sabato 4 agosto 2018

Un saluto a tutti da mio padre e per mio padre


Mio padre non c'è più, ormai dal 25 aprile 2018, a 90 anni compiuti.

Ha fatto davvero un sacco di cose il mio babbo, con un interesse e curiosità verso il mondo intero, "bello perché vario".

C'è ancora chi gli scrive affinché l'esperto risponda, motivo per cui mi sono risoluto a dare anche qui la notizia che non c'è più.

Professore di Istituzioni di fisica matematica, ha sempre amato gli studenti e il funzionamento della cosa pubblica che ha avuto modo di amministrare con passione.

Fra i principi che ispiravano la sua azione, soleva ricordare:

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (costituzione)

Questo Paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera, se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere (Aldo Moro)


Post a cura di Fabio Pagliarini

sabato 8 febbraio 2014

riconoscimento servizio ai fini maturazione triennio di conferma

> > Gentile Prof. Pagliarini, > sono il responsabile del procedimento di conferma dei ricercatori presso l'università di ........ In questi giorni mi si è presentato il caso dell'eventuale conferma di un ricercatore. > Mi spiego. > Il ricercatore in questione era stato dichiarato vincitore di un concorso ed è stato assunto l'1.11.2009. Successivamente un altro candidato allo stesso concorso ha fatto ricorso nelle varie sedi riuscendo a far annullare il concorso e, quindi, il ricercatore che aveva preso servizio l'1.11.2009 ha cessato l'1.3.2012. > Il concorso è stato rifatto e lo ha vinto di nuovo la stessa persona, la quale ha ripreso servizio in data > 1.10.2013. > Il problema che mi si pone è questo: > il periodo di servizio dall'1.11.2009 all'1.3.2012 è da considerarsi utile ai fini della maturazione del triennio di servizio necessario per la conferma? > Oppure la maturazione del triennio utile per la conferma in ruolo deve decorrere dall'1.10.2013? > Purtroppo non mi è riuscito di trovare qualche norma che disciplini il caso in questione. > Io sarei propenso a considerare utile il predetto periodo, ma non vorrei sbagliare. > Le chiedo, gentilmente, un Suo sicuramente illuminato parere. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx --------------------------------------- Sig. Funzionario dall'1/11/2009 all'1/3/2012 il ricercatore non confermato è stato regolarmente retribuito e sono state operate e versate le ritenute previdenziali e assistenziali. Pertanto quel periodo è pienamente valido ai fini giuridici e, a mio avviso, anche a quelli economici. I fini giuridici interessano tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, salvo quelli diversamente regolati da apposite norme. Poiché nessuna norma prevede una interruzione del triennio di servizio necessario per la conferma, quale quella verificatasi, interruzione subita dal soggetto non per sua volontà, ne consegue, a mio avviso, per un razionale buon senso, che il predetto periodo di servizio effettivamente reso, debba essere considerato valido, ai fini della maturazione del triennio. Cordialmente Alberto Pagliarini

venerdì 13 settembre 2013

contratto di insegnamento a un ricercatore pensionato

Caro prof. Pagliarini, sono un ricercatore universitario del dipartimento di Fisica di Pisa. Andrò in pensione dal I novembre 2013. I colleghi mi chiedono di continuare almeno l'attività didattica; in particolare mi è stato offerto il corso di laboratorio di Fisica all'interno del prossimo TFA (tirocinio formativo attivo, ma probabilmente cambierà nome). La domanda è semplice: potrò farlo soltanto gratuitamente, oppure c'è modo di aver un qualche compenso? In attesa di una sua cortese risposta, ringrazio, saluto e ..... buon lavoro! xxxxxxxxxxxxxx -------------------------- caro collega l'art. 23 comma 1 della legge Gelmini consente di attribuire ad un pensionato un contratto annuale, rinnovabile per un massimo di 5 anni, per l'affidamento di attività didattica. Il contratto può essere gratuito o oneroso, secondo le procedure previste nel regolamento di ateneo. Cordialmente Alberto Pagliarini

lunedì 2 settembre 2013

chiamata di idonei con le vecchie norme

Gentile Prof. Pagliarini le scrivo per un tema che è stato già trattato, ma che mi sembra abbia ancora dei margini di incertezza. Sono Professore Associato presso l'Università di Siena e ho conseguito una idoneità a PO nel 2010 presso Roma Tre. Il mio Ateneo, a causa del suo dissesto finanziario, non ha mai fatto chiamate negli ultimi anni e adesso mi trovo a cercare un altro Ateneo. Ho avuto interessamenti da colleghi di altri Atenei, in questo mese, proprio poco prima che escano i risultati delle abilitazioni. Nessuno, però, sa se si possono fare ancora chiamate coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 210/98 oppure se questi vengono parificati agli abilitati secondo la legge Gelmini. Spero che una sua chiara risposta possa aiutarmi. Cordiali saluti xxxxxxxxxxxxxxxxxx caro collega la chiamata può essere fatta da un qualsiasi ateneo sino alla durata dell'idoneità (5 anni), in forza dell'art. 29, norme transitorie e finali, comma 4, secondo le modalità indicate nello stesso comma. Cordialmente Alberto Pagliarini

lunedì 22 luglio 2013

riconoscimento assegni ricerca nella ricostruzione di carriera

Gent.mo Prof. Pagliarini, ritorniamo di nuovo sulla questione riconoscimento degli assegni di ricerca ai fini della ricostruzione di carriera. Siamo 3 ricercatori dell’Università di Perugia. Ultimamente il TAR dell’Umbria ha respinto il nostro ricorso (e quello di almeno altre 2 persone) per la richiesta di riconoscimento degli assegni di ricerca al fine della ricostruzione della carriera. Le inviamo in allegato le nostre sentenze (sentenza xxxxxxxxxx.doc, sentenza xxxxxxxxxxxx.doc, sentenza xxxxxxxxx.doc ). Tenga conto che un altro ricercatore del nostro stesso Ateneo che ha invece fatto un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la stessa motivazione, ha ottenuto un parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato. Le mandiamo in allegato il parere in questione (parere_CDS_3250_2010.doc). Visto le numerose sentenze favorevoli menzionate nel suo blog, pensavamo di ricorrere al Consiglio di Stato. Ci farebbe molto piacere avere un suo parere sulla fondatezza delle motivazioni del TAR dell’Umbria e, se possibile, un consiglio sull’opportunità di continuare l’azione legale. La salutiamo cordialmente e La ringraziamo per il suo prezioso lavoro che è sempre di grande aiuto per la nostra comunità. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------- cari colleghi le sentenze del TAR Umbria creano davvero una Babele giurisprudenziale. TAR di diverse regioni hanno da tempo emesso sentenze favorevoli; vi sono due decisioni del Consiglio di Stato favorevoli, emesse nel 2007; vi è il parere favorevole espresso il 12/1/2011 dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; vi è una realtà del diritto di riconoscimento degli assegni di ricerca nella ricostruzione di carriera messa in atto da quasi tutte le sedi universitarie italiane, da più o meno tempo; vi sono pareri favorevoli espressi da diversi organismi superiori. In siffatta realtà di riconoscimento di un diritto, operante da anni, un TAR va controcorrente, ignorando tutto e nelle sentenze emanate afferma "che trattasi di previsione comportante rilevanti oneri di spesa per le finanze pubbliche". Ma questa spesa è già da anni in carico alle finanze pubbliche di quasi tutte le università! Quindi il carico complessivo di tale spesa non può ritenersi rilevante perché al carico già in atto si aggiunge solo quello di un'altra sede. Se a quanto sopra si aggiungono le motivazioni di fatto e di diritto espresse dal TAR per respingere il ricorso, motivazioni a dir poco illogiche e irrazionali, si addiviene alla conclusione che la sentenza va impugnata al Consiglio di Stato, anche per motivi di incostituzionalità, perché un diritto già riconosciuto a quasi tutti i docenti delle università italiane, non può non essere riconosciuto solo a quelli di una università. In uno stato di diritto siamo all'assurdo di un diritto riconosciuto a molti e non a pochi soggetti giuridici uguali. Questo è il mio parere. Cordialmente Alberto Pagliarini

domenica 14 luglio 2013

possibilità di doppia affiliazione con impegno a tempo definito, tra università straniera e università italiana

Gentilissimo Prof. Pagliarini, anche dall'estero seguo con interesse e sincero apprezzamento il suo blog che fornisce utili delucidazioni sul funzionamento del sistema accademico italiano. Le scrivo sperando di trovare un chiarimento sulla possibilita' di mantenere doppia affilizione tra universita' Italiana e universita' straniera con impegno di lavoro part-time in entrambi gli istituti 1) Sono un docente universitario (Associate Professor/Reader) presso un' Universita' straniera 2) A seguito di vittoria di concorso (comprendente possibilita' di "trasferimento" da atenei italiani o stranieri) e conseguente nomina da Professore Associate presso un Ateneo Italiano, sto valutando la possibilita' di mantenere doppia affiliazione, come ormai prassi sempre piu' comune a livello internazionale, assumendo in entrambe le universita' un impegno di lavoro part-time non superiore al 50%. 3) Ho gia' discusso della cosa presso la mia universita' di appartenenza all'estero e mi hanno dato approvazione in principio, confermando che la cosa sia assolutamente fattibile (una volta messo in regime di part-time in sostanza non ci sono in quell paese vincoli al tipo di attivita' lavorativa nel tempo residuo a disposizione a patto di non superare il limite orario settimanale di ore, dunque in situazioni di 50-50 60-40 o similari). 4) Del resto la legge Gelmini"n. 240 del 30/12/2010 all'Art 6 comma 12 sembra consentire la cosa, a patto di essere a regime di tempo parziale (o tempo definito in termini accademici, cioe' al 50% dell'impegno a tempo pieno). "I professori e i ricercatori a tempo definito ... possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali"(art.6, comma 12)" 5) Putroppo invece facendo seguito a discussione con ufficio personale dell'Ateneo Italiano, prima della presa di servizio non ancora avvenuta, mi si e' detto che la cosa non sarebbe possibile alla luce del divieto di cumulo di pubblichi impieghi secondo la legge '57. Il personale amministrativo sostiene che "incarichi" posso essere consentiti ma a patto di non costituire lavoro subordinato. In altri termini dovrei dare le dimissioni dalla mia posizione a tempo indeterminate presso l'universita' straniera ed eventualmente mantenere rapporti di collaborazione occasionale ad incarico. In realta' l'ufficio fa riferimento ad una frase del regolamento interno in cui si dice "ferma la disciplina in material di divieto di cumulo di impieghi pubblici o private alla normative vigente". Tale frase del resto indica semplicemente che si deve fare riferimento alla normative vigenti, non che non ci sia possibilita' di cumulo di impieghi pubblici o private in ogni circostanza. 6) Per essere precisi la condizione di "senza vincolo di subordinazione" per svolgere funzioni di didattiche e di ricerca presso enti publici o private e' esplicitamente menzionata solo (per ovvi motivi) per il professore in regime di tempo pieno: All'art 6 comma 10: ......I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non rappresenti detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza. (art 6 comma 10) Tra l'altro la legge prevederebbe art 6 comma 1 la stipula di convenzioni tra universita' per professori a tempo pieno per attivita' di didattica e ricerca. 7) Non e' un caso che la stessa frase nel caso di professori a tempo definito (art 6., comma 12) sopramenzionato non preveda la condizione "senza vincolo di subordinazione". 8) Ho fatto qualche ulteriore ricerca e sembra infatti che negli scorsi anni a partire dalla lege del '57 ci siano stati significativi cambiamenti in termini di incompatibilita' in particolare per quanto riguarda posizioni con impegno PART-TIME, per le quali sono state introdotte una serie di deroghe alle incompatibilita 'di base Allego un estratto di un sommario molto interessante dal seguente link: http://www.unipi.it/ateneo/personale/t-a/formazione/attivita/busico.doc (si vedano Appendici normative) 5. Deroghe soggettive al regime delle incompatibilità: il personale in part-time c.d. ridotto Accanto a deroghe oggettive al regime delle incompatibilità per il pubblico dipendente, l'attuale ordinamento (art.1, commi 56-58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamato dall'art.53 del D.lgs. n. 165 del 2001) prevede deroghe soggettive a favore del personale in part-time c.d. ridotto (vale a dire con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno) . L'art.53, comma 1 del D.lgs. n. 165 prevede, infatti, che "resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Il successivo comma 6 dell'art.53 aggiunge che "i commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali". Sul tema delle incompatibilità ed il loro superamento per il personale in part-time, cfr.: D'ANTONA, Part-time e secondo lavoro dei dipendenti pubblici, in Giorn. dir. amm., 1997,123; GUARISO, Incompatibilità del pubblico dipendente: l'impossibile quadratura del cerchio, in Riv. crit. dir. lav., 1997,701; SANTUCCI, Il lavoro part-time, in CARINCI-ZOPPOLI (a cura di), Il lavoro nelle pp.aa., Torino, 2004,602. Le sarei molto grado se mi potesse dare un parere in merito alla compatibilita' e possibilita' di assumere una jointed position, in stile internazionale, tra una unviersita' italiana ed una straniera, con un impegno a tempo a ringrazio in anticipo per l'attenzione e per l'eccezionale servizio di informazione e supporto che sta dando da anni nel settore. Distinti Saluti, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Molti colleghi a livello nazionale si sono mostrati entusiasti alla cosa, ed interessati alla possibilita' di vedere un chiarimento nella direzione, immagino anche voluta dal legislatore, di internazionalizzare del sistema universitario italiano. -------------------------------- caro collega il funzionario che ha espresso in modo dogmatico la sua interpretazione sulla non applicabilità dell'art. 6 comma 12 della legge Gelmini, ha, di fatto, reso inefficace e inapplicabile una norma contenuta in una legge dello Stato che, per un principio generale, deve essere applicata e rispettata da tutti. Infatti, con la sua interpretazione di agganciare quella norma alla legge 57 che vieta il cumulo di impieghi per il pubblico dipendente e a un regolamento interno che non ha forza di legge, il funzionario ha, forse senza rendersene conto, ritenuto errata la norma predetta, perché non applicabile ai docenti a tempo pieno, non citati nella norma, non è applicabile neppure ai docenti a tempo definito, espressamente citati nella norma, quindi non è applicabile a nessun docente. Ma, allora, per renderla applicabile Il legislatore avrebbe dovuto revocare la legge 27 sul cumulo? Non lo poteva fare essendo la legge 27 una legge di carattere generale che regolamenta tutto il pubblico impiego. Il legislatore avrebbe dovuto specificare "in deroga alla legge 27......"? Non lo poteva fare per evidenti motivi di incostituzionalità. Dov'è l'errore. Aver agganciato quella norma alla figura tipica di un pubblico dipendente, alla quale appartiene anche il docente a tempo pieno. Con ciò ignorando che il docente a tempo definito è una figura giuridica atipica del pubblico impiego il cui rapporto di lavoro è regolato da norme diverse da quelle valide per il pubblico impiego e per i docenti a tempo pieno. E' sufficiente ricordare che i docenti a tempo definito possono addirittura essere titolari di partita IVA ed esercitare libera attività professionale, cosa non consentita ai docenti a tempo pieno e ai pubblici dipendenti che possono esercitare attività professionale solo ottemperando a precisi limiti, vincoli autorizzativi e procedure fissate da apposite norme. In conclusione, caro collega, parli ancora una volta con il funzionario e chiarisca i termini della questione secondo gli intendimenti sopra espressi. Se vuole può utilizzare anche questa mia risposta. Se il funzionario persiste nella sua errata interpretazione della norma, non resta che rivolgersi alla giustizia amministrativa che, sicuramente, dichiarerà illegittima la non applicabilità dell'art. 6 comma 12. Purtroppo, questo è uno dei mali della nostra burocrazia, quello che io ho chiamato "certezza della potenza burocratica", certezza che, in alcuni casi, diventa vero e proprio abuso di potere. Cordialmente Alberto Pagliarini ---------------------------------------

mercoledì 12 giugno 2013

dimissioni dal servizio e revoca delle stesse

Gent.mo Prof. Pagliarini, gradirei da Lei una informazione relativa alla quiescenza per pensionamento per anzianità. Sono un assoiato di 65 anni con 41 anni di lavoro effettivo svolto nell'Università di Bari. Ho quindi diritto alla quiescenza. Ho fatto domanda di pensione a partire dal 1.11.2013 e sembra che sia stato emesso il Decreto Rettorale in tal senso. Per sopraggiunti motivi avrei necessità di sospendere la procedura avendo la facoltà di restare in servizio fino ai 70 anni avendo aderito alla Legge Gelmini. A Suo parere e quindi secondo legge è possibile recedere dalla richiesta di pensionamento prima della data stabilita e quale secondo Lei dovrebbe essere la procedura consentita? Alcuni funzionari dell'Università parlano di impossibilità per un ripensamento ma a me sembra dificile pensare che non si possa rivedere una situazione che vede un iter non completato (dimissioni dal prossimo 1.11.2013). RingraziandoLa per la cortese attenzione ed in attesa di un Suo sollecito riscontro. porgo distinti saluti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -------------------------------------- caro collega per motivi di salute connessi alla mia età, 85 anni, da diversi mesi ho fortemente ridotto la mia attività di consulenza gratuita fornita da oltre venti anni a migliaia di colleghi. Risponderò a qualcuno, sino a quando mi sarà possibile farlo. Scrivo questo anche per informazione ad altri colleghi. Rispondo al tuo quesito. Per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato la revoca delle dimissioni può essere presentata dal dimissionario ed accettata dall'amministrazione sino a quando non sia stato formalizzato e notificato il relativo D.R. di accettazione delle dimissioni. Il comportamento può essere diverso da sede a sede. A Roma, La Sapienza, anche in caso di DR già emanato la revoca può essere eccezionalmente accettata, per una sola volta, purché presentata almeno 6 mesi prima della data di cessazione dal servizio. In qualsiasi altro caso è respinta. A Bari pare siano più rigidi. Cordialmente Alberto Pagliarini