venerdì 28 ottobre 2011

sull'aspettativa senza assegni art. 7 legge Gelmini

Caro Professore,

Le scrivo per avere un parere sull?interpretazione dell?articolo 7 della
Legge Gelmini. Io sono una ricercatrice confermata e ho recentemente
vinto un concorso in una università statale negli Stati Uniti come
assistant professor ocn tenure track. L?università mi offre cioè un posto
per 7 anni durante o alla fine dei quali esso potrebbe diventare un posto
da associate a tempo indeterminato.

Nel dubbio che il sistema universitario degli Stati Uniti non risponda
alle mie esigenze ed al mio gusto, vorrei perciò chiedere alla mia
università un?aspettativa non pagata. Secondo l?art. 7 della legge, si ha
diritto a questa aspettativa per un massimo di 5 anni non consecutivi per
svolgere attività in altre istituzioni anche con sede internazionale. La
ripartizione del personale della mia università interpreta l?articolo
come riferito ad un incarico e non ad un posto di lavoro. Lei che ne
pensa?

Aggiungo che un collega, prima professore associato in Italia, ora a
Londra, ha usufruito cinque anni fa dell?aspettativa appoggiandosi
all?articolo 17, commi 8?10 della legge del 1980.

Le sarei davvero grata di una Sua risposta, perché sono davvero molto
angosciata.

Cordialmente,

xxxxxxxxxxxx

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gentile collega
l'art. 13 del DPR 382/80 sulle aspettative per incompatibilità inizia
ricordando che prioritariamente vale, per i docenti universitari di ruolo,
il divieto di cumulo con altri impieghi pubblici o privati. L'art. 7 della legge Gelmini, al comma 1 recita: " 1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività' presso soggetti e organismi,pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale." Dal comma si evince che può essere concessa l'aspettativa senza assegni, per 5 anni, per lo svolgimento di attività, genericamente indicate e non specificate, anche presso organismi in sede internazionale. Tra le attività sicuramente e prioritariamente rientrano quelle di ricerca e insegnamento, cioè quelle che lei andrebbe ad esercitare nella sede internazionale e, quindi, l'aspettativa dovrebbe
essere concessa per 5 anni. Ma nella domanda che dovrà presentare per
ottenere l'aspettativa dovrà necessariamente specificare di aver vinto un
concorso come assistant professor con tenure track che non è un posto di
ruolo, ma può diventarlo durante o alla fine dei sette anni. Pertanto la
sua attività di ricerca e insegnamento, durante quel periodo, è un incarico
che può sfociare in un posto di lavoro, cioè non è un pubblico impiego
all'estero incompatibile con il suo status di ricercatore, per il richiamato
art. 13 del DPR 382/80. L'incompatibilità scatta se nei 5 anni di aspettativa è nominata associate a tempo indeterminato. In tal caso dovrà dimettersi da ricercatore in aspettativa. Questa è la mia interpretazione. Provi ad
argomentarla all'ufficio competente, anche se, in generale, i funzionari
difficilmente recedono dalla loro interpretazione, salvo imposizioni
giudiziarie. Gradirei conoscere l'esito. Cordialmente
Alberto Pagliarini

1 commento:

duccio cavalieri ha detto...

Sono un ricercatore a tempo indeterminato che si appresta a chiedere l'aspettativa secondo l'articolo 7 della legge Gelmini.
Vorrei sapere se un contratto a tempo determinato presso una fondazione privata di ricerca in Italia, della durata di tre anni è compatibile con l'aspettativa da un università italiana, la domanda in sostanza è se l'incompatibilità scatti solo se il contratto diviene a tempo indeterminato.
Vorrei sotolineare l'incertezza degli uffici deputati a prendere una decisione, alla luce della legislazione Italiana. Incertezza che può di fatto rendere l'articolo 7 inutile, privando di fatto il ricercatore di un diritto.