sabato 24 luglio 2010

ripetizione di somme erroneamente pagate

Chiarissimo prof. Pagliarini,
sono un ricercatore confermato dell'Università di xxxxxxxxxxxxxx con 41 anni di anzianità di servizio e quindi alle soglie della pensione.
Il mese scorso l'ufficio stipendi mi comunicava che, a causa di "errore procedurale", mi sono state erogate somme non dovute .
L'errore consiste nell'avermi assegnato da Novembre 2004 scatti biennali in un numero sbagliato.
Infatti nel biennio 2002/2004 avevo optato per un regime a tempo definito.Nel Novembre 2004, rientrando a tempo pieno,
maturavo la IV° classe stipendiale, ma erroneamente, piuttosto che zero mi attribuivano ben 13 scatti biennali.
Così nel 2006 mi si attribuiscono 14 scatti , nel 2008 15 e nel 2010, 16 scatti.
Atteso che da parte mia c'è l'assoluta buona fede, infatti io, come la quasi totalità dei colleghi,
non so leggere analiticamente la cedolina stipendiale, riponendo fiducia negli enti istituzionali preposti.
Mentre soltanto adesso, grazie alle Sue utilissime note esplicative in rete, capisco il significato di scatto biennale e delle altre voci...
mi chiedo al contrario come un operatore addetto allo stipendio si possa non essere accorto di un tale errore:
infatti- se non capisco male!- per avere 16 scatti biennali dovevo aver maturato
28 anni per raggiungere la IV° classe + 32 anni di scatti biennali = 60 anni di servizio !!!
Inoltre per quanto attiene al totale mensile degli emolumenti nella sua "Tabella retribuzioni docenti universitari 2009"
si legge alla voce Ricercatore a t.p. classe 14/1, stipendio mensile € 3,413,43 mentre il mio
cedolino del Novembre 2009 alla riga "netto a pagare" riporta € 3.373,04 compresi i 15 scatti (non dovuti).
Poichè si tratta di somme in ogni caso considerevoli e avendo avuto notizia, da parte di amici avvocati,
che in materia vi è una giurisprudenza contraddittoria
Le sarei grato se potesse illuminarmi in ordine a i seguenti quesiti:
1) La ripetizione delle somme : non dovuta, dovuta, in quale misura e soprattutto con quale modalità?
2) vi sono termini prescrittivi?
3) La liquidazione del TFR potrà essere interessata dal debito?
4) Vi sono a suo parere, in specie, i termini per resistere ad un azione di recupero da parte dell'Amministrazione?
La ringrazio cordialmente e Le invio i più cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

---------------------------------------------------------
caro collega
le somme erroneamente pagate vanno restituite. Può scivere al rettore chiedendo la rateizzazione massima prevista dalla legge. La non ripetizione può avvenire solo per sentenza favorevole passata in giudicato. ma la giurisprudenza in materia non è stata sempre favorevole. Con il pensionamento l'amminisdtrazione deve comunicare all'INPDAP che non vi sono debiti di alcun genere da parte del dipendente. In caso contrario l'INPDAP deve provvedere al ricupero che può fare in unica soluzione sulla liquidazione, oppure, a domanda, se accettata, a rate sulla pensione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

Nessun commento: