domenica 14 luglio 2013

possibilità di doppia affiliazione con impegno a tempo definito, tra università straniera e università italiana

Gentilissimo Prof. Pagliarini, anche dall'estero seguo con interesse e sincero apprezzamento il suo blog che fornisce utili delucidazioni sul funzionamento del sistema accademico italiano. Le scrivo sperando di trovare un chiarimento sulla possibilita' di mantenere doppia affilizione tra universita' Italiana e universita' straniera con impegno di lavoro part-time in entrambi gli istituti 1) Sono un docente universitario (Associate Professor/Reader) presso un' Universita' straniera 2) A seguito di vittoria di concorso (comprendente possibilita' di "trasferimento" da atenei italiani o stranieri) e conseguente nomina da Professore Associate presso un Ateneo Italiano, sto valutando la possibilita' di mantenere doppia affiliazione, come ormai prassi sempre piu' comune a livello internazionale, assumendo in entrambe le universita' un impegno di lavoro part-time non superiore al 50%. 3) Ho gia' discusso della cosa presso la mia universita' di appartenenza all'estero e mi hanno dato approvazione in principio, confermando che la cosa sia assolutamente fattibile (una volta messo in regime di part-time in sostanza non ci sono in quell paese vincoli al tipo di attivita' lavorativa nel tempo residuo a disposizione a patto di non superare il limite orario settimanale di ore, dunque in situazioni di 50-50 60-40 o similari). 4) Del resto la legge Gelmini"n. 240 del 30/12/2010 all'Art 6 comma 12 sembra consentire la cosa, a patto di essere a regime di tempo parziale (o tempo definito in termini accademici, cioe' al 50% dell'impegno a tempo pieno). "I professori e i ricercatori a tempo definito ... possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali"(art.6, comma 12)" 5) Putroppo invece facendo seguito a discussione con ufficio personale dell'Ateneo Italiano, prima della presa di servizio non ancora avvenuta, mi si e' detto che la cosa non sarebbe possibile alla luce del divieto di cumulo di pubblichi impieghi secondo la legge '57. Il personale amministrativo sostiene che "incarichi" posso essere consentiti ma a patto di non costituire lavoro subordinato. In altri termini dovrei dare le dimissioni dalla mia posizione a tempo indeterminate presso l'universita' straniera ed eventualmente mantenere rapporti di collaborazione occasionale ad incarico. In realta' l'ufficio fa riferimento ad una frase del regolamento interno in cui si dice "ferma la disciplina in material di divieto di cumulo di impieghi pubblici o private alla normative vigente". Tale frase del resto indica semplicemente che si deve fare riferimento alla normative vigenti, non che non ci sia possibilita' di cumulo di impieghi pubblici o private in ogni circostanza. 6) Per essere precisi la condizione di "senza vincolo di subordinazione" per svolgere funzioni di didattiche e di ricerca presso enti publici o private e' esplicitamente menzionata solo (per ovvi motivi) per il professore in regime di tempo pieno: All'art 6 comma 10: ......I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non rappresenti detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza. (art 6 comma 10) Tra l'altro la legge prevederebbe art 6 comma 1 la stipula di convenzioni tra universita' per professori a tempo pieno per attivita' di didattica e ricerca. 7) Non e' un caso che la stessa frase nel caso di professori a tempo definito (art 6., comma 12) sopramenzionato non preveda la condizione "senza vincolo di subordinazione". 8) Ho fatto qualche ulteriore ricerca e sembra infatti che negli scorsi anni a partire dalla lege del '57 ci siano stati significativi cambiamenti in termini di incompatibilita' in particolare per quanto riguarda posizioni con impegno PART-TIME, per le quali sono state introdotte una serie di deroghe alle incompatibilita 'di base Allego un estratto di un sommario molto interessante dal seguente link: http://www.unipi.it/ateneo/personale/t-a/formazione/attivita/busico.doc (si vedano Appendici normative) 5. Deroghe soggettive al regime delle incompatibilità: il personale in part-time c.d. ridotto Accanto a deroghe oggettive al regime delle incompatibilità per il pubblico dipendente, l'attuale ordinamento (art.1, commi 56-58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamato dall'art.53 del D.lgs. n. 165 del 2001) prevede deroghe soggettive a favore del personale in part-time c.d. ridotto (vale a dire con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno) . L'art.53, comma 1 del D.lgs. n. 165 prevede, infatti, che "resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Il successivo comma 6 dell'art.53 aggiunge che "i commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali". Sul tema delle incompatibilità ed il loro superamento per il personale in part-time, cfr.: D'ANTONA, Part-time e secondo lavoro dei dipendenti pubblici, in Giorn. dir. amm., 1997,123; GUARISO, Incompatibilità del pubblico dipendente: l'impossibile quadratura del cerchio, in Riv. crit. dir. lav., 1997,701; SANTUCCI, Il lavoro part-time, in CARINCI-ZOPPOLI (a cura di), Il lavoro nelle pp.aa., Torino, 2004,602. Le sarei molto grado se mi potesse dare un parere in merito alla compatibilita' e possibilita' di assumere una jointed position, in stile internazionale, tra una unviersita' italiana ed una straniera, con un impegno a tempo a ringrazio in anticipo per l'attenzione e per l'eccezionale servizio di informazione e supporto che sta dando da anni nel settore. Distinti Saluti, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Molti colleghi a livello nazionale si sono mostrati entusiasti alla cosa, ed interessati alla possibilita' di vedere un chiarimento nella direzione, immagino anche voluta dal legislatore, di internazionalizzare del sistema universitario italiano. -------------------------------- caro collega il funzionario che ha espresso in modo dogmatico la sua interpretazione sulla non applicabilità dell'art. 6 comma 12 della legge Gelmini, ha, di fatto, reso inefficace e inapplicabile una norma contenuta in una legge dello Stato che, per un principio generale, deve essere applicata e rispettata da tutti. Infatti, con la sua interpretazione di agganciare quella norma alla legge 57 che vieta il cumulo di impieghi per il pubblico dipendente e a un regolamento interno che non ha forza di legge, il funzionario ha, forse senza rendersene conto, ritenuto errata la norma predetta, perché non applicabile ai docenti a tempo pieno, non citati nella norma, non è applicabile neppure ai docenti a tempo definito, espressamente citati nella norma, quindi non è applicabile a nessun docente. Ma, allora, per renderla applicabile Il legislatore avrebbe dovuto revocare la legge 27 sul cumulo? Non lo poteva fare essendo la legge 27 una legge di carattere generale che regolamenta tutto il pubblico impiego. Il legislatore avrebbe dovuto specificare "in deroga alla legge 27......"? Non lo poteva fare per evidenti motivi di incostituzionalità. Dov'è l'errore. Aver agganciato quella norma alla figura tipica di un pubblico dipendente, alla quale appartiene anche il docente a tempo pieno. Con ciò ignorando che il docente a tempo definito è una figura giuridica atipica del pubblico impiego il cui rapporto di lavoro è regolato da norme diverse da quelle valide per il pubblico impiego e per i docenti a tempo pieno. E' sufficiente ricordare che i docenti a tempo definito possono addirittura essere titolari di partita IVA ed esercitare libera attività professionale, cosa non consentita ai docenti a tempo pieno e ai pubblici dipendenti che possono esercitare attività professionale solo ottemperando a precisi limiti, vincoli autorizzativi e procedure fissate da apposite norme. In conclusione, caro collega, parli ancora una volta con il funzionario e chiarisca i termini della questione secondo gli intendimenti sopra espressi. Se vuole può utilizzare anche questa mia risposta. Se il funzionario persiste nella sua errata interpretazione della norma, non resta che rivolgersi alla giustizia amministrativa che, sicuramente, dichiarerà illegittima la non applicabilità dell'art. 6 comma 12. Purtroppo, questo è uno dei mali della nostra burocrazia, quello che io ho chiamato "certezza della potenza burocratica", certezza che, in alcuni casi, diventa vero e proprio abuso di potere. Cordialmente Alberto Pagliarini ---------------------------------------

2 commenti:

Anonimo ha detto...
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
GianniP ha detto...

Gentile Prof. Pagliarini,
le chiedo un parere: sulla base di quanto sopra esposto si potrebbe concludere che la doppia affiliazione possa sussitere anche con due università italiane. Lo ritiene possibile?
Cordiali saluti,
Gianni Pedrizzetti (UniTS)