venerdì 30 novembre 2012
riconoscimento posizioni apicali ai professori di 1^ e 2^ fascia
Gent.mo prof. Pagliarini,
La disturbo per porLe il seguente quesito: sono un Professore Straordinario di Medicina Interna, e, dal punto di vista assistenziale, mi stata assegnata, da alcuni anni, la sola responsabilità di una struttura semplice.
Il D.I. 9 novembre 1982 equiparava il professore ordinario o straordinario di materie cliniche al “primario”.
Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, all’articolo 5 comma 4 afferma che “Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida, comunque la responsabilita' e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonche' al coordinamento delle attivita' sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilita' e la gestione di analoghi programmi puo' essere affidata, in relazione alla minore complessita' e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilita' rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice”.
Secondo il suo giudizio, in termine “rispettivamente” riportato dell’ultima riga, va interpretato nel senso che per il professore ordinario il programma infra o interdipartimentale deve essere assimilato a quello di struttura complessa, e per il professore associato assimilato a quello di struttura semplice ?
So bene quanto l’argomento sia controverso, ma un suo punto di vista mi sarebbe di estremo aiuto.
Colgo l’occasione per ringraziarLa sentitamente e inviarle i miei più sinceri saluti e i sensi della mia profonda stima
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caro collega
leggendo attentamente il comma 4 dell'art. 5 si rilevano differenze sostanziali tra gli affidamenti possibili previsti ai professori ordinari e quelli previsti ai professori associati, entrambi privi della direzione di una struttura semplice o complessa. Per i professori ordinari il direttore generale, sentito il rettore, procede comunque all'affidamento senza alcun limite sulla complessità e rilevanza dello stesso. Per i professori associati invece la norma prevede che il direttore generale può procedere all'affidamento con il vincolo della minore complessità e rilevanza dello stesso. Vi è quindi una sostanziale diversità procedurale, obbligo per gli ordinari e solo possibilità per gli associati, e una sostanziale diversità sulla qualità e rilevanza dell'affidamento che deve essere minore per gli associati e senza alcun vincolo per gli ordinari. Ovviamente ciò comporta che ai fini della assimilazione, a tutti gli effetti, della responsabilità di una struttura semplice o complessa, il legislatore ha distinto, usando la locuzione rispettivamente, l'assimilazione di una struttura complessa per gli ordinari e di una struttura semplice per gli associati. Questo è il mio parere e la mia interpretazione della norma. Ritengo che qualsiasi interpretazione diversa è viziata da una forzatura ad usum Delphini. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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