mercoledì 16 dicembre 2009

documentazione per riconoscimento servizio ai fini economici

Chiar.mo Prof. Pagliarini,
vorrei porre alla Sua gentile attenzione un quesito, certa che la Sua opinione in merito, frutto di grande esperienza e competenza, sarà di supporto all'operato dell'Amministrazione a cui appartengo.

E' pervenuta presso questi Uffici una domanda di ricostruzione di carriera ai sensi dell'art. 103 del DPR 382/1980 da un ricercatore universitario confermato di ruolo, per i periodi preruolo svolti quale Cultore della Materia presso un altro Ateneo.
Tale istanza è corredata da certificazione sottoscritta da un docente, Professore Ordinario presso altro Ateneo, che dichiara che il ricercatore è stato incaricato quale Cultore della Materia, svolgendo attività di assistenza didattica, dall'anno accademico 1994/1995 al 2004/2005.
Dall'istanza non si evince se tali incarichi sono stati conferiti formalmente con deliberazioni del Consiglio di Facoltà e se hanno dato luogo ad effettivo corrispettivo economico.
Personalmente non ritengo si possa riconoscere ai fini della carriera il predetto periodo.
Rimango in attesa di un Suo cortese riscontro.

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DIVISIONE RISORSE UMANE
- Responsabile Servizio Personale Docente -

Università xxxxxxxxxxxxxxx

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gentile signora

qualsiasi servizio didattico pregresso per essere considerato valido nella ricostruzione di carriera deve necessariamente essere documentato con certificazione, - delibera di Facoltà e/o decreto rettorale -, che attesti l'affidamento del compito didattico, la qualifica in base alla quale è stato affidato (che può anche essere cultore della materia), la retribuzione attribuita. Qualsiasi altra dichiarazione non ha e non può avere alcun valore probatorio. Pertanto, concordo con lei sul non riconoscimento richiesto dal ricercatore, documentato da una semplice dichiarazione sottoscritta da un professore ordinario. Cordialmente

Alberto Pagliarini

venerdì 4 dicembre 2009

comma 5 art.1 L. 1/09 nomina commissione concorso

Caro Professore,


le sarei grato se potesse darmi il suo parere sull'interpretazione del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, che recita:


"In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione."

Come si vede, per il membro designato dalla Facoltà la norma non fa riferimento al settore scientifico disciplinare, a differenza di quanto fa per gli altri componenti. Sembrerebbe quindi che la Facoltà possa designare un docente non necessariamente appartenente al settore oggetto del bando. Mi può illuminare sulla cosa?

Grazie

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caro collega
il principio consolidato che regola la formazione delle commissioni di concorso per professori e ricercatori universitari è quello della necessaria appartenenza dei commissari al SSD che interessa il bando. Solo in caso di impossibilità ad attenersi al predetto principio ci si può valere di docenti appartenenti a SSD affine. Tutte le norme che nel tempo hanno interessato i concorsi si sono attenute al principio generale sopra esposto. Anche il comma 5 dell'art. 1 della legge 1/09 evidenzia, sia pure in forma poco chiara, il predetto principio laddove, all'inciso che riguarda il membro designato dalla Facoltà, aggiunge. con una congiunzione, quello che riguarda i membri eletti e sorteggiati appartenenti al SSD oggetto del bando. Vi è quindi una logica congiunzione tra i due incisi per cui il requisito di appartenenza al SSD esplicitamente riportato nel secondo inciso deve ritenersi valido anche per il primo, per una coerenza giuridica di omogeneità di appartenenza a un SSD di tutti i componenti una commissione, nel rispetto del principio generale sopra richiamato. Cordialmente
Alberto Pagliarini

concorsi: sulla nomina del membro interno

Gent.mo Prof. Pagliarini,
mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione una questione nata
all'interno della nostra Facoltà relativamente alle procedure di
valutazione comparativa per
ricercatore da indire entro il 31 dicembre 2009. Il membro nominato dalla
Facolta' deve appartenere al SSD del concorso da bandire? Dalla legge 1/2009
che ho sotto gli occhi sembrerebbe di no: si parla di "professore ordinario
o associato" senza ulteriore specificazione. Le sarei grato se potesse
illuminarmi, grazie
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caro dottore
l'inciso della legge, da lei riportato, va inquadrato nel contesto
dell'intero articolo dove si parla di professori eletti o sorteggiati
appartenti allo stesso SSD o, in mancanza, a SSD affine. Il membro nominato
dalla facoltà deve necessariamente appartenere al SSD del concorso bandito e
solo in mancanza di docenti di quel SSD, può appartenere ad un SSD affine.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

Ancora sulla chiamata diretta

gentile professore
Innanzitutto i miei complimenti per il suo utile blog ed encomi per la sua continua assistenza alla comunità accademica.

Sono professore associato di ruolo dal 1999 in una università USA ed sto usufruendo del quarto anno di un contratto nell’ambito del programma “rientro dei cervelli” presso una università italiana.

Sto valutando la possibilità di poter usufruire della chiamata diretta nei ruoli così come specificato dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale 23/9/09 prot. N. 45/2009 (vedi allegato). La mia domanda verte sui criteri di equipollenza che sono stati fissati (sia pure in via non definitiva) dal CUN circa la chiamata diretta di professori operanti in università estere (vedi allegato). Quale possibilità ha il sottoscritto ad essere inquadrato nel ruolo di professore ordinario anziché associato? Il documento del CUN di cui sopra include la seguente affermazione: “Si precisa inoltre che per la valutazione delle equipollenze si terrà sempre conto sia del ruolo e delle mansioni svolte all’estero sia dell’attività scientifica, verificando, laddove necessario in virtù della non totale corrispondenza normativa, il soddisfacimento di adeguati requisiti di attività scientifica e di ricerca, così come indicati dal CUN.” Come interpretare questa precisazione? Che esiste un certa flessibilità nella valutazione dei casi individuali?

Tenga presente che negli USA (ed Inghilterra) l’equipollenza del titolo non viene sempre riconosciuta vista le differenze (spesso significative) tra università ed università. Per fare un esempio (usando termini del nostro campionato di calcio), un professore ordinario di una università di serie B or C, a meno di casi eccezionali, difficilmente mantiene questa qualifica in caso di trasferimento in una università di serie A. Viceversa un professore associato di una università di serie A può ottenere direttamente l’ordinariato all'atto del trasferimento in una università di serie B. Insomma mi sembra che le indicazioni della tabella di equipollenza valutino più il titolo che la consistenza del curriculum del candidato.

Infine, nel caso positivo di una mia immissione in ruolo in Italia, quale classe di retribuzione si applica alla luce dell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 23/9/09 prot. N. 45/2009?



La ringrazio anticipatamente della sua attenzione.



Cordialmente,

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caro collega

le norme vigenti, le procedure sin qui adottate da tutte le sedi, i pareri espressi dal CUN, le premesse alla tabella di equipollenza dei titoli predisposta dallo stesso CUN e un significativo asterisco riportato in fondo alla tabella che specifica, nel caso della Francia, l'opportunità di utilizzare il CV nello stabilire l'equipollenza dei titoli, portano alla reale impossibilità della chiamata diretta come ordinario di un docente associato nella nazione in cui lavora. Il predetto quadro negativo si completa se, come è ben noto, si tien conto dei diffusi interessi dei pochi o molti gruppi scientifici che operano nelle facoltà per cui, per l'assegnazione di un posto di ruolo disponibile e la conseguente chiamata di un docente,spesso le facoltà diventano una autentica arena di gladiatori. In tale contesto è inimmagginabile che l'insieme degli ordinari di una facoltà si coaguli sulla chiamata diretta come ordinario di un associato. Caro collega in america le università non sono tutte uguali e il titolo di studio ha un valore reale che dipende dal prestigio della università che lo ha rilasciato, non ha lo stesso assurdo e anacronistico valore legale come in Italia. E' successo e può succedere che un docente ordinario in una università di minor prestigio diventi associato se passa ad una università di maggior prestigio o viceversa un associato in una università di alto restigio diventi ordinario passando in una di più basso prestigio. In Italia ciò non è neppure pensabile e, tuttavia, il valore legale resta un tabù non toccabile perché troppi sono gli interessi professionali e, quindi, politici connessi al consenso per la conservazione del potere. E' questa una dura realtà, causa non ultima dei grandi mali dell'università italiana. Ciò è di tutta evidenza, ma partiti politici, sindacati, gran parte del mondo accademico si sono opposti e si oppongono fortemente a intaccare quel tabù che lo stesso Luigi Einaudi chiedeva di eliminare 50 anni fa. Circa l'inquadramento nel caso di chiamata diretta come associato, potrà essere attribuita al più la 5^ classe retributiva, corrispondente alla 04 delle mie tabelle. Vale cioè lo stesso criterio di riconoscimento dei servizi pregressi valido per le chiamate ordinarie di un docente di 1^ o di 2^ fascia. Cordialmente

Alberto Pagliarini

sulla chiamata diretta di professori ordinari

Gentile Prof. Pagliarini,

Approfitto della sua esperienza su materie accademiche per avere un
ragguaglio sulle procedure di chiamate dirette di Professori Ordinari. La
domanda e' molto semplice: Le risulta che tale chiamata diretta possa
essere fatta dalla maggioranza qualificata dell'intero consiglio di
facolta'? Oppure, e' solo il consiglio ristretto agli ordinari che puo'
procedere con la chiamata?

Cordiali Saluti,
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caro dottore
anche la chiamata dretta di un professotre ordinario, come tutte le
questione specifiche degli ordinari, sono di competenza esclusiva del
consiglio di facoltà ristretto ai soli professori ordinari.
Cordialmente
Alberto Pagliarini