giovedì 30 aprile 2009

aspettativa obbligatoria per carica elettiva

Gentile collega,
mi permetto integrare la mail emarginata per evidenziare come il problema di cui al punto 3) circa la validità del periodo di aspettativa ai fini del giudizio di conferma di un ricercatore eletto alla carica di consigliere regionale potrebbe dirsi risolto alla luce dell’art. 75 (conferma dei ricercatori) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulle Università varato nel 2001. In esso infatti si afferma che “le disposizioni di cui al precedente art. 54.4 (che trattano espressamente del periodo di aspettativa obbligatoria per i professori ordinari) si applicano ai ricercatori universitari ANCHE AI FINI DELLA CONFERMA”.
Però tale Testo Unico, a quel che mi risulti, non è MAI entrato in vigore.
Certo rimane un importante precedente ai fini dell’interpretazione della normativa vigente, perché fa capire come durante il periodo di aspettativa si possa comunque svolgere un’attività di ricerca tale da poter essere valutati
Di contro però mi pongo il problema di chi, per scelta o per impossibilità, non riesca a svolgere tale attività, con il rischio dopo il secondo giudizio negativo, di dover abbandonare la carica di ricercatore e passare ad altra amministrazione sol perché chiamato a svolgere una carica elettiva, con possibile violazione del diritto costituzionale all’accesso alle cariche pubbliche.
Ho consultato anche l’art. 8 della legge n. 349/1958 che riguarda gli assistenti universitari ed applicabile anche ai ricercatori ma non mi pare dica qualcosa sul giudizio di conferma cui gli assistenti non erano sottoposti.
Permangono quindi i miei dubbi che spero Lei ritenga opportuno sciogliere.
Cordialmente

xxxxxxxxxxxxxxx

Da: xxxxxxxxxxxxxxxx
Inviato: sabato 18 aprile 2009 18.33
A: 'pagliarini.alberto@gmail.com'
Oggetto: Ricercatori non confermati eletti

Gentile collega,
profitto della sua cortesia per sottoporle una questione – credo – d’interesse generale.
Ai sensi dell’art. 13.6 del D.P.R. 382/1980, applicabile ai ricercatori in forza dell’art. 1.4 del decreto legge n. 57/1987, convertito in legge n. 158/1987, un ricercatore non ancora confermato, eletto alla carica di deputato regionale e, di conseguenza, posto già in aspettativa d’ufficio senza assegni
1) può essere titolare di un corso, previa autorizzazione del magnifico rettore?
2) può far parte di commissioni d’esame con profitto o di laurea ?
3) In considerazione dell’attività di ricerca comunque svolta nel periodo d’aspettativa obbligatoria senza assegni per mandato parlamentare (seminari, produzione scientifica, attività didattica collaterale) potrà essere al termine del triennio sottoposto al giudizio di conferma fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di conferma per i ricercatori, anche alla luce di quanto previsto nell'art. 13 comma 4 del dpr 382/1980 per i professori straordinari i quali maturano lo straordinariato ai sensi dell'art. 6 del dpr 382/1980 durante il periodo dell'aspettativa obbligatoria, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti.
Restando in attesa cordiale riscontro.

xxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
il Testo Unico per l'università è rimasto solo sulla carta, non è mai stato approvato, pertanto non ha alcun valore giuridico. L'aspettativa obbligatoria senza assegni, come nel suo caso per carica politica elettiva, è computata nel compimento del triennio di conferma, purchè il docente abbia svolto attività didattica e di ricerca nell'Ateneo . Questa è la procedura giuridica, per quanto mi risulta, a cui si attengono gli uffici. Ne consegue che al docente, anche ricercatore, in aspettativa obbligatoria, la facoltà di appartenenza può affidare un insegnamento anche gratuito, con il consenso dell'interessato, con gli annessi doveri (esami, assegnazione di tesi di laurea, seminari ed altro). Il giudizio di conferma verte, appunto, sull'attività didattica e scientifica prodotta nel triennio, anche se totalmente svolto in aspettativa obbligatoria senza assegni. Ovviamente sta all'interessato svolgere, per quanto possibile compatibilmente ai suoi impegni connessi alla carica elettiva, una qualche attiività didattica e scientifica, sufficiente ad ottenere il giudizio positivo di conferma. Non vi sono e non vi possono essere deroghe a quanto sopra specificato. cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 29 aprile 2009

aspettativa con assegni per dottorato

Caro prof. Pagliarini,
ho visto il suo blog in rete e mi permetto di porle una domanda. Sono un tecnico dell'Universita' di Pisa a tempo indeterminato. Ho vinto un posto di dottorato senza borsa di studio in Storia della Scienza. Per ragioni lavorative non posso chiedere l'aspettativa retribuita di tre anni pero' mi sarebbe utile avere dei periodi relativamente brevi (retribuiti, 10-20 giorni, un mese) ogni tanto in questi tre anni per poter studiare al meglio. Da un colloquio preliminare con l'Amministrazione sembra che le possibilita' siano solamente due: aspettativa retribuita per la durata del corso o nulla. Qui a Pisa non concedono neppure le 150 ore per il dottorato (che mi andrebbero anche bene). MI puo' consigliare su cosa poter fare, per verificare se effettivamente non ci sia qualche modo per poter avere un qualche tipo di permesso retribuito da dedicare al dottorato? Grazie e saluti

xxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
nel suo caso l'unica possibilità è l'aspettativa con assegni. cordialmente
Alberto Pagliarini

ricongiunzione contributi INPS

Gentile prof. Pagliarini,
dal luglio dello scorso anno sono in servizio in qualità di ricercatore pressol'università di Cassino, dopo aver prestato servizio presso un azienda privataper circa 20 anni. La mia domanda è la seguente: mi conviene presentareall'INPDAP domanda di ricongiunzione dei contribuiti INPS precedentementeversati (ai sensi della legge 29/79, art. 2)?La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità.Codiali saluti,

xxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
le conviene fare domanda di ricongiunzione. cordialmente
Alberto Pagliarini

trasferimento di ricercatore

Gentile Prof. Pagliarini,
sono un ricercatore non confermato di una Università non statale e, come tale, possiedo un contratto di lavoro a tempo indeterminato di natura privata, pur avendo vinto un concorso di tipo pubblico.Volevo chiederle se e in che modo potrei chiedere/ottenere il trasferimento ad altra Università, in particolare una Università statale, e quale sarebbe invece il processo di trasferimento per i ricercatori di Università statali.La ringrazio in anticipo per la sua risposta e le auguro una Felice Pasqua.

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caro dottore
il trasferimento di un ricercatore da una ad altra sede avviene attraverso pubblco concorso bandito da una sede su richiesta di una facoltà. Coloro che sono interessati possono far domanda di partecipazione al concorso. Non sono possibili trasferimenti per chiamata. cordialmente
Alberto Pagliarini

scatto anticipato per nascita figlio

Gentile Prof. Pagliarini,
sebbene vi siano gia' stati suoi interventi sull'argomento, le chiederei un suo parare sulla variante che mi riguarda e di cui non ho trovato traccia nei precedenti messaggi. Sono ricercatore presso la Statale di Milano dal 1 maggio 2006. Il 26 settembre 2006 e' nata mia figlia; ho chiesto ed ottenuto l'anticipo dello scatto, che quindi si e' riassorbito a maggio 2008. Il 25 maggio 2008 e' nato mio figlio; ho chiesto e NON ho ottenuto l'anticipo dello scatto. Motivazione: il secondo figlio e' nato nel periodo di godimento del precedente anticipo dello scatto e non e' possibile cumularne due contemporaneamente; doveva nascere il 1 giugno! Al momento, pur perplesso, ho lasciato perdere, in altre faccende affaccendato ... Ora mi e' tornata in mente la questione, e a mio parere si sono sbagliati. Fosse nato ad aprile sarei stato d'accordo, ma e' nato dopo il primo maggio, dunque fuori dal periodo in cui era in vigore l'anticipo dello scatto. A riprova di quanto sostengo si possono osservare le diciture sui cedolini: quello di maggio coincide con quello di giugno relativamente a classe e scatto (0 1) e data prossimo aumento (01/05/10), mentre aprile e' ovviamente diverso (0 0 01/05/08): dunque per il mese di maggio si era gia' nel periodo successivo, e l'anticipo dello scatto era gia' concluso. Mi permetto di allegare i cedolini, visto che non occupano tantissimo e visto che gmail ormai offre svariati Gb di spazio. Secondo lei ho ragione o e' meglio lasciar perdere? E nel caso come argomentare per ottenere cio' che mi era stato negato mesi fa? So che devo comunque ripresentare domanda entro il compimento dell'anno del bambino. Trenta euro al mese non sono moltissimi, ma per due anni di fila ... per qualche pannolino e qualche omogeneizzato ci starebbero bene. La ringrazio anticipatamente per l'utilissimo lavoro che svolge in generale, e se vorra' anche in questo caso particolare. Nel frattempo le auguro buone feste ed una serena Pasqua. Cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
ha ragione lei. L'anticipo dello scatto del 2,5% che compete dopo due anni, è avvenuto ed ha esaurito il suo effetto alla data del 1 maggio 2008. Successivamente è nato il secondo figlio per il quale è previsto un ulteriore anticipo di scatto biennale. Il busillis è che durante il triennio è previsto un solo scatto biennale del 2,5% dopo 2 anni. Un secondo scatto del 2,5% è previsto solo nel caso che non si superi il triennio e si ha una proroga di altri due anni per la conferma. Provi a far domanda al rettore chiedendo un nuovo scatto anticipato del 2,5% che comunque compete, per legge, per la nascita del secondo figlio avvenuta successivamente alla fine del primo scatto anticipato, per cui questo secondo scatto non si cumula con il primo già concesso. L'ufficio dovrà darle una risposta. cordialmente
Alberto Pagliarini

incompatibilità assegno di ricerca e lavoro dipendente

Gent.mo prof. Pagliarini,Le scrivo per porle un quesito.Sono vincitrice di assegno di ricerca ma attualmente lavoro con contratto di dipendente a tempo determinato per una pubblica amministrazione.Secondo Lei è possibile rendere compatibili le due esperienze? Purtroppo la strada dell'aspettativa, visto il tempo determinato, è da escludere.La ringrazio anticipatamente.Cordiali saluti


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gentile dottoressa
le due attività non sono compatibili, deve rinunciare a una delle due. cordialmente
Alberto Pagliarini

caso particolare "non reformatio in pejus"

Gent.mo Prof. Pagliarini,dopo averLa di nuovo ringraziata per l'utile servizio che fornisce, vorrei sottoporle il seguente quesito.Nel caso di passaggio di ruolo, nello specifico da ricercatore confermato a tempo pieno a associato non confermato con opzione però A TEMPO DEFINITO, come va considerato il principio del divieto di reformatio in pejus nella definizione del trattamento economico?Grazie per l'attenzione che vorrà riservarmi.Cordiali saluti. xxxxxxxxxxxxx

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caro collega
nel caso di avanzamento di carriera il principio va applicato comparando posizioni giuridiche omologhe. Pertanto l'assegno ad personam ritengo debba essere calcolato come differenza tra il totale lordo della retribuzione del ricercatore a tempo definito nella stessa classe del tempo pieno, e quella del professore associato non confermato a tempo definito. La eventuale differenza positiva costituisce l'importo dell'assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile attribuito durante il triennio di conferma. cordialmente
Alberto Pagliarini

servizio militare utile ai fini giuridici ed economici

Sono un Ricercatore appena confermato, ho ricevuto indicazioni dall'ufficio del personale riguardo il riconoscimento dei periodi di ricerca precedentemente svolti (per anzianità di servizio). L'amministrazione mi ha consigliato di fare richiesta per il riconoscimento a fini previdenziali del periodo del militare, ma non per anzianità di servizio. Dalla sua risposta, se ho capito bene, il militare andrebbe riconosciuto anche a fine di anzianità di servizio (con la possibilità quindi di avere degli scatti anticipati). Vorrei sapere se è corretto e se può darmi dei riferimenti normativi, da presentare in amministrazione.Cordiali Saluti,
xxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
in ottemperanza alle leggi 958/86, art. 20 e 412/91, art.7, il servizio militare deve essere riconosciuto sia ai fini economici che di quiescenza. cordialmente
Alberto Pagliarini

riscatto per buonuscita anni di specializzazione

Gentile Professore,
Vorrei chiederle chiarimenti relativi alla liquidazione degli anni di specializzazione 1969-1973.
Sono ricercatore confermato dal 1980 e dirigente di I livello. Ho chiesto il riscatto anni di laurea, specializzazione, medico interno, borsista CNR e assistente supplente incaricato nell'anno 1983. Tutti questi servizi mi sono stati riconosciuti ai fini pensionistici e riscattati anche per la liquidazione nel Giugno 1997, in base allo stipendio vigente nel 1997 di ricercatore e aiuto ospedaliero, ad eccezione della Scuola di Specializzazione, che non mi è stata riconosciuta ai fini della liquidazione.
Nel 2007, essendo in prossimità della pensione, ho chiesto verifiche relative alla mia posizione ed ho scoperto che non mi erano stati calcolati ai fini della liquidazione i quattro anni di specializzazione. Se avessi voluto riscattarli avrei dovuto versare circa 20.000 Euro calcolati in base alla valuta del 2007, considerando l'amministrazione la mia domanda fatta in tale data e non nel 1983.
Ho scritto varie lettere sia all'università che all' INPDAP chiedendo come mai il calcolo veniva fatto sullo stipendio del 2007 e non del 1983 epoca in cui avevo fatto la domanda o tutto al più del 1997 anno in cui mi venivano riconosciuti tutti i servizi ed era entrata in vigore la legge che riconosceva ai fini di liquidazione anche la specializzazione.
Purtroppo nonostante numerose lettere e colloqui a tutto oggi non ho ricevuto nessuna risposta.
Vorrei avere un suo parere: è giusto pagare il riscatto dei quattro anni di specializzazione con valuta 2007 o deve essere calcolato in data retrattiva con valuta 1983 o tutto al più 1997?
In tal caso quando dovrei pagare?

Nel ringraziarla della sua sempre gentile disponibilità,

Distinti saluti,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
i riscatti chiesti nel 1983 dovevano essere calcolati sulla retribuzione in godimento a quell'epoca. Se così non è stato, può scrivere al rettore chiedendo il ricalcolo. Naturalmente occorre accertare che la domanda fatta nel 1983 sia stata regolarmente protocollata e sia agli atti. Per il riscatto della liquidazione per gli anni di specializzazione, non vale la domanda fatta nel 1983 perché all'epoca questo riscatto non era consentito dalle norme vigenti. Solo nel 1997 è venuta per legge la possibilità di riscattare quegli anni. Allora avrebbe dovuto fare la domanda; non avendola prodotta, la può produrre ora, ma il calcolo è fatto sulla retribuzione attuale. cordialmente
Alberto Pagliarini

bando di concorso nel rispetto delle norme

----- Original Message -----
From: Paolo Gianni
To: xxxxxxxxxxxxxxx
Sent: Friday, April 24, 2009 11:44 AM
Subject: Re: richiesta informazioni ART1 comma7 e criteri CUN per Ricercatori
Cara xxxxxxxxx,
anch'io avrei dei dubbi. Sono quasi certo che sul bando non si può fare riferimento a documenti CUN, che è solo un consulente del Ministro. I suoi pareri vanno recepiti in appositi regolamenti o decreti ministeriali. Se si vuole anticipare il bando io farei riferimento al testo del comma 7. Siccome mi pare che i bandi passino attreaverso il MIUR, prima di essere pubblicati, lo dirà il MIUR se va bene o bisogna attendere il Decreto
Mando questa per conoscenza anche al nostro esperto Prof. Pagliarini
Saluti
Paolo Gianni


----- Original Message -----
From:xxxxxxxxxxxxxxx
To: Paolo Gianni ; Gianni.Paolo@libero.it
Sent: Thursday, April 23, 2009 3:19 PM
Subject: richiesta informazioni ART1 comma7 e criteri CUN per Ricercatori
Al Segretario Nazionale CNU
Prof. Paolo Gianni

Salve!
avrei necessità di chiedere qualche informazione.
Nella legge 1 gennaio 2009, Art.1 comma 7 , qui riportata si fa riferimento a criteri per valutazione titoli congrui ad un parere del CUN, che è stato riportato poi in data 11 marzo 2009.
---Nel bando scritto per concorsi a ricercatore ( di una data sede) è sufficiente riportare il testo di questo comma 7?
--- questo testo del CUN del 11-12 marzo 2009 è stato pubblicato su GU? quale iter è previsto?
questi quesiti mi si pongono perchè la nostra sede ha approvato il bando di qualche posto a ricercatore; ma gli uffici si stanno ponendo il problema di che cosa scrivere sul bando rispetto al testo CUN e all'ART 1 comma 7.
Ti ringrazio per l'aiuto
un cordiale saluto
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008 , n. 180
Testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 263 del 10 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 9
gennaio 2009, n. 1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' del sistema universitario e della ricerca».
Art 1

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori
bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti
alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato,
utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con
apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente
natura non regolamentare, (( da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, )) sentito il Consiglio universitario
nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi', alle procedure di valutazione


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cara collega
su invito dell'amico e collega Paolo Gianni rispondo al suo quesito. Un bando di concorso deve essere emanato richiamando la normativa vigente alla data del bando. Non può, quindi, fare riferimento a un decreto ministeriale non ancora esistente, quale quello citato nell'art. 1, comma 7, della legge 1/1/09, pubblicata sulla G.U.. Pertanto, il bando non si dovrebbe emanare sino a quando non sarà pubblicato il decreto. Poiché la legge citata è in vigore ma non esecutiva nella parte che richiama un decreto inesistente, si potrebbe citare la legge specificando, però, che la commissione applicherà i criteri di valutazione comparativa di cui al comma 7, se il decreto sarà stato emanato, in caso contrario la commissione opererà nel rispetto delle norme già in vigore prima dell'art. 1 comma 7 della predetta legge. Quest'ultimo è solo un escamotage che ritengo non del tutto legittimo, per anticipare l'emanazione del bando. Ritengo invece oppurtuno che l'amministrazione faccia un quesito al MIUR per chiedere se è possibile anticipare il bando prima che sia emanato il decreto in questione, citando la legge che lo ha previsto. cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 12 aprile 2009

aspettativa sino alla fine del dottorato

Gentile Prof. Pagliarini, leggo sempre con attenzione e interesse il suo Blog.
La disturbo per sottoporle un quesito.
Sono dipendente di una pubblica Amministrazione (Università) e nella stessa sono stata ammessa al corso di dottorato XXII ciclo con borsa. Ho fatto rinuncia della borsa e all'atto dell'accettazione della domanda dell'aspettativa mi è stato comunicato che:" l'aspettativa mi è stata concessa ai sensi dell'art. 9 del CCNL 15.03.2003 per un periodo di tre anni a decorrere dal 3.11.2006 al 02. 11.2009 e comunque fino al termine del dottorato di ricerca. Si ricorda che ai sensi dell'art. 52, comma 57, della Legge 448/2001, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi"
Pertanto devo rientrare in servizio al termine dei tre anni o nel giorno successivo al consegumento del titolo di dottore di ricerca?

La mia non è una richiesta circa la possibilità di ottener una proroga, quanto un chiarimento normativo nel senso di capire se nel periodo compreso tra l'ammissione alla prova finale di dottorato e il suo svolgimento, sono tenuta a rientrare in servizio, piuttosto che attendere appunto il conseguimento del titolo.
RingraziandoLa anticipatamente per la Sua disponibilità e cortesia, Le porgo i miei più distinti saluti.
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gentile dottoressa
la risposta è nella legge da lei richiamata: "e comunque fino al termine del dottorato di ricerca", cioè sino al conseguimento del titolo con la discussione della tesi di ricerca. Vi può esser qualche mese dopo la fine della frequenza del corso di dottorato, neecessario per il completamento della tesi di ricerca o per altro motivo. cordialmente
Alberto Pagliarini

autorizzazione per lavoro professionale

Buongiorno Professore,

le scrivo ancora per chiederle se esista la possibilita' per un Associato a tempo pieno, quale io sono, di eseguire 1-2 lavori all'anno di consulenza privata sulla mia materia, in regime di prestazione occasionale e quindi mediante codice fiscale.

Dopo la ritenuta alla fonte dichiarerei il restante nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

La ringrazio.

xxxxxxxxxxxxxx



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caro collega
per poter svolgere un lavoro occasionale deve chiedere la preventiva autorizzazione al rettore nel rispetto delle procedure previste nel regolamento di ateneo. Il rettore può autorizzare sentita la facoltà e il dipartimento sulla incompatibilità dell'attività professionale con i doveri istituzionali e il contrasto con gli interessi dello stesso ateneo. Nella richiesta deve specificare il tipo di lavoro professionale, la durata, l'impegno orario che non confligga con i doversi istituzionali e il compenso. cordialmente
Alberto Pagliarini

scatto anticipato per la nascita di un figlio

GENTILISSIMO PROF. PAGLIARINI,

A PROPOSITO DELLO SCATTO DI STIPENDIO ANTICIPATO PER LA NASCITA DEL FIGLIO, LE VORREI SOTTOPORRE IL MIO CASO: SONO RICERCATRICE NON CONF. IN SERVIZIO DAL 31/12/2005 PRESSO L'UNIVERSITA' DI GENOVA, FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. MIO FIGLIO E' NATO IL 28/5/2007, HO AVUTO IL PRIMO SCATTO (DA 0 A 1) IL 1/1/2008 E IL PROSSIMO SARA' IL 1/1/2010. SE HO CAPITO BENE AVREI DOVUTO PERCEPIRE L'AUMENTO ANTICIPATO DA GIUGNO A DICEMBRE 2007 MA NON SAPEVO DI QUESTA LEGGE. SECONDO LEI POSSO CHIEDERE GLI ARRETRATI? CORDIALI SALUTI

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gentile dottoressa
faccia domanda al rettore per lo scatto anticipato allegando il certificato di nascita del figflio. cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 11 aprile 2009

vantaggi riconoscimento servizio militare

Ch.mo prof. Pagliarini,
mi scuso se La disturbo con un quesito da Lei già affrontato altre volte, ma avrei bisogno di ulteriori chiarimenti.
Sono ricercatore confermato da quasi un anno e, quindi, ancora in tempo per chiedere alla mia Università il riconoscimento del servizio militare.
Desidererei capire se l'effetto determinato dalla presentazione dell'istanza sarà semplicemente di andare in pensione con un anno di anticipo rispetto al previsto (quindi a 69 anni invece che a 70) oppure c'è qualche beneficio economico.
Nel ringraziarLa per l'attenzione e per la gentilezza, Le porgo i miei migliori saluti.
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caro dottore
il servizio militare è riconosciuto senza oneri per l'interessato, sia agli effetti giuridici che economici. Agli effetti guridici acquisisce una maturazione di anzianità di servizio di ruolo pari al periodo di servizio militare espletato. Agli effetti economici matura uno scatto biennale tanti mesi prima quanti sono quelli del servizio militare. Quindi duplice vantaggio. cordialmente
Alberto Pagliarini

ricostruzione di carriera professore associato

Gent.mo Professore Pagliarini,

La contatto per chiederLe un parere vista la Sua esperienza nel settore della amministrazione universitaria. Ho preso servizio come professore associato il 1/1/2004 e confermato nel 2007, dopo una carriera nel ruolo tecnico così articolata: Entrata in servizio come tecnico non laureato nel 1981. Conseguimento della laurea nel 1990. Inquadrato nel ruolo di Funzionario Tecnico (VIII qualifica funzionale), con decorrenza 15/3/1989, a seguito di riconoscimento dell'attività svolta (applicazione della Legge sulle qualifiche Funzionali),fino al 1/3/1998. Preciso che nel frattempo (1992) ero risultato vincitore di concorso per Funzionario Tecnico al quale ho rinunciato a favore dell'applicazione della suddetta Legge che inquadrava per mansioni effettivamente svolte. Coordinatore tecnico (I qualifica RTS) fino al 31/12/2003 a seguito di vincita di concorso. Ovviamente ho svolto con continuità attività di ricerca dal 1990 documentabile e valutata positivamente durante il concorso per Associato. A Suo avviso, è possibile chiedere il riconoscimento dei 2/3 di tale servizio per la ricostruzione della carriera come associato ? In caso affermativo, saprebbe indicarmi Sedi Universitarie che hanno agito in tal senso ? Confidando in una Sua preziosa risposta, La ringrazio e La saluto cordialmente.

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caro collega

l'art. 103 del DPR 382/80 che regolamenta la ricostruzione di carriera per i professori e ricercatori universitari, non contempla il riconoscimento dei servizi preruolo da lei elencati, nella ricostruzione di carriera degli associati. La Consulta con sentenza 191/2008 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 103 predetto nella parte in cui non riconosce il servizio di tecnico laureato con tre anni di attività di ricerca documentata. La questione ha interessato coloro che con concorso riservato sono passati da tecnico laureato a ricercatore confermato. Qualche sede ha esteso gli effetti di questa sentenza a tutti i ricercatori confermati già tecnici laureati con tre anni di attività di ricerca. Provi a far domanda al rettore chiedendo il riconoscimento dei servizi elencati nella ricostruzione di carriera di professore associato, e attenda la risposta molto probabilmente negativa. cordialmente

Alberto Pagliarini

documentazione per riconoscimento assegni ricerca

Gentile Prof. Pagliarini,
l'Ateneo di Bergamo, presso cui sono ricercatrice confermata, ha rifiutato la mia istanza di richiesta di riconoscimento ai fini di ricostruzione di carriera di 4 anni di assegno di ricerca (come post-doc) svolti presso l'Università di Firenze. L'amministrazione mi ha dato 10 giorni (scadono sabato) per fornire la documentazione a supporto della mia istanza (non la certificazione dell'assegno, che ho gia' fornito). Le sarei molto grata se potesse aiutarmi in questa circostanza, Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
sul mio sito nella rubrica "l'esperto risponde" troverà diversi quesiti-risposte sul riconoscimento degli assegni di ricerca ai fini della ricostruzione di carriera. Troverà i pareri favorevoli espressi dal CUN, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dall'INPDAP, dall'Avvocatura di Pisa. Le copio uno schema di circolare usata da diversi rettori per comunicare ai propri docenti la decisioni di riconoscere gli assegni di ricerca e l'annesso modello di domanda da compilare a cura degli interessati. cordialmente
Alberto Pagliarini


Ai Professotri e Ricercatori universitari
LORO SEDI

OGGETTO: Riconoscimento ed equiparazione di servizi pre-ruolo dei docenti universitari(art.103 D.P.R. 382/1980): Assegni di ricerca ex art. 51 comma 6 Legge 449/1997.

L'art.103 del D.P.R. 11/7/1980 n. 382, nello specificare la disciplina relativa al riconoscimento ed equiparazione di servizi ai fini della ricostruzione di carriera dei professori e ricercatori universitari all'atto della conferma in ruolo, ha previsto la valutazione, oltre ai servizi prestati in qualità di professore universitario, di ricercatore o assistente, nonché del servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e in particolare, tra le altre:

a.. titolare di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'rt. 6 del D.L. 10 ottobre 1973, n. 380, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766;

b.. titolare di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.

Questa Amministrazione, dopo aver operato una attenta valutazione della possibilità di comprendere nelle predette figure i titolari degli Assegni di ricerca disciplinati dall'art. 51 comma 6 della Legge 449/1997 e tenuto conto del parere favorevole espresso dal CUN in risposta ad un quesito nella sessione del 14 e 15 /9/2005, del parere favorevole espresso dal Ministero dell'Economia e della Finanze – Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. con nota del 17 ottobre 2006, nonché del parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – con nota del 26/11/2008, ritiene di attivare le procedure di riconoscimento dei predetti servizi pre-ruolo nell'ambito delle ricostruzioni di carriera di cui all'art. 103 del D.P.R. 382/1980, nella misura di 1/3 per i professori ordinari, di ½ per i professori associati e di 2/3 per i ricercatori confermati, nella misura massima di complessivi 8 anni.
Si invitano, pertanto, i professori ordinari, i professori associati confermati e i ricercatori confermati che hanno già fruito dell'applicazione dell'art. 103 del D.P.R. 382/1980 per un periodo complessivo di servizio pre-ruolo inferiore a 8 anni, a presentare domanda di riconoscimento del servizio prestato in qualità di Assegnista di ricerca ai sensi della Legge 449/1997 utilizzando il modulo qui accluso ed allegando la relativa documentazione.
Cordiali saluti

IL RETTORE



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domanda per il riconoscimento degli assegni di ricerca.

Al Magnifico Rettoredell'università di xxxxxxxxxxxx


Il sottoscritto.............................................................................................................................nato

a .......................................................................................... il .........................................inquadrato quale

Professore Ordinario dal ............................... presso la Facoltà ..................................................

Professore Associato confermato dal .......................... presso la Facoltà ....................................

Ricercatore confermato dal ...................... presso laFacoltà .......................................................

chiede

il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in base a quanto disposto dall'art. 103 del DPR 382/80 e successive modificazioni e integrazioni, in qualità di assegnista di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 449/97per i periodi sotto indicati:

dal ............................ al ........................... presso unversità di ......................................

dal............................. al ........................... presso università di .....................................

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 132 del DPR 1092/73, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che il servizio suddetto, di cui si chiede il riconoscimento, non ha dato luogo a trattamento di quiescenza.

data....................................... Firma .........................................................


Allegati: documentazione assegni di ricerca

venerdì 10 aprile 2009

Concorso e ricorso - considerazioni



Egregio Professore,
circa un mese e mezzo fa Le avevo inviato la mail riportata di seguito, ma non ho trovato rispostasul suo blog. Mi rendo conto che l'argomento in questione è piuttosto scabroso, ma credo possaessere di interesse generale, in quanto chissà quanti altri colleghi si trovano nella mia stessasituazione (anche se magari preferiscono non dirlo). Per cui Le reinvio la mail con relativiallegati, sperando in una Sua risposta o, quantomeno, per conoscere le motivazioni per cuinon intenderebbe rispondermi (anche se sono convinto non sia questo il caso).
Mi è gradita l'occasione per inviarLe i miei più cari auguri di Buona Pasqua,
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Gentile Prof. Pagliarini,
nel rigraziarLa, come sempre, per lo splendidoservizio che offre alla comunità universitaria,le pongo un quesito alquanto delicato. Dovròpartecipare a un concorso da associato banditodalla mia Sede a giugno 2008, ossia uno di queiconcorsi per cui il Governo ha cambiato le regolesulle commissioni, introducendo il sistemaelezione-sorteggio (Legge 1/09 di conversione delD.L. 180/08). Pur avendo parecchi titoli, sembracerto che a questo concorso sarò bocciato: nellamia Facoltà gira infatti voce che sarei, perusare un eufemismo, "poco gradito" al membrointerno. Quello che le chiedo è se, a bocciaturaavvenuta, ci potranno essere gli estremigiuridici per un ricorso, basato non tantosull'esito delle prove (se vogliono, come sa,possono farmi andare malissimo) o sullavalutazione dei titoli (cosa molto discrezionale)ma sull'impianto giuridico stesso delle proveconcorsuali. Ho infatti letto che un concorsoandrebbe svolto con la normativa vigente almomento del bando e indicata nel bando stesso(veda allegato 1), e che il Governo, per evitarequesto tipo di contenzioso, ha dato alleUniversità la possibilità di riaprire i bandientro il 31/01, specificando in essi le nuoveregole di composizione delle commissioni (cosache pochi hanno fatto, ad esempio Camerino: vedaallegato 2). Poiché il mio Ateneo non ha riapertoi bandi, Le chiedevo se questa cosa potrà esserein futuro utilizzata per un eventuale ricorso, edeventualmente se può fornirmi qualche riferimento normativo specifico.La ringrazio e La saluto con la massima cordialità
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caro dottore
come può vedere dalle date di pubblicazione di quesiti e risposte sul mio sito, da un pò di tempo ho diradato le risposte per diversi motivi, anche personali. Da poco ho ripreso a rispondere ad alcuni, sia pure con ritardo. Rispondo anche a lei. Ho letto il decreto del rettore di Camerino con cui riapre i termini di concorsi già banditi, regolarmente pubblicati, con domande già presentate nei termini di scadenza. Nulla da eccepire. Il rettore di Camerino, come altri, ha voluto attenersi alla nuova legge. Ho letto con attenzione l'articolo pubblicato su LA STAMPA di Torino a firma del Preside della Facoltà di Lingue di quella università. Lo riporto in calce a questa mia risposta. Condivido solo in mimina parte quanto ha scritto il Preside. Sul mio sito si possono leggere diverse mie note sui mali, gli sprechi e sui comportamenti del mondo universitario, tipicamente e fortemente autoreferenziale. Mi limito a qualche richiamo di quanto ho più volte scritto. La "parentopoli" non l'ha inventata nessun ministro, ma i docenti con l'avallo di chi aveva l'obbligo di controllare. La proliferazione delle sedi satellitari di una sede madre, nate dal nulla e spesso rimaste nel nulla, in parte sono state volute da politici locali ma, in gran parte, dagli stessi docenti, facoltà, dipartimenti e rettori per dar sfogo alla fantasia creativa di corsi di laurea triennali, magistrali e specialistici, spesso privi di qualsiasi utilità sociale, formativa e territoriale. Ho scritto più volte alla CRUI, a rettori e a ministri, invitandoli a monitorare i 5800 corsi esistenti, per disattivare quelli evidentemente inutili ed accorpare quelli diversi solo nella denominazione; ce ne sono tanti. Nulla si è mosso, perchè gli interessi in gioco intorno a ciascun corso fantasiosamente creato, sono enormi. Ciascun rettore potrebbe, utilizzando la presumibilmente attuata informatizzazione degli uffici, monitorare gli esami registrati negli utlimi 3 o 4 anni su ciascuna disciplina di ciascun corso di studio. Se ciò si facesse, potrebbero essere disattivate tante discipline non seguite da anni da studenti e i relativi docenti, regolarmente pagati come gli altri, obbligarli a tenere altri corsi anche affini, evitando di far crescere a dismisura il corpo docente con richieste di altre cattedre. Nessun rettore e nessun preside di facoltà ha fatto questo possibile monitoraggio. Potrei proseguire a lungo, ma quanto ho scritto può bastare a far capire perchè la credibilità dell'istituzione universitaria è quasi a livello zero presso l'opinione pubblica, i politici di destra e di sinistra, i media. Tutti sono convinti che l'università è malata e più si finanzia peggio funziona, perchè aumentano gli sprechi. Fino a quando non ci sarà un cambiamento di rotta all'interno dell'università, non ci potranno essere incrementi di finanziamenti. Mi fermo qui e vengo al suo specifico quesito. Riaprire i termini di presentazione delle domande o modificare le regole concorsuali fissate nel bando regolarmente pubblicato, può essere causa di ricorso giudiziario amministrativo da parte di chi, presumibilmente, può risultare danneggiuato dalle modifiche a posteriori apportate al bando. L'esito del ricorso, però, non è affatto scontato. Vi possono essere giudici amministrativi che ritengano danneggiato il ricorrente, soprattutto quando vi siano elementi certi e chiari per evidenziare il danno subito, ma vi possono essere altri giudici che ritengano prevalente l'interesse del legislatore che ha voluto il cambiamento di alcune regole del bando mirate ad eliminare diffuse irregolarità comportamentali nella formulazione delle commissioni di concorso, anche per meglio garantire i concorrenti. Ciascuno è libero di valutare l'opportunità o no di un ricorso alla magistratura.
cordialmente
Alberto Pagliarini
articolo pubblicato su LA STAMPA il 19/01/09

giovedì 9 aprile 2009

ricostruzione carriera e borsa postdottorato

Chiarissimo Prof. Pagliarini,
sono un professore associato confermato e seguo da tempo la Sua rubrica, che trovo indispendabile per tutti noi. Mi pemetto di sottoporLe tre quesiti che suppongo possano interessare molti colleghi.
1. Ottenuta la conferma lo scorso novembre, (scadenza triennio 28 dicembre del 2007), sono ancora in attesa della ricostruzione della carriera. Il ritardo sarebbe dovuto, secondo gli uffici, ad alcuni problemi interpretativi posti dalla legge Tremonti in materia di differimento dello scatto biennale per l'anno 2009. Avendo maturato da ricercatore di ruolo 4 anni e sei mesi di anzianità, in quale classe dovrei essere inserito a partire dal 28 dicembre 2007?
2. Ho presentato anche la domanda per il riconoscimento della borsa biennale postdottorato, ma mi è stato detto che la stessa non viene riconosciuta, mentre per gli assegni di ricerca vi sarebbe uno spiraglio (molto tenue, a dire il vero). Non crede che ci sia una irragionevole discriminazione alla luce della normativa in vigore? Lei consiglierebbe un eventuale ricorso?
3. Alla luce dell'attuale blocco del turn over, esiste una differenza tra la chiamata da parte della Facoltà e la presa di servizio? La chiamata permetterebbe di evitare il decorso del termine di durata dell'idoneità?
Spero di essere stato chiaro e La ringrazio per il prezioso servizio che rende a tutti noi.
Con i migliori saluti.
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caro collega
dei 54 mesi di servizio di ricercatore saranno ne riconosciuti 36 (2/3) e, quindi, sarà inquadrato alla classe 01 con 12 mesi di anzianità maturata sulla predetta classe. Dopo 12 mesi passerà alla classe 02. Nessuna sede riconosce le borse biennali postdottorato, mentre parecchie sedi riconoscono gli assegni di ricerca nella ricostruzione di carriera. Io ho sempre sostenuto che dovrebbereo essere riconosciuti sia gli assegni che le borse postdottorato. Un ricorso è lungo e costoso e l'esito non è scontato. Si potrebbe impostare come ricorso collettivo mettendo insieme un buon numero di interessati. Le spese si ridurrebbero e il ricorso avrebbe più forza.Occorre qualcuno o qualche sindacato che organizzi il ricorso e la raccolta delle procure presso il legale.La chiamata comporta la presa di servizio quasi immediata o entro 30 giorni. La chiamata può essere fatta se il posto rientra tra quelli disponibili fuori del blocco. In caso contrario l'amministrazione non può autorizzare la chiamata. cordialmente
Alberto Pagliarini

convenienza riscatti laurea e dottorato

Spett.le Prof.re Pagliarini,
mi chiamo xxxxxxxxxxxxxe sono unricercatore confermato dell’Università degli Studi di Messina.Le scrivo per richiederLe un parere riguardo l’opportunità di procedereal riscatto di 8 anni al fine della quiescenza.La domanda è stata fatta all’età di 28 anni (2001) e i periodi dariscattare sono i seguenti:5 anni di Diploma di Laurea (dal 01/11/1990 al 31/10/1995)3 di Dottorato di Ricerca (dal 01/11/1996 al 31/10/1999)Il riscatto degli 8 anni ai fini dell’indennità di buonuscita è statofatto subito (all’assunzione) e alla fine del corrente anno sarà completato.Dai conteggi effettuati dall’ Amministrazione Universitaria, l’importodell’onere ai fini della quiescenza è pari a 41.000 euro da rateizzarein 96 rate.La domanda che mi pongo è su che tipologia di riscatto effettuare, ecioè gli 8 anni integralmente, oppure un numero inferiore e sufficientea maturare, in tal modo, 40 anni di servizio all'età di pensionamento?In aggiunta, è possibile detrarre totalmente dal reddito, ai finifiscali, l'onere annuale di riscatto?RingraziandoLa anticipatamente per la risposta che vorrà darmi, Le porgoi miei più cordiali saluti xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
ha fatto bene a riscattare ai fini della buonuscita; l'onere del riscatto sarà ampiamente compensato. Ai fini di quiescenza è difficile dare un'unica risposta, poichè correlata alla sua presumibile carriera. Nella peggiore delle ipotesi, rimanendo ricercatore sino alla pensione, le converrebbe riscattare solo gli anni di laurea, perchè con il riscatto raggiungerebbe e andrebbe oltre i 40 anni di contributi. Passando associato o ordinario l'età pensionabule sale a 70 anni e non occorrono ulteriori anni di contributi per raggiungere i 40. In entrambi i due casi comunque i contributi versati con il riscatto sono totalmente utilizzabili con il metodo contributivo. Vi è inoltre la possibilità, riscattando solo la laurea, di chiedere la rateizzazione a 120 mesi senza interessi e l'onere annuo è totalmente detraibile fiscalmente. In definitiva, sia se resta ricercatore, sia se avanza di carriera, il riscatto va limitato solo agli anni di laurea per i benefici prima richiamati. cordialmente
Alberto Pagliarini

martedì 7 aprile 2009

trasferimento per docente appartenente a categoria protetta

Gent.mo Prof. Pagliarini,
sono un professore ordinario ormai da oltre 10 anni “fuori sede”. Le recenti restrizioni dei trasferimenti statali alle università hanno drasticamente ridotto le mie possibilità di rientro in sede nel triennio 2009-2011. Credo che però nel mio caso ci sia una residua possibilità. Come è noto esistono due livelli di vincoli per il turn over: un primo livello è di ateneo ed è connesso al superamento da parte degli stipendi del 90% del FFO. Nel mio caso l’Università che dovrebbe chiamarmi è tra quelle (almeno per ora) virtuose.. Il secondo livello di vincolo riguarda invece l’intero sistema universitario ed è stato introdotto con il D.L. 112/2008 e modificato con il D.L. 180/2008 (c.d. attenuazione del Min. Germini). Orbene gli stringenti vincoli previsti dal primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112/2008, (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/ 2008,) così come modificato dal DL. n. 180/2008 (convertito dalla Legge n. 1/2009) prevedono che le università che non superano il 90% FFO possono assumere, per ciascun anno, personale di ruolo pari al 50% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente; una quota non inferiore al 60% di tale somma è riservata all’assunzione di ricercatori o di contrattisti ex-Legge Moratti, non superiore al 10% per professori ordinari. Tutte le limitazioni di cui al comma 13 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette (rif. Comma 13 prima versione nella parte non modificata). Essendo di fatto, per le limitazioni del singolo bilancio universitario, le assunzioni parificate ai trasferimenti ed appartenendo io ad una categoria protetta (orfano per servizio, figlio di vittima del terrorismo, ecc.) credo che la mia chiamata possa essere, sotto il profilo dei vincoli finanziari, effettuata. Cosa ne pensa? Sono ben consapevole che la normativa è recente e che non esistono ancora regolamenti attuativi, ma conto sulla sua smisurata conoscenza della legislazione universitaria, che spesso è in grado di anticipare posizioni ministeriali solo successivamente esplicitate, per avere un primo “conforto” in materia. Nel ringraziarla di cuore per la Sua opinione e per quanto vorrà suggerirmi di fare. Cordialmente.
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caro collega
poichè non esiste alcuna norma che consenta ad una facoltà la chiamata diretta di un docente appartenente a categoria protetta, resta, per il suo caso, solo la possibilità di chiamata per trasferimento. Il trasferimento avviene per concorso richiesto da una facoltà e bandito dalla sede, per la l'attribuzione di un posto coperto finanziariamente. Dopo la valutazione comparativa dei partecipanti al concorso, la facoltà effettua la chiamata. Non può esserci, pertanto, un concorso per trasferimento riservato a un docente appartenente a categoria protetta. Se la facoltà dispone del budget, potrebbe, per superare le limitazioini imposte dal comma 13, chiamare il candidato appartenente a categoria protetta giudicato favorevolmente, semprechè l'amministrazione ritenga possibile tale chiamata fuori dei limiti fissati dal comma 13. Ritengo perciò sia necessario contattare preventivamente gli uffici preposti, per accertare la possibilità di attuare la predetta procedura e in caso positivo, muoversi sul preside e sulla facoltà per la richiesta di un posto di 1^ fascia a concorso per trasferimento. cordialmente
Alberto Pagliarini .