giovedì 29 luglio 2010

anni da riscattare e ricongiungere

Gent.mo Prof. Paglierini,
La ringrazio per la risposta che mi darà e per la Sua grande
disponibilità.
Sono nata nell’agosto del 1968, ho preso servizio all’ateneo di
Catania dal 1 marzo 2007 in qualità di ricercatore e dal 1 marzo 2010,
dopo 3 anni, sono divenuta ricercatore confermato.
Le descrivo la mia situazione al fine di valutare la convenienza del
riscatto ai fini pensionistici. Chiedo quindi il Suo parere circa l’
opportunità di procedere al riscatto degli anni di laurea in Lettere
della durata legale 4 anni ( io ho impiegato più tempo, dal novembre
1988 al giugno 1995), dei 3 anni della Scuola di Specializzazione in
Archeologia (vecchio ordinamento, a.a. 1995/1996-1998/1999), di 1 anno
di un Master di II livello della Scuola Superiore di Catania (a. a.
1999-2000), di 1 anno di servizio di tutorato (a.a. 2000-2001,
contratto co.co.co. con gestione INPS separata) prestato nell’ambito di
un Master di Alta Formazione per conto dell’Università di Catania e
della Soprintendenza, ed infine de i 4 anni di docenza a contratto
(dall’ a.a. 2002-2003 al a.a. 2005-2006, contratto co.co.co. con
gestione INPS separata) presso l’Università di Catania.
Dovrei ancora fare la domanda di riscatto, e dunque non ho ancora i
“conteggi”.

Vorrei non perdere i versamenti fatti all’INPS per gli anni di vari
servizi con contratto co.co.co. Ed inoltre vorrei chiederLe se sia
possibile detrarre totalmente dal reddito, ai fini fiscali, l’onere
annuale di questi riscatti.

La ringrazio per la sua grande disponibilità e cortesia.

Cordialmente
xxxxxxxxxxxxxxxxxx


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gentile dottoressa
gli anni da riscattare e da ricongiungere sono tanti, tuttavia converrebbe
utilizzarli tutti perchè potrebbe arrivare a 39 o 40 anni di contriuti per
la pensione e per la liquidazione. L'onere è elevato ma può ottenere, a
domanda, la rateizzazione in 120 mensilità e, inoltre l'importo annuo pagato
è totalmente deducibile dall'imponibile IRPEF. Cordialmente
Alberto Pagliarini

retribuzione congelata al 31/12/2010

Gentile Profesoor Pagliarini,

Riprendo un commento che ho trovato nel suo blog, in quanto il dubbio
mi è rimasto. Come conseguenza della manovra finanziaria 2010, a chi
"matura" il diritto alla conferma nel 2010 ma ha un decreto rettorale
nel 2011 che "dispone" la stessa a partire dalla data di maturazione
cosa accadrà? Le elenco le 3 ipotesi possibili:

1) Il decreto non produce alcun effetto economico fino al 1° gennaio
2014 perchè è intervenuto nel 2011;

2) Il decreto produce un effetto economico solo per il percepimento
degli arretrati spettanti nel 2010, ovvero gli eventuali mesi
successivi alla maturazione. Dal 2011, però, lo stipendio torna ad
essere quello precedente perchè l'atto di disposizione è del 2011;

3) Il decreto produce un effetto economico definitivo. Chi si trova in
tale condizione perderà solo lo scatto biennale maturato nel 2012 e
l'adeguamento ISTAT per il triennio 2011-2013.

Secondo logica e giustizia dovrebbe essere la terza, Lei che ne pensa.
Grazie in anticipo.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
la terza perchè è la retribuzione in godimento al 31/12/2010 che deve
rimanere congelata per 3 anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini

uso del titolo per i docenti pensionati

Chia.mo Professore,

Le scrivo per avere la risposta ad un quesito:
un Docente Universitario "in pensione" può fregiarsi del titolo di
professore? o dovrebbe specificare (ad esempio su biglietti di
presentazione, ricettari personali nel caso di medici, carta intestata,
etc) la dicitura "Già Professore di ...."?
La ringrazio in anticipo per la Sua disponibilità.

Cordialmente
xxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
a rigore dovrebbe adperarsi la dicitura "già prof. di ......." ma sono pochi
a farlo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

assegno ad personam per chi proviene da altra amministrazione

Chiarissimo Professore,
sono un dipendente di ruolo della Regione Siciliana e da oltre vent'anni
presto servizio come dirigente tecnico (laureato, con specializzazione, VIII
livello). La mia attuale retribuzione comprende anche una parte variabile
legata alle funzioni svolte sulla base di un contratto aggiuntivo stipulato
fra
me (e i circa 2000 colleghi dell'Amministrazione Regionale) e i rispettivi
Dirigenti Generali dei vari rami del'Amministrazione.

Desidererei sapere se, nel caso vincessi un concorso per professore o
ricercatore universitario, la legge prevede anche per i dipendenti delle
Regioni (come nel mio caso) un assegno ad personam pari alla differenza fra
l'attuale retribuzione e quella prevista per il nuovo ruolo universitario e
se
tale assegno dovrebbe eventualmente comprendere anche la parte variabile
dell'attuale retribuzione, quella legata alle funzioni particolari
attribuite
con un contrato aggiuntivo e individuale.

RingraziandoLa per la cortesissima attenzione, porgo i più distinti saluti.

xxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
l'accesso ai ruoli della docenza, proveniendo da altra amministrazione
pubblica, comporta l'attribuzione di un assegno ad personam. Se la parte
variabile della retribuzione alla regione è continuativa, dovrebbe
rientrare nel calcolo dell'assegno. Ho usato il condizionale perchè
dipenderà dall'interpretazione che daranno gli uffici dell'università.
L'assegno, in tal caso, è riassorbibile. Cordialmente
Alberto Pagliarini

scatto ridotto per art.69 L.133/2008

Caro Prof.Pagliarini,
a luglio sono entrato nella cl.X, II pr.ec. e sono prof.ordin. a tempo
pieno.
Ho visto nel cedolino di quel mese la voce: Decurtazione classe/scatto
art.69 c.1 L133/2008 = -110.90 Euro, non presente nella retribuzione
di giugno.
Lei ha idea da cosa sia generata? Legge che sarebbe comunque scattata,
Tremonti, Gelmini o qualche altro specialista?
Spero di averle fornito gli elementi sufficienti per una risposta, che
attendo con vera masochistica curiosita'.
La ringrazio dell'attenzione e del bel lavoro che fa nel suo blog.
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
a far tempo dalla entrata in vigore della legge da lei citata, il primo
scatto maturato dopo la predetta data, viene decurtato per 12 mesi del 2,5%.
Pertanto il suo scatto del 6%, per 12 mesi è attribuito al 3,5%. A luglio
2011 le sarà ripristinato l'aumento del 6% ma è possibile che non lo
applichino perché, per la manovra fonanziaria 2010 , gli scatti sono
bloccati e la retribuzione al 31/12/2010 è congelata per tre anni.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

pagamento aumento ISTAT 2010

Gentile Collega Pagliarini,
gli uffici della mia Università xxxxxxxxxxxxxxxx non applicano alle
retribuzioni di noi docenti gli adeguamenti stipendiali per il 2010 del
+3,09% che Tu ci ha comunicato mediante una pregevole tabella analitica,
in quanto che sostengono di poter procedere a tali adeguamenti solo dopo
la pubblicazione di un DPCM e la sua ricezione/applicazione da parte
della nostra Amministrazione.
Poichè sono in prossimità di uscire dal ruolo di professore di prima
fascia per ottenere la pensione di vecchiaia a partire dal 1.11.2010, Ti
chiedo se ho qualche speranza o probabilità che il DPCM sia pubblicato
per tempo (vale a dire per l'adeguamento del mio ultimo stipendio che mi
sarà corrisposto ad ottobre prossimo) oppure devo rassegnarmi a
percepire fino alla fine l'attuale retribuzione relativa alla mia classe
(classe XIV, II progr.economica, scatti 4, anzianità nell'inquadramento
anni 1, mesi 7).
Grazie dell'attenzione e in attesa di una risposta Ti invio un cordiale
saluto e un caloroso apprezzamento per l'utile lavoro d'ìnformazione che
svolgi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
è stato recentemente pubblicato sulla G,U, n. 173, il DPCM 30/4/2010 che
ufficializza l'aumento ISTA 2010 pari al 3,09%. Le mie tabelle aggiornate
con il predetto aumento sono state pubblicate molto prima del DPCM. Ora le
università che sono in grado di pagare l'aumento potranno farlo. Se la tua
pensione e la tua liquidazione sono state calcolate senza l'aumento 2010,
dovrànno essere ricalcolate.Ciò può avvenire prima del pensionamento o
anche dopo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 24 luglio 2010

ripetizione di somme erroneamente pagate

Chiarissimo prof. Pagliarini,
sono un ricercatore confermato dell'Università di xxxxxxxxxxxxxx con 41 anni di anzianità di servizio e quindi alle soglie della pensione.
Il mese scorso l'ufficio stipendi mi comunicava che, a causa di "errore procedurale", mi sono state erogate somme non dovute .
L'errore consiste nell'avermi assegnato da Novembre 2004 scatti biennali in un numero sbagliato.
Infatti nel biennio 2002/2004 avevo optato per un regime a tempo definito.Nel Novembre 2004, rientrando a tempo pieno,
maturavo la IV° classe stipendiale, ma erroneamente, piuttosto che zero mi attribuivano ben 13 scatti biennali.
Così nel 2006 mi si attribuiscono 14 scatti , nel 2008 15 e nel 2010, 16 scatti.
Atteso che da parte mia c'è l'assoluta buona fede, infatti io, come la quasi totalità dei colleghi,
non so leggere analiticamente la cedolina stipendiale, riponendo fiducia negli enti istituzionali preposti.
Mentre soltanto adesso, grazie alle Sue utilissime note esplicative in rete, capisco il significato di scatto biennale e delle altre voci...
mi chiedo al contrario come un operatore addetto allo stipendio si possa non essere accorto di un tale errore:
infatti- se non capisco male!- per avere 16 scatti biennali dovevo aver maturato
28 anni per raggiungere la IV° classe + 32 anni di scatti biennali = 60 anni di servizio !!!
Inoltre per quanto attiene al totale mensile degli emolumenti nella sua "Tabella retribuzioni docenti universitari 2009"
si legge alla voce Ricercatore a t.p. classe 14/1, stipendio mensile € 3,413,43 mentre il mio
cedolino del Novembre 2009 alla riga "netto a pagare" riporta € 3.373,04 compresi i 15 scatti (non dovuti).
Poichè si tratta di somme in ogni caso considerevoli e avendo avuto notizia, da parte di amici avvocati,
che in materia vi è una giurisprudenza contraddittoria
Le sarei grato se potesse illuminarmi in ordine a i seguenti quesiti:
1) La ripetizione delle somme : non dovuta, dovuta, in quale misura e soprattutto con quale modalità?
2) vi sono termini prescrittivi?
3) La liquidazione del TFR potrà essere interessata dal debito?
4) Vi sono a suo parere, in specie, i termini per resistere ad un azione di recupero da parte dell'Amministrazione?
La ringrazio cordialmente e Le invio i più cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
le somme erroneamente pagate vanno restituite. Può scivere al rettore chiedendo la rateizzazione massima prevista dalla legge. La non ripetizione può avvenire solo per sentenza favorevole passata in giudicato. ma la giurisprudenza in materia non è stata sempre favorevole. Con il pensionamento l'amminisdtrazione deve comunicare all'INPDAP che non vi sono debiti di alcun genere da parte del dipendente. In caso contrario l'INPDAP deve provvedere al ricupero che può fare in unica soluzione sulla liquidazione, oppure, a domanda, se accettata, a rate sulla pensione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

triennio di conferma non valutabile

Gentile Prof. Pagliarini,

mi spiace disturbarla, ma credo solo lei possa chiarirmi un dubbio, prima
di
rivolgermi all'ufficio del mio Ateneo.
Sono un associato a tempo definito in servizio dal 01.12.2006, di recente
confermato con decorrenza dal 01.12.2009.
Nel decreto di ricostruzione di carriera, l'ufficio PDR correttamente ha
calcolato, ai fini dell'inquadramento nella classe stipendiale, il servizio
precedente svolto da ricercatore (25/7/96-30/11/06), valutato per 2/3, e
sulla
base di quel periodo così rideterminato (in sintesi, 6 anni), mi ha
collocato
nella 3^ classe stipendiale.
La mia perplessità è la seguente: non avrebbe dovuto calcolare anche il
triennio di servizio come associato non confermato, collocandomi quindi
nella
classe successiva?
La ringrazio per l'attenzione, e per l'eventuale cortese risposta.
Con i pìù cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxx


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caro collega
il triennio di conferma non è valutabile nella ricostruzione di carriera.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

riconoscimento servizi prestati all'estero

Caro Professor Pagliarini,

le scrivo per avere un chiarimento sulla mia situazione, autorizzando a
rendere pubblica la nostra corrispondenza se questa potesse essere di
interesse generale.
Sono attualmente professore associato confermato di Storia della filosofia
medievale presso l'Università xxxxxxxxxxxxxxxx, e la mia conferma in ruolo
data al 2 dicembre 2009. Ottenni il posto per chiamata diretta il 1 dicembre
2006 - ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 230 del 4.11.2005 - , dopo
avere trascorso 14 anni in Francia, all'Université de Nanterre, Paris X,
come lettore dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 1993, come ATER dal 1
ottobre 1993 al 30 settembre 1995, e come maître de conférences (figura
simile all'associato) dal 1 ottobre 1995 al 30 novembre 2006. I primi tre
anni corrispondono al nostro ricercatore universitario.
Ho inoltrato domanda di ricostruzione della carriera, e la mia Università ha
chiesto un parere al Ministero dichiarando di non sapere come procedere a
valutare i miei anni all'estero.
Sarà quindi necessario un parere del CUN? E secondo lei, saranno
riconosciuti gli otto anni massimi previsti?
Alcuni mi hanno detto che potrebbero ignorare tutta la mia carriera in
Francia. E' possibile?
Grazie mille per la sua risposta, che attendo con ansia

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
per legge, art. 103 DPR 382/80, i servizi prestati all'estero possono essere
riconosciuti utili ai fini giuridici ed economici solo su parere favorevole
espresso dal CUN. In occasioni più o meno analoghe il CUN si è espresso
favorevolmente. Ben ha fatto la sua sede a inviare la questione al MIUR che
a sua volta invierà al CUN per il prescritto parere. Occorre aspettare che
si pronunci il CUN per sapere quanti anni potranno essere riconosciuti.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 11 luglio 2010

aulla durata idoneità

Egregio Prof. Pagliarini,



le scrivo per chiederle, cosa che interesserà molti colleghi, quale e’ la durata delle idoneità a Professore Associato conseguite nei concorsi della I sessione 2008 (concorsi a doppia idoneità): 3 anni o 5 anni?

Infatti da una analisi dei vari bandi di concorso ho notato che:

- molte università non dicono nulla a riguardo rimandando alla normativa vigente;

- alcuni atenei (es. veda bandi allegati di Roma Tre, Roma La Sapienza, Pavia, …) dicono che l’idoneità dura 5 anni

(riporto testualmente: “ I candidati risultati idonei i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla Facoltà che ha richiesto il bando, entro i previsti termini, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altre Università entro un quinquennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti”)

- alcuni atenei (Politecnico di Bari, …) nel bando parlano della durata di un triennio per l’idoneità’ conseguita.

Pertanto quale interpretazione e’corretta? Durata idoneità concorsi I sessione 2008 a 3 o 5 anni?

Certo di una sua cortese risposta,

nel ringraziarla dei preziosi consigli che fornisce con il suo blog,

le porgo distinti saluti,

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caro collega

le sedi che considerano quinquennale la durata dell'idoneità si rifanno ed applicano la legge 4/11/2005 n. 230 art. 1, punto 6. Le sedi che considerano triennale la durata dell'idoneità si rifanno ed applicano il DPR 23/3/200 n. 117 art. 5 punto 8. Non tutte le sedi considerano applicabile la legge 230/05 (Moratti) perché priva dei decreti attuativi mai pubblicati. Ma i decreti attuativi riguardano procedure ed altre questioni, non certo la durata dell'idoneità fissata dal legislatore in 5 anni. Per questo ritengo valida la durata quinquennale e ritengo una forzatura interpretativa quella della mancanza del valore e dell'efficacia di una legge che ha superato il DPR 117/2000. Queste ultime sedi, di fatto, danneggiano i concorrenti al bando emanato dalla sede, riducendo la durata dell'idoneità conseguita. Vi sono, a mio parere gli estremi per un ricorso amministrativo. Purtroppo una malintesa autonomia ha differenziato diritti e doveri di soggetti aventi lo stesso "status", intaccando lo stato giuridico dei docenti che può essere modificato solo da una legge dello Stato. L'università è ormai in una babele dove esistono diverse illegalità giuridico-amministrative. Il MIUR ne è a conoscenza ma non fa nulla per normalizzare una situazione anomala che tende a crescere sempre di più. Ormai ogni credibilità a tutti i livelli, in questo Paese, è ridotta al lumicino. Cordialmente

Alberto Pagliarini

sabato 10 luglio 2010

passaggio a nuovo impiego all'estero

Gent.le prof. Pagliarini,

chiediamo gentilmente il suo aiuto in merito all’applicazione dell’art. 14 del dpr 382/80.

14. Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione.

Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato può riassumere servizio presso l'Università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore.

Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.

Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.



In particolare, nel nostro Ateneo si sta verificando il caso di diversi docenti che volendo ricoprire incarichi all’estero a tempo indeterminato, vorrebbero chiedere di essere collocati in aspettativa per il periodo di prova previsto per il nuovo impiego.

Nell’art. 14 si fa riferimento però a “nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica”. Si può intendere come tale anche una Università francese o un CNR con sede in stato estero? Secondo Lei è possibile applicare altra norma più idonea dell’art. 14?



Grazie per la cortese collaborazione.

xxxxxxxxxxxxxxx




UNIVERSITA' DEGLI STUDI .................................

SETTORE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
Ufficio Gestione Carriere Professori e Ricercatori

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gentile Funzionaria

l'art. 14 del DPR 382/80 si applica solo ai docenti che assumono un nuovo impiego presso altra amministrazione statale o pubblica. Il legislatore ha voluto, con tale articolo, agevolare il docente che decide di passare ad altra amministrazione statale o pubblica per consentire un arricchimento professionale alla nuova amministrazione. La finalità viene meno passando ad una università o amministrazione estera. In casi specifici possono essere applicati gli artt. 12 e 17 del DPR 382/80, ma solo in casi particolari e con le modalità previste nei predetti articoli. L'autonomia delle sedi, in più occasioni, ha portato a dare interpretazioni estensive o restrittive di alcune norme, soprattutto quando l'interpretazione non comporta aggravi di spesa. Nel caso specifico, l'estensione dell'art. 14 anche ai casi di nuovo impiego all'estero, non comporta alcuna spesa per l'amministraziome, semmai una economia. Ma occorre la volontà decisionale amministrativa degli organi di governo dell'ateneo.

Cordialmente

Alberto Pagliarini

conferma a P A e blocco degli scatti

Gentile Professore,

Le scrivo per porle l'ennesimo quesito in tema di esiti della manovra
economica.
Un ricercatore che risultasse (secondo) idoneo al ruolo di professore
di seconda fascia in seguito alla recente I sessione 2008
e che venisse chiamato dalla propria università a novembre
2010 o magari a febbraio 2011 come vedrebbe mutare il proprio
periodo di conferma (triennale?) a seguito della manovra?

Si troverebbe la retribuzione bloccata per 6 anni o
solo per 3? Ed in quest'ultimo caso non si potrebbe allora
dire che tutti i chiamati in questo periodo sostanzialmente
eludono la manovra in quanto lo stipendio bloccato
per tre anni lo avrebbero avuto comunque?

la ringrazio infinitamente

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
se l'inquadramento di associato non confermato avverrà a novembre 2010, sarà
attribuita la classe 00 di associato non confermato e la retribuzione resta
bloccata sino a dicembre 2013. Non godrà dell'aumento del 2,5% dopo due anni
di non confermato. La ricostruzione di carriera e il nuovo inquadramento di
associato confermato decorrerà da gennaio 2014. Se l'inquadramento di
associato non confermato avverrà nel corso del 2011, rimarrà con la
retribuzione di ricercatore confermato in godimento al 31/12/2010, bloccata
sino al 31/12/2013. La ricostruzione di carriera e il nuovo inquadramento di
associato confermato decorrerà dal mese del 2014 nel quale avrà maturato il
triennio di conferma. Anche in questo caso si perde lo scatto biennale del
2,5%. E' questa la mia interpretazione dell'art. 21 del D.L. 31/5/2010, n.
78, poiché il triennio di conferma o di straordinariato serve, ai fini
giuridici, oltre che economici, per il passaggio a professore associato
confermato o professore ordinario; restano però bloccati durante il triennio
di conferma i miglioramenti economici che si maturano, cioè l'aumento
biennale del 2,5%. Cordialmente

Alberto Pagliarini

sulla chiamata di un idoneo

Gentile Prof. Pagliarini,
Le scrivo per sottoporle il presente quesito a proposito
dei concorsi da associato che si stanno espletando in
questo periodo e che ancora prevedono la doppia idoneità.
La mia domanda è la seguente: cosa succede se l'Università
che ha bandito il concorso non chiama nessuno dei due
idoneati? Questi possono essere chiamati da altre
Università, oppure sono "bloccati" ?
Resto in attesa di leggere la risposta sul suo prezioso
blog
xxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
se nessuno dei due idonei è chiamato dalla facoltà che ha bandito il
concorso, entro 60 giorni dal decreto di approvazione della regolarità degli
atti della commissione, i due idonei possono essere chiamati da qualsiasi
altra sede entro il periodo di validità dell'idoneità. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sul consenso ad un affidamento

Gentile prof. Pagliarini,
sono una ricercatrice ed ho firmato assieme ad altri numerosi colleghi, presso la mia Università, la rinuncia a sostenere corsi per il prossimo anno accademico.
Leggo in una sua risposta che l'affidamento di un corso di insegnamento può avvenire solo previo consenso formale dell'affidatario. Questo non è mai avvenuto per quanto mi riguarda. Nella mia sede ai ricercatori perveniva una lettera, in genere a corsi avviati o già completati, che conteneva un decreto rettorale che confermava l'affidamento di più corsi, senza retribuzione.
Almeno per dieci anni è andata così e allora le chiedo se ci sono gli estremi per una rivendicazione.
Immagino che non sia possibile ma mi servirebbe il conforto di una sua auterovole riflessione.
Grazie per la cortese attenzione,
xxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
lei avrebbe potuto, di anno in anno, non accettare l'affidamento. Non avendolo fatto ha implicitamente dato il suo consenso. Vi sono sedi che si comportano in tal modo, altre che chiedono esplicitamente e preventivamente il consenso. Cordialmente
Alberto Pagliarini

quesito su un annullamento improbabile

Gentilissimo Professore,
Le sarei grato se potesse fornirmi una risposta in merito ad un dubbio: facciamo l'ipotesi che un ricercatore confermato, ad un certo punto della sua carriera consegue l'idoneità a professore associato: dopo poco tempo la Facoltà dove è in ruolo come ricercatore lo "chiama" come professore associato, ma dopo qualche tempo il TAR dispone l'annullamento del concorso a professore associato a seguito di un ricorso di un altro candidato dichiarato non idoneo.
La persona di cui sopra torna nei ruoli dell'Università come ricercatore confermato oppure no?

Grazie
xxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
è difficile che accada, se dovesse accadere ritornerebbe nella vecchia posizione giuridica.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

doppio scatto anticipato

Gent.mo Prof. Pagliarini,
ho letto varie risposte sul Suo importantissimo blog sull'argomento scatto
anticipato per nascita figlio.

A mio avviso la questione assume maggiore importanza in vista del
congelamento degli scatti triennali e vorrei chiedere un Suo parere.
Le illustro la mia posizione lavorativa:

ricercatore confermato l'8/1/2007, attualmente in classe II.
Nascita primo figlio 12/08/2008.
Nascita presunta secondo figlio settembre 2010.

Da quello che mi è sembrato di capire io dovrei percepire il 12/08/2010 lo
scatto in classe III.
A settembre potrei poi chiedere l'anticipo del successivo scatto in classe
IV.
Il mio stipendio sarebbe poi congelato per tre anni sulla classe IV.

Sto sbagliando qualcosa?
La ringrazio come sempre della sua disponibilità.
Distinti Saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
quanto dice è esatto, nell'ipotesi che gli uffici amministrativi applichino
adeguatamente la norma sul congelamento degli scatti e il decreto legge non
subisca modifiche in sede di conversione in legge.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

decorrenza opzione tempo definito

Chiar.mo Professore

desideravo sapere la sua opinione circa il momento di decorrenza della
opzione a tempo
definito. Secondo la mia amministrazione dovrebbe decorrere dall'inizio
dell'anno
accademico; ho visto che nelle altre amministraizoni i regolamenti
prevedono la
decorrenza dal momento dell'esercizio dell'opzione. Se io dovessi iniziare
un rapporto
di collaborazione con un soggetto privato già da luglio 2010 come dovrei
comportarmi?
Quali escamotages? Quali sanzioni? grazie Cordialità

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
ogni Ateneo si è dato i propri regolamenti che possono essere anche diversi
da quelli di altre sedi.
Come docente a tempo pieno per iniziare una collaborazione con soggetto
privato deve necessariamente chiedere autorizzazione al Rettore che può
condederla o no. In caso di trasgressione le sanzioni sono previste nello
stesso regolamento che fissa le procedure per la richiesta di autorizzazione
a svolgere attività professionale libera. Cordialmente
Alberto Pagliarini