venerdì 30 novembre 2012
riconoscimento posizioni apicali ai professori di 1^ e 2^ fascia
Gent.mo prof. Pagliarini,
La disturbo per porLe il seguente quesito: sono un Professore Straordinario di Medicina Interna, e, dal punto di vista assistenziale, mi stata assegnata, da alcuni anni, la sola responsabilità di una struttura semplice.
Il D.I. 9 novembre 1982 equiparava il professore ordinario o straordinario di materie cliniche al “primario”.
Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, all’articolo 5 comma 4 afferma che “Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida, comunque la responsabilita' e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonche' al coordinamento delle attivita' sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilita' e la gestione di analoghi programmi puo' essere affidata, in relazione alla minore complessita' e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilita' rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice”.
Secondo il suo giudizio, in termine “rispettivamente” riportato dell’ultima riga, va interpretato nel senso che per il professore ordinario il programma infra o interdipartimentale deve essere assimilato a quello di struttura complessa, e per il professore associato assimilato a quello di struttura semplice ?
So bene quanto l’argomento sia controverso, ma un suo punto di vista mi sarebbe di estremo aiuto.
Colgo l’occasione per ringraziarLa sentitamente e inviarle i miei più sinceri saluti e i sensi della mia profonda stima
xxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
leggendo attentamente il comma 4 dell'art. 5 si rilevano differenze sostanziali tra gli affidamenti possibili previsti ai professori ordinari e quelli previsti ai professori associati, entrambi privi della direzione di una struttura semplice o complessa. Per i professori ordinari il direttore generale, sentito il rettore, procede comunque all'affidamento senza alcun limite sulla complessità e rilevanza dello stesso. Per i professori associati invece la norma prevede che il direttore generale può procedere all'affidamento con il vincolo della minore complessità e rilevanza dello stesso. Vi è quindi una sostanziale diversità procedurale, obbligo per gli ordinari e solo possibilità per gli associati, e una sostanziale diversità sulla qualità e rilevanza dell'affidamento che deve essere minore per gli associati e senza alcun vincolo per gli ordinari. Ovviamente ciò comporta che ai fini della assimilazione, a tutti gli effetti, della responsabilità di una struttura semplice o complessa, il legislatore ha distinto, usando la locuzione rispettivamente, l'assimilazione di una struttura complessa per gli ordinari e di una struttura semplice per gli associati. Questo è il mio parere e la mia interpretazione della norma. Ritengo che qualsiasi interpretazione diversa è viziata da una forzatura ad usum Delphini. Cordialmente
Alberto Pagliarini
venerdì 23 novembre 2012
ricostruzione di carriere domanda entro un anno dalla conferma
Gent.imo Professore.
sono professore associato presso l'Università degli studi di xxxxxxxxxxx.
Ho preso servizio come ricercatore il 1^0 Novembre 1998 e come associato
il 1^0 Dicembre 2006, ottenendo la conferma tre anni dopo.
Ho omesso, per mia dimenticanza, di chiedere la ricostruzione di carriera
entro un anno dalla presa di servizio come associato.
Ho presentato la domanda in questi giorni e l'Amministrazione si riserva
di valutare il
mio caso. Mi e' stato comunque detto che facilmente potrei ottenere
una risposta negativa e non vedere riconosciuta la mia tardiva richiesta,
perche' è ormai scaduto il tempo di presentazione della domanda.
Vorrei conoscere, se possibile, la Sua opinione al riguardo.
La pregherei, per cortesia, di omettere il mio nome.
RingraziandoLa anticipatamente per l'attenzione, Le porgo cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
il termine temporale di un anno, per presentare la domanda di ricostruzione di carriera dopo la conferma, è ordinatorio, non perentorio. Se l'amministrazione lo considera perentorio e respinge la domanda, non resta che ricorrere al TAR. Se ben ricordo esistono sentenze favorevoli al ricorrente. Cordialmente
Alberto Pagliarini
venerdì 2 novembre 2012
chiamata di un professore ordinario interno
Egr. Prof. Pagliarini,
ti disturbo per chiederti lumi su una questione URGENTE attinente alla normativa universitaria, e ti prego quindi di scusarmi in anticipo, ma ti reputo uno dei pochissimi ben informati in materia!
In particolare, il mio problema è il seguente: io sono un PA in servizio presso l'Universtà degli Studi dell'Aquila, e ho conseguito un'idoneità di prima fascia nel 2010. La mia Università mi ha già chiamato (nel 2010) ma non ho potuto prendere servizio per le note restrizioni sul 90%. Adesso, a valle della distribuzione di questi giorni da parte del MIUR delle disponibilità in termini di Punto Organico Equivalente per le assunzioni nel 2012, si è scatenata una ridda di voci sulle modalità di utilizzo di tali fondi. Come certo saprai ci sono decine di vincoli, ma il mio dubbio è a monte, ed è relativo al costo della mia presa di servizio. Costa 1 POE intero, oppure trattandosi di "promozione" interna costa solo 0.3 POE (ovvero il delta tra il costo equivalente di un PO e di un PA)? Io mi sono riferito alla circolare Masia che ti allego e quindi propendo per 0.3, ma altri all'interno del mio ateneo dicono che è superata!
Qual è il tuo autorevole parere in merito?
Grazie mille in ogni caso e ti saluto cordialmente rinnovandoti il mio sincero attestato di stima,
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
la circolare Masia non è stata allegata. Tuttavia ritengo che gran
parte dei vincoli posti per le chiamate hanno lo scopo di contenere i
costi della nuova chiamata, Pertanto il costo reale di un PO chiamato
da una sede presso la quale lo stesso era PA, è pari allo 0,3 del POE
e, quindi il predetto principio di contenimento della spesa è
salvaguardato. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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