lunedì 22 luglio 2013

riconoscimento assegni ricerca nella ricostruzione di carriera

Gent.mo Prof. Pagliarini, ritorniamo di nuovo sulla questione riconoscimento degli assegni di ricerca ai fini della ricostruzione di carriera. Siamo 3 ricercatori dell’Università di Perugia. Ultimamente il TAR dell’Umbria ha respinto il nostro ricorso (e quello di almeno altre 2 persone) per la richiesta di riconoscimento degli assegni di ricerca al fine della ricostruzione della carriera. Le inviamo in allegato le nostre sentenze (sentenza xxxxxxxxxx.doc, sentenza xxxxxxxxxxxx.doc, sentenza xxxxxxxxx.doc ). Tenga conto che un altro ricercatore del nostro stesso Ateneo che ha invece fatto un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la stessa motivazione, ha ottenuto un parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato. Le mandiamo in allegato il parere in questione (parere_CDS_3250_2010.doc). Visto le numerose sentenze favorevoli menzionate nel suo blog, pensavamo di ricorrere al Consiglio di Stato. Ci farebbe molto piacere avere un suo parere sulla fondatezza delle motivazioni del TAR dell’Umbria e, se possibile, un consiglio sull’opportunità di continuare l’azione legale. La salutiamo cordialmente e La ringraziamo per il suo prezioso lavoro che è sempre di grande aiuto per la nostra comunità. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------- cari colleghi le sentenze del TAR Umbria creano davvero una Babele giurisprudenziale. TAR di diverse regioni hanno da tempo emesso sentenze favorevoli; vi sono due decisioni del Consiglio di Stato favorevoli, emesse nel 2007; vi è il parere favorevole espresso il 12/1/2011 dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; vi è una realtà del diritto di riconoscimento degli assegni di ricerca nella ricostruzione di carriera messa in atto da quasi tutte le sedi universitarie italiane, da più o meno tempo; vi sono pareri favorevoli espressi da diversi organismi superiori. In siffatta realtà di riconoscimento di un diritto, operante da anni, un TAR va controcorrente, ignorando tutto e nelle sentenze emanate afferma "che trattasi di previsione comportante rilevanti oneri di spesa per le finanze pubbliche". Ma questa spesa è già da anni in carico alle finanze pubbliche di quasi tutte le università! Quindi il carico complessivo di tale spesa non può ritenersi rilevante perché al carico già in atto si aggiunge solo quello di un'altra sede. Se a quanto sopra si aggiungono le motivazioni di fatto e di diritto espresse dal TAR per respingere il ricorso, motivazioni a dir poco illogiche e irrazionali, si addiviene alla conclusione che la sentenza va impugnata al Consiglio di Stato, anche per motivi di incostituzionalità, perché un diritto già riconosciuto a quasi tutti i docenti delle università italiane, non può non essere riconosciuto solo a quelli di una università. In uno stato di diritto siamo all'assurdo di un diritto riconosciuto a molti e non a pochi soggetti giuridici uguali. Questo è il mio parere. Cordialmente Alberto Pagliarini

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