Gentile Professore,
mi perdoni se le rivolgo tre quesiti che forse le erano già stati sottoposti e che probabilmente sono sfuggiti alla mia lettura del suo archivio delle risposte. I quesiti sono questi:
1) I passaggi di classe stipendiale sono rimasti biennali o sono diventati triennali? Io sono un docente di prima fascia che all'1 Novembre 2009 è passato in classe 7, il prossimo passaggio, se l'attuale normativa non dovesse nel frattempo cambiare, quando avverrà?
2) Lo scatto che ho maturato l'1 Novembre 2009 mi è stato pagato decurtato, questa decurtazione vale solo per il 2009 o proseguirà anche quest'anno?
3) Dal punto di vista pensionistico e di TFR, lo scatto sarà considerato come se fosse stato pagato per intero?
Nel ringraziarla per il suo prezioso servizio le porgo i miei più cordiali saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
i passaggi di classe sono e restano biennali sino a quando non saranno modificati da una nuova norma, per ora solo in itinere. Pertanto il nuovo scatto lo maturerà il 1° novembre 2011, salvo modifiche sopravvenute per legge che, presumo, non nodificheranno i tempi dello scatto in godimento.
La decurtazione sarà operata per 12 mesi e al 1° novembre 2010 sarà ripistinato il valore completo delo scatto.
La decurtazione operata per 12 mesi è soggetta a contribuzione, pertanto non incide sulla pensione e sul TFS.
cordialmente
Alberto Pagliarini
domenica 31 gennaio 2010
giovedì 28 gennaio 2010
aspettative e limiti temporali
Salve Prof. Pagliarini,
sono un docente della scuola superiore assunto nel 2001.
Non ho mai fatto, fino ad ora, il famoso anno di prova
poiche' ho sempre avuto borse di studio post-doc o
assegni di ricerca, con i quali ho chiesto congedi o
aspettative. Ho quasi sempre ottenuto aspettative,
credo per circa 6 anni.
Recentemente ho vinto un contratto come Ricercatore a
Tempo determinato, con il quale ho chiesto una nuova
aspettativa appellandomi al comma 20 dell'Art. 1 della
L 230/2005.
Il Dirigente scolastico mi sta facendo problemi perche'
ritiene che, trattandosi di una aspettativa, sia comunque
da far risalire al Contratto Collettivo e che quindi,
in ultima analisi, sia a sua discrezione. Visti i forti
tagli dei fondi d'istituto, ritiene di non poter pagare
i supplenti e quindi, in base a questo necessita' non
vorrebbe concedermi l'aspettativa.
Secondo il suo parere e' corretto il ragionamento del
Dirigente?
Una seconda e piu' importante questione e' emersa negli
ultimi giorni. Infatti, il Dirigente ritiene possibile che,
a causa del fatto che ho avuto piu' di 2,5 anni di aspettativa
per assegni di ricerca, una volta che entrero' in servizio
ed avro' completato l'anno di prova, il scuola potrebbe
licenziarmi.
Mi potrebbe aiutare al riguardo.
La ringrazio,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
------------------------------------------------------------------
caro dottore
le aspettative ai docenti delle scuole secondarie sono fissate dai
contratti, in generale. Ci sono però aspettative specificamente fissate da
norme di legge, quale quella da lei citata, in base alla quale il dipendente
di una qualsiasi amministrazione statale è collocato in aspettativa senza
assegni nè contribuzione previdenziale per tutto il periodo di durata del
contratto con l'università. Insista e scriva al dirigente che non può
disattendere la legge. Se lo facesse può ricorrere al Provveditore agli
studoi e/o direttamente al Ministero. Per la seconda questione si rifaccia
ai contratti della scuola che io non conosco. Se è previsto un limite
temporale per le aspettative senza assegno, questo andrebbe rispettato.
Anche per questo, però, occorre tenere presente che se le aspettative
cumulate sono atti dovuti dall'amministrazione della scuola, perchè inerenti diritti
fissati da norme di legge, il limite temporale non può avere efficacia e
produrre effetti. cordialmente
Alberto Pagliarini
sono un docente della scuola superiore assunto nel 2001.
Non ho mai fatto, fino ad ora, il famoso anno di prova
poiche' ho sempre avuto borse di studio post-doc o
assegni di ricerca, con i quali ho chiesto congedi o
aspettative. Ho quasi sempre ottenuto aspettative,
credo per circa 6 anni.
Recentemente ho vinto un contratto come Ricercatore a
Tempo determinato, con il quale ho chiesto una nuova
aspettativa appellandomi al comma 20 dell'Art. 1 della
L 230/2005.
Il Dirigente scolastico mi sta facendo problemi perche'
ritiene che, trattandosi di una aspettativa, sia comunque
da far risalire al Contratto Collettivo e che quindi,
in ultima analisi, sia a sua discrezione. Visti i forti
tagli dei fondi d'istituto, ritiene di non poter pagare
i supplenti e quindi, in base a questo necessita' non
vorrebbe concedermi l'aspettativa.
Secondo il suo parere e' corretto il ragionamento del
Dirigente?
Una seconda e piu' importante questione e' emersa negli
ultimi giorni. Infatti, il Dirigente ritiene possibile che,
a causa del fatto che ho avuto piu' di 2,5 anni di aspettativa
per assegni di ricerca, una volta che entrero' in servizio
ed avro' completato l'anno di prova, il scuola potrebbe
licenziarmi.
Mi potrebbe aiutare al riguardo.
La ringrazio,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
le aspettative ai docenti delle scuole secondarie sono fissate dai
contratti, in generale. Ci sono però aspettative specificamente fissate da
norme di legge, quale quella da lei citata, in base alla quale il dipendente
di una qualsiasi amministrazione statale è collocato in aspettativa senza
assegni nè contribuzione previdenziale per tutto il periodo di durata del
contratto con l'università. Insista e scriva al dirigente che non può
disattendere la legge. Se lo facesse può ricorrere al Provveditore agli
studoi e/o direttamente al Ministero. Per la seconda questione si rifaccia
ai contratti della scuola che io non conosco. Se è previsto un limite
temporale per le aspettative senza assegno, questo andrebbe rispettato.
Anche per questo, però, occorre tenere presente che se le aspettative
cumulate sono atti dovuti dall'amministrazione della scuola, perchè inerenti diritti
fissati da norme di legge, il limite temporale non può avere efficacia e
produrre effetti. cordialmente
Alberto Pagliarini
domenica 24 gennaio 2010
congedo per motivi di studio ai ricercatori
Gent.le prof. Pagliarini,
le scrivo in merito al congedo per motivi di studio dei ricercatori ai sensi dell’art. 8 della Legge 349/1958.
La norma stabilisce che durante tale periodo viene mantenuto il trattamento economico, compatibile anche con borse di studio o premi, a condizione che l’interessato non fruisca ad altro titolo di assegni in misura corrispondente al trattamento economico in godimento.
Qual è la sua opinione nel caso di una borsa di importo inferiore di una ventina di Euro allo stipendio di un nostro ricercatore?
Applicando la ratio della norma dovremmo collocare l’interessato in congedo di studio senza assegni in quando percepirà emolumenti in misura corrispondente; d’altro canto lo stipendio percepito attualmente è però di poco superiore.
Nell’attesa di suo gentile riscontro, cordialmente la saluto.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
UNIVERSITA' DEGLI STUDI xxxxxxxxxxxxxxxxx
SETTORE PROFESSORI E RICERCATORI
Ufficio Gestione Carriere
---------------------------------------------------------------------------
Gentile Sig.ra Funzionaria
lo spirito e la ratio della norma tendono ad evitare che il ricercatore in congedo per motivi di studio aggiunga agli assegni corrisposti dall'amministrazione di appartenenza, una borsa di studio o un premio in misura "corrispondente al trattamento economico in godimento". La locuzione "corrispondente" usata dal legislatore va intesa, a mio avviso, nel senso che il compenso aggiuntivo non deve essere uguale o superiore a quello in godimento, nel qual caso scatta l'incompatibilità tra compenso aggiuntivo e trattamento economico che, pertanto, non può continuare ad essere erogato dall'amministrazione di appartenenza. Per ciò stesso consegue che l'incompatibilità non sussiste in casi diversi. Ove l'incompatibilità fosse estesa discrezionalmente anche a casi diversi da quello richiamato, conseguirebbe un danno economico, più o meno grande o più o meno piccolo, ma sempre danno, per il ricercatore posto in congedo per motivi di studio. Se, come spesso accade, il ricercatore utilizza il periodo di congedo all'estero, con spese aggiuntive rilevanti rispetto a quelle sopportate nella sua sede, l'incompatibilità con effetti di riduzione del trattamento economico complessivo, potrebbe non consentire l'attuazione del programma di studio da realizzare all'estero o in sede italiana diversa da quella di appartenenza. Il caso da lei segnalato è un caso limite ma rientra, pur sempre, nelle predette considerazioni di ratio della norma che, in conseguenza, deve essere sganciata da ogni discrezionalità interpretativa.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
le scrivo in merito al congedo per motivi di studio dei ricercatori ai sensi dell’art. 8 della Legge 349/1958.
La norma stabilisce che durante tale periodo viene mantenuto il trattamento economico, compatibile anche con borse di studio o premi, a condizione che l’interessato non fruisca ad altro titolo di assegni in misura corrispondente al trattamento economico in godimento.
Qual è la sua opinione nel caso di una borsa di importo inferiore di una ventina di Euro allo stipendio di un nostro ricercatore?
Applicando la ratio della norma dovremmo collocare l’interessato in congedo di studio senza assegni in quando percepirà emolumenti in misura corrispondente; d’altro canto lo stipendio percepito attualmente è però di poco superiore.
Nell’attesa di suo gentile riscontro, cordialmente la saluto.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
UNIVERSITA' DEGLI STUDI xxxxxxxxxxxxxxxxx
SETTORE PROFESSORI E RICERCATORI
Ufficio Gestione Carriere
---------------------------------------------------------------------------
Gentile Sig.ra Funzionaria
lo spirito e la ratio della norma tendono ad evitare che il ricercatore in congedo per motivi di studio aggiunga agli assegni corrisposti dall'amministrazione di appartenenza, una borsa di studio o un premio in misura "corrispondente al trattamento economico in godimento". La locuzione "corrispondente" usata dal legislatore va intesa, a mio avviso, nel senso che il compenso aggiuntivo non deve essere uguale o superiore a quello in godimento, nel qual caso scatta l'incompatibilità tra compenso aggiuntivo e trattamento economico che, pertanto, non può continuare ad essere erogato dall'amministrazione di appartenenza. Per ciò stesso consegue che l'incompatibilità non sussiste in casi diversi. Ove l'incompatibilità fosse estesa discrezionalmente anche a casi diversi da quello richiamato, conseguirebbe un danno economico, più o meno grande o più o meno piccolo, ma sempre danno, per il ricercatore posto in congedo per motivi di studio. Se, come spesso accade, il ricercatore utilizza il periodo di congedo all'estero, con spese aggiuntive rilevanti rispetto a quelle sopportate nella sua sede, l'incompatibilità con effetti di riduzione del trattamento economico complessivo, potrebbe non consentire l'attuazione del programma di studio da realizzare all'estero o in sede italiana diversa da quella di appartenenza. Il caso da lei segnalato è un caso limite ma rientra, pur sempre, nelle predette considerazioni di ratio della norma che, in conseguenza, deve essere sganciata da ogni discrezionalità interpretativa.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
lunedì 11 gennaio 2010
un caso anomalo: ricercatore senza nomina
Egr. Prof. Pagliarini,
in primo luogo, Le formulo i miei ringraziamenti per l'encomiabile
lavoro che svolge con il Suo blog. Ritengo sia uno strumento
estremamente prezioso.
Ho scorso le Sue risposte ai quesiti precedenti (anche nell'archivio
storico de "l'esperto risponde") senza trovare una risposta specifica
al mio caso e quindi mi permetto di scriverLe.
Le espongo brevemente il mio caso: lavoro da qualche anno in una
società privata ma ho sempre avuto la passione per la carriera
universitaria e negli anni ho continuato a scrivere, pubblicare, (per
quanto possibile) insegnare e partecipare a concorsi. Nel 2008, sono
risultato vincitore in un concorso da ricercatore.
Vista la mia posizione all'interno della società di consulenza, avevo
richiesto all'università di posticipare il più possibile la presa di
servizio, cosa che mi era stata accordata almeno verbalmente.
Nel primo semestre del 2009, ho tenuto un corso in qualità di docente
a contratto presso la stessa Università (tra l'altro ancora non
retribuito) il cui incarico mi era stato assegnato prima del concorso
da ricercatore.
Ma ecco il punto che mi preoccupa: con mia somma sorpresa, mi sono
accorto che è stata registrata la mia posizione sia sul sito
dell'università (e sull'ordinamento degli studi), sia nel sito del
Miur come ricercatore non confermato (a partire dall'inizio del 2009).
Inoltre, recentemente sono stato chiamato per ricevere l'incarico di
due corsi che dovevano partire nel secondo semestre dell'anno
2009-2010 che pensavo fossero docenze a contratto e mi è stata
consegnata una comunicazione in base alla quale i corsi mi venivano
attribuiti in virtù del mio "status di ricercatore non confermato di
ruolo" (!).
Io naturalmente non ho ricevuto, a parte quest'ultima comunicazione,
alcuna informativa in base alla mia ipotetica entrata in ruolo e/o
nomina/presa di servizio.
L'unica comunicazione che ho ricevuto è stata quella di vincita del
concorso.
Allo stato attuale (e per tutto il 2009), io sono (e sono stato)
dipendente di una società privata e non ho formalizzato nessun
rapporto di lavoro con l'Università (anche perché non avrei potuto
vigendo da ricercatore un'incompatibilità totale); tra l'altro, non ho
ricevuto alcun compenso da ricercatore, non ho firmato nessuna
accettazione di presa di servizio, non ho consegnato nessuno dei
documenti tipici che si consegna quando si avvia un rapporto di lavoro
(certificato medico, autocertificazioni varie) non ho ricevuto alcuna
comunicazione della (eventuale) nomina, non ho ricevuto alcuna busta
paga da parte dell'univesità etc.
In base a queste premesse, Le formulo i miei quesiti:
1. Quali sono le procedure che presiedono alla presa di servizio? In
sostanza: se non c'è accettazione della presa di servizio da parte del
ricercatore com'è possibile trovarsi sul sito del miur nella
condizione di ricercatore di ruolo?
2. Nell'anno trascorso, ho violato le norme sull'incompatibilità? (mi
sembrerebbe strano non avendo ricevuto alcun compenso e non avendo un
rapporto di lavoro con l'università). O più precisamente, è possibile
che il Miur si rivalga su di me per un errore dell'Università (io fino
a che non mi sono accorto di quest'anomalia non sapevo di essere
considerato ricercatore; tra l'altro non ricevendo busta paga come
avrei potuto)?
3. Come mi suggerisce di procedere per rimuovere l'anomalia?
A questo punto per evitare di incorrere in problemi amministrativi
(considerando le sanzioni previste nel caso di incompatibilità) sono
anche disposto a rinunciare. Ho timore che per un'imprecisione
dell'Università, si generino problemi legali ed economici per me.
La ringrazio infinitamente
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------
caro dottore
nell'ambito universitario ne ho viste e sentite tante di perle burocratiche
ma nessuna di tale tipo e di tanta assurdutà. Se non le è stato mai
notificato il decreto rettorale di nomina a ricercatore non confermato.non
ha di che preoccuparsi. Le conviene, comunque, chiarire la questione,
scrivendo al rettore che: non ha mai avuto un decreto di nomina; non ha mai
formalizzato l'accettazione della nomina e la presa di servizio in mancanza
del predetto decreto; si è visto inaspettatamente assegnare due corsi dalla
facoltà nella veste di ricercatore non confermato senza di fatto esserlo;
nel primo semestre 2009 ha tenuto un corso a contratto, ancora non
retribuito, incompatibile con lo status di ricercatore non confermato; non
ha mai ricevuto una regolare retribuzione di ricercatore non confermato; per
tutto il 2009 ha continuato la sua attività lavorativa con la società di
consulenza presso la quale lavorava già prima del contratto con l'università
e del concorso di ricercatore. Il rettore dovrà risponderle chiarendo la sua
posizione e indicando le procedure per perfezionarla. Quanto sopra se non ha
mai avuto il decreto di nomina che formalizza ufficialmente la nomina, al
quale segue l'accettazione dell'interessato, la presa di servizio e la
comunicazione del preside di facoltà al rettore dell'avvenuta presa di
servizio. Nella sua esposizione ha parlato di avere ricevuto la
comunicazione di vincita del concorso. E' una comunicazione dell'ufficio
concorsi con cui le si comunicava la vincita del concorso, come presumo, o è
il decreto di nomina? cordialmente
Alberto Pagliarini
in primo luogo, Le formulo i miei ringraziamenti per l'encomiabile
lavoro che svolge con il Suo blog. Ritengo sia uno strumento
estremamente prezioso.
Ho scorso le Sue risposte ai quesiti precedenti (anche nell'archivio
storico de "l'esperto risponde") senza trovare una risposta specifica
al mio caso e quindi mi permetto di scriverLe.
Le espongo brevemente il mio caso: lavoro da qualche anno in una
società privata ma ho sempre avuto la passione per la carriera
universitaria e negli anni ho continuato a scrivere, pubblicare, (per
quanto possibile) insegnare e partecipare a concorsi. Nel 2008, sono
risultato vincitore in un concorso da ricercatore.
Vista la mia posizione all'interno della società di consulenza, avevo
richiesto all'università di posticipare il più possibile la presa di
servizio, cosa che mi era stata accordata almeno verbalmente.
Nel primo semestre del 2009, ho tenuto un corso in qualità di docente
a contratto presso la stessa Università (tra l'altro ancora non
retribuito) il cui incarico mi era stato assegnato prima del concorso
da ricercatore.
Ma ecco il punto che mi preoccupa: con mia somma sorpresa, mi sono
accorto che è stata registrata la mia posizione sia sul sito
dell'università (e sull'ordinamento degli studi), sia nel sito del
Miur come ricercatore non confermato (a partire dall'inizio del 2009).
Inoltre, recentemente sono stato chiamato per ricevere l'incarico di
due corsi che dovevano partire nel secondo semestre dell'anno
2009-2010 che pensavo fossero docenze a contratto e mi è stata
consegnata una comunicazione in base alla quale i corsi mi venivano
attribuiti in virtù del mio "status di ricercatore non confermato di
ruolo" (!).
Io naturalmente non ho ricevuto, a parte quest'ultima comunicazione,
alcuna informativa in base alla mia ipotetica entrata in ruolo e/o
nomina/presa di servizio.
L'unica comunicazione che ho ricevuto è stata quella di vincita del
concorso.
Allo stato attuale (e per tutto il 2009), io sono (e sono stato)
dipendente di una società privata e non ho formalizzato nessun
rapporto di lavoro con l'Università (anche perché non avrei potuto
vigendo da ricercatore un'incompatibilità totale); tra l'altro, non ho
ricevuto alcun compenso da ricercatore, non ho firmato nessuna
accettazione di presa di servizio, non ho consegnato nessuno dei
documenti tipici che si consegna quando si avvia un rapporto di lavoro
(certificato medico, autocertificazioni varie) non ho ricevuto alcuna
comunicazione della (eventuale) nomina, non ho ricevuto alcuna busta
paga da parte dell'univesità etc.
In base a queste premesse, Le formulo i miei quesiti:
1. Quali sono le procedure che presiedono alla presa di servizio? In
sostanza: se non c'è accettazione della presa di servizio da parte del
ricercatore com'è possibile trovarsi sul sito del miur nella
condizione di ricercatore di ruolo?
2. Nell'anno trascorso, ho violato le norme sull'incompatibilità? (mi
sembrerebbe strano non avendo ricevuto alcun compenso e non avendo un
rapporto di lavoro con l'università). O più precisamente, è possibile
che il Miur si rivalga su di me per un errore dell'Università (io fino
a che non mi sono accorto di quest'anomalia non sapevo di essere
considerato ricercatore; tra l'altro non ricevendo busta paga come
avrei potuto)?
3. Come mi suggerisce di procedere per rimuovere l'anomalia?
A questo punto per evitare di incorrere in problemi amministrativi
(considerando le sanzioni previste nel caso di incompatibilità) sono
anche disposto a rinunciare. Ho timore che per un'imprecisione
dell'Università, si generino problemi legali ed economici per me.
La ringrazio infinitamente
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
nell'ambito universitario ne ho viste e sentite tante di perle burocratiche
ma nessuna di tale tipo e di tanta assurdutà. Se non le è stato mai
notificato il decreto rettorale di nomina a ricercatore non confermato.non
ha di che preoccuparsi. Le conviene, comunque, chiarire la questione,
scrivendo al rettore che: non ha mai avuto un decreto di nomina; non ha mai
formalizzato l'accettazione della nomina e la presa di servizio in mancanza
del predetto decreto; si è visto inaspettatamente assegnare due corsi dalla
facoltà nella veste di ricercatore non confermato senza di fatto esserlo;
nel primo semestre 2009 ha tenuto un corso a contratto, ancora non
retribuito, incompatibile con lo status di ricercatore non confermato; non
ha mai ricevuto una regolare retribuzione di ricercatore non confermato; per
tutto il 2009 ha continuato la sua attività lavorativa con la società di
consulenza presso la quale lavorava già prima del contratto con l'università
e del concorso di ricercatore. Il rettore dovrà risponderle chiarendo la sua
posizione e indicando le procedure per perfezionarla. Quanto sopra se non ha
mai avuto il decreto di nomina che formalizza ufficialmente la nomina, al
quale segue l'accettazione dell'interessato, la presa di servizio e la
comunicazione del preside di facoltà al rettore dell'avvenuta presa di
servizio. Nella sua esposizione ha parlato di avere ricevuto la
comunicazione di vincita del concorso. E' una comunicazione dell'ufficio
concorsi con cui le si comunicava la vincita del concorso, come presumo, o è
il decreto di nomina? cordialmente
Alberto Pagliarini
recupero di somme corrisposte e non dovute
Carissimo Prof. Pagliarini,
innanzitutto mi scuso per il disturbo, ma ritengo che tu sia la persona più adatta per darmi un consiglio riguardo la correttezza, anche formale, di quanto mi viene richiesto (o meglio imposto) dall’Amministrazione fiorentina relativamente al recupero di somme che mi sono state corrisposte nel lontano 1997, in veste di prof. Associato, in base a sentenza TAR poi riformata nel 2000 dal Consiglio di Stato e relative al ricorso sulla maggiorazione del quaranta per cento dello stipendio (vedi allegato).
Ti ringrazio anticipatamente per la tua opinione e consigli al riguardo.
Cordialissimi saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------------------------
caro collega
l'amministrazione aveva il dovere di effettuare il recupero. Lo ha fatto senza applicare interessi legali.
Puoi scrivere al rettore chiedendo una ratezione più lunga per evitare che la misura del rateo mal si concili con le esigenze familiari. Cordialmente
Alberto Pagliarini
innanzitutto mi scuso per il disturbo, ma ritengo che tu sia la persona più adatta per darmi un consiglio riguardo la correttezza, anche formale, di quanto mi viene richiesto (o meglio imposto) dall’Amministrazione fiorentina relativamente al recupero di somme che mi sono state corrisposte nel lontano 1997, in veste di prof. Associato, in base a sentenza TAR poi riformata nel 2000 dal Consiglio di Stato e relative al ricorso sulla maggiorazione del quaranta per cento dello stipendio (vedi allegato).
Ti ringrazio anticipatamente per la tua opinione e consigli al riguardo.
Cordialissimi saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
l'amministrazione aveva il dovere di effettuare il recupero. Lo ha fatto senza applicare interessi legali.
Puoi scrivere al rettore chiedendo una ratezione più lunga per evitare che la misura del rateo mal si concili con le esigenze familiari. Cordialmente
Alberto Pagliarini
lunedì 4 gennaio 2010
riconoscimento borse post dottorato
Chiar.mo Prof.,
ho avuto modo di leggere le risposte fornite a colleghi
sull'argomento - riconoscimento ai fini dell'anzianità di servizio
delle Borse Post Dottorato - della impossibilità di ottenere al
momento il riconoscimento di quel periodo biennale prestato . Mi
chiedo se le recenti sentenze del giudice del lavoro di Torino, che ha
riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio, anche il periodo
prestato durante il precariato, in applicazione della direttiva
europea 1999/70, possa trovare applicazione anche nel nostro caso.
La ringrazio per la sua attenzione.
xxxxxxxxxxxxxxxx
--------------------------------------------------------------------
caro dottore
ritengo di no perche' il riconoscimento dei servizi pregressi e' regolato dall'art. 103 del DPR 382/80. Cordialmente
Alberto Pagliarini
ho avuto modo di leggere le risposte fornite a colleghi
sull'argomento - riconoscimento ai fini dell'anzianità di servizio
delle Borse Post Dottorato - della impossibilità di ottenere al
momento il riconoscimento di quel periodo biennale prestato . Mi
chiedo se le recenti sentenze del giudice del lavoro di Torino, che ha
riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio, anche il periodo
prestato durante il precariato, in applicazione della direttiva
europea 1999/70, possa trovare applicazione anche nel nostro caso.
La ringrazio per la sua attenzione.
xxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
ritengo di no perche' il riconoscimento dei servizi pregressi e' regolato dall'art. 103 del DPR 382/80. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sulla chiamata e l'assunzione di un docente
Chiarissimo Prof. Pagliarini,
leggendo la sua rubrica non ho trovato la risposta ad un quesito che
potrebbe interessare numerosi colleghi in vista dei prossimi concorsi di I
e II fascia relativi alla I sessione 2008, alla luce dei limiti
attualmente imposti al turn over.
Esiste una differenza tra la chiamata da parte di una Facoltà e la presa
di servizio? La legge n. 1 del 2009, all'art. 3, individua i limiti alle
"assunzioni" dei docenti. Che cosa si intende per "assunzione"? Ci si
riferisce alla sola presa di servizio (cioé l'effettiva assunzione) o
anche alla "chiamata" da parte della Facoltà? Molti uffici di diverse
università ritengono che la Facoltà abbia il dovere di chiamare un idoneo
entro 60 gg dall'approvazione degli atti del concorso, salvo poi
sottostare alle regole del turn over per la presa di servizio. E quindi
tracciano una netta differenza tra chiamata e presa di servizio. La
chiamata interrompe il decorso del termine dell'idoneità? In altri
termini, la chiamata determina un mutamento di status rispetto all'idoneo,
creando una posizione giuridica autonoma e più forte? E il chiamato che
non avesse ancora preso servizio potrebbe fregiarsi del titolo di
associato non confermato o di straordinario?
La ringrazio per il prezioso servizio che rende a tutti noi e Le invio i
più cordiali auguri di Buone Feste.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
----------------------------------------------------------------------
caro collega
la chiamata della Facolta' e' il primo atto della procedura di assunzione di un docente. La chiamata non da' diritto a fregiarsi del titolo di professore, connesso al ruolo, sino a quando non sia avvenuta la presa di servizio nel ruolo. Per il completamento della procedura di assunzione occorre, dopo la chiamata della facolta', il decreto rettorale di nomina, il telegramma o la lettera di accettazione, la presa effettiva di servizio e la comunicazione del preside di facolta' al rettore dell'avvenuta assunzione. Per quanto attiene l'idoneita', alcune sedi la ritengono terminata con la chiamata della facolta', altre con la effettiva assunzione. Considerata l'autonomia delle sedi, entrambe le interpretazioni possono essere considerate valide. Cordialmente
Alberto Pagliarini
leggendo la sua rubrica non ho trovato la risposta ad un quesito che
potrebbe interessare numerosi colleghi in vista dei prossimi concorsi di I
e II fascia relativi alla I sessione 2008, alla luce dei limiti
attualmente imposti al turn over.
Esiste una differenza tra la chiamata da parte di una Facoltà e la presa
di servizio? La legge n. 1 del 2009, all'art. 3, individua i limiti alle
"assunzioni" dei docenti. Che cosa si intende per "assunzione"? Ci si
riferisce alla sola presa di servizio (cioé l'effettiva assunzione) o
anche alla "chiamata" da parte della Facoltà? Molti uffici di diverse
università ritengono che la Facoltà abbia il dovere di chiamare un idoneo
entro 60 gg dall'approvazione degli atti del concorso, salvo poi
sottostare alle regole del turn over per la presa di servizio. E quindi
tracciano una netta differenza tra chiamata e presa di servizio. La
chiamata interrompe il decorso del termine dell'idoneità? In altri
termini, la chiamata determina un mutamento di status rispetto all'idoneo,
creando una posizione giuridica autonoma e più forte? E il chiamato che
non avesse ancora preso servizio potrebbe fregiarsi del titolo di
associato non confermato o di straordinario?
La ringrazio per il prezioso servizio che rende a tutti noi e Le invio i
più cordiali auguri di Buone Feste.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
la chiamata della Facolta' e' il primo atto della procedura di assunzione di un docente. La chiamata non da' diritto a fregiarsi del titolo di professore, connesso al ruolo, sino a quando non sia avvenuta la presa di servizio nel ruolo. Per il completamento della procedura di assunzione occorre, dopo la chiamata della facolta', il decreto rettorale di nomina, il telegramma o la lettera di accettazione, la presa effettiva di servizio e la comunicazione del preside di facolta' al rettore dell'avvenuta assunzione. Per quanto attiene l'idoneita', alcune sedi la ritengono terminata con la chiamata della facolta', altre con la effettiva assunzione. Considerata l'autonomia delle sedi, entrambe le interpretazioni possono essere considerate valide. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sabato 2 gennaio 2010
sul riassorbimento dell'assegno ad personam
Chiarissimo Professore Pagliarini,
sottopongo alla Sua cortese attezione un problema che rappresenta un nuovo modo di procedere del nostro Ateneo.
Tre anni orsono ho vinto un concorso di ricercatore all'Università di xxxxxxxxxx e nell'inquadrarmi nel ruolo l'Amministrazione universitaria mi ha riconosciuto un "assegno ad personam", riassorbibile, integrativo della differenza tra il vecchio trattamento economico (ero e sono responsabile di struttura complessa di una Azienda Ospedaliera Universitaria) ed il nuovo stipendio di ricercatore non confermato, fissato in € 42.517,11 a decorrere dall'1 marzo 2006. Il 28 ottobre mi ha scritto l'Amministrazione che secondo il disposto del 5° comma dell'art. 8 della legge 370/99, che prevede il riassorbimento dell'assegno personale anche per effetto dell'incremento di retribuzione di Dirigente medico, l'assegno ad personam è stato già completamente riassorbito. Mai prima l'Università aveva inciso sulla quota aziendale. Infatti gli aumenti contrattuali che l'Amministrazione dell'Azienda mi ha riconosciuto sono in adempimento all'applicazione dei protocolli d'intesa tra la Regione Siciliana. Mi chiedono altresì la restituzione di € 63.947,50 al lordo perchè indebitamente a me erogate per "difetto di comunicazione" (così è stata la spiegazione verbale) tra gli Uffici dell'Azienda e dell'Ateneo".
Premesso che mai finora si era verificato che la quota universitaria fosse riassorbita utilizzando quella per il servizio reso all'Azienda, i rispettivi Uffici da me interpellati mi rimandano ognuno al corrispondente dell'altra Amministrazione. Pertanto Le chiedo cortesemente un chiarimento su questi punti:
1. E' possibile che una Amministrazione utilizzi il rapporto di lavoro dell'altra? e chi sceglie di esercitare in libera professione nel proprio studio e, non in rapporto aziendale come il sottoscritto, come fa l'Amministrazione dell'Ateneo ad incidere sui ricavi da attività privata? E' possibile quindi che ci sia una difformità di trattamento tra figure uguali?
2. Per effetto della riduzione del trattamento economico ospedaliero di fatto percepirei meno dei miei colleghi pari grado. E' possibile questo? Si verrebbe a creare la situazione paradossale che l'Azienda, dopo avere aggiornato il mio stipendio, poi assorbito dall'Università, debba riconoscermi un assegno integrativo per compensare quello che mi è stato sottratto, pagando così di fatto due volte.
3. Per qunto riguarda la restituzione, l'entità di quanto mi è stato erroneamente erogato - se così fosse - è tale che andrebbe ad incidere in maniera esageratamente negativa sul mio trattamento economico futuro, per cui ne avrei un danno grave. Se nel riscuotere non c'è problema nell'esborso, sì. Di fatto l'Università per tre anni mi ha erogato molto più di quanto avrei dovuto ricevere, sì che ha modificato il mio tenore di vita ponendolo ad un livello a me non spettante, sicchè la conseguenete restituzione mi porterebbe a livelli addirittura inferiori a quelli che avrei avuto senza assegno ad personam (anche questo un paradosso). Che fare?
La ringrazio per l'attenzione e spero che il nuovo anno porti tanta serenità a partire da un buon chiarimento.
Grazie,
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
il comma 5 della legge 370/99 consente all'amministrazione universitaria di attribuire un assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, ad un docente che entra in un ruolo della docenza provenendo da altra amministrazione. La retribuzione aggiuntiva ad un docente di medicina che presta attivita' assistenziale convenzionata e' corrisposta dall'universita' su un fondo all'uopo fornito dall'AOU. Per l'amministrazione e', pertanto, un miglioramento retributivo della retribuzione complessiva corrisposta al docente e' puo' utilizzare anche l'aumento della stessa, ai fini del riassorbimento dell'assegno ad personam. Ho scritto puo' perche' la scelta e' discrezionale, potendo l'amministrazione limitarsi a riassorbire solo gli aumenti automatici biennali. Ove l'amministrazione decida di riassorbire anche l'aumento della retribuzione aggiuntiva, non ha alcun obbligo di darne comunicazione all'AOU. Per la restituzione di quanto corrisposto erroneamente in piu' puo' scrivere al rettore e chiedere la massima dilazione temporale per evitarle una eccessiva riduzione della retribuzione complessiva che le intaccherebbe il tenore di vita. In genere l'amministrazione concede una piu' lunga rateizzazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sottopongo alla Sua cortese attezione un problema che rappresenta un nuovo modo di procedere del nostro Ateneo.
Tre anni orsono ho vinto un concorso di ricercatore all'Università di xxxxxxxxxx e nell'inquadrarmi nel ruolo l'Amministrazione universitaria mi ha riconosciuto un "assegno ad personam", riassorbibile, integrativo della differenza tra il vecchio trattamento economico (ero e sono responsabile di struttura complessa di una Azienda Ospedaliera Universitaria) ed il nuovo stipendio di ricercatore non confermato, fissato in € 42.517,11 a decorrere dall'1 marzo 2006. Il 28 ottobre mi ha scritto l'Amministrazione che secondo il disposto del 5° comma dell'art. 8 della legge 370/99, che prevede il riassorbimento dell'assegno personale anche per effetto dell'incremento di retribuzione di Dirigente medico, l'assegno ad personam è stato già completamente riassorbito. Mai prima l'Università aveva inciso sulla quota aziendale. Infatti gli aumenti contrattuali che l'Amministrazione dell'Azienda mi ha riconosciuto sono in adempimento all'applicazione dei protocolli d'intesa tra la Regione Siciliana. Mi chiedono altresì la restituzione di € 63.947,50 al lordo perchè indebitamente a me erogate per "difetto di comunicazione" (così è stata la spiegazione verbale) tra gli Uffici dell'Azienda e dell'Ateneo".
Premesso che mai finora si era verificato che la quota universitaria fosse riassorbita utilizzando quella per il servizio reso all'Azienda, i rispettivi Uffici da me interpellati mi rimandano ognuno al corrispondente dell'altra Amministrazione. Pertanto Le chiedo cortesemente un chiarimento su questi punti:
1. E' possibile che una Amministrazione utilizzi il rapporto di lavoro dell'altra? e chi sceglie di esercitare in libera professione nel proprio studio e, non in rapporto aziendale come il sottoscritto, come fa l'Amministrazione dell'Ateneo ad incidere sui ricavi da attività privata? E' possibile quindi che ci sia una difformità di trattamento tra figure uguali?
2. Per effetto della riduzione del trattamento economico ospedaliero di fatto percepirei meno dei miei colleghi pari grado. E' possibile questo? Si verrebbe a creare la situazione paradossale che l'Azienda, dopo avere aggiornato il mio stipendio, poi assorbito dall'Università, debba riconoscermi un assegno integrativo per compensare quello che mi è stato sottratto, pagando così di fatto due volte.
3. Per qunto riguarda la restituzione, l'entità di quanto mi è stato erroneamente erogato - se così fosse - è tale che andrebbe ad incidere in maniera esageratamente negativa sul mio trattamento economico futuro, per cui ne avrei un danno grave. Se nel riscuotere non c'è problema nell'esborso, sì. Di fatto l'Università per tre anni mi ha erogato molto più di quanto avrei dovuto ricevere, sì che ha modificato il mio tenore di vita ponendolo ad un livello a me non spettante, sicchè la conseguenete restituzione mi porterebbe a livelli addirittura inferiori a quelli che avrei avuto senza assegno ad personam (anche questo un paradosso). Che fare?
La ringrazio per l'attenzione e spero che il nuovo anno porti tanta serenità a partire da un buon chiarimento.
Grazie,
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
il comma 5 della legge 370/99 consente all'amministrazione universitaria di attribuire un assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, ad un docente che entra in un ruolo della docenza provenendo da altra amministrazione. La retribuzione aggiuntiva ad un docente di medicina che presta attivita' assistenziale convenzionata e' corrisposta dall'universita' su un fondo all'uopo fornito dall'AOU. Per l'amministrazione e', pertanto, un miglioramento retributivo della retribuzione complessiva corrisposta al docente e' puo' utilizzare anche l'aumento della stessa, ai fini del riassorbimento dell'assegno ad personam. Ho scritto puo' perche' la scelta e' discrezionale, potendo l'amministrazione limitarsi a riassorbire solo gli aumenti automatici biennali. Ove l'amministrazione decida di riassorbire anche l'aumento della retribuzione aggiuntiva, non ha alcun obbligo di darne comunicazione all'AOU. Per la restituzione di quanto corrisposto erroneamente in piu' puo' scrivere al rettore e chiedere la massima dilazione temporale per evitarle una eccessiva riduzione della retribuzione complessiva che le intaccherebbe il tenore di vita. In genere l'amministrazione concede una piu' lunga rateizzazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
ricercatore a TD - possibilita' di partecipare a concorso di RU
Caro Professor Pagliarini,
innanzitutto buon anno!
Ecco il mio quesito: puo' un ricercatore a tempo determinato partecipare, in corso di servizio, ad una valutazione comparativa per RU sullo stesso settore, o un settore affine, avendo presentato domanda prima di essere assunto dall'ateneo presso cui ora presta servizio con contratto di diritto privato?
In caso positivo, qualora vincesse il concorso per RU, costituirebbe quest'evento una giusta causa per la rescissione del suo attuale contratto di lavoro in favore dell'assunzione a tempo indeterminato?
Cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
ringrazio per gli auguri e li ricambio. Ritengo possibile partecipare al concorso per RU e in caso di vincita dimettersi con rescissione del contratto in corso. Cordialmente
Alberto Pagliarini
innanzitutto buon anno!
Ecco il mio quesito: puo' un ricercatore a tempo determinato partecipare, in corso di servizio, ad una valutazione comparativa per RU sullo stesso settore, o un settore affine, avendo presentato domanda prima di essere assunto dall'ateneo presso cui ora presta servizio con contratto di diritto privato?
In caso positivo, qualora vincesse il concorso per RU, costituirebbe quest'evento una giusta causa per la rescissione del suo attuale contratto di lavoro in favore dell'assunzione a tempo indeterminato?
Cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
ringrazio per gli auguri e li ricambio. Ritengo possibile partecipare al concorso per RU e in caso di vincita dimettersi con rescissione del contratto in corso. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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