lunedì 29 novembre 2010

riconoscimento servizio ricercatore a tempo determinato

Egr. Prof. Pagliarini,
innanzi tutto la ringrazio per l'attenzione che vorrà dedicarmi.
Le scrivo per avere da lei informazioni riguardo la mia ricostruzione di carriera
Le espongo le mie perplessità:

Prima di essere assunto come ricercatore universitario ero titolare di un contratto come
ricercatore di III livello a tempo determinato presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Tale servizio,
della durata di circa 14 mesi, è stato interrotto perché ho dato le dimissioni volontarie per prendere servizio
come ricercatore universitario.

All'assunzione, il mio ateneo mi ha riconosciuto, per questo servizio, un assegno ad personam
ai sensi dell'art. 8 comma 5 della legge 370/1999.

Il 29/07/2010, con decorrenza 01/03/2010 sono stato confermato nel ruolo.

In seguito alla mia richiesta di ricostruzione di carriera, (essendo stato titolare, nel periodo pre ruolo anche di
un assegno di ricerca biennale) mi è stato concesso solo un periodo pari ai 2/3 dell'assegno di ricerca (1 anno e 4 mesi) e nulla
per il contratto di ricercatore a tempo determinato presso l'INFN.
Ho chiesto informalmente agli uffici e mi è stato detto che, avendo per quel periodo goduto dell'assegno ad personam, non
potevo chiedere anche il riconoscimento ai fini dell'anzianità.
E' vero tutto questo?
O, come mi sembra, le due cose riguardano aspetti differenti
(riconoscimento economico con l'assegno ad personam per non subire una riduzione temporanea
di stipendio durante il periodo di conferma, infatti ora è riassorbito,
e riconoscimento giuridico dell'anzianità di servizio nel ruolo) e dunque mi spettano altri 8 mesi di anzianità pre-ruolo?

Grazie,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx





---------------------------------------------------------------------
caro dottore
per l'art. 103 del DPR 382/80 il servizio coime ricercatore presso un ente pubblico di ricerca, quale l'INFN, è riconosciuto nella ricostruzione della carriera di un ricercatore universitario, oltre che ai fini giuridici, anche ecomici, se a tempo indeterminato, cioè di ruolo. Per questo non è stato riconosciuto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

inammissibilità a concorso idoneità per associato

Chiar.mo Professore,
desidererei conoscere il suo parere circa la seguente questione:

un candidato risultato già idoneo ad una valutazione comparativa a posto di
docente universitario di seconda fascia i cui atti siano stati già approvati
con un decreto rettorale della sede che ha bandito il concorso, potrebbe
presentatrsi ad una valutazione comparativa per la stessa fascia bandita da
altro ateneo nella stessa sessione?

La ringrazio per il tempo dedicatomi e le invio i miei più cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxx

--------------------------------------------------------------------
gentile collega
ritengo di si, salvo esplicita inammissibilità prevista esplicitamente nel bando. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sul blocco delle retribuzioni

Buonasera Professore,
sono un Ricercatore non confermato entrato in servizio nel 2010. Dal sito del CNU sembra che l'aumento di stipendio previsto dopo 1 anno dall'entrata in servizio dei Ricercatori sia bloccato dalla manovra Tremonti. Ma quell'aumento non corrisponde ad uno scatto di anzianità, gli scatti di anzianità cominciano dalla conferma in poi. Cosa ci dobbiamo aspettare l'aumento o no? Spero di sì...alterimennti vorrebbe dire che staremo per altri 3 anni con 1200 EURO di stipendio o poco più ...

Grazie per la sua risposta,

xxxxxxxxxxxxxxx

--------------------------------------------------------------------------
caro dottore
quel che lei dice è stato da me evidenziato nella nota "Stato giuridico o Stato confusionale ?" inviata ai ministri competetenti e alla CRUI. Nessuno, oggi, è in grado di dare una risposta univoca. Vi sono sedi che hanno fatto sapere di intendere il blocco in senso totale, quindi non daranno l'aumento previsto dopo un anno ai ricercatori non confermati, altre sono in attesa di eventuali charimenti, altre non si sono ancora espresse. Se a cotanta Babele si aggiunge la confusa, ingarbugliata situazione politico-legislativa del momento attuale, viene un profondo sconforto sulle sorti di questo Paese, privo di un orizzonte chiaro di democrazia, di crescita, di sviluppo e di diritto. Speriamo che ritorni il sereno e qualcuno risponda e dia certezza di diritto ai contenuti della richiamata nota. Cordialmente
Alberto Pagliarini

scatto anticipato per nascita figlio e ricorso al TAR

Gent.le Prof. Pagliarini,
Sono un ricercatore universitario a tempo pieno presso il Politecnico di Milano dal 1 febbraio 2007, confermato dal 1 febbraio 2010.

La scorsa settimana è nato il mio secondo figlio, ed ho pertanto provveduto a comunicare tempestivamente la variazione della composizione del nucleo familiare all’amministrazione del mio Ateneo.

Mi è stato detto che ho la possibilità di richiedere l’anticipo dello scatto di stipendio. Quando ho chiesto informazioni più precise, mi è stato risposto che lo stipendio lordo annuale passerà da 18.807 euro (classe 00) a 19278 euro, corrispondente ad un incremento del 2.5%.

Sul suo blog ho letto con attenzione le risposte date ai colleghi in a giugno 2009 e marzo 2010

http://albertopagliarini.blogspot.com/2009_06_01_archive.html

http://albertopagliarini.blogspot.com/2010/03/scatto-di-anzianita-anticipato-per.html

dalle quali ho appreso che l’aumento dovrebbe essere pari all’8%, equivalente a 20.312 euro (classe 01).

Ho quindi contattato telefonicamente l’amministrazione del mio Ateneo per avere delucidazioni in merito. Mi è stato risposto che ogni due anni è previsto un passaggio di *classe* (pari ad un aumento dell’8%), mentre per la nascita di un figlio si ha l’anticipo dello *scatto* e non della classe, enfatizzando il fatto che classe e scatto sono concetti distinti. L’entità di tali scatti sarebbe regolamentata ogni anno da un D.P.C.M. e comunicate alle amministrazioni delle Università direttamente dal ministero.

Ovviamente l’entità dell’anticipo è oggi ancora più importante visto il blocco degli aumenti retributivi per i prossimi tre anni.

Vorrei chiederle gentilmente di suggerirmi come procedere.

Saluti,

xxxxxxxxxxxxxxxxx

--------------------------------------------------------------------
caro dottore
confermo quanto ho scritto nelle risposte da lei richiamate. Purtroppo, per prassi burocratica, i funzionari evitano, per quanto possibile, di assumere responsdabilità negli atti amministrativi che istruiscono e sottopongono alla firma dei responsabili dell'amministrazione. Non resta altro da fare che ricorrere al TAR. Qualcuno prima o dopo lo farà. Ma ciò non basta a risolvere del tutto la questione, poiché la sentenza, se favorevole al ricorrente, avrà efficacia solo per lui, salvo una improbabile estensione erga omnes, con atto amministrativo di un ministro, a tutti gli aventi diritto.
Siamo in un Paese in cui non c'è certezza del diritto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

assegni di ricerca e tetto 8 anni

Gentile professore,
mi permetto di scriverle di nuovo data l'urgenza della questione, che incide sulla mia possibilità di essere ammessa ai prossimi concorsi per gli assegni di ricerca.
Sono un’ex assegnista di ricerca che ha usufruito di 5 anni di assegno e di tre anni di borsa di dottorato conferitami da una fondazione privata. La legge prevede che io non possa più essere titolare di assegno di ricerca avendo superato il tetto massimo di 8 anni tra borsa e assegno. Trovo che questa norma, scaturita a suo tempo dalla necessità di portare le università a regolarizzare i precari assumendoli come ricercatori, sia ora totalmente anacronistica (viste le attuali “code” di aspiranti ricercatori) e tremendamente svantaggiosa per chi ha un curriculum che consentirebbe di vincere senza problemi almeno un assegno. Esistono ricorsi/contestazioni in merito a cui possa appellarmi? E, inoltre: essendo la mia borsa di dottorato non erogata dal Ministero, ma da una fondazione privata, potrebbe non entrare nel computo degli 8 anni di tetto massimo? La ringrazio anticipatamente per l’attenzione e per l'aiuto.

Cordiali saluti,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

------------------------------------------------------------------------
gentile dottoressa
non mi consta esistano ricorsi su questa questione, peraltro inammissibili perché la norma degli 8 anni è tuttora in vigore. Le suggerisco di far domanda specificando la sua posizione. Delle due l'una: la domanda potrebbe essere accettata perché la sede autonomammente ha deciso in tal senso nel regolamento di ateneo, oppure verrebbe respinta come inammissibile per la questione degli 8 anni. Comunque, guardi attentamente il bando, dovrebbero essere riportati i casi di inammissibilità. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 28 novembre 2010

anomalie nella ricostruzione di carriera dei ricercatori

Gent.le prof. Pagliarini,
sono una dipendente dell’Università xxxxxxxxxxxxx e mi occupo delle carriere dei docenti e ricercatori. Avrei da formularLe un quesito per il quale, nonostante la consultazione del blog, non trovo interpretazione:
Di recente un ricercatore confermato ha formulato richiesta di ricostruzione carriera, indicando, tra gli altri servizi, l’attività prestata in qualità di titolare di contratto a tempo determinato presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in qualita di Ricercatore di III livello. Al ricercatore, inoltre, per la medesima attività, all’atto della nomina, è stato riconosciuto l’assegno ad personam, poi completamente riassorbito con la conferma in ruolo.
È giusto, nel caso di specie, ritenere il servizio di ricercatore a tempo determinato presso l’INFN equiparato al servizio prestato in qualità di ricercatore universitario?
È corretto non ritenere riconoscibile il periodo richiesto secondo quanto disposto dall’art. 103 del DPR 382/80 per i ricercatori?

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà rivolgere alla presente.

xxxxxxxxxxxxxxxx
Ufficio Personale Docente e Ricercatore
Università degli Studi xxxxxxxxxxxxxxx

--------------------------------------------------------------------
gentile Funzionaria
mi chiede se è corretto non riconoscere il servizio di ricercatore a tempo determinato presso l'INFN, secondo il disposto dell'art. 103 del DPR 382/80. Le rispondo dicendo che, attenendosi alla lettera della citata norma non è possibile riconoscerlo perché quel servizio, non di ruolo, non è contemplato tra quelli riconoscibili, anche se espletato presso l'INFN, ente pubblico di ricerca. Dura lex, sed lex. Quindi quel servizio non può essere riconosciuto secondo la legge vigente. Altra cosa è se ciò sia corretto o no. Io ritengo no, perché quel servizio è analogo a quello di un ricercatore a tempo indeterminato prestato presso lo stesso ente pubblico e, per l'accesso a quelle funzioni l'uno e laltro hanno dovuto superare un uguale concorso pubblico; la diversità tra i due soggetti è solo nel nome della qualifica.
L'art. 103 è tuttora vigente ma ha 30 anni di vita. In 30 anni molte cose sono cambiate. Figure che esistevano all'epoca, con diritti riconosciuti, non esistono più, ma ne esistono altre che svolgono le stesse attività, le stesse funzioni con gli stessi obiettivi di quelle previste nell'art. 103 ma prive di quei diritti. Ovviamente, queste figure non sono e non potevano essere inserite in quell'articolo. Il MIUR avrebbe dovuto doverosamente provvedere a far aggiornare l'art 103, per evitare una palese ingiustizia nel riconoscimento di diritti connessi a quelle stesse funzioni ma non riconoscibili alle nuove figure perché non contemplati nell'art. 103. Purtroppo il MIUR ha ignorato il problema danneggiando diverse generazioni di ricercatori. Siamo in Italia e di queste omissioni di doveri d'ufficio nessuno ne risponde. Non è neppure percorribile la via giudiziaria perché quella è la norma vigente e occorre una nuova norma per cambiarla. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 26 novembre 2010

direzione e anno sabatico

Caro professor Pagliarini,

sono un professore ordinario che attualmente e' in congedo per motivi di studio e di ricerca
(anno sabbatico) dall' 1-11-2010 al 31-10-2011. Per tale congedo non ho previsto periodi di
permanenza all'estero.
Qualche giorno fa mi sono candidato alla direzione del mio Dipartimento, ma altri
candidati hanno contestato la mia candidatura, sostenendo che non fosse valida.
Investito della questione, l'Ufficio del Personale del mio Ateneo ha risposto che la
mia candidatura e' valida, ma che io dovrei rinunciare al prosieguo dell'anno sabbatico
qualora dovessi essere eletto.
Le sarei molto grato se potesse darmi il suo parere.
La ringrazio anticipatamente

xxxxxxxxxxxxxxxxx

---------------------------------------------------------------------

caro collega
l'anno sabatico, come hai scritto, è un anno di congedo per motivi di studio
e di ricerca. Ne consegue che in quell'anno il docente è esonerato da
compiti didattici e di qualsiasi altro tipo (partecipazione ad organismi
vari ecc) , per poter dedicare tutto il suo tempo solo e soltanto allo
studio e alla ricerca, indipendentemente dalla sede e dalla nazione in cui
ciò avviene, Italia o estero. In quell'anno, quindi, il docente non può
essere gravato da altri compiti di qualsiasi tipo che lo distrarrebbero da
quelli per i quali l'anno sabatico è stato concesso. Pertanto ritengo che la
candidatura alla direzione di un dipartimento di un docente in anno sabatico
sia pienamente legittima perché rientra nei diritti dello stesso, ma
richieda, nel caso il docente sia eletto, la necessaria e opportuna rinuncia
al prosieguo dell'anno sabatico in corso, perché evidentemente incompatibile
con la carica elettiva. Cordialmente
Alberto Pagliarini