mercoledì 4 agosto 2010

assegno ad personam recupero somme pagate in più

Egregio Prof. Pagliarini,



vorrei conoscere il suo autorevole parere su una questione che, sebbene adottata a suo tempo dalla mia Università e alla quale feci ricorso (che vinsi) dietro sollecitazione dello stesso Direttore Amministrativo, mi ha portato al pagamento per 60 mesi di un debito da me maturato.



La questione è la seguente:

1) 1-11-1994: presa di servizio in qualità di professore straordinario con l’attribuzione, secondo D.R., di un assegno ad personam “pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile”, pari alla differenza tra la classe 10° di professore associato e la classe iniziale di professore straordinario.

2) dicembre 2003: insieme ad altri docenti con situazione analoga alla mia sono informata che, in applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 8 della Legge n. 370/99 che ha definito la disciplina relativa all’assegno ad personam, l’Amministrazione è tenuta a procedere alla determinazione degli assegni personali attribuiti ai sensi del DPR 382/80, e a trattenere la somma eventualmente ricevuta in più decorrere dal 01-11-1997.

3)ottobre 2007 ricorso al Tar, che secondo l’avvocato ho vinto (?), ma che mi portato al pagamento di un debito, pari a oltre 33 mila euro, da me maturato. Mi é stato spiegato dagli Uffici che la legge aveva effetto retroattivo in quanto a carattere interpretativo.



Vorrei conoscere, gentilmente, il suo parere sulla corretta interpretazione della Legge 370/99, e del successivo obbligo di restituzione a mio carico della somma in precedenza percepita, in quanto a volte mi assale il dubbio che ciò non fosse dovuto, sulla base di quanto esposto al punto 1).



La ringrazio per la disponibilità e le invio distinti saluti


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gentile collega

l'università era obbligata a recuperare le maggiori somme pagate come assegno ad personam, in applicazione della legge 370/99 e di una circolare del MIUR del giugno 2000 applicativa delle legge citata. Nella stessa circolare era esprressamente chiarito l'effetto retroattivo della legge essendo a carattere interpretativo della legge 537/93 e, quindi valida dal 1994. Non mi è chiaro il perché del ricorso al TAR del 2007 è stato vinto, ma si è ugualmente effettuato il recupero delle somme pagate in più. Salvo che la sentenza non abbia stabilito che il recupero doveva essere fatto dalla data della legge 370/99 e non per la parte anteriore dal 2007 al 2009, non riconoscendo, con ciò, la retroattività della legge. In tal caso si è avuto il vantaggio di non subire il recupero delle somme pagate in più nel periodo 2007 - 2009, oppure la sentenza abbia ritenuto valido il recupero per 5 anni, avendo considerato prescritto quello per gli anni pregressi ai 5. Sarei curioso di conoscere la sentenza. Cordialmente

Alberto Pagliarini.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Può indicare quale TAR ha emesso la sentenza e il numero della stessa. Grazie