sabato 25 luglio 2009

ritardi completamento lavori commissione concorso

Gentile Prof. Pagliarini,

sono un professore associato non confermato, settore ICAR09, il periodo di tre anni dalla data di assunzione come non confermato è scaduto il 31 dicembre 2007. Ho inviato la documentazione alla commissione per la valutazione del mio triennio per ottenere la valutazione ai fini della eventuale conferma ma ad oggi, 18 mesi dopo la scadenza e circa 12 mesi dopo l’invio della documentazione, non ho ancora avuto nessuna risposta ne in positivo ne in negativo. La mia Università mi ha consigliato di contattare direttamente la commissione, cosa che ho puntualmente fatto ma solo uno dei membri ha risposto alla mia richiesta con cortesia e disponibilità. Gli altri invece, tra cui ilpresidente, rimangono in silenzio. Volevo chiederle se esistono dei termini di legge entro i quali la commissione deve pronunciarsi e in ogni caso come mi consiglia di comportarmi per definire questa incredibile situazione.

La ringrazio cordialmente per la sua risposta e mi complimento per il suo grandissimo impegno.

Cordialmente
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caro collega
la normativa ancora vigente non stabilisce i tempi massimi per il completamento dei lavori di una commissione di concorso. La nuova normativa che dovrà essere varata, per quanto si sa, fisserà tali tempi. Ha fatto bene a scrivere alla commissione. Può riscrivere. Ma può anche, teoricamente, segnalare al MIUR la anomala situazione e la mancata risposta del Presidente della commissione. Naturalmente deve valutare il possibilke risentimento dei commissari nei suoi confronti. Può anche far scrivere al Preside della sua facoltà, se diponibile, per ragioni di programmazione didattivca e di eventuale richiesta di posti di ruolo. cordialmente
Alberto Pagliarini

iterabilità dell'aspettativa per dottorato di ricerca

gentilissimo professor Pagliarini,
le scrivo per sottoporle un quesito relativo al diritto al congedo dalla scuola per motivi di studio.
Sono una docente a tempo indeterminato (classe A051: vincitrice di concorso) della scuola secondaria superiore.
Ho un'anzianità di 9 anni.
Ho già usufruito di un dottorato di ricerca (3 anni) con borsa e di un assegno di ricerca rinnovato (2 + 2 anni) per un totale di 7 anni di assenza.
Ho vinto il concorso per la scuola contemporaneamente al dottorato.
Così, solo dopo i 3 anni di congedo straordinario per motivi di studio, ho preso servizio a scuola per un anno scolastico.
Poi ho avuto l'assegno di ricerca e sono stata assente altri 4 anni.
Nel settembre 2008, alla fine dell'assegno di ricerca, sono rientrata e ho insegnato per un anno intero nella scuola dove sono di ruolo.
La sintesi della situazione è la seguente.
3 anni di congedo per dottorato
1 anno di insegnamento
4 anni di congedo per asegno
1 anno di insegnamento
Totale anni di assenza: 7
La domanda è la seguente:
Vorrei partecipare a un esame per vincere un secondo dottorato di ricerca (questa volta senza borsa). Se lo vincessi, potrei assentarmi ancora per tre anni?
Ho letto da qualche parte (ma la normativa non è chiarissima) che ci si può assentare per motivi di studio per non più di 8 anni.
1. E' vera questa notizia?
2. Si tratta di 8 anni di assenza consecutivi (senza alcuna interruzione)?
3. Oppure, se gli anni di assenza non sono consecutivi (come nel mio caso, che ha visto l'interruzione del congedo con due rientri a scuola di 1 anno), è possibile prolungare l'assenza stessa dalla scuola dove si presta servizio a tempo indeterminato?
La ringrazio infinitamente per la competente risposta che vorrà offrirmi.
Attendo con trepidazione (vorrei sapere se leggere la risposta sul blog o sulla mail).
Cordiali saluti,
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gentile dottoressa
non ritengo che l'aspettativa con o senza assegni per la frequenza di un dottorato possa ripetersi più volte, per ovvi motivi, oltre che per aspetti normativi. Provi a chiedere all'amministrazione della sua scuola, anche se, come presumo, la risposta sarà negativa. cordialmente
Alberto Pagliarini

anno sabatico e diritti

Egregio Prof.,
nel ringraziarLa per tutto, come sempre, Le pongo un quesito velocissimo: può un professoreordinario in anno sabbatico essere nominato"membro interno" in una valutazione comparativaper associato? Se si (o se no) in base a quale fonte normativa?
Grazie infinite
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caro dottore
il professore in anno sabatico conserva tutti i diritti connessi al ruolo. Può, quindi, essere nominato componente in una commissione di concorso. Ovviamente se l'anno sabatico lo svolge all'estero e la partecipazione alle riunioni della commissione è inconciliabile, può rinunciare alla nomina. cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 22 luglio 2009

valore del titolo di professore aggregato

Egregio Prof. Pagliarini,
Le volevo porre una semplice domanda:
il professore Aggregato è un professore universitario?

Cordialmentexxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
secondo la legislazione vigente gli unici professori universitari sono: i professori ordinari e quelli associati. Il titolo di professore aggregato, concesso dalla legge ai ricercatori affidatari di un insegnamento, è un titolo pro-tempore, privo di effetti giuridici, non utilizzabile in nessun caso. cordialmente
Alberto Pagliarini

sull'aspettativa con assegni per dottorato di ricerca

Egregio Professore,

tramite internet sono venuto a conoscenza della sua grande competenza in merito alla materia del dottorato dei dipendenti pubblici pertanto le pongo i quesiti ai quali spero possa dare una risposta.

Vorrei conoscere l'interpretazione della L. 448/2001 art. 52, comma 57, che inerisce la mia situazione di dipendente in aspettativa retribuita in quanto dottorando di ricerca. Posto che la norma dice letteralmente che al termine del periodo di dottorato il dipendente deve tornare presso la PA e rimanerci per due anni, pena la restituzione delle somme percepite, senza specificare se la Pa nominata sia quella di appartenenza o se il termine si riferisce alla Pa in generale, le pongo i quesiti che mi riguardano


1) Attualmente sto partecipando al concorso pubblico per l'abilitazione alla professione di Segretario Comunale, avendo già superato le preselezioni, siamo rimasti in 1000 per 300 posti, quindi ci potrebbe essere una probabilità per la quale al termine della procedura possa diventare dipendente della Agenzia dei segretari comunali e provinciale. Si tratta di un ente di natura pubblica come l'Agenzia delle Entrate. In caso di esito positivo naturalmente cesserei sia di partecipare alle attività del dottorato e cesserei di essere funzionario tributario pur mantenedo lo status di dipendente pubblico in quanto segretario comunale. Vorrei capire se in caso di esito positivo al mio concorso, la norma che ho citato debba essere interpretata alla lettera secondo il suo tenore letterale e quindi il sottoscritto mantenendo lo status di pubblico non debba ripetere nessun importo percepito, o se al contrario la norma debba essere interpretata nel senso che il dipendente è tenuto a ritornare nella Pa di appartenenza e quindi capire quali sono le conseguenze per lo scrivente, in caso di assunzione presso altra PA;

2) quali sono le conseguenze in caso di passaggio ex art. 30 del D Lgs. 165/2001 tramite mobilità presso altro ente ora, che il dottorato non è ancora terminato. Dovre restituire le somme percepite dal primo ente di appartenenza?

le propongo ancora la risposta che il call center di Linea Amica, del Ministero della Funzione Pubblica mi ha fornito. Addirittura loro sostengono che non sarei tenuto a restituire nessun importo se decidessi di non terminare il dottorato, riprendere il lavoro presso l'Agenzia delle Entrate e dimettermi anche entro i due anni per essere assunto come Segretario Comunale. Le sembra realistica l'ipotesi?
RISPOSTA IDENTICO QUESITO LINEA AMICA
In relazione alla questione posta, Le segnaliamo che la ratio della norma ( L. 448/2001 art. 52) - la quale prevede che in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica - è quella di tutelare il dipendente che accede ad un particolare percorso formativo, diverso da quelli previsti internamente alle singole amministrazioni. Al contempo, il legislatore ha voluto tutelare anche l'amministrazione pubblica-datore di lavoro, la quale investe risorse finanziarie cospicue per la formazione del proprio dipendente attraverso il pagamento del trattamento economico in godimento. Per questo la norma prevede che: "Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo". Infatti, per questo la norma prevede che la ripetizione delle somme sia a beneficio dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto, se il dipendente acquisisce il titolo di dottorato è vincolato a restare presso la sua amministrazione per due anni. Nell'ipotesi, invece, che il dipendente transiti in mobilità presso altra amministrazione la norma dà qualche "apertura" in più. Infatti, la mobilità avviene su domanda del dipendente, ma l'amministrazione comunque deve dare la sua autorizzazione. Di conseguenza, in questo caso la cessazione dal rapporto di lavoro non avviene per volontà del solo dipendente, ma è frutto anche di una decisione dell'amministrazione di appartenenza che decide di fare a meno del dipendente formato attraverso il dottorato di ricerca. Una seconda via di uscita, nel caso in cui Lei riesca a vincere il concorso all'agenzia dei segretari comunali, è quella di non completare il dottorato, poichè in tal caso, la norma non prevede la restituzione delle somme percepite.

Cordiali Saluti.
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caro dottore
ritengo condivisibile la risposta data da LINEA AMICA. cordialmente
Alberto Pagliarini

voci infondate sull'età pensionabile

Buonasera collega.
Mi è giunta voce (per la verità le voci negative per noi sono tante) che nel progetto governativo per l'Università è previsto che l'età di pensionamento scenda a 67 anni. Se ciò fosse vero, chi ha scelto di andare in pensione a 70 anni si troverebbe in difficoltà... Ne sai qualcosa? Grazie
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caro collega
circolano diverse voci, nessuna attendibile. L'unica cosa certa sulle pensioni è data dalle leggi recentemente emanate quale quella che rende possibile il pensionamento d'ufficio a chi ha maturato 40 anni di contribuzione, con esclusione dei professori universitari, è applicabiule, invece, ai ricercatori universitari. cordialmente
Alberto Pagliarini

voci infondate sulla buonuscita

Caro Alberto,
circolano voci che nel dpf 2009 in corso di pybblicazione, verrebbe inclusa la norma relativa al pagamento della Buonuscita in Bot (50%) per chi va in pensione dal 1.11-09. Sono voci fondate? Ci puoi rassicurare?
Cari saluti
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caro Pino
sono voci del tutto infondate. Non trovano riscontro in nessun comunicato politico o di segreteria politica di un qualche ministro. Un caro saluto
Alberto Pagliarini

sull'applicazione della sentenza Consulta 191/2008

Egregio Professore,
nel ringraziarLa anticipatamente per la Sua cortesia, le chiedose può fornirmi gli estremi del parere MIUR sull'applicazione della sentenza 191/08, da Lei citato nel Suo Blog in data 1° luglio.
La mia Università, (università della Calabria), non intende procedere al riconoscimento dei servizi di che trattasi ai ricercatori che hanno fruito della legge 4/99, per cui, dovendo impugnare il provvedimento, è importantissimo avere tutte le informazioni ad oggi disponibili.
Cordialmente.

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caro collega
non dispongo della circolare. La notizia sul parere del MIUR in merito alla sentenza 191/08 l'ho avuta dal rettore della mia sede. Tale notizia si è diffusa tra le sedi ed alcune la stanno applicando. Nelle sedi dove ciò avviene non resta che adire la via legale, perchè ritengo che quella sentenza vada applicata a tutti i ricercatori confermatri che abbiano i titoli richiamati nella sentenza. cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 1 luglio 2009

applicazione sentenza Consulta 191/2008

Gentilissimo Prof.Pagliarini,
in riferimento alla sua risposta del 14 maggio scorso sulla diversa interpretazione della sentenza n. 191: "....Nel caso in questione vi sono sedi che hanno esteso gli effetti della sentenza 191/08 della Consulta a tutti i ricercatori confermati, divenuti tali per regolare concorso o per concorso riservato, purchè in possesso del requisito di tre anni di ricerca documentata effettuata durante il servizio di tecnico laureato. Vi sono però sedi che hanno ritenuto di applicare gli effetti della predetta sentenza solo ai ricercatori confermati di cui alla legge 4/99....", è possibile sapere quali sono le sedi che hanno applicato tale sentenza estendendola a tutti i ricercatori confermati come da lei indicato?
Le sarei profondamente grata se potesse darmi tale informazione che forse potrebbe essermi utile. Attualmente sono una ricercatrice confermata che deve decidere se fare ricorso al TAR contro il diniego dell'Amministrazione al riconoscimento del servizio pre-ruolo come Funzionario tecnico VIII livello e Tecnico EP . La motivazione del diniego si basa sul fatto che ho avuto accesso al ruolo di ricercatore con concorso libero .
Cordiali Saluti
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gentile dottoressa
legga la risposta da me data oggi ad anaologo quesito, pubblicata sulla rubrica "l'esperto risponde".
cordialmente
Alberto Pagliarini

ricorso per applicazione sentenza Consulta 191/2008

Caro Prof. Pagliarini,
le scrivo per chiederle una cortesia.Il nostro ateneo non ha applicato la sentenza 191/2008 della consulta sulriconoscimento dell'attività prestata come tecnico laureato ai fini dellaricostruzione della carriera di chi è diventato ricercatore, nonostantesiano state presentate diverse domande formali.Leggo sul suo blog che diversi atenei si sono già adeguati alla sentenza. Aifini di sollecitare il nostro rettore ad applicarla anche a Tor Vergata,sarebbe molto utile poter citare le università che lo hanno già fatto (emagari anche i riferimenti delle delibere dei CdA).Lei per caso ha queste informazioni?La ringrazio anticipatamente,

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caro collega
dopo che il MIUR ha espresso il suo parere sulla possibilità di applicare la sentenza 191/08 solo ai ricercatori confermati divenuti tali per effetto del concorso riservato di cui alla legge 4/99, le sedi non riconoscono lo stesso diritto ai ricercatori confermati divenuti tali con regolare concorso e che hanno gli stessi titoli di coloro che sono divenuti tali per effetto della predetta legge. E' una interpretazione forzata, a mio parere illegittima, della sentenza che stabilisce "l'illegittimita costituzionale dell'art. 103 comma 3 del DPR 382/80 nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia di ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nella università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca". L'illegittimità costituzionale del predetto comma, rilevata dalla Consulta, vale per tutti coloro che, comunque immessi nella fascia dei ricercatori confermati, sia dopo il triennio di conferma per aver vinto un regolare concorso, sia dopo aver vinto un concorso riservato che li immette direttamente nella predetta fascia di ricercatori confermati, abbiano il requisito del triennio di ricerca certificato durante il servizio espletato in qualità di tecnico laureato. La nuova formulazione dell'art 103 comma 3, integrato secondo il disposto della sentenza della Consulta, stabilisce, pertanto, il diritto al riconoscimento del predetto servizio per tutti coloro che hanno i predetti requisiti. E' evidente che nessuno dei soggetti in possesso degli elementi suddetti può essere escluso dal quel diritto. Alla luce di ciò la questione può essere risolta solo per via giudiziaria. Occorre che in ogni sede gli aventi diritto diano mandato a un amministrativista o a un giuslavorista per una azione legale collettiva, il cui costo è tanto più ridotto quanto maggiore è il numero dei ricorrenti. Sono convinto che le sentenze dei TAR saranno tutte favorevoli ai ricorrenti. Deciderà il giudice se il diritto decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, come è presumibile, o dalla data di immissione in ruolo. Il ricorso può essere organizzato da un gruppo di volenterosi o da uno o più sindacati della docenza CNU, CIPUR, USPUR della sede. cordialmente
Alberto Pagliarini

ricorso collettivo per riconoscimento borsa postdottorato

Caro Pagliarini,
in riferimento alla sua risposta ad un collega in data 9 aprile (cheriporto qui sotto) le vorrei chiedere lumi su possibili strade perintraprendere un ricorso collettivo per il riconoscimento delle borsepost-dottorato ai fini della ricostruzione della carriera. In Italia siamo chiaramente in molti a trovarci in talesituazione, quindi dovrebbe essere possibile raccogliere numerose adesionie dunque ridurre i costi e sperabilmente aumentare le probabilita' disuccesso.La mie domande sono essenzialmente pratiche: a chi rivolgersi per avviare il ricorsocollettivo e soprattutto come diffondere la notizia in maniera da avere ilmaggior numero di adesioni possibile? Ad esempio, sarebbe pensabilel'utilizzo del suo forum come trampolino per diffondere la notizia?Ancora: esiste una figura (sindacalista, legale o altro) a cui si possachiedere di assumersi l'onere di portare avanti la cosa (a pagamento,beninteso)?Lei puo' gentilmente dare qualche idea o suggerimento?La ringrazio e la saluto cordialmente,xxxxxxxxxxxxxxxxGIOVEDÌ 9 APRILE 2009ricostruzione carriera e borsa postdottoratoChiarissimo Prof. Pagliarini,sono un professore associato confermato e seguo da tempo la Sua rubrica, che trovo indispendabile per tutti noi. Mi pemetto di sottoporLe tre quesiti che suppongo possano interessare molti colleghi.1. Ottenuta la conferma lo scorso novembre, (scadenza triennio 28 dicembre del 2007), sono ancora in attesa della ricostruzione della carriera. Il ritardo sarebbe dovuto, secondo gli uffici, ad alcuni problemi interpretativi posti dalla legge Tremonti in materia di differimento dello scatto biennale per l'anno 2009. Avendo maturato da ricercatore di ruolo 4 anni e sei mesi di anzianità, in quale classe dovrei essere inserito a partire dal 28 dicembre 2007?2. Ho presentato anche la domanda per il riconoscimento della borsa biennale postdottorato, ma mi è stato detto che la stessa non viene riconosciuta, mentre per gli assegni di ricerca vi sarebbe uno spiraglio (molto tenue, a dire il vero). Non crede che ci sia una irragionevole discriminazione alla luce della normativa in vigore? Lei consiglierebbe un eventuale ricorso?3. Alla luce dell'attuale blocco del turn over, esiste una differenza tra la chiamata da parte della Facoltà e la presa di servizio? La chiamata permetterebbe di evitare il decorso del termine di durata dell'idoneità?Spero di essere stato chiaro e La ringrazio per il prezioso servizio che rende a tutti noi.Con i migliori saluti.
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caro collega
dei 54 mesi di servizio di ricercatore saranno ne riconosciuti 36 (2/3) e, quindi, sarà inquadrato alla classe 01 con 12 mesi di anzianità maturata sulla predetta classe. Dopo 12 mesi passerà alla classe 02. Nessuna sede riconosce le borse biennali postdottorato, mentre parecchie sedi riconoscono gli assegni di ricerca nella ricostruzione di carriera. Io ho sempre sostenuto che dovrebbereo essere riconosciuti sia gli assegni che le borse postdottorato. Un ricorso è lungo e costoso e l'esito non è scontato. Si potrebbe impostare come ricorso collettivo mettendo insieme un buon numero di interessati. Le spese si ridurrebbero e il ricorso avrebbe più forza.Occorre qualcuno o qualche sindacato che organizzi il ricorso e la raccolta delle procure presso il legale.La chiamata comporta la presa di servizio quasi immediata o entro 30 giorni. La chiamata può essere fatta se il posto rientra tra quelli disponibili fuori del blocco. In caso contrario l'amministrazione non può autorizzare la chiamata. cordialmente
Alberto Pagliarini
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caro dottore
in ogni sede può essere organizzato un ricorso collettivo. Un gruppo di interessati può rivolgersi a un amministrativista o a un giuslavorista firmando la procura con cui si affida l'incarico di predisporre il ricorso. L'iniziativa può anche essere assunta da uno dei sindacati locali della docenza CNU, CIPUR, USPUR . In questo caso lo stesso sindacato può provvedere a inviare una mail a tutti i docenti della sede con la quale informa dell'iniziativa e invita gli interessati a rivolgersi al sindacato o direttamente al legale interessato per il deposito della firma di procura. In tal modo si può raccogliere un maggior numero di adesioni. Non posso autorizzare ad usare il mio sito per diversi motivi. Comunque la pubblicazione di questa mail sulla mia rubrica "l'esperto risponde" è già una informazione che può far nascere iniziative in ogni sede. Ritengo che il ricorso abbia buone possibilità di successo. cordialmente
Alberto Pagliarini