore straordinario assunti tre anni prima e che rimangono, per così dire, ingabbiati nel blocco degli stipendi del regime economico del triennio di prova.
Se poi si dovesse dire che è vero, non sono praticabili i due princìpi di cui dicevo prima - cioè la progressione economica automatica o la progressione in carriera - ma vale il principio generale per cui, comunque, il livello complessivo di retribuzione non può essere superiore a quello del 2010, ci troveremmo di fronte ad un altro paradosso: per esempio, nel caso dei ricercatori che vengono confermati, quelli che optano per il regime di part-time, potrebbero veder crescere il loro stipendio (naturalmente riferito al part-time per cui optano, perché comunque in questo modo non supererebbero il trattamento economico complessivo del 2010), mentre, invece, quelli che optano per il tempo pieno, non avrebbero più capienza per ottenere l'aumento stipendiale dovuto loro.
Sembrerebbe, dunque, che tutti gli elementi - sia di diritto, che di sostanza - concorrano a fare interpretare la norma del citato decreto-legge come non influente ai fini del riconoscimento del livello stipendiale dovuto, nel caso dei ricercatori e dei professori associati confermati o dei professori straordinari che diventano ordinari.
Tuttavia, siccome la norma è ambigua, molti atenei, anche per il timore giusto e comprensibile degli amministratori di incappare in una censura che eventualmente potrebbe portare persino ad una penalizzazione per danno erariale, si attengono alla interpretazione più cauta, e quindi sono incerti. Ad esempio ho potuto verificare che questa interpretazione è stata assunta dall'ateneo di Bologna, quello che conosco meglio e nel quale sono incardinato, per mia fortuna, in un ruolo di professore ordinario già confermato; non si tratta in questo caso di conflitto di interesse.
Mi pare quindi doveroso che il Ministero chiarisca questo dubbio, confido che lo possa fare già oggi, impegnandosi poi a dare una adeguata formalizzazione a questo indirizzo. Il rischio peraltro, se questo non avvenisse, è che il caso produca, come già avvenuto per altre circostanze simili, un'infinita sequenza di ricorsi per via amministrativa, i quali avrebbero un esito prevedibilmente favorevole per i ricorrenti, con danni aggiuntivi per gli interessati, per il Ministero e per gli atenei.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti, ha facoltà di rispondere.
LUCA BELLOTTI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Pag. 52Signor Presidente, onorevole Vassallo, vorrei cercare di riassumere l'argomento in riferimento all'interpellanza urgente in esame. L'onorevole interpellante chiede se il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ritenga opportuno emanare una circolare interpretativa dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, al fine di consentire l'adeguamento stipendiale a favore dei ricercatori universitari e dei professori associati che ottengano la conferma nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013 nonché a favore dei professori straordinari che divengono ordinari nel corso dello stesso periodo, con ciò escludendo l'applicazione, nei confronti dei suddetti soggetti, della citata disposizione secondo la quale le progressioni di carriera disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici.
In via preliminare si evidenzia che l'applicabilità per le università di disposizioni emanate con circolare è espressamente esclusa dall'articolo 6, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo la quale, a garanzia dei principi di autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento; pertanto, l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di una circolare di tipo interpretativo, volta a dettare una determinata applicazione delle disposizioni di legge, si esporrebbe a possibili censure, anche sul piano della legittimità.
Ciò premesso, questo Ministero ritiene che i passaggi dei ricercatori e professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari a ordinari devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito. Non trattandosi, pertanto, di progressioni di carriera, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale.
Esclusa l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del citato decreto-legge, non osta all'adeguamento stipendiale neanche la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo che, pur dettando un principio di carattere generale di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, non trova applicazione al rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari in ragione del diverso regime giuridico a cui è soggetto il suddetto personale e giusta la disposizione speciale di cui al comma 21.
Si evidenzia, infine, che anche, qualora i passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati, e da professore straordinario ad ordinario, venissero intesi come progressioni di carriera ai sensi e per gli effetti del citato articolo 9, comma 21, le asserite differenze di trattamento economico, in relazione all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, sarebbero comunque il risultato non di un difetto di coordinamento tra la vecchia e la nuova disciplina in materia universitaria, ma dell'applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
PRESIDENTE. L'onorevole Vassallo ha facoltà di replicare.
SALVATORE VASSALLO. Signor Presidente, mi sembra di capire che il Governo dica che non può emanare una circolare, per ragioni che potrò approfondire, ma che, nella sostanza, riconosca la correttezza dell'interpretazione secondo cui non vale il vincolo stabilito dal decreto-legge e che, dunque, l'adeguamento stipendiale è legittimo pure in vigenza del decreto, trattandosi di una modifica dello status degli accademici - nel caso, ricercatori, professori associati o straordinari - che non implica una progressione di carriera e, se non capisco male, anche qualora Pag. 53la si interpretasse in questo modo, in ogni caso, per altra ragione che è stata fornita dal sottosegretario, sarebbe ugualmente legittimo procedere ad adeguamento stipendiale.
Naturalmente, dopo averla riletta con attenzione, se dovessi verificare che è esattamente questo il senso - e mi pare che sia così - non posso che dirmi soddisfatto del chiarimento, e mi riservo solo di verificare se effettivamente il Ministero non abbia altre forme a disposizione, più incisive delle dichiarazioni che, in ogni caso, sono state fornite in Parlamento, per rendere evidente questa interpretazione e consentire all'amministrazione di comportarsi di conseguenza.
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gentile collega
la ringrazio per l'invio della interessante interrogazione parlamentare e la risposta del sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali. La risposta è chiara ed è in linea con la interpretazione da me data alla norma in merito alla conferma in ruolo o al passaggio ad ordinario.
Diffondo subito la notizia nella speranza che l'interpretazione sfavorevole data da diverse sedi sia modificata dalle stesse.
Ritengo, comunque, che il MEF (ministero economia e finanze) o la Funzione pubblica possano emanare non una circolare ma una nota illustrativa sull'applicazione dell'art. 9, .commi 1 e 21 della legge 122/2010 o, al limite, un D.M (decreto ministeriale) del MEF che fissi i criteri di applicabilità ai docenti universitari delle predette norme. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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1 commento:
Il problema che si pone è nell'adeguare a concorsi banditi oltre due anni fa ed a fabbisogni di personale espressi dai singoli atenei ribaditi attraverso le chiamate in servizio, le legittime aspettative degli idonei a poter prendere servizio. In particolare esistono atenei virtuosi che potrebbero assumere per il limite di spesa, ma che non lo potrebbero per i punti organico. Occorre dare un'interpretazione, al limite integrata da piccoli interventi legislativi, in cui si riescano a disciplinare gli effetti del pregresso, dell'attuale e del futuro della nostra università. In questo momento gran parte degli idonei non si riconosce più in un sistema non premiante degli sforzi fatti per vincere concorsi, che in fin dei conti è l'unica soddisfazione della carriera accademica contrariamente a quel che pensa la stragrande maggioranza delle persone.
Cordialmente.
Andrea Ziruolo
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