Gent.le prof. Pagliarini,
chiediamo gentilmente il suo aiuto in merito all’applicazione dell’art. 14 del dpr 382/80.
14. Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione.
Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato può riassumere servizio presso l'Università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore.
Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.
Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
In particolare, nel nostro Ateneo si sta verificando il caso di diversi docenti che volendo ricoprire incarichi all’estero a tempo indeterminato, vorrebbero chiedere di essere collocati in aspettativa per il periodo di prova previsto per il nuovo impiego.
Nell’art. 14 si fa riferimento però a “nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica”. Si può intendere come tale anche una Università francese o un CNR con sede in stato estero? Secondo Lei è possibile applicare altra norma più idonea dell’art. 14?
Grazie per la cortese collaborazione.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI .................................
SETTORE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
Ufficio Gestione Carriere Professori e Ricercatori
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gentile Funzionaria
l'art. 14 del DPR 382/80 si applica solo ai docenti che assumono un nuovo impiego presso altra amministrazione statale o pubblica. Il legislatore ha voluto, con tale articolo, agevolare il docente che decide di passare ad altra amministrazione statale o pubblica per consentire un arricchimento professionale alla nuova amministrazione. La finalità viene meno passando ad una università o amministrazione estera. In casi specifici possono essere applicati gli artt. 12 e 17 del DPR 382/80, ma solo in casi particolari e con le modalità previste nei predetti articoli. L'autonomia delle sedi, in più occasioni, ha portato a dare interpretazioni estensive o restrittive di alcune norme, soprattutto quando l'interpretazione non comporta aggravi di spesa. Nel caso specifico, l'estensione dell'art. 14 anche ai casi di nuovo impiego all'estero, non comporta alcuna spesa per l'amministraziome, semmai una economia. Ma occorre la volontà decisionale amministrativa degli organi di governo dell'ateneo.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
sabato 10 luglio 2010
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2 commenti:
G.le prof. Pagliarini,
sono un dipendente comunale. Ho ricevuto una proposta per un posto di professore presso una università estera, con contratto privato. A suo parere, posso chiedere al mio ente di essere collocato in aspettativa ai sensi del comma 20 dell'art. 1, Legge 4 novembre 2005, n.230, che recita:
20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni nè contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni nè contributi previdenziali.
La ringrazione dell'attenzione,
d.g.
Gentile Professor Pagliarini, sono un Professore Associato confermato, che ha preso servizio il 1 Novembre 2006. Ho ricevuto un'offerta di lavoro da un'Universita' del Regno Unito e non saprei se posso richiedere di essere posto fuori ruolo come da art. 17 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.In caso e' consigliabile fare richiesta tramite rappresentanze sindacali, o vi sono organizzazioni che assistono tali richieste?
La ringrazio in anticipo per l'attenzione e per l'utilita' comunque del suo Blog.
Cordiali saluti
Emanuele
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