sabato 4 agosto 2018
Un saluto a tutti da mio padre e per mio padre
Mio padre non c'è più, ormai dal 25 aprile 2018, a 90 anni compiuti.
Ha fatto davvero un sacco di cose il mio babbo, con un interesse e curiosità verso il mondo intero, "bello perché vario".
C'è ancora chi gli scrive affinché l'esperto risponda, motivo per cui mi sono risoluto a dare anche qui la notizia che non c'è più.
Professore di Istituzioni di fisica matematica, ha sempre amato gli studenti e il funzionamento della cosa pubblica che ha avuto modo di amministrare con passione.
Fra i principi che ispiravano la sua azione, soleva ricordare:
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (costituzione)
Questo Paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera, se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere (Aldo Moro)
Post a cura di Fabio Pagliarini
sabato 8 febbraio 2014
riconoscimento servizio ai fini maturazione triennio di conferma
>
> Gentile Prof. Pagliarini,
> sono il responsabile del procedimento di conferma dei ricercatori presso l'università di ........ In questi giorni mi si è presentato il caso dell'eventuale conferma di un ricercatore.
> Mi spiego.
> Il ricercatore in questione era stato dichiarato vincitore di un concorso ed è stato assunto l'1.11.2009. Successivamente un altro candidato allo stesso concorso ha fatto ricorso nelle varie sedi riuscendo a far annullare il concorso e, quindi, il ricercatore che aveva preso servizio l'1.11.2009 ha cessato l'1.3.2012.
> Il concorso è stato rifatto e lo ha vinto di nuovo la stessa persona, la quale ha ripreso servizio in data
> 1.10.2013.
> Il problema che mi si pone è questo:
> il periodo di servizio dall'1.11.2009 all'1.3.2012 è da considerarsi utile ai fini della maturazione del triennio di servizio necessario per la conferma?
> Oppure la maturazione del triennio utile per la conferma in ruolo deve decorrere dall'1.10.2013?
> Purtroppo non mi è riuscito di trovare qualche norma che disciplini il caso in questione.
> Io sarei propenso a considerare utile il predetto periodo, ma non vorrei sbagliare.
> Le chiedo, gentilmente, un Suo sicuramente illuminato parere.
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Sig. Funzionario
dall'1/11/2009 all'1/3/2012 il ricercatore non confermato è stato
regolarmente retribuito e sono state operate e versate le ritenute
previdenziali e assistenziali. Pertanto quel periodo è pienamente
valido ai fini giuridici e, a mio avviso, anche a quelli economici. I
fini giuridici interessano tutti gli aspetti del rapporto di lavoro,
salvo quelli diversamente regolati da apposite norme. Poiché nessuna
norma prevede una interruzione del triennio di servizio necessario per
la conferma, quale quella verificatasi, interruzione subita dal
soggetto non per sua volontà, ne consegue, a mio avviso, per un
razionale buon senso, che il predetto periodo di servizio
effettivamente reso, debba essere considerato valido, ai fini della
maturazione del triennio. Cordialmente
Alberto Pagliarini
venerdì 13 settembre 2013
contratto di insegnamento a un ricercatore pensionato
Caro prof. Pagliarini,
sono un ricercatore universitario del dipartimento di Fisica di Pisa. Andrò
in pensione dal I novembre 2013. I colleghi mi chiedono di continuare almeno
l'attività didattica; in particolare mi è stato offerto il corso di
laboratorio di Fisica all'interno del prossimo TFA (tirocinio formativo
attivo, ma probabilmente cambierà nome). La domanda è semplice: potrò farlo
soltanto gratuitamente, oppure c'è modo di aver un qualche compenso?
In attesa di una sua cortese risposta,
ringrazio, saluto e ..... buon lavoro!
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caro collega
l'art. 23 comma 1 della legge Gelmini consente di attribuire ad un
pensionato un contratto annuale, rinnovabile per un massimo di 5 anni,
per l'affidamento di attività didattica. Il contratto può essere
gratuito o oneroso, secondo le procedure previste nel regolamento di
ateneo. Cordialmente
Alberto Pagliarini
lunedì 2 settembre 2013
chiamata di idonei con le vecchie norme
Gentile Prof. Pagliarini
le scrivo per un tema che è stato già trattato, ma che mi sembra abbia
ancora dei margini di incertezza. Sono Professore Associato presso
l'Università di Siena e ho conseguito una idoneità a PO nel 2010 presso Roma
Tre. Il mio Ateneo, a causa del suo dissesto finanziario, non ha mai fatto
chiamate negli ultimi anni e adesso mi trovo a cercare un altro Ateneo. Ho
avuto interessamenti da colleghi di altri Atenei, in questo mese, proprio
poco prima che escano i risultati delle abilitazioni. Nessuno, però, sa se
si possono fare ancora chiamate coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai
sensi della Legge 210/98 oppure se questi vengono parificati agli abilitati
secondo la legge Gelmini.
Spero che una sua chiara risposta possa aiutarmi.
Cordiali saluti
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caro collega
la chiamata può essere fatta da un qualsiasi ateneo sino alla durata
dell'idoneità (5 anni), in forza dell'art. 29, norme transitorie e
finali, comma 4, secondo le modalità indicate nello stesso comma.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
lunedì 22 luglio 2013
riconoscimento assegni ricerca nella ricostruzione di carriera
Gent.mo Prof. Pagliarini,
ritorniamo di nuovo sulla questione riconoscimento degli assegni di ricerca
ai fini della ricostruzione di carriera.
Siamo 3 ricercatori dell’Università di Perugia. Ultimamente il TAR
dell’Umbria ha respinto il nostro ricorso (e quello di almeno altre 2
persone) per la richiesta di riconoscimento degli assegni di ricerca al fine
della ricostruzione della carriera.
Le inviamo in allegato le nostre sentenze (sentenza xxxxxxxxxx.doc, sentenza
xxxxxxxxxxxx.doc, sentenza xxxxxxxxx.doc ).
Tenga conto che un altro ricercatore del nostro stesso Ateneo che ha invece
fatto un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la stessa
motivazione, ha ottenuto un parere favorevole all’accoglimento del ricorso
da parte del Consiglio di Stato. Le mandiamo in allegato il parere in
questione (parere_CDS_3250_2010.doc).
Visto le numerose sentenze favorevoli menzionate nel suo blog, pensavamo di
ricorrere al Consiglio di Stato. Ci farebbe molto piacere avere un suo
parere sulla fondatezza delle motivazioni del TAR dell’Umbria e, se
possibile, un consiglio sull’opportunità di continuare l’azione legale.
La salutiamo cordialmente e La ringraziamo per il suo prezioso lavoro che è
sempre di grande aiuto per la nostra comunità.
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cari colleghi
le sentenze del TAR Umbria creano davvero una Babele
giurisprudenziale. TAR di diverse regioni hanno da tempo emesso
sentenze favorevoli; vi sono due decisioni del Consiglio di Stato
favorevoli, emesse nel 2007; vi è il parere favorevole espresso il
12/1/2011 dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica; vi è una realtà del diritto di
riconoscimento degli assegni di ricerca nella ricostruzione di
carriera messa in atto da quasi tutte le sedi universitarie italiane,
da più o meno tempo; vi sono pareri favorevoli espressi da diversi
organismi superiori. In siffatta realtà di riconoscimento di un
diritto, operante da anni, un TAR va controcorrente, ignorando tutto e
nelle sentenze emanate afferma "che trattasi di previsione comportante
rilevanti oneri di spesa per le finanze pubbliche". Ma questa spesa è
già da anni in carico alle finanze pubbliche di quasi tutte le
università! Quindi il carico complessivo di tale spesa non può
ritenersi rilevante perché al carico già in atto si aggiunge solo
quello di un'altra sede. Se a quanto sopra si aggiungono le
motivazioni di fatto e di diritto espresse dal TAR per respingere il
ricorso, motivazioni a dir poco illogiche e irrazionali, si addiviene
alla conclusione che la sentenza va impugnata al Consiglio di Stato,
anche per motivi di incostituzionalità, perché un diritto già
riconosciuto a quasi tutti i docenti delle università italiane, non
può non essere riconosciuto solo a quelli di una università. In uno
stato di diritto siamo all'assurdo di un diritto riconosciuto a molti
e non a pochi soggetti giuridici uguali.
Questo è il mio parere. Cordialmente
Alberto Pagliarini
domenica 14 luglio 2013
possibilità di doppia affiliazione con impegno a tempo definito, tra università straniera e università italiana
Gentilissimo Prof. Pagliarini,
anche dall'estero seguo con interesse e sincero apprezzamento il suo blog che fornisce utili delucidazioni sul funzionamento
del sistema accademico italiano.
Le scrivo sperando di trovare un chiarimento sulla possibilita' di mantenere doppia affilizione tra universita' Italiana e universita' straniera con impegno di lavoro part-time in entrambi gli istituti
1) Sono un docente universitario (Associate Professor/Reader) presso un' Universita' straniera
2) A seguito di vittoria di concorso (comprendente possibilita' di "trasferimento" da atenei italiani o stranieri) e conseguente nomina da Professore Associate presso un Ateneo Italiano, sto valutando la possibilita' di mantenere doppia affiliazione, come ormai prassi sempre piu' comune a livello internazionale, assumendo in entrambe le universita' un impegno di lavoro part-time non superiore al 50%.
3) Ho gia' discusso della cosa presso la mia universita' di appartenenza all'estero e mi hanno dato approvazione in principio, confermando che la cosa sia assolutamente fattibile (una volta messo in regime di part-time in sostanza non ci sono in quell paese vincoli al tipo di attivita' lavorativa nel tempo residuo a disposizione a patto di non superare il limite orario settimanale di ore, dunque in situazioni di 50-50 60-40 o similari).
4) Del resto la legge Gelmini"n. 240 del 30/12/2010 all'Art 6 comma 12 sembra consentire la cosa, a patto di essere a regime di tempo parziale (o tempo definito in termini accademici, cioe' al 50% dell'impegno a tempo pieno).
"I professori e i ricercatori a tempo definito ... possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali"(art.6, comma 12)"
5) Putroppo invece facendo seguito a discussione con ufficio personale dell'Ateneo Italiano, prima della presa di servizio non ancora avvenuta, mi si e' detto che la cosa non sarebbe possibile alla luce del divieto di cumulo di pubblichi impieghi secondo la legge '57.
Il personale amministrativo sostiene che "incarichi" posso essere consentiti ma a patto di non costituire lavoro subordinato. In altri termini dovrei dare le dimissioni dalla mia posizione a tempo indeterminate presso l'universita' straniera ed eventualmente mantenere rapporti di collaborazione occasionale ad incarico.
In realta' l'ufficio fa riferimento ad una frase del regolamento interno in cui si dice "ferma la disciplina in material di divieto di cumulo di impieghi pubblici o private alla normative vigente". Tale frase del resto indica semplicemente che si deve fare riferimento alla normative vigenti, non che non ci sia possibilita' di cumulo di impieghi pubblici o private in ogni circostanza.
6) Per essere precisi la condizione di "senza vincolo di subordinazione" per svolgere funzioni di didattiche e di ricerca presso enti publici o private e' esplicitamente menzionata solo (per ovvi motivi) per il professore in regime di tempo pieno:
All'art 6 comma 10:
......I professori e i ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non rappresenti detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza. (art 6 comma 10)
Tra l'altro la legge prevederebbe art 6 comma 1 la stipula di convenzioni tra universita' per professori a tempo pieno per attivita' di didattica e ricerca.
7) Non e' un caso che la stessa frase nel caso di professori a tempo definito (art 6., comma 12) sopramenzionato non preveda la condizione "senza vincolo di subordinazione".
8) Ho fatto qualche ulteriore ricerca e sembra infatti che negli scorsi anni a partire dalla lege del '57 ci siano stati significativi cambiamenti in termini di incompatibilita' in particolare per quanto riguarda posizioni con impegno PART-TIME, per le quali sono state introdotte una serie di deroghe alle incompatibilita 'di base
Allego un estratto di un sommario molto interessante dal seguente link:
http://www.unipi.it/ateneo/personale/t-a/formazione/attivita/busico.doc (si vedano Appendici normative)
5. Deroghe soggettive al regime delle incompatibilità: il personale in part-time c.d. ridotto
Accanto a deroghe oggettive al regime delle incompatibilità per il pubblico dipendente, l'attuale ordinamento (art.1, commi 56-58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamato dall'art.53 del D.lgs. n. 165 del 2001) prevede deroghe soggettive a favore del personale in part-time c.d. ridotto (vale a dire con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno) .
L'art.53, comma 1 del D.lgs. n. 165 prevede, infatti, che "resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Il successivo comma 6 dell'art.53 aggiunge che "i commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali".
Sul tema delle incompatibilità ed il loro superamento per il personale in part-time, cfr.: D'ANTONA, Part-time e secondo lavoro dei dipendenti pubblici, in Giorn. dir. amm., 1997,123; GUARISO, Incompatibilità del pubblico dipendente: l'impossibile quadratura del cerchio, in Riv. crit. dir. lav., 1997,701; SANTUCCI, Il lavoro part-time, in CARINCI-ZOPPOLI (a cura di), Il lavoro nelle pp.aa., Torino, 2004,602.
Le sarei molto grado se mi potesse dare un parere in merito alla compatibilita' e possibilita' di assumere una jointed position, in stile internazionale, tra una unviersita' italiana ed una straniera, con un impegno a tempo a ringrazio in anticipo per l'attenzione e per l'eccezionale servizio di informazione e supporto che sta dando da anni nel settore.
Distinti Saluti,
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Molti colleghi a livello nazionale si sono mostrati entusiasti alla cosa, ed interessati alla possibilita' di vedere un chiarimento nella direzione, immagino anche voluta dal legislatore, di internazionalizzare del sistema universitario italiano.
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caro collega
il funzionario che ha espresso in modo dogmatico la sua
interpretazione sulla non applicabilità dell'art. 6 comma 12 della
legge Gelmini, ha, di fatto, reso inefficace e inapplicabile una norma
contenuta in una legge dello Stato che, per un principio generale,
deve essere applicata e rispettata da tutti. Infatti, con la sua
interpretazione di agganciare quella norma alla legge 57 che vieta il
cumulo di impieghi per il pubblico dipendente e a un regolamento
interno che non ha forza di legge, il funzionario ha, forse senza
rendersene conto, ritenuto errata la norma predetta, perché non
applicabile ai docenti a tempo pieno, non citati nella norma, non è
applicabile neppure ai docenti a tempo definito, espressamente citati
nella norma, quindi non è applicabile a nessun docente. Ma, allora,
per renderla applicabile Il legislatore avrebbe dovuto revocare la
legge 27 sul cumulo? Non lo poteva fare essendo la legge 27 una legge
di carattere generale che regolamenta tutto il pubblico impiego. Il
legislatore avrebbe dovuto specificare "in deroga alla legge
27......"? Non lo poteva fare per evidenti motivi di
incostituzionalità. Dov'è l'errore. Aver agganciato quella norma alla
figura tipica di un pubblico dipendente, alla quale appartiene anche
il docente a tempo pieno. Con ciò ignorando che il docente a tempo
definito è una figura giuridica atipica del pubblico impiego il cui
rapporto di lavoro è regolato da norme diverse da quelle valide per
il pubblico impiego e per i docenti a tempo pieno. E' sufficiente
ricordare che i docenti a tempo definito possono addirittura essere
titolari di partita IVA ed esercitare libera attività professionale,
cosa non consentita ai docenti a tempo pieno e ai pubblici dipendenti
che possono esercitare attività professionale solo ottemperando a
precisi limiti, vincoli autorizzativi e procedure fissate da apposite
norme.
In conclusione, caro collega, parli ancora una volta con il
funzionario e chiarisca i termini della questione secondo gli
intendimenti sopra espressi. Se vuole può utilizzare anche questa mia
risposta. Se il funzionario persiste nella sua errata interpretazione
della norma, non resta che rivolgersi alla giustizia amministrativa
che, sicuramente, dichiarerà illegittima la non applicabilità
dell'art. 6 comma 12. Purtroppo, questo è uno dei mali della nostra
burocrazia, quello che io ho chiamato "certezza della potenza
burocratica", certezza che, in alcuni casi, diventa vero e proprio
abuso di potere. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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mercoledì 12 giugno 2013
dimissioni dal servizio e revoca delle stesse
Gent.mo Prof. Pagliarini,
gradirei da Lei una informazione relativa alla quiescenza per pensionamento per anzianità.
Sono un assoiato di 65 anni con 41 anni di lavoro effettivo svolto nell'Università di Bari. Ho quindi diritto alla quiescenza. Ho fatto domanda di pensione a partire dal 1.11.2013 e sembra che sia stato emesso il Decreto Rettorale in tal senso. Per sopraggiunti motivi avrei necessità di sospendere la procedura avendo la facoltà di restare in servizio fino ai 70 anni avendo aderito alla Legge Gelmini. A Suo parere e quindi secondo legge è possibile recedere dalla richiesta di pensionamento prima della data stabilita e quale secondo Lei dovrebbe essere la procedura consentita? Alcuni funzionari dell'Università parlano di impossibilità per un ripensamento ma a me sembra dificile pensare che non si possa rivedere una situazione che vede un iter non completato (dimissioni dal prossimo 1.11.2013).
RingraziandoLa per la cortese attenzione ed in attesa di un Suo sollecito riscontro. porgo distinti saluti
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caro collega
per motivi di salute connessi alla mia età, 85 anni, da diversi mesi ho fortemente ridotto la mia attività di consulenza gratuita fornita da oltre venti anni a migliaia di colleghi. Risponderò a qualcuno, sino a quando mi sarà possibile farlo. Scrivo questo anche per informazione ad altri colleghi. Rispondo al tuo quesito. Per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato la revoca delle dimissioni può essere presentata dal dimissionario ed accettata dall'amministrazione sino a quando non sia stato formalizzato e notificato il relativo D.R. di accettazione delle dimissioni. Il comportamento può essere diverso da sede a sede. A Roma, La Sapienza, anche in caso di DR già emanato la revoca può essere eccezionalmente accettata, per una sola volta, purché presentata almeno 6 mesi prima della data di cessazione dal servizio. In qualsiasi altro caso è respinta. A Bari pare siano più rigidi. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sabato 9 febbraio 2013
aspettativa per ricercatori non confermati
Gentile Professor Pagliarini,
vorrei sapere per cortesia se l'articolo 7 della legge Gelmini vale
solo per i Professori e Ricercatori confermati, o se puo' essere
valido anche per quelli non confermati.
Ho vinto una posizione di ricercatore nel 2011 (con una pre-Gelmini,
percui e' a tempo interminato).
A quel tempo ero avevo una posizione di postdottorato all'estero. Ora
ho necessita' di tornare all'estero per completare parte della mia
ricerca (cosa che proprio non posso fare in Italia), e avrei
l'appoggio, anche economico, del Professore che mi ha ospitato
all'estero. Purtroppo nel mio dipartimento italiano mi e' stato detto
che la cosa non e' possibile, perche' incompatibile con la posizione
di ricercatore.
Ho per questo bisogno di sapere se la legge italiana mi concede di
usufruire di una aspettativa senza assegni, pur essendo io un
ricercatore non ancora confermato, e se posso avere in qualche modo la
possibilita' di andare all'estero per un periodo. Se si, valgono
sempre i cinque anni?
La ringrazio moltissimo per la cortese attenzione
Con i migliori saluti
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gentile dottoressa
l'art.7 della legge Gelmini recita " i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda.......". I ricercatori non confermati sono ricercatori e se il legislatore avesse voluto escluderli, avrebbe espressamente scritto "esclusi i ricercatori non confermati". Pertanto, io ritengo che la domanda per l'aspettativa senza assegni, sino a un massimo di 5 anni, possano farla anche i ricercatori non confermati. Ormai, ogni sede interpreta e applica le norme secondo gli intendimenti dei funzionari che possono essere diversi da sede a sede. Le suggerisco di presentare la domanda e attendere l'esito. Nel frattempo cerchi di sapere se in qualche altra sede l'aspettativa è stata concessa anche a ricercatore non confermato. Potrà servire in caso di diniego. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 30 gennaio 2013
aspettativa per nuovo rapporto di lavoro all'estero
Mi permetto di disturbarLa per porle un
quesito.
Mio marito è un Prof.associato di ruolo. Ha vinto un concorso
come professore associato in un'università all'estero, ma l'ateneo in
questione prima di assorbirlo definitivamente nell'organico, richiede
sia svolto un periodo di prova per un anno.
Chiaramente, questa
possbilità non vorremmo perderla, ma neanche rinuciare preventivamente
all'incarico attuale in Italia.
Volevo chiederLe se mio marito può
chiedere alla sua Università un anno sabbatico per poter svolgere
questo periodo di prova, o se, invece, sarebbe meglio chiedere
l'aspettativa, perchè temo che chiedendo l'anno sabbatico possa
ricadere in regime di incompatibilità!
La ringrazio per la Sua
cordiale risposta.
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gentile signora
l'anno sabbatico è pienamente incompatibile, come lei dice. Non è possibile durante l'anno sabbatico instaurare
un secondo rapporto di lavoro. Può invece utilizzare il comma 1 dell'art. 7 della legge Gelmini che consente l'aspettativa senza assegni per un massimo di 5 anni, con il benestare del dipartimento di appartenenza. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 26 dicembre 2012
nomina e stato giuridico
Gent.mo Prof. Pagliarini,
Sono stato nominato da pochi giorni Professore Associato (con presa di servizio 28/12/2012) con procedura "pre-Gelmini", ai sensi dell'art. 29, comma 4.
Per poter andare in pensione a 70 anni è necessario che eserciti opzione per la Legge Moratti? O invece l'applicazione del famoso comma 17 è per me automatica (essendo stato assunto dopo il 2005)?
Ringraziandola di cuore per il fondamentale servizio che rende all'intera comunità universitaria,
Con i migliori auguri per le prossime festività e per il nuovo anno,
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caro collega
la nomina ad associato e' stata fatta applicando le procedure delle norme esistenti prima della legge Gelmini. In conseguenza la sua posizione giuridica rientra nello stato giuridico antecedente la legge Gelmini, anche ai fini della pensionabilita'. Pertanto per poter usufruire del comma 17 della legge Moratti deve, necessariamente, esercitare il diritto di opzione previsto nella stessa legge.
Ringrazio e ricambio gli auguri. Cordialmente
Alberto Pagliarini
martedì 25 dicembre 2012
nomina e presa di servizio termini giuridici ed economici
Gent.mo Prof. Pagliarini
mi permetto di rinviare la mail spedita il 14 dicembre perchè domani abbiamo un Senato Accademico e la Sua illuminante risposta potrebbe portarci in una direzione piuttosto che in un'altra.
Il quesito deriva dalla necessità di approvare la presa di setvizio di 6 idonei di prima fascia entro il 2012 per evitare di cadere nel vincolo normativo che per ogni PO che prende servizio l'Ateneo deve prevedere almeno un concorso da ricercatore tipologia B, con tutto quello che comporta. Trattasi di 6 colleghi che hanno preso l'idoneità nel 2010 e sono stati tutti chiamati dalle rispettive Facoltà nel rispetto di quanto previsto dai piani triennali delle stesse.
Il problema è che il piano triennale precedente faceva riferimento al triennio 2010-2012 quando ancora i nuovi vincoli rispetto ai ricercatori di tipologia B che, invece, sono previsti per il triennio 2013-2015.
Se potessimo prevedere la presa di servizio dei Colleghi entro la fine del 2012, con decorrenza giuridica, forse, potremmo non cadere in quel baratro rappresentato dai tanti paletti disposti.
RingraziandoLa anticipatamente per i chiarimenti che vorrà darmi, Le porgo distinti saluti
xxxxxxxxxxxxxxx
Da: "xxxxxxxxxxxx
A: "pagliarini alberto"
Inviato: Venerdì, 14 dicembre 2012 23:24:23
Oggetto: Presa di servizio: termini giuridici ed economici
Egregio Prof. PAGLIARINI
Il momento caotico che sta passando il sistema universitario e' a Lei ben noto e quindi non mi dilungo in premesse per Lei assolutamente scontate.
Vado quindi direttamente al punto: e' possibile oggi, come lo e' stato in passato nel Sistema Universitario del nostro Paese, disgiungere il concetto di "termini giuridici" della presa di servizio di un docente da quello di "termini economici"?
Colgo l'occasione per ringraziarLa per il prezioso servizio offerto con competenza e professionalità indiscusse per aiutare tanti a districarsi nella giungla in cui stiamo vivendo.
Cordiali saluti
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gentile collega
la questione: chiamata, nomina e conseguente presa di servizio per i professori di 1^ fascia, idonei sui concorsi banditi dal 2008, è inverosimilmente e legislativamente ingarbugliata per effetto di successive leggi che hanno fissato blocchi e vincoli alle assunzioni, molto forti per le cosiddette università non virtuose. E' pertanto impensabile poter dare una risposta univoca alle domande poste. Una risposta l'ho data prendendo a riferimento il comma 4 dell'art.18 (per un errore di digitazione nella risposta è indicato l'art. 28) della legge Gelmini. Quella risposta può valere solo per le università virtuose e nel rispetto del piano triennale e dei diversi vincoli, più leggeri per queste università. Posso comunque affermare che non ha senso parlare di nomina e presa di servizio solo ai fini giuridici, perché con la formale presa di servizio inizia il rapporto di lavoro effettivo e, quindi la corrispondente attribuzione della retribuzione, con la quale è concretizzato il fine economico oltre che quello giuridico. La questione richiamata all'inizio ha avuto e continua ad avere risvolti anche parlamentari: interrogazioni e proposte di emendamenti a disegni di legge. La soluzione legislativa al problema che investe alcune centinaia di idonei con le vecchie norme, non c'è ancora. E' auspicabile che il nuovo governo e il nuovo parlamento risolvano la questione anche perché vi sono profili di incostituzionalità sul trattamento delle diverse figure di idonei con gli stessi diritti, solo perché appartenenti a sedi diverse. Allego una ottima relazione sulla questione idonei che tratta in modo chiaro ed esaustivo, almeno sino ad oggi, la questione. Auguri di Buon Natale e cordialità
Alberto Pagliarini
venerdì 30 novembre 2012
riconoscimento posizioni apicali ai professori di 1^ e 2^ fascia
Gent.mo prof. Pagliarini,
La disturbo per porLe il seguente quesito: sono un Professore Straordinario di Medicina Interna, e, dal punto di vista assistenziale, mi stata assegnata, da alcuni anni, la sola responsabilità di una struttura semplice.
Il D.I. 9 novembre 1982 equiparava il professore ordinario o straordinario di materie cliniche al “primario”.
Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, all’articolo 5 comma 4 afferma che “Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida, comunque la responsabilita' e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonche' al coordinamento delle attivita' sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilita' e la gestione di analoghi programmi puo' essere affidata, in relazione alla minore complessita' e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilita' rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice”.
Secondo il suo giudizio, in termine “rispettivamente” riportato dell’ultima riga, va interpretato nel senso che per il professore ordinario il programma infra o interdipartimentale deve essere assimilato a quello di struttura complessa, e per il professore associato assimilato a quello di struttura semplice ?
So bene quanto l’argomento sia controverso, ma un suo punto di vista mi sarebbe di estremo aiuto.
Colgo l’occasione per ringraziarLa sentitamente e inviarle i miei più sinceri saluti e i sensi della mia profonda stima
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caro collega
leggendo attentamente il comma 4 dell'art. 5 si rilevano differenze sostanziali tra gli affidamenti possibili previsti ai professori ordinari e quelli previsti ai professori associati, entrambi privi della direzione di una struttura semplice o complessa. Per i professori ordinari il direttore generale, sentito il rettore, procede comunque all'affidamento senza alcun limite sulla complessità e rilevanza dello stesso. Per i professori associati invece la norma prevede che il direttore generale può procedere all'affidamento con il vincolo della minore complessità e rilevanza dello stesso. Vi è quindi una sostanziale diversità procedurale, obbligo per gli ordinari e solo possibilità per gli associati, e una sostanziale diversità sulla qualità e rilevanza dell'affidamento che deve essere minore per gli associati e senza alcun vincolo per gli ordinari. Ovviamente ciò comporta che ai fini della assimilazione, a tutti gli effetti, della responsabilità di una struttura semplice o complessa, il legislatore ha distinto, usando la locuzione rispettivamente, l'assimilazione di una struttura complessa per gli ordinari e di una struttura semplice per gli associati. Questo è il mio parere e la mia interpretazione della norma. Ritengo che qualsiasi interpretazione diversa è viziata da una forzatura ad usum Delphini. Cordialmente
Alberto Pagliarini
venerdì 23 novembre 2012
ricostruzione di carriere domanda entro un anno dalla conferma
Gent.imo Professore.
sono professore associato presso l'Università degli studi di xxxxxxxxxxx.
Ho preso servizio come ricercatore il 1^0 Novembre 1998 e come associato
il 1^0 Dicembre 2006, ottenendo la conferma tre anni dopo.
Ho omesso, per mia dimenticanza, di chiedere la ricostruzione di carriera
entro un anno dalla presa di servizio come associato.
Ho presentato la domanda in questi giorni e l'Amministrazione si riserva
di valutare il
mio caso. Mi e' stato comunque detto che facilmente potrei ottenere
una risposta negativa e non vedere riconosciuta la mia tardiva richiesta,
perche' è ormai scaduto il tempo di presentazione della domanda.
Vorrei conoscere, se possibile, la Sua opinione al riguardo.
La pregherei, per cortesia, di omettere il mio nome.
RingraziandoLa anticipatamente per l'attenzione, Le porgo cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
il termine temporale di un anno, per presentare la domanda di ricostruzione di carriera dopo la conferma, è ordinatorio, non perentorio. Se l'amministrazione lo considera perentorio e respinge la domanda, non resta che ricorrere al TAR. Se ben ricordo esistono sentenze favorevoli al ricorrente. Cordialmente
Alberto Pagliarini
venerdì 2 novembre 2012
chiamata di un professore ordinario interno
Egr. Prof. Pagliarini,
ti disturbo per chiederti lumi su una questione URGENTE attinente alla normativa universitaria, e ti prego quindi di scusarmi in anticipo, ma ti reputo uno dei pochissimi ben informati in materia!
In particolare, il mio problema è il seguente: io sono un PA in servizio presso l'Universtà degli Studi dell'Aquila, e ho conseguito un'idoneità di prima fascia nel 2010. La mia Università mi ha già chiamato (nel 2010) ma non ho potuto prendere servizio per le note restrizioni sul 90%. Adesso, a valle della distribuzione di questi giorni da parte del MIUR delle disponibilità in termini di Punto Organico Equivalente per le assunzioni nel 2012, si è scatenata una ridda di voci sulle modalità di utilizzo di tali fondi. Come certo saprai ci sono decine di vincoli, ma il mio dubbio è a monte, ed è relativo al costo della mia presa di servizio. Costa 1 POE intero, oppure trattandosi di "promozione" interna costa solo 0.3 POE (ovvero il delta tra il costo equivalente di un PO e di un PA)? Io mi sono riferito alla circolare Masia che ti allego e quindi propendo per 0.3, ma altri all'interno del mio ateneo dicono che è superata!
Qual è il tuo autorevole parere in merito?
Grazie mille in ogni caso e ti saluto cordialmente rinnovandoti il mio sincero attestato di stima,
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
la circolare Masia non è stata allegata. Tuttavia ritengo che gran
parte dei vincoli posti per le chiamate hanno lo scopo di contenere i
costi della nuova chiamata, Pertanto il costo reale di un PO chiamato
da una sede presso la quale lo stesso era PA, è pari allo 0,3 del POE
e, quindi il predetto principio di contenimento della spesa è
salvaguardato. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 17 ottobre 2012
ricostruzione di carriera servizio di dirigente medico
Gent.mo prof. Pagliarini,
La disturbo per porLe il seguente quesito:
Nella ricostruzione di carriera del professore associato, é riconoscibile il servizio svolto in qualità di Dirigente medico ospedaliero (universitario e non)? Se sì, qual'é la normativa di riferimento?
In attesa di Sue comunicazioni e ringraziandoLa per la cortese collaborazione, Le porgo i miei più cordiali saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
la risposta è no, non può essere riconosciuto non essendo previsto nell'art. 103 del DPR 382/80. I servizi riconosciuti sono solo quelli di docenza a vario titolo prestati nell'università. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 10 ottobre 2012
ricostruzione carriera e supplenze durante straordinariato
Gentile Prof. Pagliarini,
le sono grato, come tutti del resto, per il suo impagabile aiuto nel gestire le tante "banali" problematiche nei rapporti con le rispettive Amministrazioni.
Desidero farle una domanda circa la ricostruzione della carriera da professore ordinario:
nel periodo di straordinariato (che non è da considerare ai fini della ricostruzione) ho svolto per tre anni una docenza presso altro Ateneo come "professore supplente" assegnata in seguito al classico bando pubblico di Ateneo. Considerato che la norma (dell'art. 103 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382) include il servizio di "supplente" tra quelli riconoscibili e che i riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili e considerato che nei tre anni di straordinariato non viene riconosciuto nulla, secondo Lei, si può richiedere tale periodo ai fini della ricostruzione della carriera (ovviamente sempre per 1/3 del periodo).
Qual è la sua impressione in merito?
Nel ringraziarla anticipatamente per la cortese disponibilità, invio cordiali saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
la ricostruzione di carriera avviene prendendo in considerazioni solo eventuali servizi espletati prima dell'accesso al nuovo ruolo. Pertanto non possono essere considerati gli anni di straordinariato, essendo già avvenuto l'accesso al nuovo ruolo che inizia con lo straordinariato e conseguentemente anche eventuali servizi di supplenza espletati durante lo straordinariato. Cordialmente
Alberto Pagliarini
martedì 9 ottobre 2012
età pensionabile per i professori ordinari
Caro Alberto,
sono Enrico Primo Tomasini, ordinario di Misure Meccaniche e Termiche presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, ANCONA, e mi permetto di scriverTi allegando un tuo documento che ho ricevuto da Michele Gasparetto del Politecnico di Milano.
Come vedi l’argomento è l’età di pensionamento e mi rivolgo a Te sperando che ci possa dare una mano. Siamo infatti un gruppo di professori, che il nostro Rettore vuole mandare in pensione a 68 anni, come ha già fatto per altri colleghi.
A fronte delle nostre richieste di chiarimento del perché nelle altre Università d’Italia si va in pensione a 70 anni, non ha mai voluto rispondere.
Finalmente per domani pomeriggio ha indetto una riunione per darci chiarimenti.
Ti sarei molto grato se potessi aggiornarci con le ultime leggi il documento allegato, che ti mando, in modo da avere qualche elemento per discutere le Sue argomentazioni.
So che nel campo sei molto preparato e ti ringrazio anche a nome di tutti i colleghi per quello che ci potrai mandare (Scusami anche se so che il tempo è poco.)
Grazie ancora di vero cuore e ricevi i nostri più sinceri saluti e i sensi della nostra profonda stima.
xxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
l'errata interpretazione del comma 17 dell'art. 1 della legge Gelmini, per cui alcune sedi hanno portato a 68 anni l'età pensionabile dei professori ordinari, è stata sconfessata da una ampia giurisprudenza, Diverse sentenze di TAR, una più recente è quella del TAR Emilia Romagna n. 116 del 13/1/2012, una sentenza del Consiglio di Stato n. 3056 del 23/5/2011, 3 Ordinanze del Consiglio di Stato, hanno inequivocabilmente stabilito che l'età pensionabile dei professori universitari è al compimento del 70° anno di età. L'università di Pisa e La Sapienza di Roma che erano state tra le prime a portare a 68 anni l'età pensionabile, hanno annullato i decreti di pensionamento e, per autotutela, si sono adeguate alla giurisprudenza predetta. Non vi è nessun valido motivo per continuare ad applicare l'errata interpretazione della norma predetta. Se ciò accade in qualche sede si rende indispensabile un ricorso al TAR con risultato sicuramente favorevole ai ricorrenti. Cordialmente
Alberto Pagliarini
domenica 16 settembre 2012
obbligo del nulla osta per compiti didattici presso altro ateneo
Gentile Prof. Pagliarini,
innanzitutto grazie per il Suo servizio di informazione che è spesso decisivo nell'orientamento in questa giungla che è diventato il sistema universitario e la normativa che lo regola.
Le scrivo per avere, se possibile, un'informazione riguardo i nulla osta per incarico didattico fuori ateneo: tali nulla osta, necessari per assumere un incarico retribuito di didattica ufficiale in altro ateneo, sono comunque indispensabili anche se l'incarico è a titolo gratuito?
Mi saprebbe indicare la fonte normativa in cui trovare una risposta?
La ringrazio molto,
con molta stima
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
dall'art. 6 della legge Gelmini, commi 10 e 11 può rilevare l'obbligo del nulla osta necessario per accertare il rispetto dei doveri istituzionali del docente che svolge didattica, anche retribuita, presso altro ateneo. Quel "anche retribuita" non esclude l'obbligo nel caso di compito didattico gratuito. Occorre poi, per il comma 11, una specifica convenzione tra i due atenei. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sull'obbligo di residenza
Prof. Pagliarini,
Avrei un quesito riguardante l'obbligo di residenza per Professori e Ricercatori di ruolo.
Le faccio subito il mio caso particolare.
Sono Ricercatore di ruolo presso la Libera Universita' di Bolzano ed ho la mia
residenza a Trento che dista 50km da Bolzano.
Mi sa dire se sono obbligato a cambiare la mia residenza e dover quindi cercare
una nuova casa per me e la mia famiglia anche residendo a soli 50km dal posto di lavoro?
Sperando in una sua risposta le porgo i miei piu' cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
l'obbligo della residenza non è tassativo. Le regole per tale obbligo sono fissate nel regolamento di ateneo. E' possibile fare domanda al rettore per ottenere l'autorizzazione a risiedere in località distanti anche 50 km. Vi sono sedi che addirittura hanno previsto l'automatica autorizzazione, senza richiesta al rettore, per risiedere in località entro il raggio di 100 km. dalla sede. Consulti il regolamento del suo ateneo e se nulla è previsto faccia domanda al rettore. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 22 agosto 2012
aspettativa di 5 anni art. 7 legge Gelmini
Gentile Prof. Pagliarini,
sono Ricercatore Confermato (presa di servizio: marzo 2006, conferma: marzo 2009) e mi è stata offerta una posizione da Associate professor presso un ateneo inglese. Sarebbe una posizione permanente soggetta a conferma dopo un anno di servizio (probation period).
Mi chiedevo se una tale posizione rientra nelle "attività" di mobilità previste dall'art. 7 della Legge Gelmini e quindi mi permette una aspettativa di 5 anni e se è compatibile con il mio status di ricercatore.
O eventualmente le sarei grata se potesse suggerirmi un'altra soluzione.
Ovviamente l'ateneo inglese provvederà al mio trattamento economico e previdenziale.
Ringraziando, porgo cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxx
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gentile collega
l'aspettativa di 5 anni senza assegni, prevista nei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge Gelmini, può essere utilizzata sia dai professori che dai ricercatori. Può fare domanda al rettore ed è necessario il parere favorevole della facoltà e del dipartimento di appartenenza. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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