Caro prof. Pagliarini,
sono ricercatrice confermata al Politecnico di Torino e il 1 gennaio
2011 ho maturato uno scatto biennale, che non e` stato corrisposto a causa del blocco degli scatti per il triennio 2011-2013.
se ho ben capito dalle risposte da lei date ad altri questiti simili,
tale scatto mi dovrebbe essere corrisposto a gennaio 2014.
nel frattempo sono risultata idonea ad un concorso per professore di
II fascia presso un altro ateneo.
cosa succederebbe allo scatto bloccato se fossi chiamata e prendessi
servizio prima del gennaio 2014?
la ringrazio anticipatamente per le informazioni che mi sapra` dare.
cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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gentile collega
lo scatto bloccato non è ricuperabile. Da gennaio 2014 si riprende la
progressione economica ignorando i tre anni di blocco, perduti ai fini
economici. Se prima del 2014 è chiamata e prende servizio come professore
associato non confermato, inizia la nuova carriera e la relativa
progressione economica senza ricupero dello scatto perduto. Cordialmente
Alberto Pagliarini
venerdì 21 gennaio 2011
sull'applicazione dell'art. 69 legge 133/08
Gentilissimo professore,
volevo porle un quesito in merito alla mia situazione.
Ho preso servizio come ricercatore non confermato il 15 dicembre 2008, pertanto dal 16 dicembre 2010 entro a tutti gli effetti nel mio terzo anno (quello che poi sarà anche l’ultimo in vista della conferma). Nello stipendio di dicembre 2010 (avendo maturato 16 giorni) ho trovato riportata la seguente dicitura:
- stipendio classe iniziale 1.418,96 euro
- scatti biennali 35,47 euro
- decurtazione classe/scatto art. 69 c.1 L-133/2008 -35,47 euro
Ora per carità stiamo parlando di pochi spiccioli, ma il significato di questa decurtazione mi rimane comunque da chiarire.
Credevo (erroneamente a questo punto) che il blocco degli scatti fosse riferito a coloro che sono nel ruolo di “confermati” e che il nostro non fosse invece considerabile uno scatto biennale, ovvero che il passaggio dal 2° al terzo 3° anno fosse un passaggio “automatico” come quello dal 1° al 2°. Inoltre, se non ho capito male, la situazione andrebbe congelata al 31/12/2010 e dunque, nel mio caso specifico, io avrei diritto alla retribuzione del mio terzo anno.
Forse mi sfugge qualcosa con riferimento alla L. 133/2008, art. 69,c.1 che riporto:
Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.
Nella norma si fa riferimento alla categoria dei ricercatori ma non si distingue tra confermati e non. Si intende che sono parificati di fronte a questo trattamento?
Mi scusi se le ripropongo magari un argomento a cui ha già risposto (in realtà ho cercato ma non mi sembra di aver letto niente sul suo blog di questo) e se magari non ho presente tutti i successivi aggiornamenti sull’argomento. Visto il suo lodevole lavoro in questo campo avrei tanto piacere se potesse fornirmi una risposta chiara e definitiva in merito.
Grazie davvero,
xxxxxxxxxxxxxxxx
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gentile dottoressa
dopo il 2° anno di conferma compete uno scatto automatico del 2,5% calcolato sullo stipendio tabellare. Il valore dello scatto è 35,47 euro. Lo scatto è stato attribuito ma essendo il primo scatto automatico maturato dal gennaio 1999 è soggetto alla decurtazione del 2,5% per effetto della legge 133/08 art. 69. In pratica, per 12 mesi lo scatto è azzerato. La legge richiamata vale per tutti i docenti, confermati o no. Cordialmente
Alberto Pagliarini
volevo porle un quesito in merito alla mia situazione.
Ho preso servizio come ricercatore non confermato il 15 dicembre 2008, pertanto dal 16 dicembre 2010 entro a tutti gli effetti nel mio terzo anno (quello che poi sarà anche l’ultimo in vista della conferma). Nello stipendio di dicembre 2010 (avendo maturato 16 giorni) ho trovato riportata la seguente dicitura:
- stipendio classe iniziale 1.418,96 euro
- scatti biennali 35,47 euro
- decurtazione classe/scatto art. 69 c.1 L-133/2008 -35,47 euro
Ora per carità stiamo parlando di pochi spiccioli, ma il significato di questa decurtazione mi rimane comunque da chiarire.
Credevo (erroneamente a questo punto) che il blocco degli scatti fosse riferito a coloro che sono nel ruolo di “confermati” e che il nostro non fosse invece considerabile uno scatto biennale, ovvero che il passaggio dal 2° al terzo 3° anno fosse un passaggio “automatico” come quello dal 1° al 2°. Inoltre, se non ho capito male, la situazione andrebbe congelata al 31/12/2010 e dunque, nel mio caso specifico, io avrei diritto alla retribuzione del mio terzo anno.
Forse mi sfugge qualcosa con riferimento alla L. 133/2008, art. 69,c.1 che riporto:
Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.
Nella norma si fa riferimento alla categoria dei ricercatori ma non si distingue tra confermati e non. Si intende che sono parificati di fronte a questo trattamento?
Mi scusi se le ripropongo magari un argomento a cui ha già risposto (in realtà ho cercato ma non mi sembra di aver letto niente sul suo blog di questo) e se magari non ho presente tutti i successivi aggiornamenti sull’argomento. Visto il suo lodevole lavoro in questo campo avrei tanto piacere se potesse fornirmi una risposta chiara e definitiva in merito.
Grazie davvero,
xxxxxxxxxxxxxxxx
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gentile dottoressa
dopo il 2° anno di conferma compete uno scatto automatico del 2,5% calcolato sullo stipendio tabellare. Il valore dello scatto è 35,47 euro. Lo scatto è stato attribuito ma essendo il primo scatto automatico maturato dal gennaio 1999 è soggetto alla decurtazione del 2,5% per effetto della legge 133/08 art. 69. In pratica, per 12 mesi lo scatto è azzerato. La legge richiamata vale per tutti i docenti, confermati o no. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 19 gennaio 2011
afferenza a un dipartimento
Un professore associato afferente ad un Dipartimento vince un concorso per Ordinario. deve presentare domanda di afferenza allo stesso dipartimento?
xxxxxxxxxxxxxxxx
Segreteria Direttore – Segreteria xxxxxxxxxxx
DIPARTIMENTO DI xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Università di xxxxxxxxxxxxxx
-------------------------------------------------------------
gentile dottoressa
se la afferenza la si intende connessa alla status di docente, come dovrebbe essere (docente che afferisce ad un dipartimento), e non alla qualifica dello stesso, evidentemente non deve necessariamente presentare domanda di afferenza se decide di rimanere nello stesso dipartimento ma con diversa qualifica.
Deve ovviamente presentare domanda se decide di passare ad altro dipartimento. Cordialmente
Alberto Pagliarini
xxxxxxxxxxxxxxxx
Segreteria Direttore – Segreteria xxxxxxxxxxx
DIPARTIMENTO DI xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Università di xxxxxxxxxxxxxx
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gentile dottoressa
se la afferenza la si intende connessa alla status di docente, come dovrebbe essere (docente che afferisce ad un dipartimento), e non alla qualifica dello stesso, evidentemente non deve necessariamente presentare domanda di afferenza se decide di rimanere nello stesso dipartimento ma con diversa qualifica.
Deve ovviamente presentare domanda se decide di passare ad altro dipartimento. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sull'art. 6 comma 10 legge Gelmini
Egregio Collega,
l'articolo 6 comma 10 della legge Gelmini, che disciplina le attività
possibili ai professori universitari, recita: "I professori e i
ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi
istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione ..."
A mio parere ciò potrebbe significare che non siamo più tenuti a
chiedere autorizzazione per tali incarichi. Infatti, se così non fosse,
perchè il legislatore avrebbe introdotto l'avverbio liberamente che
risulterebbe del tutto pleonastico? Mi piacerebbe, e credo piacerebbe a
molti, conoscere la sua opinione al riguardo.
Distinti saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
----------------------------------------------
caro collega
stando alla formulazione e alla lettera del comma 10 dell'art.6, ritengo
anch'io che, limitatamente alle attività elencate nello stesso comma, non ci
sia bisogno di alcuna autorizzazione preventiva. Per l'inciso "fatto salvo
il rispetto degli obblighi istituzionali", resta valido il principio del
doveroso controllo sul predetto rispetto che dovrebbe essere esercitato dal
Preside, e/o Direttore di Dipartimento, e/o Presidente di CdS. Invece, per
l'esercizio dell'attività libero-professionale occasionale, resta valida la
vecchia normativa, non abrogata, secondo la quale, di volta in volta,
occorre una preventiva regolare autorizzazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
l'articolo 6 comma 10 della legge Gelmini, che disciplina le attività
possibili ai professori universitari, recita: "I professori e i
ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi
istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione ..."
A mio parere ciò potrebbe significare che non siamo più tenuti a
chiedere autorizzazione per tali incarichi. Infatti, se così non fosse,
perchè il legislatore avrebbe introdotto l'avverbio liberamente che
risulterebbe del tutto pleonastico? Mi piacerebbe, e credo piacerebbe a
molti, conoscere la sua opinione al riguardo.
Distinti saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
stando alla formulazione e alla lettera del comma 10 dell'art.6, ritengo
anch'io che, limitatamente alle attività elencate nello stesso comma, non ci
sia bisogno di alcuna autorizzazione preventiva. Per l'inciso "fatto salvo
il rispetto degli obblighi istituzionali", resta valido il principio del
doveroso controllo sul predetto rispetto che dovrebbe essere esercitato dal
Preside, e/o Direttore di Dipartimento, e/o Presidente di CdS. Invece, per
l'esercizio dell'attività libero-professionale occasionale, resta valida la
vecchia normativa, non abrogata, secondo la quale, di volta in volta,
occorre una preventiva regolare autorizzazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
lunedì 17 gennaio 2011
sulla presa di servizio differita rispetto alla chiamata
Gent.mo Prof. Pagliarini,
sono risultato idoneo ad una valutazione comparativa per posti di seconda fascia (I tornata 2008) bandito dalla mia Università (xxxxxxxxxxxxxx) dove presto servizio come ricercatore da oltre 10 anni.
In tempi record ho avuto l'approvazione degli atti e la chiamata dalla mia Facoltà tanto che il mio nome risulta sul sito del MIUR alla voce "idonei". Ora il problema è la presa di servizio che mi viene ufficiosamente per ora, negata dal Direttore amministrativo adducendo una serie di motivazioni quali:
1) il senato Accademico in data successiva al bando del concorso ha inteso "riprogrammare" assegnando i punti organico per bandire nuovi concorsi per ricercatori cofinanziati (che si stanno chiudendo ora)
2) la necessità di rispettare il tetto max del 40% per l'assunzione di associati e amministrativi oltre il minimo 60% di ricercatori (vincolo che potrebbe essere rispettato assumendo una parte di ricercatori di quelli appena banditi)
3) il vincolo del rapporto tra assegni fissi e FFO che pare per quest'anno superi il 90%
Vorrei sapere quali margini di intervento ho. Inoltre a seguito di pensionamenti posso fare ricalcolare in tempi brevi il nuovo valore di rapporto degli assegni fissi e FFO?.
I ricercatori cofinanziati incidono sugli assegni fissi del rapporto? E' vero che la loro assunzione può essere fatta in deroga del superamento del predetto rapporto? e se è così sarebbe possibile trasferire la loro assunzione nel 2001 per non gravare troppo?
Spero che le domande poste non siano troppe e comunque interessano diversi colleghi del mio Ateneo che si trovano in questa situazione.
Cordiali saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------
caro collega
ho già scritto ad altri colleghi che le difficoltà di bilancio di molte sedi hanno portato a rinviare, in alcune sedi anche di qualche anno, la presa di servizio rispetto alla chiamata deliberata dalla Facoltà. Non ci sono margini di intervento. E' necessario seguire attentamente l'andamento della reale disponibilità dei punti organico, il rapporto variabile tra spesa corrente retributiva e FFO, i pensionamenti verificatisi e le conseguenti disponibilità di assunzione nei limiti previsti dalle norme. Ciò richiede un frequente contatto con la direzione amministrativa che ha il dovere di informare gli interessati sulla evoluzione della situazione anche ai fini del doveroso perfezionamento delle procedure di assunzione già avviate con regolari atti deliberativi. I ricercatori cofinanziati dovrebbero incidere in proporzione alla quota a carico del bilancio. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sono risultato idoneo ad una valutazione comparativa per posti di seconda fascia (I tornata 2008) bandito dalla mia Università (xxxxxxxxxxxxxx) dove presto servizio come ricercatore da oltre 10 anni.
In tempi record ho avuto l'approvazione degli atti e la chiamata dalla mia Facoltà tanto che il mio nome risulta sul sito del MIUR alla voce "idonei". Ora il problema è la presa di servizio che mi viene ufficiosamente per ora, negata dal Direttore amministrativo adducendo una serie di motivazioni quali:
1) il senato Accademico in data successiva al bando del concorso ha inteso "riprogrammare" assegnando i punti organico per bandire nuovi concorsi per ricercatori cofinanziati (che si stanno chiudendo ora)
2) la necessità di rispettare il tetto max del 40% per l'assunzione di associati e amministrativi oltre il minimo 60% di ricercatori (vincolo che potrebbe essere rispettato assumendo una parte di ricercatori di quelli appena banditi)
3) il vincolo del rapporto tra assegni fissi e FFO che pare per quest'anno superi il 90%
Vorrei sapere quali margini di intervento ho. Inoltre a seguito di pensionamenti posso fare ricalcolare in tempi brevi il nuovo valore di rapporto degli assegni fissi e FFO?.
I ricercatori cofinanziati incidono sugli assegni fissi del rapporto? E' vero che la loro assunzione può essere fatta in deroga del superamento del predetto rapporto? e se è così sarebbe possibile trasferire la loro assunzione nel 2001 per non gravare troppo?
Spero che le domande poste non siano troppe e comunque interessano diversi colleghi del mio Ateneo che si trovano in questa situazione.
Cordiali saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
ho già scritto ad altri colleghi che le difficoltà di bilancio di molte sedi hanno portato a rinviare, in alcune sedi anche di qualche anno, la presa di servizio rispetto alla chiamata deliberata dalla Facoltà. Non ci sono margini di intervento. E' necessario seguire attentamente l'andamento della reale disponibilità dei punti organico, il rapporto variabile tra spesa corrente retributiva e FFO, i pensionamenti verificatisi e le conseguenti disponibilità di assunzione nei limiti previsti dalle norme. Ciò richiede un frequente contatto con la direzione amministrativa che ha il dovere di informare gli interessati sulla evoluzione della situazione anche ai fini del doveroso perfezionamento delle procedure di assunzione già avviate con regolari atti deliberativi. I ricercatori cofinanziati dovrebbero incidere in proporzione alla quota a carico del bilancio. Cordialmente
Alberto Pagliarini
legge Gelmini art. 6 comma 4 affidamenti ai ricercatori
Gent.mo Prof. Pagliarini,
sono una ricercatrice a tempo indeterminato non confermata (in servizio dal nov del 2008 e con 1 solo anno di insegnamento) ho diversi dubbi sull'interpretazione di vari punti del decreto Gelmini, ma in particolare sul comma 4 dell'art. 6, che, a mio avviso, a seconda della chiave di lettura potrebbe essere veramente penalizzante per me.
Articolo 6
(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
"4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari."
Le chiedo cortesemente di dirmi se ho ben interpretato il significato: si ritiene sia un criterio indispensabile per l'affidamento di un corso/modulo che i tecnici laureati, di cui all'art. 50 D.P.R. 11 luglio 1980 n° 382, debbano avere già conseguito 3 anni di insegnamento. Ma questo criterio non si riferisce ai ricercatori a tempo indeterminato.
Nel caso contrario vorrebbe dire che tutti i ricercatori assunti negli ultimi due sarebbero tagliati fuori dalla didattica e penalizzati nell'ottica di un futuro avanzamento di carriera.
Le sono molto grata per la sua attenzione e aspetto la sua risposta.
Cari Saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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gentile dottoressa
il requisito dei tre anni di insegnamento è richiesto, per le leggi richiamate nell'articolo, solo ai tecnici laureati ai quali possono essere affidati corsi e moduli curriculari. Ai ricercatori di ruolo o a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai professori incaricati stabilizzati gli affidamenti sono fatti senza altri requisiti oltre quello dell'ufficio ricoperto. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sono una ricercatrice a tempo indeterminato non confermata (in servizio dal nov del 2008 e con 1 solo anno di insegnamento) ho diversi dubbi sull'interpretazione di vari punti del decreto Gelmini, ma in particolare sul comma 4 dell'art. 6, che, a mio avviso, a seconda della chiave di lettura potrebbe essere veramente penalizzante per me.
Articolo 6
(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
"4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari."
Le chiedo cortesemente di dirmi se ho ben interpretato il significato: si ritiene sia un criterio indispensabile per l'affidamento di un corso/modulo che i tecnici laureati, di cui all'art. 50 D.P.R. 11 luglio 1980 n° 382, debbano avere già conseguito 3 anni di insegnamento. Ma questo criterio non si riferisce ai ricercatori a tempo indeterminato.
Nel caso contrario vorrebbe dire che tutti i ricercatori assunti negli ultimi due sarebbero tagliati fuori dalla didattica e penalizzati nell'ottica di un futuro avanzamento di carriera.
Le sono molto grata per la sua attenzione e aspetto la sua risposta.
Cari Saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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gentile dottoressa
il requisito dei tre anni di insegnamento è richiesto, per le leggi richiamate nell'articolo, solo ai tecnici laureati ai quali possono essere affidati corsi e moduli curriculari. Ai ricercatori di ruolo o a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai professori incaricati stabilizzati gli affidamenti sono fatti senza altri requisiti oltre quello dell'ufficio ricoperto. Cordialmente
Alberto Pagliarini
legge Gelmini e anno sabatico
Gentile Prof. A. Pagliarini le volevo chiedere se a seguito della
approvazione della legge Gelmini siano cambiate le regole per la richiesta
di un periodo di sabatico relativamente alle posizioni di Prof. associato
confermato e Prof. ordinario di ruolo universitari rispetto al
DPR/382/1980 Art.17 ed in particolare alla affermazione al primo punto:
''...a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca
scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali
complessivamente per non piu' di due anni accademici per decennio.''
Il dubbio viene dalla lettura del testo Gelmini Art.19 comma 3
relativamente ai dipendenti pubblici ''per quanto riguarda il congedo per
motivi di studio non ha diritto chi ha gia' conseguito un dottorato''.
La ringrazio anticipatamente per l'attenzione e la risposta, cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxx.
----------------------------------------------------
caro collega
l'art. 19 comma 3 riguarda solo il dottorato di ricerca e l'aspettativa con
o senza assegni concessa a un pubblico dipendente per la frequenza del
dottorato. Non vi è alcun nesso con l'anno sabatico ai professori di ruolo.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
approvazione della legge Gelmini siano cambiate le regole per la richiesta
di un periodo di sabatico relativamente alle posizioni di Prof. associato
confermato e Prof. ordinario di ruolo universitari rispetto al
DPR/382/1980 Art.17 ed in particolare alla affermazione al primo punto:
''...a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca
scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali
complessivamente per non piu' di due anni accademici per decennio.''
Il dubbio viene dalla lettura del testo Gelmini Art.19 comma 3
relativamente ai dipendenti pubblici ''per quanto riguarda il congedo per
motivi di studio non ha diritto chi ha gia' conseguito un dottorato''.
La ringrazio anticipatamente per l'attenzione e la risposta, cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxx.
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caro collega
l'art. 19 comma 3 riguarda solo il dottorato di ricerca e l'aspettativa con
o senza assegni concessa a un pubblico dipendente per la frequenza del
dottorato. Non vi è alcun nesso con l'anno sabatico ai professori di ruolo.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
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