martedì 21 giugno 2011

pensionamento pèrofessore associato

Gent.mo Collega,
mi sarebbe utile il tuo parere di esperto in merito ad una questione
relativa al pensionamento di professori associati, sulla quale mi trovo
in disaccordo con l'ufficio carriere del mio ateneo.
Il quesito è questo: provenendo dal ruolo degli assistenti, sono
entrato con giudizio di idoneità alla prima tornata, in ruolo come
associato ai fini giuridici dall'1-8-80, avendo un solo anno di incarico
in tale data. Ho successivamente avuto proroga annuale dell'incarico per
altri tre anni, dopo di che ho ottenuto il giudizio "automatico" di
conferma con relativo inquadramento come Associato Confermato. Tralascio
tutte le date dei relativi decreti, comunque l'inquadramento come
confermato decorre dall'1-11-82. Io non ho mai ricevuto alcun decreto
espicito di stabilizzazione nell'incarico nè ho mai visto documenti
della facoltà in cui figurassi con tale qualifica. L'uffico carriere
sostiene che questa proroga di incarichi che mi è valsa la conferma
equivale ad una "stabilizzazione" e quindi io posso andare in pensione a
70 anni in quanto ricadrei, ai sensi di legge, nella categoria degli
ex-incaricati stabilizzati. Invitati a dirmi quale articolo di legge o
decreto o circolare porti a questa interpretazione non mi hanno finora
dato risposte soddisfacenti: in ultimo mi hanno solo detto testualmente che "sono nato confermato" e quindi l'età pensionabile è 70 anni.
Altre opinioni che ho sentito e con le quali sarei portato a concordare,
affermano che i decreti di stabilizzazione hanno cessato di esistere
alla data di entrata in vigore della legge di riforma, per cui o si era
stabilizzati in tale data, con tanto di decreto formale, oppure non lo
si era e nessuna fantasiosa interpretazione può attribuire "ex post"
tale qualifica.
Dato che a giorni compirò il 65° anno di età mi piacerebbe sapere con
sicurezza quale è realmente la mia situazione. Ti ringrazio della
attenzione e della disponibilità.

xxxxxxxxxxxxxxx


-----------------------------------
caro collega
da assistente ordinario è diventato associato. Dopo tre anni avrebbero dovuto sottoporlo a conferma. L'incarico
le è stato prorogato per tre anni e l'ufficio ha ritenuto di equipararlo agli incaricati stabilizzati avendo maturato
tre anni di conferma dell'incarico ( che avrebbe dovuto maturare prima dell'entrata in vigore della legge) e, perciò, le ha
attribuito la conferma automatica, inquadrandolo come professore associato confermato. Nelle premesse del decreto di
inquadramento dovrebbero esserci le motivazioni. Se, come presumo, ciò è ufficializzato, ne consegue che il pensionamento è al 70° anno di età.
L'errore è stato fatto allora. Oggi, per gli elementi in possesso dell'ufficio, non si può fare diversamente. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 18 giugno 2011

sul blocco economico della conferma in ruolo

G.le Prof. Pagliarini,

nel ringraziarLa della Sua tempestiva ed esaustiva risposta, mi permetto di disturbarla di nuovo per chiederLe un ulteriore parere.

Confortata dalle Sue delucidazioni ho presentato presso gli uffici amministrativi dell’Ateneo una richiesta di approfondimento della questione relativa alla decorrenza dei termini per il mio triennio di conferma. Dagli uffici ho ottenuto la seguente risposta:

“in risposta alla sua richiesta inoltrata con nota del 04.05.2011, le comunichiamo che il triennio utile ai fini della sua conferma in ruolo decorre dal 1° febbraio 2010, data della sua seconda presa di servizio, in quanto l’annullamento della procedura di valutazione non poteva che travolgere ab inizio anche il successivo atto di nomina del vincitore, come confermato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, cui il nostro Ateneo si è rivolto per avere un parere circa la sua situazione”.

Contestualmente, anzi il giorno prima, mi è arrivata anche un’altra raccomandata, che recita:

“le comunichiamo di aver inoltrato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (I.G.O.P.) e al Ministero dell’Istruzione università e Ricerca una richiesta di parere circa l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 9, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, riguardanti il “blocco triennale” dei meccanismi di adeguamento retributivo, della progressione automatica degli stipendi e degli effetti economici delle progressioni di carriera, pertanto nelle more i benefici economici legati al suo inquadramento ex legge 43/2005 (con decorrenza 1° febbraio 2011) sono stati sospesi e verranno eventualmente attribuiti solo dopo il ricevimento della relativa risposta.”

A questo punto vorrei chiederLe:

1) Mi consiglia di insistere nel pretendere che il periodo relativo alla prima presa di servizio venga conteggiato ai fini del triennio di conferma?

2) La questione dei benefici economici legati al mio inquadramento è totalmente indipendente da quella del triennio di conferma, visto che per essa viene chiesto un parere al Ministero, nonostante la decisione netta e apparentemente definitiva presa dall’Amministrazione e comunicata con la prima lettera?

In attesa di Sue notizie, La ringrazio e La saluto,
xxxxxxxxxxxxxxxx


----------------------------------------------------------

gentile collega

confermo quanto le ho già scritto e la invito a leggere sul blog quanto ho pubblicato oggi sul blocco economico della conferma. Lo faccia presente alla sua amministrazione. Cordialmente

Alberto Pagliarini










--------------------------------------------------------------------------------

G.le Prof. Pagliarini,

non posso non esprimere la massima stima e gratitudine nei suoi confronti per il lavoro svolto nell’ambito del Suo utilissimo blog.

Ne approfitto anch’io per illustrarLe la mia situazione e sottoporLe un quesito.

Sono stata nominata ricercatore ed ho preso servizio l’1/3/2008, a seguito del concorso del quale sono risultata vincitrice. A seguito invece di un ricorso da parte dei candidati non vincitori, sono stati annullati gli atti del concorso relativamente alla parte che riguardava la valutazione dei titoli. Per tale ragione è stato annullato anche il decreto di nomina a ricercatore il 28 luglio 2009. La commissione si è nuovamente riunita ed ha rivalutato i titoli, emettendo nuovi verbali, dai quali risultavo nuovamente vincitrice. Sono stata così nominata nuovamente ricercatore ed ho preso servizio l’1/2/2010.

Mi chiedo a questo punto quali sono i tempi per la mia conferma. Dagli uffici amministrativi mi hanno detto che il triennio di conferma decorre dalla seconda presa di servizio, ma altri colleghi esperti in materia mi dicono che non posso aver perso i mesi relativi alla prima nomina, perché in quei mesi ho regolarmente lavorato come ricercatore. E’ possibile che dagli uffici abbiano commesso un errore?

La ringrazio in anticipo per una Sua eventuale risposta e La saluto cordialmente.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



---------------------------------------------------



gentile dottoressa

il suo è un caso anomalo e non può essere considerato alla stregua dei casi normali. Peraltro l'autonomia della sedi, malamente usata in tante questioni di stato giuridico, dovrebbe essere razionalmente e giustamente usata in casi come questo. Ritengo che i mesi di servizio regolarmente svolti da ricercatore dalla data della prima nomina sino all'annullamento della stessa, regolarmente retribuiti come ricercatore, non possono svanire nel nulla. Devono essere considerati come tali nelle procedure di carriera. Dovrebbero, quindi, entrare nel computo del triennio di conferma e nel computo della maturazione di un anno per l'attribuzione della nuova classe retributiva, la 01. Nelle premesse del decreto rettorale, in entrambi i casi, il rettore deve evidenziare l'evoluzione storica della sua nomina, usando le solite formulazioni "visto che.." e considerato che.....". E' pienamente legittimato a farlo ed è giusto che lo faccia. Cordialmente

Alberto Pagliarini

non più blocco economico nella conferma ad ordinario

Gen.mo Prof. Pagliarini,
sono stato appena confermato a Ordinario con nomina
del 17 Maggio 2011 ma con decorrenza giuridica 21.12.2009 (per ritardi
nella consegna dei documenti e nelle procedure burocratiche).
Come si inquadra la mia posizione rispetto alla retribuzione?
Vale anche nel mio caso il congelamento della retribuzione o
la decorrenza giuridica antecedente al congelamento di fatto
mi consente di godere di un diritto acquisito pregresso?
E, ancora, mi dovranno essere versati degli arretrati a decorrere
dal 21 Dicembre 2009 a oggi?
Cordiali Saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxx


---------------------------------------------------
caro collega
la validità solo ai fini giuridici e non economici della conferma in ruolo o
della nomina a ordinario, attribuita nel corso del
triennio 2011 - 2013, ritengo sia superata per la risposta data da un
sottosegretario ad una interrogazione parlamentare su tale questione.
Legga la mail pubblicata oggi sul blog. Peraltro, nel suo caso, essendo
contemporanee la decorrenza giuridica ed economica, dalla data di compimento
del triennio, dovrebbe aver diritto alla ricostruzione di carriera e agli
arretrati dal 2009. Cordialmente
Alberto Pagliarini

interrogazione parlamentare sul blocco economico della conferma in ruolo

Gentile Professor Pagliarini,
dato l'interesse che la questione suscita nel Suo blog, Le giro gli atti relativi ad una interpellanza urgente dell'on.Vassallo al Governo circa la questione delle conferme e della retribuzione di ricercatori e professori confermati negli anni 2011,2012,2013. La risposta del Governo parrebbe essere nel senso della non applicabilità del blocco in tali casi.
Cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxxx

(Iniziative di competenza in merito all'adeguamento stipendiale di ricercatori e docenti universitari - n. 2-01113)

PRESIDENTE. L'onorevole Vassallo ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01113, concernente iniziative di competenza in merito all'adeguamento stipendiale di ricercatori e docenti universitari (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti).

SALVATORE VASSALLO. Signor Presidente, come lei diceva, l'interpellanza urgente in oggetto riguarda la situazione di diverse figure accademiche - ricercatori, professori associati e professori straordinari - che, nell'arco dei prossimi tre anni, dovrebbero acquisire a pieno titolo la fascia stipendiale che gli compete.
Il problema nasce dalla formulazione ambigua a questo riguardo del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge nel luglio dello stesso anno, il quale prevede per molte categorie di impiegati alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, com'è noto, il cosiddetto blocco stipendiale, il quale è previsto sotto tre distinti profili o attraverso tre proposizioni normative.
La prima è quella secondo la quale il trattamento economico complessivo di una grande fascia di dipendenti delle amministrazioni pubbliche non può essere superiore, nei tre anni citati, a quello riconosciuto nel 2010, tranne i casi - si dice nella legge -, quindi fatti salvi i casi, nei quali vi siano effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Dovrò tornare su questa proposizione.
Una seconda proposizione che il decreto-legge n. 78 contiene a questo riguardo è che, in questi tre anni, sono congelate le progressioni automatiche degli stipendi.
In terzo luogo, esso stabilisce che le progressioni di carriera, eventualmente disposte durante questi anni, hanno effetto a fini esclusivamente giuridici.
Pertanto, sotto tre profili il decreto-legge chiarisce in cosa deve consistere il blocco stipendiale: il trattamento economico complessivo, salvo alcuni casi, deve rimanere immutato; sono congelate le progressioni automatiche degli stipendi; le progressioni di carriera non hanno effetti dal punto di vista stipendiale.
Il caso di cui si tratta - cioè dei ricercatori che vengono confermati nel corso di questi tre anni, o dei professori associati che passano da non confermati a confermati, o dei professori straordinari che diventano ordinari - è molto peculiare e non sembra rientrare in nessuna delle categorie previste dal decreto-legge.
Infatti, nel caso in questione, non si tratta di progressione di carriera - il terzo profilo di cui ho parlato - in quanto si tratta della conferma di ricercatori o professori nella medesima qualifica, nella medesima fascia. Dopo un periodo di prova di tre anni, i ricercatori vengono confermati nel ruolo di ricercatori, mentre i professori di prima e di seconda fascia vengono confermati nella prima o nella seconda fascia.
Non si tratta nemmeno di una progressione automatica degli stipendi, poiché il passaggio da non confermati a confermati avviene attraverso una valutazione che può anche dare esito negativo e, nel caso in cui ciò avvenga, comporta la dispensa dal servizio, cioè, in pratica, la rescissione del contratto. Pag. 51
Pertanto, questo caso non rientra di sicuro nelle due fattispecie citate per ultime, contenute nel decreto-legge, ma, se si guarda alla sostanza, si chiarisce ancora meglio che esso non può rientrare nel blocco stipendiale, perché la questione, nella sostanza, è ancora più chiara.
Cosa succede? Quando un ricercatore, o un professore, viene reclutato attraverso concorso, gli si dice: il tuo stipendio è pari a cento, ma nei primi tre anni di prova guadagni sessanta o settanta. Se superi la prova, vieni confermato nel ruolo e, dunque, ti viene riconosciuto tutto lo stipendio che ordinariamente viene riconosciuto per quel tipo di qualifica. Quindi, non vi è né progressione automatica, né progressione di carriera, per non considerare il fatto che, notoriamente, gli stipendi dei ricercatori italiani, già miseramente bassi a regime, lo sono in misura imbarazzante nel triennio di prova.
Si consideri, inoltre, che il triennio di prova è stato abolito dalla cosiddetta riforma Gelmini. Pertanto, se l'interpretazione che il Ministero dovesse dare fosse quella che il blocco si applica anche ai confermati, ci troveremmo di fronte ad un paradosso: il professore associato, assunto nel 2012 sulla base della riforma Gelmini, che quindi non è sottoposto al triennio di prova, guadagnerebbe di più di quello che guadagnano un professore associato o un professore straordinario assunti tre anni prima e che rimangono, per così dire, ingabbiati nel blocco degli stipendi del regime economico del triennio di prova.
Se poi si dovesse dire che è vero, non sono praticabili i due princìpi di cui dicevo prima - cioè la progressione economica automatica o la progressione in carriera - ma vale il principio generale per cui, comunque, il livello complessivo di retribuzione non può essere superiore a quello del 2010, ci troveremmo di fronte ad un altro paradosso: per esempio, nel caso dei ricercatori che vengono confermati, quelli che optano per il regime di part-time, potrebbero veder crescere il loro stipendio (naturalmente riferito al part-time per cui optano, perché comunque in questo modo non supererebbero il trattamento economico complessivo del 2010), mentre, invece, quelli che optano per il tempo pieno, non avrebbero più capienza per ottenere l'aumento stipendiale dovuto loro.
Sembrerebbe, dunque, che tutti gli elementi - sia di diritto, che di sostanza - concorrano a fare interpretare la norma del citato decreto-legge come non influente ai fini del riconoscimento del livello stipendiale dovuto, nel caso dei ricercatori e dei professori associati confermati o dei professori straordinari che diventano ordinari.
Tuttavia, siccome la norma è ambigua, molti atenei, anche per il timore giusto e comprensibile degli amministratori di incappare in una censura che eventualmente potrebbe portare persino ad una penalizzazione per danno erariale, si attengono alla interpretazione più cauta, e quindi sono incerti. Ad esempio ho potuto verificare che questa interpretazione è stata assunta dall'ateneo di Bologna, quello che conosco meglio e nel quale sono incardinato, per mia fortuna, in un ruolo di professore ordinario già confermato; non si tratta in questo caso di conflitto di interesse.
Mi pare quindi doveroso che il Ministero chiarisca questo dubbio, confido che lo possa fare già oggi, impegnandosi poi a dare una adeguata formalizzazione a questo indirizzo. Il rischio peraltro, se questo non avvenisse, è che il caso produca, come già avvenuto per altre circostanze simili, un'infinita sequenza di ricorsi per via amministrativa, i quali avrebbero un esito prevedibilmente favorevole per i ricorrenti, con danni aggiuntivi per gli interessati, per il Ministero e per gli atenei.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti, ha facoltà di rispondere.

LUCA BELLOTTI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Pag. 52Signor Presidente, onorevole Vassallo, vorrei cercare di riassumere l'argomento in riferimento all'interpellanza urgente in esame. L'onorevole interpellante chiede se il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ritenga opportuno emanare una circolare interpretativa dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, al fine di consentire l'adeguamento stipendiale a favore dei ricercatori universitari e dei professori associati che ottengano la conferma nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013 nonché a favore dei professori straordinari che divengono ordinari nel corso dello stesso periodo, con ciò escludendo l'applicazione, nei confronti dei suddetti soggetti, della citata disposizione secondo la quale le progressioni di carriera disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici.
In via preliminare si evidenzia che l'applicabilità per le università di disposizioni emanate con circolare è espressamente esclusa dall'articolo 6, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo la quale, a garanzia dei principi di autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento; pertanto, l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di una circolare di tipo interpretativo, volta a dettare una determinata applicazione delle disposizioni di legge, si esporrebbe a possibili censure, anche sul piano della legittimità.
Ciò premesso, questo Ministero ritiene che i passaggi dei ricercatori e professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari a ordinari devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito. Non trattandosi, pertanto, di progressioni di carriera, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale.
Esclusa l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del citato decreto-legge, non osta all'adeguamento stipendiale neanche la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo che, pur dettando un principio di carattere generale di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, non trova applicazione al rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari in ragione del diverso regime giuridico a cui è soggetto il suddetto personale e giusta la disposizione speciale di cui al comma 21.
Si evidenzia, infine, che anche, qualora i passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati, e da professore straordinario ad ordinario, venissero intesi come progressioni di carriera ai sensi e per gli effetti del citato articolo 9, comma 21, le asserite differenze di trattamento economico, in relazione all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, sarebbero comunque il risultato non di un difetto di coordinamento tra la vecchia e la nuova disciplina in materia universitaria, ma dell'applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

PRESIDENTE. L'onorevole Vassallo ha facoltà di replicare.

SALVATORE VASSALLO. Signor Presidente, mi sembra di capire che il Governo dica che non può emanare una circolare, per ragioni che potrò approfondire, ma che, nella sostanza, riconosca la correttezza dell'interpretazione secondo cui non vale il vincolo stabilito dal decreto-legge e che, dunque, l'adeguamento stipendiale è legittimo pure in vigenza del decreto, trattandosi di una modifica dello status degli accademici - nel caso, ricercatori, professori associati o straordinari - che non implica una progressione di carriera e, se non capisco male, anche qualora Pag. 53la si interpretasse in questo modo, in ogni caso, per altra ragione che è stata fornita dal sottosegretario, sarebbe ugualmente legittimo procedere ad adeguamento stipendiale.
Naturalmente, dopo averla riletta con attenzione, se dovessi verificare che è esattamente questo il senso - e mi pare che sia così - non posso che dirmi soddisfatto del chiarimento, e mi riservo solo di verificare se effettivamente il Ministero non abbia altre forme a disposizione, più incisive delle dichiarazioni che, in ogni caso, sono state fornite in Parlamento, per rendere evidente questa interpretazione e consentire all'amministrazione di comportarsi di conseguenza.



----------------------------------------------------------------------------

gentile collega

la ringrazio per l'invio della interessante interrogazione parlamentare e la risposta del sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali. La risposta è chiara ed è in linea con la interpretazione da me data alla norma in merito alla conferma in ruolo o al passaggio ad ordinario.
Diffondo subito la notizia nella speranza che l'interpretazione sfavorevole data da diverse sedi sia modificata dalle stesse.
Ritengo, comunque, che il MEF (ministero economia e finanze) o la Funzione pubblica possano emanare non una circolare ma una nota illustrativa sull'applicazione dell'art. 9, .commi 1 e 21 della legge 122/2010 o, al limite, un D.M (decreto ministeriale) del MEF che fissi i criteri di applicabilità ai docenti universitari delle predette norme. Cordialmente

Alberto Pagliarini

venerdì 10 giugno 2011

tabelle retributive bloccate per tre anni

Egregio Prof. Pagliarini,
ringraziandola per l'utile servizio informativo offerto attraverso la sua rubrica, le scrivo per chiederle se anche quest'anno pubblicherà sul suo sito le tabelle retributive dei docenti universitari aggiornate al 2011. Le stesse sono prese come riferimento dalla mia Università, che essendo privata non dovrebbe osservare il blocco degli stipendi adottato dal Governo per il personale pubblico.
Ringraziandola anticipatamente per la sua risposta, la saluto cordialmente

xxxxxxxxxxxxxxxxx


-------------------------------------------------
caro dottore
l'ISTAT non ha comunicato al Ministero dell'Economia e Finanza l'aumento 2011 per i docenti universitari. Per regolarità avrà fatto il calcolo ma non è stato reso noto.
Le tabelle retributive 2010 restano pertanto valide per il gli anni 2011, 2012 e 2013 a causa del blocco delle retribuzioni per i tre anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 5 giugno 2011

chiamata di professori idonei con le vecchie norme

Gentile Prof. Pagliarini,



Ho letto con vivo interesse il suo blog on-line, ricco di utili spunti e informazioni per i docenti universitari italiani, e mi permetto disturbarla per un parere.



Io mi trovo, assieme ad altri colleghi, nella condizione di aver conseguito l’idoneità a professore di prima fascia presso la mia Università (bando Pubblicato sulla Gazzetta Giugno 2008 – certificazione regolarità atti Novembre 2010) e di non essere stato chiamato (è stato chiamato l’altro collega idoneo).



L’Università dispone delle risorse finanziare per procedere ad ulteriori chiamate e non è sopra soglia (quota di personale rispetto al FFO), ma è vincolata dal tetto per la percentuale massima di professori ordinari previsto dalla legge.



In questo contesto, le chiederei:



1) Quando scade l’idoneità conseguita ?

2) Può l’Università procedere alle chiamate senza effettuare l’immissione in ruolo che verrà scaglionata per osservare il vincolo del 20% di prof. Ordinari ?

3) La chiamata blocca la scadenza dell’idoneità o è solo l’immissione in ruolo a bloccarla?

4) Come si colloca la chiamata degli ultimi idonei (a numero chiuso) rispetto alle future chiamate degli abilitati (a numero aperto) ?

5) Come si colloca la chiamata degli attuali idonei nell’ambito della programmazione triennale richiesta dal Ministero ?



La ringrazio e al saluto con viva cordialità.



xxxxxxxxxxxxxxxxxx



_____________________________



caro collega

la risposta alle sue domande è, in gran parte, contenuta nel comma 4 dell'art. 28 della legge 122/2010, legge Gelmini.

L'idoneità è valida 5 anni dalla data del conseguimento.

L'università è tenuta a far seguire, entro 90 giorni dalla decisione di chiamata, il decreto di nomina e la conseguente presa di servizio dell'idoneo chiamato, in mancanza l'idoneo può essere chiamato da altra università o dalla stessa università che ha emesso il bando ripetendo la chiamata. Pertanto l'università non può chiamare e differire l'immissione in ruolo.

Può chiamare l'idoneo quando il vincolo del 20% di professori ordinari sarà stato superato, nei limiti dei 5 anni di validità dell'idoneità del soggetto.

La validità dell'idoneità termina con il decreto di nomina e la presa di servizio.

L'università è libera di chiamare, con chiamata diretta, i già idonei con le vecchie norme. Può anche decidere di non chiamare un vecchio idoneo
e mettere a concorso un posto per chiamare un idoneo con le nuove norme.

L'università potrà predisporre la programmazione triennale prevedendo la chiamata di suoi docenti già idonei, oppure no. Cordialmente

Alberto Pagliarini