venerdì 30 marzo 2012

retribuzione dei ricercatori non confermati

Gentile Professor Pagliarini,

grazie innanzitutto per il prezioso servizio che svolge attraverso il Suo sito. Come certamente saprà, è stato recentemente promulgato il Decreto Legislativo n. 19 sulla "Valorizzazione dell’efficienza delle università (...) e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240."

L'articolo 16 del Decreto prevede che i RTI non confermati beneficino di un aumento di stipendio, che verrebbe portato al 70% di quello di un Professore Associato con pari anzianità di servizio.

Il 23 marzo il decreto entrerà in vigore, ma la mia amministrazione sembra intenzionata a non riconoscere a nessuno dei ricercatori tale adeguamento sostenendo che anche questo aumento ricada nell'ambito d'applicazione del c.d. Blocco Tremonti, introdotto con il Decreto Legge 78/2010 poi convertito in legge (L. n. 122, del 30 luglio 2010).

A me questa pare un'interpretazione infondata dal punto di vista giuridico. Questo perchè:
a) l'art. 9 comma 21 della Legge n.122 blocca, per il triennio 2011-13, "i meccanismi di adeguamento retributivo (...) cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,", ossia l'adeguamento periodico e automatico che spettava (fra gli altri) ai ricercatori universitari. Non si riferisce dunque ad aumenti previsti in virtù di altri atti legislativi, quale l'adeguamento stabilito dal recente Decreto Legislativo.
b) se è vero che al comma 1 dello stesso art. 9 si precisa che per il triennio in questione "il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti (...) non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010", è anche vero che l'articolo esclude espressamente gli "effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva". Ora, a me pare che un decreto legislativo con cui si concede un aumento a una determinata e ben identificabile categoria di dipendenti, possa a pieno titolo qualificarsi come "evento straordinario" ai sensi della L. 122, e sia dunque escluso dal blocco.

Mi pare inoltre rilevante la circostanza che la legge Gelmini (che disponeva inizialmente l'aumento) sia del 30 dicembre 2010, successiva dunque alla legge che istituiva il "blocco", che è del luglio dello stesso anno. Essendo fonti di pari grado mi pare ragionevole pensare che la legge successiva deroghi a quella precedente.

Avrei piacere a conoscere la Sua opinione a riguardo.

Distinti saluti

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Alberto Pagliarini
21 mar

caro On. Vassallo
poco fa le ho inviato una nota sulla questione dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno del triennio di conferma,
dalla quale si evince che il recente Decreto Legislativo n. 19 potrebbe peggiorare la già difficile iniqua situazione retributiva dei ricercatori non confermati.
Poco fa mi è pervenuta la mail che le inoltro. Me ne sono pervenute altre e, sicuramente ne riceverò ancora. L'università sul piano dei diritti retributivi dei docenti è ormai una Babele. Possibile che non si riesca a eliminare, o almeno a ridurre, gli effetti perversi di una malintesa autonomia delle sedi, in forza della quale ogni sede invade la sfera dei diritti retributivi dei docenti, espressamente lasciata fuori dall'autonomia concessa con la legge 168/89? Possibile che non si riesca a scrivere le leggi in modo chiaro, preciso, inequivocabile?
Possibile che i direttori amministrativi, pagati molto più di un rettore, evitino accuratamente di assumere decisioni logiche e giuridicamente corrette, per evitare molto improbabili responsabilità erariali?. Mi scusi lo sfogo, caro On.. Ma non è corretto costringere giovani ricercatori retribuiti con 1.334 € netti mensili, 1/7 o 1/8 della retribuzione di un direttore, ad adire le costose e lunghe vie legali per vedersi riconoscere i propri sacrosanti diritti. Sono sicuro che anche questa volta si adopererà per evitare tanta iniquità. A quanti mi scrivono dirò, se me lo consente, che l'impegno parlamentare dell'On.Vassallo apre la speranza per una soluzione rapida e definitiva della questione. Grazie e molti cordiali saluti.
Alberto Pagliarini





Alberto Pagliarini
23 mar


grazie On.
informerò i vertici delle associazioni sindacali della docenza e quanti mi hanno scritto e mi scriveranno del lodevole apprezzabile suo interessamento ed impegno per evitare che si riproducano iniquità a danno dei giovani ricercatori a inizio di carriera. Aspettiamop a vedere, come lei dice. Comunque mi premurerò informarla di eventuali persistenti atteggiamenti amministrativi negativi da parte di qualche sede.
Molto cordialmente
Alberto Pagliarini

Il giorno 22 marzo 2012 16:08, Salvatore Vassallo ha scritto:
Il DG del Miur mi assicura che diramerà a breve una nota rivolta agli amministratori delle Università in cui si chiarisce che la riserva stabilita per legge di risorse specificamente finalizzate a consentire il riconoscimento dell'adeguamento economico per il 2011 e il 2012 disattiva implicitamente il blocco triennale. Per coloro i quali siano entrati in ruolo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. il nuovo trattamento economico verrà riconosciuto per la parte dell'anno o successiva all'entrata in vigore. Aspettiamo un po' e poi valutiamo se è il caso di insistere. Cordiali saluti. S.V.

domenica 11 marzo 2012

decorrenza e durata idoneità

Caro Collega,
ti chiedo gentilmente lumi in merito all'oggetto.
Sia T la data di chiusura di un concorso per professore - nella fattispecie trattasi di bando 2008, I tornata -, sia T+X la data del DR di approvazione degli atti, e T+X+Y la data di pubblicazione del DR in GU: l'idoneità decorre da T, da T+X o da T+X+Y?
Inoltre, in quella tornata, partecipando a più procedure in varie sedi, ho notato che quasi tutti i bandi riportavano una durata quinquennale della idoneità; mentre nel bando della procedura che mi interessa, era indicata una durata triennale. Credo che la durata sia quinquennale anche in quest'ultimo caso, nonostante le determinazioni (distoniche) del bando. E' così?
Peraltro, se poi (blocco permettendo) si è chiamati da altro ateneo (diverso da quello che bandì), lo stesso deve adeguarsi alle determinazioni sulla durata-idoneità del bando de quo, o può ignorarle?
Infine, ma forse pretendo un pò troppo, una riflessione più sistemica: l'annoso blocco delle assunzioni che tiamo sperimentando non avrebbe dovuto legittimamente congelare il decorso delle idoneità?
Grazie mille,
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caro collega
la durata dell'idoneità è da T + X, è quinquennale, indipendente dall'Ateneo chiamante. Spesso le leggi non sono fatte con le necessarie e dovute attenzioni per evitare che producano danni al alcuni cittadini. Il legislatore avrebbe dovuto tener presente che bloccando le assunzioni per 5 anni, come può avvenire se si continua a prorogare il blocco, di fatto annullava la conseguita idoneità alla docenza di alcuni cittadini. Dura lex sed lex. Cordialmente
Alberto Pagliarini

diffida e riscatti

Gentile prof. Pagliarini,
ho letto le motivazioni e il testo della proposta di diffida che eventualmente potremmo inviare ai Rettori delle nostre Università.
Volevo, molto ingenuamente, domandarle se il fatto che io stia ancora riscattando alcuni anni ai fini della buonuscita ENPAS (con scadenza 31/8/2014) cambi in qualche modo la mia posizione rispetto alla situazione da Lei prospettata.
La ringrazio moltissimo e le rinnovo la mia gratitudine per il servizio che presta a tutti noi con tanta gentilezza e competenza.
Un saluto cordiale,

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gentile collega
non cambia nulla. Cordialmente
Alberto Pagliarini

ricostruzione di carriera e attribuzione nuova classe retributiva

Gent.mo Professore,
La ringrazio sinceramente per tutto ciò che fa per tutti noi (e per la pazienza che ha).
Sono una ricercatrice ancora non confermata in quanto pur avendo già concluso il mio triennio le procedure per la conferma sono lentissime.
Proprio ieri l'ufficio stipendi della mia Università mi ha comunicato che per una nuova norma, appena avrò la conferma,
potrò sia avere lo scatto in quanto ricercatrice confermata , sia procedere alla ricostruzione della carriera (precedentemente negata ai miei colleghi).
Nello specifico io sono stata 6 anni e 2 mesi, assegnista di ricerca e i medesimi mi saranno riconosciuti nella misura di 2/3.
Ho chiesto in quale classe stipendiale mi troverò, ma non ho avuto risposta.
Vorrei anche chiederle se questi "scatti" sono retroattivi alla fine del trienno oppure ex post dopo la conferma.
La ringrazio per l'attenzione accordatami e le porgo i più cari saluti.

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gentile dottoressa
gli assegni di ricerca sono riconosciuti nella misura di 1/2. Pertanto le saranno riconosciuti 3 anni e 1 mese e le sarà attribuita la classe retributiva 01 con anzianità maturata sulla classe di 1 anni e 1 mese, con decorrenza dalla data del compimento del triennio. Cordialmente
Alberto Pagliarini

età di pensionamento dei professori associati

Gentile Professor Pagliarini,
soltanto oggi ho scoperto l'esistenza del suo interessantissimo blog e ne approfitto per chiederle di sciogliere un dubbio mio e di altri colleghi. Siamo professori di seconda fascia entrati in servizio prima che andasse in vigore quella che viene definita la "legge Moratti". La nostra età pensionabile d'ufficio scatterà al compimento del 65.mo o del 67.mo anno?
Un grazie sincero
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gentile collega
i professori associati cessano dal servizio, d'ufficio, al compimento del 65.mo anno di età. Se però hanno optato per la legge Moratti, il pensionamento avviene al compimento del 70.mo anno di età nella gran parte delle sedi che hanno interpretato esattamente il comma 17 dell''articolo unico della legge 230/05 (Moratti); avviene, invece al compimento del 68.mo anno di età, in quelle sedi che hanno dato al predetto comma una interpretazione sbagliata, eliminando dai 70 i due anni di proroga in ruolo, non più attribuibili ai docenti universitari.,
Vi sono diverse sentenze TAR che hanno dichiarato illegittima la predetta interpretazione. L'opzione alla legge Moratti è ancora possibile esercitarla. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 4 marzo 2012

Gent. Prof. Pagliarini,
sono una ricercatrice univerisitaria confermata a tempo pieno (la conferma è avvenuta nel 2008). Dal luglio 2010 mi è stato riconosciuto lo scatto anticipato di maternità (corrispondente a +42.32 euro in busta paga) che mi è stato attribuito anche per tutto l'anno 2011. Ho notato però che negli ultimi due stipendi (gennaio e febbraio) del 2012 non compariva più in busta paga. Ho contattato l'ufficio stipendi e mi hanno risposto così:

"Lei ha avuto lo scatto anticipato per nascita del figlio a decorrere dal 1.7.2010 ed è stato attribuito anche per tutto l'anno 2011 e, poichè era già in corso di attribuzione, non è stato bloccato dalla legge 122 del 30.7.2010. Lo scatto anticipato naturalmente scadeva il 31.12.2011 poichè dal 3.1.2012 Lei è assegnata alla II classe che però non Le viene attribuita a causa della predetta legge che blocca le progessioni di carriera per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. "
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gentile collega
la crisi in atto e le norme succedutesi dal 2008 hanno creato una Babele legislativa, amministrativa e retributiva. Lo scatto anticipato per nascita di un figlio è assorbito con l'attribuzione del successivo scatto. Temporalmente il nuovo scatto c'è stato, ma, a causa del blocco, sarà attribuito nel 2015. Si potrebbe opinare che non essendo stato attribuito non ci può essere l'assorbimento di quello anticipato. Anche questa è una interpretazione possibile a favore del soggetto, ma non è quella dell'ufficio. Resterebbe la via legale ma, per i costi e i tempi, non è perseguibile.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

ritardi nella emanazione del decreto di conferma

Salve, sono un ricercatore dell'università ............ Ho ricevuto parere favorevole dalla Commissione nazionale del mio settore in data 22.12.2011, e in data 16.1.2012
il mio Ateneo mi ha chiamato per effettuare la scelta del regime di impegno. Al momento il Rettorato, nel dubbio se applicare o meno il blocco triennale degli stipendi anche ai docenti che hanno ottenuto la conferma, sta ritardando l'emanazione di qualsiasi decreto di conferma (oltre a me, anche altri colleghi sono nella medesima situazione). La mia domanda è: il decreto rettorale di conferma è un atto dovuto, una volta ricevuto il parere favorevole da parte dalla Commissione nazionale, o la mia università ha effettivamente il potere di non emanarlo? Grazie e cordiali saluti
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caro dottore
il decreto rettorale di conferma in ruolo è un atto dovuto. L'attuale bailamme legislativo e normativo, spesso poco chiaro, indice le università a ritardare l'emanazione del decreto. Resta comunque acclarato che la decorrenza del nuovo stato giuridico rimane quella della fine del triennio. Il ritardo, comunque, dovrebbe essere limitato a qualche mese. Cordialmente
Alberto Pagliarini