venerdì 30 novembre 2012

riconoscimento posizioni apicali ai professori di 1^ e 2^ fascia

Gent.mo prof. Pagliarini, La disturbo per porLe il seguente quesito: sono un Professore Straordinario di Medicina Interna, e, dal punto di vista assistenziale, mi stata assegnata, da alcuni anni, la sola responsabilità di una struttura semplice. Il D.I. 9 novembre 1982 equiparava il professore ordinario o straordinario di materie cliniche al “primario”. Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, all’articolo 5 comma 4 afferma che “Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida, comunque la responsabilita' e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonche' al coordinamento delle attivita' sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilita' e la gestione di analoghi programmi puo' essere affidata, in relazione alla minore complessita' e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilita' rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice”. Secondo il suo giudizio, in termine “rispettivamente” riportato dell’ultima riga, va interpretato nel senso che per il professore ordinario il programma infra o interdipartimentale deve essere assimilato a quello di struttura complessa, e per il professore associato assimilato a quello di struttura semplice ? So bene quanto l’argomento sia controverso, ma un suo punto di vista mi sarebbe di estremo aiuto. Colgo l’occasione per ringraziarLa sentitamente e inviarle i miei più sinceri saluti e i sensi della mia profonda stima xxxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------------------------ caro collega leggendo attentamente il comma 4 dell'art. 5 si rilevano differenze sostanziali tra gli affidamenti possibili previsti ai professori ordinari e quelli previsti ai professori associati, entrambi privi della direzione di una struttura semplice o complessa. Per i professori ordinari il direttore generale, sentito il rettore, procede comunque all'affidamento senza alcun limite sulla complessità e rilevanza dello stesso. Per i professori associati invece la norma prevede che il direttore generale può procedere all'affidamento con il vincolo della minore complessità e rilevanza dello stesso. Vi è quindi una sostanziale diversità procedurale, obbligo per gli ordinari e solo possibilità per gli associati, e una sostanziale diversità sulla qualità e rilevanza dell'affidamento che deve essere minore per gli associati e senza alcun vincolo per gli ordinari. Ovviamente ciò comporta che ai fini della assimilazione, a tutti gli effetti, della responsabilità di una struttura semplice o complessa, il legislatore ha distinto, usando la locuzione rispettivamente, l'assimilazione di una struttura complessa per gli ordinari e di una struttura semplice per gli associati. Questo è il mio parere e la mia interpretazione della norma. Ritengo che qualsiasi interpretazione diversa è viziata da una forzatura ad usum Delphini. Cordialmente Alberto Pagliarini

venerdì 23 novembre 2012

ricostruzione di carriere domanda entro un anno dalla conferma

Gent.imo Professore. sono professore associato presso l'Università degli studi di xxxxxxxxxxx. Ho preso servizio come ricercatore il 1^0 Novembre 1998 e come associato il 1^0 Dicembre 2006, ottenendo la conferma tre anni dopo. Ho omesso, per mia dimenticanza, di chiedere la ricostruzione di carriera entro un anno dalla presa di servizio come associato. Ho presentato la domanda in questi giorni e l'Amministrazione si riserva di valutare il mio caso. Mi e' stato comunque detto che facilmente potrei ottenere una risposta negativa e non vedere riconosciuta la mia tardiva richiesta, perche' è ormai scaduto il tempo di presentazione della domanda. Vorrei conoscere, se possibile, la Sua opinione al riguardo. La pregherei, per cortesia, di omettere il mio nome. RingraziandoLa anticipatamente per l'attenzione, Le porgo cordiali saluti, xxxxxxxxxxxxxxx ---------------------------------------------------- caro collega il termine temporale di un anno, per presentare la domanda di ricostruzione di carriera dopo la conferma, è ordinatorio, non perentorio. Se l'amministrazione lo considera perentorio e respinge la domanda, non resta che ricorrere al TAR. Se ben ricordo esistono sentenze favorevoli al ricorrente. Cordialmente Alberto Pagliarini

venerdì 2 novembre 2012

chiamata di un professore ordinario interno

Egr. Prof. Pagliarini, ti disturbo per chiederti lumi su una questione URGENTE attinente alla normativa universitaria, e ti prego quindi di scusarmi in anticipo, ma ti reputo uno dei pochissimi ben informati in materia! In particolare, il mio problema è il seguente: io sono un PA in servizio presso l'Universtà degli Studi dell'Aquila, e ho conseguito un'idoneità di prima fascia nel 2010. La mia Università mi ha già chiamato (nel 2010) ma non ho potuto prendere servizio per le note restrizioni sul 90%. Adesso, a valle della distribuzione di questi giorni da parte del MIUR delle disponibilità in termini di Punto Organico Equivalente per le assunzioni nel 2012, si è scatenata una ridda di voci sulle modalità di utilizzo di tali fondi. Come certo saprai ci sono decine di vincoli, ma il mio dubbio è a monte, ed è relativo al costo della mia presa di servizio. Costa 1 POE intero, oppure trattandosi di "promozione" interna costa solo 0.3 POE (ovvero il delta tra il costo equivalente di un PO e di un PA)? Io mi sono riferito alla circolare Masia che ti allego e quindi propendo per 0.3, ma altri all'interno del mio ateneo dicono che è superata! Qual è il tuo autorevole parere in merito? Grazie mille in ogni caso e ti saluto cordialmente rinnovandoti il mio sincero attestato di stima, xxxxxxxxxxxxxxx -------------------------------------------------------------- caro collega la circolare Masia non è stata allegata. Tuttavia ritengo che gran parte dei vincoli posti per le chiamate hanno lo scopo di contenere i costi della nuova chiamata, Pertanto il costo reale di un PO chiamato da una sede presso la quale lo stesso era PA, è pari allo 0,3 del POE e, quindi il predetto principio di contenimento della spesa è salvaguardato. Cordialmente Alberto Pagliarini

mercoledì 17 ottobre 2012

ricostruzione di carriera servizio di dirigente medico

Gent.mo prof. Pagliarini, La disturbo per porLe il seguente quesito: Nella ricostruzione di carriera del professore associato, é riconoscibile il servizio svolto in qualità di Dirigente medico ospedaliero (universitario e non)? Se sì, qual'é la normativa di riferimento? In attesa di Sue comunicazioni e ringraziandoLa per la cortese collaborazione, Le porgo i miei più cordiali saluti. xxxxxxxxxxxxxxxx --------------------------------------------------------- caro dottore la risposta è no, non può essere riconosciuto non essendo previsto nell'art. 103 del DPR 382/80. I servizi riconosciuti sono solo quelli di docenza a vario titolo prestati nell'università. Cordialmente Alberto Pagliarini

mercoledì 10 ottobre 2012

ricostruzione carriera e supplenze durante straordinariato

Gentile Prof. Pagliarini, le sono grato, come tutti del resto, per il suo impagabile aiuto nel gestire le tante "banali" problematiche nei rapporti con le rispettive Amministrazioni. Desidero farle una domanda circa la ricostruzione della carriera da professore ordinario: nel periodo di straordinariato (che non è da considerare ai fini della ricostruzione) ho svolto per tre anni una docenza presso altro Ateneo come "professore supplente" assegnata in seguito al classico bando pubblico di Ateneo. Considerato che la norma (dell'art. 103 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382) include il servizio di "supplente" tra quelli riconoscibili e che i riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili e considerato che nei tre anni di straordinariato non viene riconosciuto nulla, secondo Lei, si può richiedere tale periodo ai fini della ricostruzione della carriera (ovviamente sempre per 1/3 del periodo). Qual è la sua impressione in merito? Nel ringraziarla anticipatamente per la cortese disponibilità, invio cordiali saluti. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ---------------------------------------------------------- caro collega la ricostruzione di carriera avviene prendendo in considerazioni solo eventuali servizi espletati prima dell'accesso al nuovo ruolo. Pertanto non possono essere considerati gli anni di straordinariato, essendo già avvenuto l'accesso al nuovo ruolo che inizia con lo straordinariato e conseguentemente anche eventuali servizi di supplenza espletati durante lo straordinariato. Cordialmente Alberto Pagliarini

martedì 9 ottobre 2012

età pensionabile per i professori ordinari

Caro Alberto, sono Enrico Primo Tomasini, ordinario di Misure Meccaniche e Termiche presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, ANCONA, e mi permetto di scriverTi allegando un tuo documento che ho ricevuto da Michele Gasparetto del Politecnico di Milano. Come vedi l’argomento è l’età di pensionamento e mi rivolgo a Te sperando che ci possa dare una mano. Siamo infatti un gruppo di professori, che il nostro Rettore vuole mandare in pensione a 68 anni, come ha già fatto per altri colleghi. A fronte delle nostre richieste di chiarimento del perché nelle altre Università d’Italia si va in pensione a 70 anni, non ha mai voluto rispondere. Finalmente per domani pomeriggio ha indetto una riunione per darci chiarimenti. Ti sarei molto grato se potessi aggiornarci con le ultime leggi il documento allegato, che ti mando, in modo da avere qualche elemento per discutere le Sue argomentazioni. So che nel campo sei molto preparato e ti ringrazio anche a nome di tutti i colleghi per quello che ci potrai mandare (Scusami anche se so che il tempo è poco.) Grazie ancora di vero cuore e ricevi i nostri più sinceri saluti e i sensi della nostra profonda stima. xxxxxxxxxxxxxxxx --------------------------------------------------------- caro collega l'errata interpretazione del comma 17 dell'art. 1 della legge Gelmini, per cui alcune sedi hanno portato a 68 anni l'età pensionabile dei professori ordinari, è stata sconfessata da una ampia giurisprudenza, Diverse sentenze di TAR, una più recente è quella del TAR Emilia Romagna n. 116 del 13/1/2012, una sentenza del Consiglio di Stato n. 3056 del 23/5/2011, 3 Ordinanze del Consiglio di Stato, hanno inequivocabilmente stabilito che l'età pensionabile dei professori universitari è al compimento del 70° anno di età. L'università di Pisa e La Sapienza di Roma che erano state tra le prime a portare a 68 anni l'età pensionabile, hanno annullato i decreti di pensionamento e, per autotutela, si sono adeguate alla giurisprudenza predetta. Non vi è nessun valido motivo per continuare ad applicare l'errata interpretazione della norma predetta. Se ciò accade in qualche sede si rende indispensabile un ricorso al TAR con risultato sicuramente favorevole ai ricorrenti. Cordialmente Alberto Pagliarini

domenica 16 settembre 2012

obbligo del nulla osta per compiti didattici presso altro ateneo

Gentile Prof. Pagliarini, innanzitutto grazie per il Suo servizio di informazione che è spesso decisivo nell'orientamento in questa giungla che è diventato il sistema universitario e la normativa che lo regola. Le scrivo per avere, se possibile, un'informazione riguardo i nulla osta per incarico didattico fuori ateneo: tali nulla osta, necessari per assumere un incarico retribuito di didattica ufficiale in altro ateneo, sono comunque indispensabili anche se l'incarico è a titolo gratuito? Mi saprebbe indicare la fonte normativa in cui trovare una risposta? La ringrazio molto, con molta stima xxxxxxxxxxxxxxxxxxx -------------------------------------------- caro collega dall'art. 6 della legge Gelmini, commi 10 e 11 può rilevare l'obbligo del nulla osta necessario per accertare il rispetto dei doveri istituzionali del docente che svolge didattica, anche retribuita, presso altro ateneo. Quel "anche retribuita" non esclude l'obbligo nel caso di compito didattico gratuito. Occorre poi, per il comma 11, una specifica convenzione tra i due atenei. Cordialmente Alberto Pagliarini