martedì 29 giugno 2010

sulla durata dell'idoneità

Egregio Prof. Pagliarini,

scusi se la disturbo ancora ma mi e' rimasto il dubbio sulla DURATA

della idoneità conseguita nei concorsi I sessione 2008.

Nel suo blog in una sua risposta datata sabato 24 ottobre 2009

rispondeva ad un idoneo di prima fascia del 2007 che

l'idoneità dura 5 anni come da Art. 1 comma 6 legge 230/2005.

Però nei bandi I sessione 2008 alcune università (es. il Politecnico di Bari)

hanno scritto che la durata del secondo idoneo chiamabile da altro ateneo e'

3 anni, questo perché i concorsi sono banditi in base ad art 12 comma 2 legge 31 feb 2008 che dice:

In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

Il DPR 117/2000 prevedeva appunto una doppia idoneità con durata di 3 anni:

ma questa non dovrebbe essere estesa in automatico a 5 anni da Art. 1 comma 6 legge 230/2005 per tutti i concorsi ovvero anche per i concorsi I sessione 2008?

Sembrerebbe strano che tutte le idoneità valgono 5 anni tranne quelle delle I sessione 2008.

Del resto Proposta di legge Gelmini (ultima versione 19 maggio 2010) art. 15 comma 2-bis dice:

“ Coloro che hanno conseguito antecedentemente alla data di entrata in vigore della

presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230."

Pertanto quale interpretazione e’corretta? Durata idoneità I sessione 2008 a 3 o 5 anni?

Da notare che nel bando da me vinto al Politecnico di Torino non diceva nulla sulla durata della idoneità
ma citava semplicemente art 12 comma 2 legge 31 feb 2008.

Saluti e grazie,

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Egregio Prof. Pagliarini,



Le scrivo perché sono risultato idoneo ad un concorso per Professore Associato presso il Politecnico di Torino (I sessione 2008, pubblicato sulla Gazzetta n. 50 del 27/06/2008, concorso che ha espresso 2 idoneità) e vorrei sapere quale e’ la durata dell’idoneità che ho conseguito: 3 anni? Oppure 5 anni come da Art. 6 legge 230/2005?

La durata si calcola a partire da quale data? (fine lavori? Certificazione regolarità degli atti? Data di delibera della facoltà che ha bandito circa assunzione di uno degli idonei?).



In attesa di una sua risposta e ringraziandola per il prezioso lavoro che lei svolge le porgo distinti saluti,



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caro collega

l'idoneità decorre dalla data di certificazione della regolarità degli atti. Cordialmente

Alberto Pagliarini



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caro collega

una malintesa autonomia ha determinato una inammissibile interpretazione e decisione sulla durata dell'idoneità da parte delle sedi che hanno bandito concorsi. Vi sono bandi in cui ci si è limitati a dire che la durata dell'idoneità e regolata dalla normativa vigente, altre non hanno detto nulla sulla durata, altre, in verità poche, hanno stabilito la durata in tre anni e altre ancora,la maggior parte, hanno stabilito la durata in 5 anni. A mio parere la durata doveva essere stabilita in 5 anni da tutte le sedi che hanno bandito concorsi. Si è creata una impropria diversificazione di diritti a soggetti giuridici uguali. Questo aspetto anomalo, insieme a tanti altri, rende evidente la inconciliabilità tra l'autonomia delle sedi, peraltro non totale, e lo stato giuridico dei docenti. L'autonomia delle sedi dovrebbe essere totale anche in materia di assunzione e retribuzione. Le riforme sin qui varate e quelle in itinere sono in tutt'altra direzione e l'università continuerà ad essere una babele amministrativa con diritti e doveri diversi da sede a sede. Cordialmente

Alberto Pagliarini

lunedì 28 giugno 2010

ancora sulla dichiarazione di non disponibiltà

Gent.mo Prof. Pagliarini

sono una ricercatrice della Facoltà di Agraria di Firenze e, con altri colleghi, ho sottoscritto un documento contro il DDL "Gelmini". Come ulteriore segno di protesta voremmo rinunciare a sostenere corsi per il prossimo anno accademico.
La Facoltà ha pero approvato, il 22 marzo scorso, il manifesto degli studi per l'anno accademico 2010/2011, dove risulta che i corsi sono stati affidati, anche ai ricercatori, per tacito rinnovo e non, come fatto negli anni passati, dietro richiesta formale.
I ricercatori, come noto, non sono tenuti a fare didattica frontale e quindi possono, in ogni momento, ritirare la loro disponibilità in tal senso.
Ma, nel caso specifico, se consegneremo le lettere di rinuncia a manifesto già approvato, saremo perseguibili? E se si come?
Da più parti ci sono arrivate rassicurazioni riguardo alla non "punibilità". Gradiremmo però avere il parere di un esperto che ci possa ulteriormente cautelare.

La ringrazio fin da ora per le risposte che potrà fornirmi,
la saluto cordialmente

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gentile dottoressa
l'affidamento di un corso di insegnamento può avvenire solo previo consenso formale dell'affidatario. Il tacito consenso non ha senso giuridico. La dichiarazione di non disponibilità, nel vostro caso, è legittima e non può essere perseguibile in alcun modo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 27 giugno 2010

aspettativa per ricercatore a tempo determinato

Buongiorno Professore

sono un ricercatore a tempo determinato presso una università
italiana. Ho vinto una borsa di studio della comunità europea per
svolgere attività di ricerca all'estero.

Volevo chiederLe se la mia posizione di ricercatore a tempo
determinato preveda la possibilità di richiedere l'aspettativa per la
durata della mia borsa di studio.

molte grazie per l'attenzione

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caro dottore
ritengo possa chiederla. Comunque ne parli con l'ufficio ricercatori della
sua sede. Cordialmente
Alberto Pagliarini

ricostruzione carriera ex tecnico laureato

Gent.mo Prof. Pagliarini,

nel ringraziarla vivamente per il prezioso lavoro che svolge, le vorrei
chiedere alcuni chiarimenti.

Dal 7 marzo 1992 al 31 agosto 2002 sono stato collaboratore tecnico. Dal
1 settembre 2002 sono ricercatore in base alla L. 4/99.

Dopo la pubblicazione della sentenza n.191/2008 della C.C., e
precisamente il 9/07/2008, ho fatto richiesta affinché mi venisse fatta
la ricostruzione di carriera e quindi il riconoscimento del periodo
svolto da tecnico laureato, in applicazione alla suddetta sentenza della
CC.

Ad oggi, dopo che sono state ottenute ben 4 delibere di Senato
Accademico e Consiglio di Amministrazione che andavano ad avviare e
chiudere l'iter richiesto, vengo a sapere che sarà tutto rimesso in
discussione perché è stato acquisito un parere dell'Avvocatura dello
Stato (di febbraio 2009) che recita: " Si sarebbe pertanto, dell'avviso
che gli effetti della sentenza della CC n. 191/08 non possono essere
estesi a coloro che non abbiano presentato richiesta di riconoscimento
del servizio pre-ruolo nel termine di un anno dalla nomina.

Per contro, sono venuto a conoscenza di una sentenza del TAR Emilia
Romagna n. 00271/09 del 16/03/2009, nel quale si dice che: "... tuttavia
detto servizio è stato riconosciuto dalla sentenza della CC 191/08 che,
per la sua portata retroattiva, deve trovare applicazione anche nel caso
in esame".

Per completezza le invio i pareri in merito a quanto detto del MIUR,
Avvocatura dello Stato e sentenza TAR Emilia Romagna.

Pertanto, gentilmente, le chiedo se tali pareri possano indurre la mia
Amministrazione Universitaria a bloccare tutto l’iter e quindi andare
per le vie legali o, essendo questi pareri, si possa andare avanti a
fronte delle delibere di SA e CdA e della spesa già prevista nel bilancio.

Nel ringraziarla vivamente, le porgo i miei più cordiali saluti.

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caro collega
scriva al rettore citando, o meglio allegando, la sentenza del TAR e la nota
del MIUR nella quale si dice che "non appare certo che possa essere
considerato perentorio il termine annuale per la presentazkone della
relativa istanza". Esistono sentenze, che non ho sottomano, per le quali
il termine di un anno per la presentazione della domanda di riconoscimento è
da intendersi come ordinatorio e non perentorio. Alla luce di quanto sopra
chieda all'amministrazione di evitarle un inutile, lungo e costoso ricorso
al TAR, di scontato successo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mancato riconoscimento servizi pre ruolo a professore associato

Gentile Professore,
La ringrazio, innanzitutto, per le precise e puntuali informazioni che offrono un prezioso servizio a tutti noi. Le sottopongo il mio caso, non avendo trovato una situazione analoga tra quelle di argomento simile presentate da altri colleghi sul suo blog.


Dopo una lunga e complicata gestazione (si parla di circa quattro anni) l'Ateneo nel quale presto attualmente servizio come professore associato ha formulato una risposta alla mia richiesta, presentata al momento della conferma in ruolo (maggio 2006), di riconoscimento dei servizi precedentemente prestati presso altra sede (dal 1.1.91 al 14.3.00) in qualità di collaboratore tecnico (VII Q.F.) ai fini della carriera.

Come dichiarato dalla sezione Personale Docente dell'Ateneo:
La non riconoscibilità del servizio prestato presso il precedente Ateneo dal 1.1.91 al 14.3.00 è motivata dal fatto che il posto messo a suo tempo a concorso non può essere in alcun modo collegato all'ordinamento del personale T.A. fondato sul sistema delle carriere, ma esclusivamente a quello fondato su profili professionali e qualifiche funzionali di cui alla l. n. 312/80. Il bando, infatti:
a) citava nelle premesse il D.M. 20 maggio 1983, relativo alla normativa concorsuale per l'assunzione del personale di cui alle qualifiche del nuovo ordinamento;
b) citava nelle premesse la nota ministeriale n. 630 dd. 13.2.89, con la quale il Ministero competente aveva assegnato a quell'Ateneo, tra gli altri, "cinque posti di collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale, area tecnico-scientifica e socio-sanitaria";
c) estendeva l'ammissione al concorso, oltre ai possessori del diploma di laurea (quale ero io all'epoca), anche ai possessori del "diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale" che avessero maturato quattro anni continuativi di attività lavorativa corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale.

Il responso dell'Ateneo sembra basarsi non già sulla differenza nei profili di collaboratore e funzionario tecnico (argomento spesso usato in passato e oggi apparentemente accantonato alla luce di recenti osservazioni circa la evidente corrispondenza dei due profili nella definizione delle mansioni superiori, proprie dei vecchi tecnici laureati, tra tutte quelle contenute nella sentenza 191/2008 della Corte Costituzionale). Piuttosto, utilizza la simultanea ammissibilità, alla selezione concorsuale, di candidati con diploma (più quattro anni di attività professionale documentata) come argomento troncante qualsiasi istanza di riconoscibilità del servizio pre-ruolo.

Francamente, la decisione dell'Ateneo mi pare speciosa, in quanto mette in subordine il possesso del diploma di laurea alla possibilità che al concorso potessero accedere dei diplomati (cosa piuttosto frequente all'epoca, per favorire le progressioni interne di livello). Come ho tentato di far presente, io ero già laureato da anni al momento dell'espletamento del concorso e ho successivamente maturato i periodi di attività di ricerca (riconosciuti all'epoca dalla mia Facoltà di appartenenza) per poter accedere ai concorsi riservati previsti dalla legge 4/99 (per una serie di eventi, poi, non ho fruito dei benefici di tale legge presso il mio vecchio ateneo, ma ho scelto di trasferirmi con la mia famiglia presso la sede attuale, svolgendo la mia attività come ricercatore non confermato prima, e professore associato a tutt'oggi). Naturalmente, tutti gli ex-colleghi tecnici laureati, divenuti nel frattempo ricercatori o associati hanno visti riconosciuti i loro servizi pre-ruolo e non mi hanno nascosto la loro perplessità.

Alle mie reiterate richieste interlocutorie (e finora amichevoli) di chiarimenti, l'Ateneo ha risposto predisponendo un quesito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Medito seriamente di adire per vie legali con un ricorso al TAR, ma volevo prima avere la sua autorevole opinione
Con i Migliori Saluti


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caro collega
attenda di conoscere la risposta dell'Avvocatura, se negativa e non ragionevolmente e accettabilmente argomentata ricorra al TAR. Lei ha tutti i requisiti e gli elementi fissati dalla legge e dalla sentenza 191/08 della Consulta, per poter beneficiare del riconoscimento di quegli anni ai fini economici, oltre che giuridici. Cordialmente
Alberto Pagliarini

manovra 2010 e nuovo inquadramento

Chiar.mo Prof. Pagliarini,

mi scusi se mi permetto di tediarLa, ma a seguito di questa folle manovra mi trovo in una situazione di dubbi e timori.
Sono un ricercatore non ancora confermato e mi trovo quasi ad aver completato il 3° anno (ho preso servizio il 1/11/2007); il triennio si concluderà il 31/10/2010.
Vorrei domandarLe se, in caso di conferma, avrò l'aumento di stipendio da NC a confermato (mi scuso per la mera richiesta economica, ma mi trovo in difficoltà). Il mio dubbio nasce dal fatto che, in caso di esito positivo della prova, sarei in ruolo dal 01.11.2010, ma le valutazioni in merito alla domanda di conferma ricadranno sicuramente nel 2011.

La ringrazio tantissimo


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caro dottore
per motivi tecnici la nomina a ricercatore confermato le sarà notificata , presumibilmente, nel 2011 con decorrenza economica 1/11/2010. Pertanto le sarà corrisposto il nuovo trattamento economico per i mesi di novembre e dicembre 2010 e la retribuzione attribuita resterà congelata sino al 31/12/2013. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sulla sovrapposizione di date concorsuali

Gent.mo Prof.,
Le scrivo per avere un Suo autorevole giudizio in merito ad una situazione
che si è appena verificata e credo possa interessare molti colleghi. Come
Lei saprà in questo periodo si stanno espletando parecchi concorsi per Prof.
universitari di I e II fascia, banditi nel 2008. Nel mio caso ho mandato la
domanda per partecipare alla valutazione comparativa in due concorsi per II
fascia. Al momento della convocazione entrambi gli atenei hanno fissato due
date esattamente coincidenti per espletare gli stessi. Pur avendo io inviato
immediatamente una lettera al Presidente della Commissione Concorsuale
dell'ateneo che mi ha comunicato le date con una lettera protocollata in
data successiva (13 giorni di differenza) rispetto al primo ateneo, in cui
chiedevo di spostare le date della mia convocazione per ovvi motivi di
impossibilità a partecipare, la mia richiesta non è stata presa in
considerazione dalla Commissione, ed il concorso si è regolarmente svolto
nelle date fissate.
La mia domanda è: è lecito tutto ciò? Posso rivalermi legalmente in merito
ad un mio diritto che non ho potuto soddisfare? Cosa dice la legge in questi
casi? La ringrazio molto per la sua cortesia.
Cordialmente,
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caro collega
la commissione può liberamente fissare la data di espletamento del concorso.
Non mi consta ci siano disposizioni legislative in materia. Cordialmente
Alberto Pagliarini