martedì 9 ottobre 2012

età pensionabile per i professori ordinari

Caro Alberto, sono Enrico Primo Tomasini, ordinario di Misure Meccaniche e Termiche presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, ANCONA, e mi permetto di scriverTi allegando un tuo documento che ho ricevuto da Michele Gasparetto del Politecnico di Milano. Come vedi l’argomento è l’età di pensionamento e mi rivolgo a Te sperando che ci possa dare una mano. Siamo infatti un gruppo di professori, che il nostro Rettore vuole mandare in pensione a 68 anni, come ha già fatto per altri colleghi. A fronte delle nostre richieste di chiarimento del perché nelle altre Università d’Italia si va in pensione a 70 anni, non ha mai voluto rispondere. Finalmente per domani pomeriggio ha indetto una riunione per darci chiarimenti. Ti sarei molto grato se potessi aggiornarci con le ultime leggi il documento allegato, che ti mando, in modo da avere qualche elemento per discutere le Sue argomentazioni. So che nel campo sei molto preparato e ti ringrazio anche a nome di tutti i colleghi per quello che ci potrai mandare (Scusami anche se so che il tempo è poco.) Grazie ancora di vero cuore e ricevi i nostri più sinceri saluti e i sensi della nostra profonda stima. xxxxxxxxxxxxxxxx --------------------------------------------------------- caro collega l'errata interpretazione del comma 17 dell'art. 1 della legge Gelmini, per cui alcune sedi hanno portato a 68 anni l'età pensionabile dei professori ordinari, è stata sconfessata da una ampia giurisprudenza, Diverse sentenze di TAR, una più recente è quella del TAR Emilia Romagna n. 116 del 13/1/2012, una sentenza del Consiglio di Stato n. 3056 del 23/5/2011, 3 Ordinanze del Consiglio di Stato, hanno inequivocabilmente stabilito che l'età pensionabile dei professori universitari è al compimento del 70° anno di età. L'università di Pisa e La Sapienza di Roma che erano state tra le prime a portare a 68 anni l'età pensionabile, hanno annullato i decreti di pensionamento e, per autotutela, si sono adeguate alla giurisprudenza predetta. Non vi è nessun valido motivo per continuare ad applicare l'errata interpretazione della norma predetta. Se ciò accade in qualche sede si rende indispensabile un ricorso al TAR con risultato sicuramente favorevole ai ricorrenti. Cordialmente Alberto Pagliarini

1 commento:

Anonimo ha detto...

Ma andatevene in pensione, babbioni!