domenica 24 gennaio 2010

congedo per motivi di studio ai ricercatori

Gent.le prof. Pagliarini,

le scrivo in merito al congedo per motivi di studio dei ricercatori ai sensi dell’art. 8 della Legge 349/1958.

La norma stabilisce che durante tale periodo viene mantenuto il trattamento economico, compatibile anche con borse di studio o premi, a condizione che l’interessato non fruisca ad altro titolo di assegni in misura corrispondente al trattamento economico in godimento.

Qual è la sua opinione nel caso di una borsa di importo inferiore di una ventina di Euro allo stipendio di un nostro ricercatore?

Applicando la ratio della norma dovremmo collocare l’interessato in congedo di studio senza assegni in quando percepirà emolumenti in misura corrispondente; d’altro canto lo stipendio percepito attualmente è però di poco superiore.

Nell’attesa di suo gentile riscontro, cordialmente la saluto.

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UNIVERSITA' DEGLI STUDI xxxxxxxxxxxxxxxxx
SETTORE PROFESSORI E RICERCATORI
Ufficio Gestione Carriere


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Gentile Sig.ra Funzionaria

lo spirito e la ratio della norma tendono ad evitare che il ricercatore in congedo per motivi di studio aggiunga agli assegni corrisposti dall'amministrazione di appartenenza, una borsa di studio o un premio in misura "corrispondente al trattamento economico in godimento". La locuzione "corrispondente" usata dal legislatore va intesa, a mio avviso, nel senso che il compenso aggiuntivo non deve essere uguale o superiore a quello in godimento, nel qual caso scatta l'incompatibilità tra compenso aggiuntivo e trattamento economico che, pertanto, non può continuare ad essere erogato dall'amministrazione di appartenenza. Per ciò stesso consegue che l'incompatibilità non sussiste in casi diversi. Ove l'incompatibilità fosse estesa discrezionalmente anche a casi diversi da quello richiamato, conseguirebbe un danno economico, più o meno grande o più o meno piccolo, ma sempre danno, per il ricercatore posto in congedo per motivi di studio. Se, come spesso accade, il ricercatore utilizza il periodo di congedo all'estero, con spese aggiuntive rilevanti rispetto a quelle sopportate nella sua sede, l'incompatibilità con effetti di riduzione del trattamento economico complessivo, potrebbe non consentire l'attuazione del programma di studio da realizzare all'estero o in sede italiana diversa da quella di appartenenza. Il caso da lei segnalato è un caso limite ma rientra, pur sempre, nelle predette considerazioni di ratio della norma che, in conseguenza, deve essere sganciata da ogni discrezionalità interpretativa.

Cordialmente

Alberto Pagliarini

1 commento:

Mario Rossi ha detto...

Non riuscendo a capire come si fa a postare una domanda diretta, mi "attacco"a questo post che riguarda piu o meno la stessa tematica.

Caro Professore,

La ringrazio anticipatamente del tempo che vorra utilizzare per rispondere a questa domanda.
Lavoro all' estero, in Germania, dove ho appena iniziato un dottorato di ricerca, della durata di tre anni.
Ho presentato la mia candidatura per un posto di ricercatore in una universita italiana. Nel caso vincessi questo concorso, avrei il diritto di richiedere una sorta di congedo per poter terminare il mio dottorato? Se si quanto tempo massimo potrei ottenere? sulla base di quale legge?
La ringrazio ancora per la sua cortese attenzione.