lunedì 22 luglio 2013
riconoscimento assegni ricerca nella ricostruzione di carriera
Gent.mo Prof. Pagliarini,
ritorniamo di nuovo sulla questione riconoscimento degli assegni di ricerca
ai fini della ricostruzione di carriera.
Siamo 3 ricercatori dell’Università di Perugia. Ultimamente il TAR
dell’Umbria ha respinto il nostro ricorso (e quello di almeno altre 2
persone) per la richiesta di riconoscimento degli assegni di ricerca al fine
della ricostruzione della carriera.
Le inviamo in allegato le nostre sentenze (sentenza xxxxxxxxxx.doc, sentenza
xxxxxxxxxxxx.doc, sentenza xxxxxxxxx.doc ).
Tenga conto che un altro ricercatore del nostro stesso Ateneo che ha invece
fatto un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la stessa
motivazione, ha ottenuto un parere favorevole all’accoglimento del ricorso
da parte del Consiglio di Stato. Le mandiamo in allegato il parere in
questione (parere_CDS_3250_2010.doc).
Visto le numerose sentenze favorevoli menzionate nel suo blog, pensavamo di
ricorrere al Consiglio di Stato. Ci farebbe molto piacere avere un suo
parere sulla fondatezza delle motivazioni del TAR dell’Umbria e, se
possibile, un consiglio sull’opportunità di continuare l’azione legale.
La salutiamo cordialmente e La ringraziamo per il suo prezioso lavoro che è
sempre di grande aiuto per la nostra comunità.
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
-------------------------------------------
cari colleghi
le sentenze del TAR Umbria creano davvero una Babele
giurisprudenziale. TAR di diverse regioni hanno da tempo emesso
sentenze favorevoli; vi sono due decisioni del Consiglio di Stato
favorevoli, emesse nel 2007; vi è il parere favorevole espresso il
12/1/2011 dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica; vi è una realtà del diritto di
riconoscimento degli assegni di ricerca nella ricostruzione di
carriera messa in atto da quasi tutte le sedi universitarie italiane,
da più o meno tempo; vi sono pareri favorevoli espressi da diversi
organismi superiori. In siffatta realtà di riconoscimento di un
diritto, operante da anni, un TAR va controcorrente, ignorando tutto e
nelle sentenze emanate afferma "che trattasi di previsione comportante
rilevanti oneri di spesa per le finanze pubbliche". Ma questa spesa è
già da anni in carico alle finanze pubbliche di quasi tutte le
università! Quindi il carico complessivo di tale spesa non può
ritenersi rilevante perché al carico già in atto si aggiunge solo
quello di un'altra sede. Se a quanto sopra si aggiungono le
motivazioni di fatto e di diritto espresse dal TAR per respingere il
ricorso, motivazioni a dir poco illogiche e irrazionali, si addiviene
alla conclusione che la sentenza va impugnata al Consiglio di Stato,
anche per motivi di incostituzionalità, perché un diritto già
riconosciuto a quasi tutti i docenti delle università italiane, non
può non essere riconosciuto solo a quelli di una università. In uno
stato di diritto siamo all'assurdo di un diritto riconosciuto a molti
e non a pochi soggetti giuridici uguali.
Questo è il mio parere. Cordialmente
Alberto Pagliarini
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento