sabato 9 febbraio 2013

aspettativa per ricercatori non confermati

Gentile Professor Pagliarini, vorrei sapere per cortesia se l'articolo 7 della legge Gelmini vale solo per i Professori e Ricercatori confermati, o se puo' essere valido anche per quelli non confermati. Ho vinto una posizione di ricercatore nel 2011 (con una pre-Gelmini, percui e' a tempo interminato). A quel tempo ero avevo una posizione di postdottorato all'estero. Ora ho necessita' di tornare all'estero per completare parte della mia ricerca (cosa che proprio non posso fare in Italia), e avrei l'appoggio, anche economico, del Professore che mi ha ospitato all'estero. Purtroppo nel mio dipartimento italiano mi e' stato detto che la cosa non e' possibile, perche' incompatibile con la posizione di ricercatore. Ho per questo bisogno di sapere se la legge italiana mi concede di usufruire di una aspettativa senza assegni, pur essendo io un ricercatore non ancora confermato, e se posso avere in qualche modo la possibilita' di andare all'estero per un periodo. Se si, valgono sempre i cinque anni? La ringrazio moltissimo per la cortese attenzione Con i migliori saluti xxxxxxxxxxxxxxx ---------------------------------------------------------- gentile dottoressa l'art.7 della legge Gelmini recita " i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda.......". I ricercatori non confermati sono ricercatori e se il legislatore avesse voluto escluderli, avrebbe espressamente scritto "esclusi i ricercatori non confermati". Pertanto, io ritengo che la domanda per l'aspettativa senza assegni, sino a un massimo di 5 anni, possano farla anche i ricercatori non confermati. Ormai, ogni sede interpreta e applica le norme secondo gli intendimenti dei funzionari che possono essere diversi da sede a sede. Le suggerisco di presentare la domanda e attendere l'esito. Nel frattempo cerchi di sapere se in qualche altra sede l'aspettativa è stata concessa anche a ricercatore non confermato. Potrà servire in caso di diniego. Cordialmente Alberto Pagliarini

mercoledì 30 gennaio 2013

aspettativa per nuovo rapporto di lavoro all'estero

Mi permetto di disturbarLa per porle un quesito. Mio marito è un Prof.associato di ruolo. Ha vinto un concorso come professore associato in un'università all'estero, ma l'ateneo in questione prima di assorbirlo definitivamente nell'organico, richiede sia svolto un periodo di prova per un anno. Chiaramente, questa possbilità non vorremmo perderla, ma neanche rinuciare preventivamente all'incarico attuale in Italia. Volevo chiederLe se mio marito può chiedere alla sua Università un anno sabbatico per poter svolgere questo periodo di prova, o se, invece, sarebbe meglio chiedere l'aspettativa, perchè temo che chiedendo l'anno sabbatico possa ricadere in regime di incompatibilità! La ringrazio per la Sua cordiale risposta. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------------------- gentile signora l'anno sabbatico è pienamente incompatibile, come lei dice. Non è possibile durante l'anno sabbatico instaurare un secondo rapporto di lavoro. Può invece utilizzare il comma 1 dell'art. 7 della legge Gelmini che consente l'aspettativa senza assegni per un massimo di 5 anni, con il benestare del dipartimento di appartenenza. Cordialmente Alberto Pagliarini

mercoledì 26 dicembre 2012

nomina e stato giuridico

Gent.mo Prof. Pagliarini, Sono stato nominato da pochi giorni Professore Associato (con presa di servizio 28/12/2012) con procedura "pre-Gelmini", ai sensi dell'art. 29, comma 4. Per poter andare in pensione a 70 anni è necessario che eserciti opzione per la Legge Moratti? O invece l'applicazione del famoso comma 17 è per me automatica (essendo stato assunto dopo il 2005)? Ringraziandola di cuore per il fondamentale servizio che rende all'intera comunità universitaria, Con i migliori auguri per le prossime festività e per il nuovo anno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------------- caro collega la nomina ad associato e' stata fatta applicando le procedure delle norme esistenti prima della legge Gelmini. In conseguenza la sua posizione giuridica rientra nello stato giuridico antecedente la legge Gelmini, anche ai fini della pensionabilita'. Pertanto per poter usufruire del comma 17 della legge Moratti deve, necessariamente, esercitare il diritto di opzione previsto nella stessa legge. Ringrazio e ricambio gli auguri. Cordialmente Alberto Pagliarini

martedì 25 dicembre 2012

nomina e presa di servizio termini giuridici ed economici

Gent.mo Prof. Pagliarini mi permetto di rinviare la mail spedita il 14 dicembre perchè domani abbiamo un Senato Accademico e la Sua illuminante risposta potrebbe portarci in una direzione piuttosto che in un'altra. Il quesito deriva dalla necessità di approvare la presa di setvizio di 6 idonei di prima fascia entro il 2012 per evitare di cadere nel vincolo normativo che per ogni PO che prende servizio l'Ateneo deve prevedere almeno un concorso da ricercatore tipologia B, con tutto quello che comporta. Trattasi di 6 colleghi che hanno preso l'idoneità nel 2010 e sono stati tutti chiamati dalle rispettive Facoltà nel rispetto di quanto previsto dai piani triennali delle stesse. Il problema è che il piano triennale precedente faceva riferimento al triennio 2010-2012 quando ancora i nuovi vincoli rispetto ai ricercatori di tipologia B che, invece, sono previsti per il triennio 2013-2015. Se potessimo prevedere la presa di servizio dei Colleghi entro la fine del 2012, con decorrenza giuridica, forse, potremmo non cadere in quel baratro rappresentato dai tanti paletti disposti. RingraziandoLa anticipatamente per i chiarimenti che vorrà darmi, Le porgo distinti saluti xxxxxxxxxxxxxxx Da: "xxxxxxxxxxxx A: "pagliarini alberto" Inviato: Venerdì, 14 dicembre 2012 23:24:23 Oggetto: Presa di servizio: termini giuridici ed economici Egregio Prof. PAGLIARINI Il momento caotico che sta passando il sistema universitario e' a Lei ben noto e quindi non mi dilungo in premesse per Lei assolutamente scontate. Vado quindi direttamente al punto: e' possibile oggi, come lo e' stato in passato nel Sistema Universitario del nostro Paese, disgiungere il concetto di "termini giuridici" della presa di servizio di un docente da quello di "termini economici"? Colgo l'occasione per ringraziarLa per il prezioso servizio offerto con competenza e professionalità indiscusse per aiutare tanti a districarsi nella giungla in cui stiamo vivendo. Cordiali saluti xxxxxxxxxxxxxxxxxx -------------------------------------------------- gentile collega la questione: chiamata, nomina e conseguente presa di servizio per i professori di 1^ fascia, idonei sui concorsi banditi dal 2008, è inverosimilmente e legislativamente ingarbugliata per effetto di successive leggi che hanno fissato blocchi e vincoli alle assunzioni, molto forti per le cosiddette università non virtuose. E' pertanto impensabile poter dare una risposta univoca alle domande poste. Una risposta l'ho data prendendo a riferimento il comma 4 dell'art.18 (per un errore di digitazione nella risposta è indicato l'art. 28) della legge Gelmini. Quella risposta può valere solo per le università virtuose e nel rispetto del piano triennale e dei diversi vincoli, più leggeri per queste università. Posso comunque affermare che non ha senso parlare di nomina e presa di servizio solo ai fini giuridici, perché con la formale presa di servizio inizia il rapporto di lavoro effettivo e, quindi la corrispondente attribuzione della retribuzione, con la quale è concretizzato il fine economico oltre che quello giuridico. La questione richiamata all'inizio ha avuto e continua ad avere risvolti anche parlamentari: interrogazioni e proposte di emendamenti a disegni di legge. La soluzione legislativa al problema che investe alcune centinaia di idonei con le vecchie norme, non c'è ancora. E' auspicabile che il nuovo governo e il nuovo parlamento risolvano la questione anche perché vi sono profili di incostituzionalità sul trattamento delle diverse figure di idonei con gli stessi diritti, solo perché appartenenti a sedi diverse. Allego una ottima relazione sulla questione idonei che tratta in modo chiaro ed esaustivo, almeno sino ad oggi, la questione. Auguri di Buon Natale e cordialità Alberto Pagliarini

venerdì 30 novembre 2012

riconoscimento posizioni apicali ai professori di 1^ e 2^ fascia

Gent.mo prof. Pagliarini, La disturbo per porLe il seguente quesito: sono un Professore Straordinario di Medicina Interna, e, dal punto di vista assistenziale, mi stata assegnata, da alcuni anni, la sola responsabilità di una struttura semplice. Il D.I. 9 novembre 1982 equiparava il professore ordinario o straordinario di materie cliniche al “primario”. Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, all’articolo 5 comma 4 afferma che “Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida, comunque la responsabilita' e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonche' al coordinamento delle attivita' sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilita' e la gestione di analoghi programmi puo' essere affidata, in relazione alla minore complessita' e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilita' rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice”. Secondo il suo giudizio, in termine “rispettivamente” riportato dell’ultima riga, va interpretato nel senso che per il professore ordinario il programma infra o interdipartimentale deve essere assimilato a quello di struttura complessa, e per il professore associato assimilato a quello di struttura semplice ? So bene quanto l’argomento sia controverso, ma un suo punto di vista mi sarebbe di estremo aiuto. Colgo l’occasione per ringraziarLa sentitamente e inviarle i miei più sinceri saluti e i sensi della mia profonda stima xxxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------------------------ caro collega leggendo attentamente il comma 4 dell'art. 5 si rilevano differenze sostanziali tra gli affidamenti possibili previsti ai professori ordinari e quelli previsti ai professori associati, entrambi privi della direzione di una struttura semplice o complessa. Per i professori ordinari il direttore generale, sentito il rettore, procede comunque all'affidamento senza alcun limite sulla complessità e rilevanza dello stesso. Per i professori associati invece la norma prevede che il direttore generale può procedere all'affidamento con il vincolo della minore complessità e rilevanza dello stesso. Vi è quindi una sostanziale diversità procedurale, obbligo per gli ordinari e solo possibilità per gli associati, e una sostanziale diversità sulla qualità e rilevanza dell'affidamento che deve essere minore per gli associati e senza alcun vincolo per gli ordinari. Ovviamente ciò comporta che ai fini della assimilazione, a tutti gli effetti, della responsabilità di una struttura semplice o complessa, il legislatore ha distinto, usando la locuzione rispettivamente, l'assimilazione di una struttura complessa per gli ordinari e di una struttura semplice per gli associati. Questo è il mio parere e la mia interpretazione della norma. Ritengo che qualsiasi interpretazione diversa è viziata da una forzatura ad usum Delphini. Cordialmente Alberto Pagliarini

venerdì 23 novembre 2012

ricostruzione di carriere domanda entro un anno dalla conferma

Gent.imo Professore. sono professore associato presso l'Università degli studi di xxxxxxxxxxx. Ho preso servizio come ricercatore il 1^0 Novembre 1998 e come associato il 1^0 Dicembre 2006, ottenendo la conferma tre anni dopo. Ho omesso, per mia dimenticanza, di chiedere la ricostruzione di carriera entro un anno dalla presa di servizio come associato. Ho presentato la domanda in questi giorni e l'Amministrazione si riserva di valutare il mio caso. Mi e' stato comunque detto che facilmente potrei ottenere una risposta negativa e non vedere riconosciuta la mia tardiva richiesta, perche' è ormai scaduto il tempo di presentazione della domanda. Vorrei conoscere, se possibile, la Sua opinione al riguardo. La pregherei, per cortesia, di omettere il mio nome. RingraziandoLa anticipatamente per l'attenzione, Le porgo cordiali saluti, xxxxxxxxxxxxxxx ---------------------------------------------------- caro collega il termine temporale di un anno, per presentare la domanda di ricostruzione di carriera dopo la conferma, è ordinatorio, non perentorio. Se l'amministrazione lo considera perentorio e respinge la domanda, non resta che ricorrere al TAR. Se ben ricordo esistono sentenze favorevoli al ricorrente. Cordialmente Alberto Pagliarini

venerdì 2 novembre 2012

chiamata di un professore ordinario interno

Egr. Prof. Pagliarini, ti disturbo per chiederti lumi su una questione URGENTE attinente alla normativa universitaria, e ti prego quindi di scusarmi in anticipo, ma ti reputo uno dei pochissimi ben informati in materia! In particolare, il mio problema è il seguente: io sono un PA in servizio presso l'Universtà degli Studi dell'Aquila, e ho conseguito un'idoneità di prima fascia nel 2010. La mia Università mi ha già chiamato (nel 2010) ma non ho potuto prendere servizio per le note restrizioni sul 90%. Adesso, a valle della distribuzione di questi giorni da parte del MIUR delle disponibilità in termini di Punto Organico Equivalente per le assunzioni nel 2012, si è scatenata una ridda di voci sulle modalità di utilizzo di tali fondi. Come certo saprai ci sono decine di vincoli, ma il mio dubbio è a monte, ed è relativo al costo della mia presa di servizio. Costa 1 POE intero, oppure trattandosi di "promozione" interna costa solo 0.3 POE (ovvero il delta tra il costo equivalente di un PO e di un PA)? Io mi sono riferito alla circolare Masia che ti allego e quindi propendo per 0.3, ma altri all'interno del mio ateneo dicono che è superata! Qual è il tuo autorevole parere in merito? Grazie mille in ogni caso e ti saluto cordialmente rinnovandoti il mio sincero attestato di stima, xxxxxxxxxxxxxxx -------------------------------------------------------------- caro collega la circolare Masia non è stata allegata. Tuttavia ritengo che gran parte dei vincoli posti per le chiamate hanno lo scopo di contenere i costi della nuova chiamata, Pertanto il costo reale di un PO chiamato da una sede presso la quale lo stesso era PA, è pari allo 0,3 del POE e, quindi il predetto principio di contenimento della spesa è salvaguardato. Cordialmente Alberto Pagliarini