Gentile Prof. Pagliarini,
le scrivo a proposito dell'interpretazione circa l'art. 29 comma 18 della legge 240/2010 che modifica l'articolo 66 coma 13 del decreto legge 25 giugno 2008:
"ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50% all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20% all'assunzione di professori ordinari" .
Da colleghi apprendo che: l'importante è che in fase di delibera e di caricamento dei punti proper gli Atenei per le previste assunzioni di RicU, PO e PA rispettino i limiti della legge e cioè si preveda almeno il 50% per i ricercatori, non più del 20% per i PO.
La delibera di destinazione delle risorse può riguardare anche la previsione di assunzione degli ultimi bandi di ricercatori vecchio tipo i cui concorsi sono in svolgimento (votazioni a luglio e chiusura prevedibile per molti entro fine 2011, qualcuno entro primi 2012).
Questa dovrebbe essere l'interpretaizone e la strada già intrapresa da diversi Atenei che nel 2011 hanno già proceduto a chiamate di diversi idonei a PA e PO.
Rimango in attesa di conoscere che idea si è fatto della questione,
saluti,
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caro collega
la previsione da lei esposta è giusta e vale anche per le assunzione dei vincitori dei concorsi in atto. Cordialmente
Alberto Pagliarini
domenica 3 luglio 2011
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