Salve Prof. Pagliarini,
sono un docente della scuola superiore assunto nel 2001.
Non ho mai fatto, fino ad ora, il famoso anno di prova
poiche' ho sempre avuto borse di studio post-doc o
assegni di ricerca, con i quali ho chiesto congedi o
aspettative. Ho quasi sempre ottenuto aspettative,
credo per circa 6 anni.
Recentemente ho vinto un contratto come Ricercatore a
Tempo determinato, con il quale ho chiesto una nuova
aspettativa appellandomi al comma 20 dell'Art. 1 della
L 230/2005.
Il Dirigente scolastico mi sta facendo problemi perche'
ritiene che, trattandosi di una aspettativa, sia comunque
da far risalire al Contratto Collettivo e che quindi,
in ultima analisi, sia a sua discrezione. Visti i forti
tagli dei fondi d'istituto, ritiene di non poter pagare
i supplenti e quindi, in base a questo necessita' non
vorrebbe concedermi l'aspettativa.
Secondo il suo parere e' corretto il ragionamento del
Dirigente?
Una seconda e piu' importante questione e' emersa negli
ultimi giorni. Infatti, il Dirigente ritiene possibile che,
a causa del fatto che ho avuto piu' di 2,5 anni di aspettativa
per assegni di ricerca, una volta che entrero' in servizio
ed avro' completato l'anno di prova, il scuola potrebbe
licenziarmi.
Mi potrebbe aiutare al riguardo.
La ringrazio,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
le aspettative ai docenti delle scuole secondarie sono fissate dai
contratti, in generale. Ci sono però aspettative specificamente fissate da
norme di legge, quale quella da lei citata, in base alla quale il dipendente
di una qualsiasi amministrazione statale è collocato in aspettativa senza
assegni nè contribuzione previdenziale per tutto il periodo di durata del
contratto con l'università. Insista e scriva al dirigente che non può
disattendere la legge. Se lo facesse può ricorrere al Provveditore agli
studoi e/o direttamente al Ministero. Per la seconda questione si rifaccia
ai contratti della scuola che io non conosco. Se è previsto un limite
temporale per le aspettative senza assegno, questo andrebbe rispettato.
Anche per questo, però, occorre tenere presente che se le aspettative
cumulate sono atti dovuti dall'amministrazione della scuola, perchè inerenti diritti
fissati da norme di legge, il limite temporale non può avere efficacia e
produrre effetti. cordialmente
Alberto Pagliarini
giovedì 28 gennaio 2010
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