Caro Collega,
ho una domanda che riguarda l'anticipo dello scatto biennale in casodi nascita di un figlio. Sono un professore di prima fascia.Mia moglie è a mio totale carico, non lavora e ho avuto un figlio.Mi è stato detto che potevo chiedere l'anticipo dello scatto biennalee lo ho fatto e mi è stato dato. Poi è stato riassorbito, ovveroho avuto lo scatto con 6 mesi di anticipo, ma poi lo scattosuccessivo mi è stato dato dopo 2 anni e 6 mesi e non dopo dueanni. In altre universita' questo non avviene, ovverodopo l'anticipo, la progressione continua in modo usualecon gli scatti ogni due anni.Mi saprebbe dare gli estremi della legge o normativa che consente l'anticipodello scatto in questi casi e anche il suo esperto parere sull'argomento?Grazie in anticipo e grazie per tutto quello che fa in generale.
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caro collega
lo scatto anticipato per la nascita di un figlio anticipa l'attribuzione dello scatto in maturazione e da quella data inizia la decorrenza della maturazione biennale dello scatto successivo. Questo non è solo il mio parere ma rispecchia la procedura adottata da molte sedi. Per quanto attiene alla norme in materia legga quesito e risposta da me data il 25/6/09, pubblicata sul mio sito nella rubrica l'esperto risponde. cordialmente
Alberto Pagliarini
venerdì 14 agosto 2009
venerdì 7 agosto 2009
sentenza Consulta 236/09 e fuori ruolo
caro collega
cosa ne pensi di questo pronunziamento della corte costituzionale? Potrebbe essere applicabile al sottoscritto? Sono ord:. dal 2003 a tra qualche giorno compio 72 primavere. In questo momento di ferie non ho un referente a Genova. Cordialità.
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caro collega
la recente sentenza della Corte Costituzionale è valida solo per i docenti che alla data di entrata in vigore della legge 244/2007 (finanziaria 2008) avevano iniziato il fuori ruolo concesso con decreto rettorale. Per coloro, invece, che alla medesima data erano in ruolo e, quindi, in mera aspettativa del futuro fuori ruolo, resta valida la costituzionalità della legge citata che continua a produrre i suoi effetti. Pertanto, poichè nel 2009 compie 72 anni di età, sarà collocato fuori ruolo a partire dal 1° novembre 2009 e sarà posto in pensione a partire dal 1° novembre 2010, poichè dal gennaio 2010 il fuori ruolo scompare del tutto. cordialmente
Alberto Pagliarini
cosa ne pensi di questo pronunziamento della corte costituzionale? Potrebbe essere applicabile al sottoscritto? Sono ord:. dal 2003 a tra qualche giorno compio 72 primavere. In questo momento di ferie non ho un referente a Genova. Cordialità.
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caro collega
la recente sentenza della Corte Costituzionale è valida solo per i docenti che alla data di entrata in vigore della legge 244/2007 (finanziaria 2008) avevano iniziato il fuori ruolo concesso con decreto rettorale. Per coloro, invece, che alla medesima data erano in ruolo e, quindi, in mera aspettativa del futuro fuori ruolo, resta valida la costituzionalità della legge citata che continua a produrre i suoi effetti. Pertanto, poichè nel 2009 compie 72 anni di età, sarà collocato fuori ruolo a partire dal 1° novembre 2009 e sarà posto in pensione a partire dal 1° novembre 2010, poichè dal gennaio 2010 il fuori ruolo scompare del tutto. cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 5 agosto 2009
sul carico didattico "frontale"
Gentile collega,
sono un docente di prima fascia. Vorrei qualche informazione, se possibile, sul monte-ore di lezioni frontali, che la legge fissa se non sbaglio in 120 ore. Risponde a verità che chi è docente di prima fascia da (mi pare) il 2000 non rientra in questa normativa ma in quella precedente? Io lo sono dal 1991. Grazie!
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caro collega
la legge 230/05 (Moratti) stabilisce 120 ore di lezione frontale per i docenti a tempo pieno. Nello stessa legge, in un comma successivo, si stabilisce che i docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge conservano lo stato giuridico acquisito, salvo opzione per la nuova legge. Pertanto, per i docenti in servizio prima del novembre 2005, dovrebbero valere le norme già esistenti in quella data, ivi comprese quelle sui carichi didattici. Di fatto, quasi tutte le sedi, con propri regolamenti , hanno stabilito quali devono essere i carichi didattici minimi per i professori di ruolo e per i ricercatori. Gran parte dei regolamenti ha previsto l'applicazione della norma predetta che fissa in 120 il numero delle ore di lezione frontale. Sono state previste anche le eventuali deroghe per specifiche situazioni. Tutto ciò è stato fatto per poter soddisfare le esigenze didattiche delle facoltà utilizzando appieno il proprio personale docente, anche in mancanza di adeguate risorse finanziarie. Questa è la situazione a livello nazionale. Esamini il regolamento della sua sede per conoscere quella a livello locale. cordialmente
Alberto Pagliarini
sono un docente di prima fascia. Vorrei qualche informazione, se possibile, sul monte-ore di lezioni frontali, che la legge fissa se non sbaglio in 120 ore. Risponde a verità che chi è docente di prima fascia da (mi pare) il 2000 non rientra in questa normativa ma in quella precedente? Io lo sono dal 1991. Grazie!
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caro collega
la legge 230/05 (Moratti) stabilisce 120 ore di lezione frontale per i docenti a tempo pieno. Nello stessa legge, in un comma successivo, si stabilisce che i docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge conservano lo stato giuridico acquisito, salvo opzione per la nuova legge. Pertanto, per i docenti in servizio prima del novembre 2005, dovrebbero valere le norme già esistenti in quella data, ivi comprese quelle sui carichi didattici. Di fatto, quasi tutte le sedi, con propri regolamenti , hanno stabilito quali devono essere i carichi didattici minimi per i professori di ruolo e per i ricercatori. Gran parte dei regolamenti ha previsto l'applicazione della norma predetta che fissa in 120 il numero delle ore di lezione frontale. Sono state previste anche le eventuali deroghe per specifiche situazioni. Tutto ciò è stato fatto per poter soddisfare le esigenze didattiche delle facoltà utilizzando appieno il proprio personale docente, anche in mancanza di adeguate risorse finanziarie. Questa è la situazione a livello nazionale. Esamini il regolamento della sua sede per conoscere quella a livello locale. cordialmente
Alberto Pagliarini
sabato 25 luglio 2009
ritardi completamento lavori commissione concorso
Gentile Prof. Pagliarini,
sono un professore associato non confermato, settore ICAR09, il periodo di tre anni dalla data di assunzione come non confermato è scaduto il 31 dicembre 2007. Ho inviato la documentazione alla commissione per la valutazione del mio triennio per ottenere la valutazione ai fini della eventuale conferma ma ad oggi, 18 mesi dopo la scadenza e circa 12 mesi dopo l’invio della documentazione, non ho ancora avuto nessuna risposta ne in positivo ne in negativo. La mia Università mi ha consigliato di contattare direttamente la commissione, cosa che ho puntualmente fatto ma solo uno dei membri ha risposto alla mia richiesta con cortesia e disponibilità. Gli altri invece, tra cui ilpresidente, rimangono in silenzio. Volevo chiederle se esistono dei termini di legge entro i quali la commissione deve pronunciarsi e in ogni caso come mi consiglia di comportarmi per definire questa incredibile situazione.
La ringrazio cordialmente per la sua risposta e mi complimento per il suo grandissimo impegno.
Cordialmente
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caro collega
la normativa ancora vigente non stabilisce i tempi massimi per il completamento dei lavori di una commissione di concorso. La nuova normativa che dovrà essere varata, per quanto si sa, fisserà tali tempi. Ha fatto bene a scrivere alla commissione. Può riscrivere. Ma può anche, teoricamente, segnalare al MIUR la anomala situazione e la mancata risposta del Presidente della commissione. Naturalmente deve valutare il possibilke risentimento dei commissari nei suoi confronti. Può anche far scrivere al Preside della sua facoltà, se diponibile, per ragioni di programmazione didattivca e di eventuale richiesta di posti di ruolo. cordialmente
Alberto Pagliarini
sono un professore associato non confermato, settore ICAR09, il periodo di tre anni dalla data di assunzione come non confermato è scaduto il 31 dicembre 2007. Ho inviato la documentazione alla commissione per la valutazione del mio triennio per ottenere la valutazione ai fini della eventuale conferma ma ad oggi, 18 mesi dopo la scadenza e circa 12 mesi dopo l’invio della documentazione, non ho ancora avuto nessuna risposta ne in positivo ne in negativo. La mia Università mi ha consigliato di contattare direttamente la commissione, cosa che ho puntualmente fatto ma solo uno dei membri ha risposto alla mia richiesta con cortesia e disponibilità. Gli altri invece, tra cui ilpresidente, rimangono in silenzio. Volevo chiederle se esistono dei termini di legge entro i quali la commissione deve pronunciarsi e in ogni caso come mi consiglia di comportarmi per definire questa incredibile situazione.
La ringrazio cordialmente per la sua risposta e mi complimento per il suo grandissimo impegno.
Cordialmente
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caro collega
la normativa ancora vigente non stabilisce i tempi massimi per il completamento dei lavori di una commissione di concorso. La nuova normativa che dovrà essere varata, per quanto si sa, fisserà tali tempi. Ha fatto bene a scrivere alla commissione. Può riscrivere. Ma può anche, teoricamente, segnalare al MIUR la anomala situazione e la mancata risposta del Presidente della commissione. Naturalmente deve valutare il possibilke risentimento dei commissari nei suoi confronti. Può anche far scrivere al Preside della sua facoltà, se diponibile, per ragioni di programmazione didattivca e di eventuale richiesta di posti di ruolo. cordialmente
Alberto Pagliarini
iterabilità dell'aspettativa per dottorato di ricerca
gentilissimo professor Pagliarini,
le scrivo per sottoporle un quesito relativo al diritto al congedo dalla scuola per motivi di studio.
Sono una docente a tempo indeterminato (classe A051: vincitrice di concorso) della scuola secondaria superiore.
Ho un'anzianità di 9 anni.
Ho già usufruito di un dottorato di ricerca (3 anni) con borsa e di un assegno di ricerca rinnovato (2 + 2 anni) per un totale di 7 anni di assenza.
Ho vinto il concorso per la scuola contemporaneamente al dottorato.
Così, solo dopo i 3 anni di congedo straordinario per motivi di studio, ho preso servizio a scuola per un anno scolastico.
Poi ho avuto l'assegno di ricerca e sono stata assente altri 4 anni.
Nel settembre 2008, alla fine dell'assegno di ricerca, sono rientrata e ho insegnato per un anno intero nella scuola dove sono di ruolo.
La sintesi della situazione è la seguente.
3 anni di congedo per dottorato
1 anno di insegnamento
4 anni di congedo per asegno
1 anno di insegnamento
Totale anni di assenza: 7
La domanda è la seguente:
Vorrei partecipare a un esame per vincere un secondo dottorato di ricerca (questa volta senza borsa). Se lo vincessi, potrei assentarmi ancora per tre anni?
Ho letto da qualche parte (ma la normativa non è chiarissima) che ci si può assentare per motivi di studio per non più di 8 anni.
1. E' vera questa notizia?
2. Si tratta di 8 anni di assenza consecutivi (senza alcuna interruzione)?
3. Oppure, se gli anni di assenza non sono consecutivi (come nel mio caso, che ha visto l'interruzione del congedo con due rientri a scuola di 1 anno), è possibile prolungare l'assenza stessa dalla scuola dove si presta servizio a tempo indeterminato?
La ringrazio infinitamente per la competente risposta che vorrà offrirmi.
Attendo con trepidazione (vorrei sapere se leggere la risposta sul blog o sulla mail).
Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxx
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gentile dottoressa
non ritengo che l'aspettativa con o senza assegni per la frequenza di un dottorato possa ripetersi più volte, per ovvi motivi, oltre che per aspetti normativi. Provi a chiedere all'amministrazione della sua scuola, anche se, come presumo, la risposta sarà negativa. cordialmente
Alberto Pagliarini
le scrivo per sottoporle un quesito relativo al diritto al congedo dalla scuola per motivi di studio.
Sono una docente a tempo indeterminato (classe A051: vincitrice di concorso) della scuola secondaria superiore.
Ho un'anzianità di 9 anni.
Ho già usufruito di un dottorato di ricerca (3 anni) con borsa e di un assegno di ricerca rinnovato (2 + 2 anni) per un totale di 7 anni di assenza.
Ho vinto il concorso per la scuola contemporaneamente al dottorato.
Così, solo dopo i 3 anni di congedo straordinario per motivi di studio, ho preso servizio a scuola per un anno scolastico.
Poi ho avuto l'assegno di ricerca e sono stata assente altri 4 anni.
Nel settembre 2008, alla fine dell'assegno di ricerca, sono rientrata e ho insegnato per un anno intero nella scuola dove sono di ruolo.
La sintesi della situazione è la seguente.
3 anni di congedo per dottorato
1 anno di insegnamento
4 anni di congedo per asegno
1 anno di insegnamento
Totale anni di assenza: 7
La domanda è la seguente:
Vorrei partecipare a un esame per vincere un secondo dottorato di ricerca (questa volta senza borsa). Se lo vincessi, potrei assentarmi ancora per tre anni?
Ho letto da qualche parte (ma la normativa non è chiarissima) che ci si può assentare per motivi di studio per non più di 8 anni.
1. E' vera questa notizia?
2. Si tratta di 8 anni di assenza consecutivi (senza alcuna interruzione)?
3. Oppure, se gli anni di assenza non sono consecutivi (come nel mio caso, che ha visto l'interruzione del congedo con due rientri a scuola di 1 anno), è possibile prolungare l'assenza stessa dalla scuola dove si presta servizio a tempo indeterminato?
La ringrazio infinitamente per la competente risposta che vorrà offrirmi.
Attendo con trepidazione (vorrei sapere se leggere la risposta sul blog o sulla mail).
Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxx
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gentile dottoressa
non ritengo che l'aspettativa con o senza assegni per la frequenza di un dottorato possa ripetersi più volte, per ovvi motivi, oltre che per aspetti normativi. Provi a chiedere all'amministrazione della sua scuola, anche se, come presumo, la risposta sarà negativa. cordialmente
Alberto Pagliarini
anno sabatico e diritti
Egregio Prof.,
nel ringraziarLa per tutto, come sempre, Le pongo un quesito velocissimo: può un professoreordinario in anno sabbatico essere nominato"membro interno" in una valutazione comparativaper associato? Se si (o se no) in base a quale fonte normativa?
Grazie infinite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
il professore in anno sabatico conserva tutti i diritti connessi al ruolo. Può, quindi, essere nominato componente in una commissione di concorso. Ovviamente se l'anno sabatico lo svolge all'estero e la partecipazione alle riunioni della commissione è inconciliabile, può rinunciare alla nomina. cordialmente
Alberto Pagliarini
nel ringraziarLa per tutto, come sempre, Le pongo un quesito velocissimo: può un professoreordinario in anno sabbatico essere nominato"membro interno" in una valutazione comparativaper associato? Se si (o se no) in base a quale fonte normativa?
Grazie infinite
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caro dottore
il professore in anno sabatico conserva tutti i diritti connessi al ruolo. Può, quindi, essere nominato componente in una commissione di concorso. Ovviamente se l'anno sabatico lo svolge all'estero e la partecipazione alle riunioni della commissione è inconciliabile, può rinunciare alla nomina. cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 22 luglio 2009
valore del titolo di professore aggregato
Egregio Prof. Pagliarini,
Le volevo porre una semplice domanda:
il professore Aggregato è un professore universitario?
Cordialmentexxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
secondo la legislazione vigente gli unici professori universitari sono: i professori ordinari e quelli associati. Il titolo di professore aggregato, concesso dalla legge ai ricercatori affidatari di un insegnamento, è un titolo pro-tempore, privo di effetti giuridici, non utilizzabile in nessun caso. cordialmente
Alberto Pagliarini
Le volevo porre una semplice domanda:
il professore Aggregato è un professore universitario?
Cordialmentexxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
secondo la legislazione vigente gli unici professori universitari sono: i professori ordinari e quelli associati. Il titolo di professore aggregato, concesso dalla legge ai ricercatori affidatari di un insegnamento, è un titolo pro-tempore, privo di effetti giuridici, non utilizzabile in nessun caso. cordialmente
Alberto Pagliarini
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