Gentile Prof. Pagliarini,
per prima cosa grazie per il lavoro che fa nel sito. Senza di Lei molte persone avrebbero seri problemi a trovare la soluzione migliore ai quesiti.
Ma veniamo al dunque: mio marito dal primo ottobre verrà assunto come ricercatore confermato (ha ottenuto il posto grazie alla legge sulla chiamata diretta, dopo aver usufruito della legge sul rientro dei cervelli). Circa un anno e mezzo fa, quando non si sapeva ancora nulla sul suo destino un professore lo ha inserito in un progetto di ricerca al 25% della durata di tre anni in un'istituzione universitaria svizzera. Da poco abbiamo saputo che il progetto è stato finanziato e quindi a breve dovrebbe partire, in concomitanza con la firma del contratto di ricercatore confermato. Il progetto, inerenti alle sue ricerche attuali, non lo costringerebbe ad andare a vivere in Svizzera. Si tratterebbe di andare solo di tanto in tanto e di organizzare un convegno ogni anno. Lei crede che il progetto sarà compatibile con il posto di ricercatore confermato? Aldilà del danno economico se dovesse rifiutare (come ben sa le paghe italiane per i ricercatori agli inizi di carriera non sono laute e mio marito ha già 46 anni) ci sarebbe anche il dispiacere di non poter portare avanti un progetto interdisciplinare.
In attesa di un suo parere, le invio un cordiale saluto e la ringrazio
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gentile Signora
ritengo non ci sia incompatibilità tra la posizione di ruolo ricercatore confermato e l'espletamento di un progetto di ricerca all'estero che consente di poter pienamente attendere ai compiti istituzionali connessi al ruolo di ricercatore. Dopo la presa di servizio come ricercatore confermato, suo marito deve produrre domanda al preside della sua Facoltà per il necessario nulla-osta che allegherà alla domanda al Rettore per la regolare autorizzazione, specificando eventuali compensi e la loro misura che non può essere superiore a quella della retribuzione di ricercatore confermato, in caso contrario potrà essere concessa l'aspettativa senza assegni, in conformità a quanto previsto nei regolamenti di ateneo e di facoltà. Cordialmente
Alberto Pagliarini
domenica 22 agosto 2010
mercoledì 4 agosto 2010
assegno ad personam recupero somme pagate in più
Egregio Prof. Pagliarini,
vorrei conoscere il suo autorevole parere su una questione che, sebbene adottata a suo tempo dalla mia Università e alla quale feci ricorso (che vinsi) dietro sollecitazione dello stesso Direttore Amministrativo, mi ha portato al pagamento per 60 mesi di un debito da me maturato.
La questione è la seguente:
1) 1-11-1994: presa di servizio in qualità di professore straordinario con l’attribuzione, secondo D.R., di un assegno ad personam “pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile”, pari alla differenza tra la classe 10° di professore associato e la classe iniziale di professore straordinario.
2) dicembre 2003: insieme ad altri docenti con situazione analoga alla mia sono informata che, in applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 8 della Legge n. 370/99 che ha definito la disciplina relativa all’assegno ad personam, l’Amministrazione è tenuta a procedere alla determinazione degli assegni personali attribuiti ai sensi del DPR 382/80, e a trattenere la somma eventualmente ricevuta in più decorrere dal 01-11-1997.
3)ottobre 2007 ricorso al Tar, che secondo l’avvocato ho vinto (?), ma che mi portato al pagamento di un debito, pari a oltre 33 mila euro, da me maturato. Mi é stato spiegato dagli Uffici che la legge aveva effetto retroattivo in quanto a carattere interpretativo.
Vorrei conoscere, gentilmente, il suo parere sulla corretta interpretazione della Legge 370/99, e del successivo obbligo di restituzione a mio carico della somma in precedenza percepita, in quanto a volte mi assale il dubbio che ciò non fosse dovuto, sulla base di quanto esposto al punto 1).
La ringrazio per la disponibilità e le invio distinti saluti
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gentile collega
l'università era obbligata a recuperare le maggiori somme pagate come assegno ad personam, in applicazione della legge 370/99 e di una circolare del MIUR del giugno 2000 applicativa delle legge citata. Nella stessa circolare era esprressamente chiarito l'effetto retroattivo della legge essendo a carattere interpretativo della legge 537/93 e, quindi valida dal 1994. Non mi è chiaro il perché del ricorso al TAR del 2007 è stato vinto, ma si è ugualmente effettuato il recupero delle somme pagate in più. Salvo che la sentenza non abbia stabilito che il recupero doveva essere fatto dalla data della legge 370/99 e non per la parte anteriore dal 2007 al 2009, non riconoscendo, con ciò, la retroattività della legge. In tal caso si è avuto il vantaggio di non subire il recupero delle somme pagate in più nel periodo 2007 - 2009, oppure la sentenza abbia ritenuto valido il recupero per 5 anni, avendo considerato prescritto quello per gli anni pregressi ai 5. Sarei curioso di conoscere la sentenza. Cordialmente
Alberto Pagliarini.
vorrei conoscere il suo autorevole parere su una questione che, sebbene adottata a suo tempo dalla mia Università e alla quale feci ricorso (che vinsi) dietro sollecitazione dello stesso Direttore Amministrativo, mi ha portato al pagamento per 60 mesi di un debito da me maturato.
La questione è la seguente:
1) 1-11-1994: presa di servizio in qualità di professore straordinario con l’attribuzione, secondo D.R., di un assegno ad personam “pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile”, pari alla differenza tra la classe 10° di professore associato e la classe iniziale di professore straordinario.
2) dicembre 2003: insieme ad altri docenti con situazione analoga alla mia sono informata che, in applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 8 della Legge n. 370/99 che ha definito la disciplina relativa all’assegno ad personam, l’Amministrazione è tenuta a procedere alla determinazione degli assegni personali attribuiti ai sensi del DPR 382/80, e a trattenere la somma eventualmente ricevuta in più decorrere dal 01-11-1997.
3)ottobre 2007 ricorso al Tar, che secondo l’avvocato ho vinto (?), ma che mi portato al pagamento di un debito, pari a oltre 33 mila euro, da me maturato. Mi é stato spiegato dagli Uffici che la legge aveva effetto retroattivo in quanto a carattere interpretativo.
Vorrei conoscere, gentilmente, il suo parere sulla corretta interpretazione della Legge 370/99, e del successivo obbligo di restituzione a mio carico della somma in precedenza percepita, in quanto a volte mi assale il dubbio che ciò non fosse dovuto, sulla base di quanto esposto al punto 1).
La ringrazio per la disponibilità e le invio distinti saluti
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gentile collega
l'università era obbligata a recuperare le maggiori somme pagate come assegno ad personam, in applicazione della legge 370/99 e di una circolare del MIUR del giugno 2000 applicativa delle legge citata. Nella stessa circolare era esprressamente chiarito l'effetto retroattivo della legge essendo a carattere interpretativo della legge 537/93 e, quindi valida dal 1994. Non mi è chiaro il perché del ricorso al TAR del 2007 è stato vinto, ma si è ugualmente effettuato il recupero delle somme pagate in più. Salvo che la sentenza non abbia stabilito che il recupero doveva essere fatto dalla data della legge 370/99 e non per la parte anteriore dal 2007 al 2009, non riconoscendo, con ciò, la retroattività della legge. In tal caso si è avuto il vantaggio di non subire il recupero delle somme pagate in più nel periodo 2007 - 2009, oppure la sentenza abbia ritenuto valido il recupero per 5 anni, avendo considerato prescritto quello per gli anni pregressi ai 5. Sarei curioso di conoscere la sentenza. Cordialmente
Alberto Pagliarini.
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