domenica 16 gennaio 2011

riconoscimento servizio militare

Gentile prof. Pagliarini,

sono un ricercatore confermato dal 2007. Da tempo ho presentato istanza di rettifica del decreto di ricongiunzione dei servizi pregressi nella sede in cui ho prestato servizio fino al Dicembre del 2009, prima di essere trasferito ad altro ateneo. Si tratta del periodo di servizio militare, che non è stato calcolato per l'inquadramento economico, secondo quanto disposto dalle leggi da Lei più volte menzionate. La documentazione, spedita prima agli uffici del personale, poi al rettorato, è approdata al'ufficio per gli affari legali, che mi ha comunicato in data odierna che "considerate le circastanze di fatto dedotte e le questioni di diritto prospettate, l'Amministrazione universitaria ha ritenuto di dover sottoporre la questione all'Avvocatura distrettuale dello Stato, affinchè esprima il proprio autorevole parere. Tale richiesta di parere sarà trasmessa per conoscenza anche alla S.V."
A questo punto, c'è qualcosa che io possa fare?
La ringrazio della cortese attenzione e Le auguro buon anno

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caro collega
la sua amministrazione ha avuto dubbi sull'applicazione di una legge, peraltro chiara, quale quella sul riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio militare. Ha chiesto un parere all'Avvocatura. Non le resta che attendere il parere che le sarà comunicato. Ove negativo, ne dubito, potrà adire le vie legali. Cordialmente
Alberto Pagliarini

bando anomalo e anomala valutazione dei titoli

salve,
Le scrivo per sottopporre alla sua attenzione il mio caso

Ho partecipato ad un concorso per titoli e colloquio per l'ammissione al dottorato di ricerca, il cui bando prevedeva esplicitamente la partecipazione al concorso anche per i laurenadi che avessero conseguito il titolo di laurea specialistica entro il 30/11/2010 (io ho conseguito il titolo il 26/11/2010) , tuttavia si consentiva alle commissioni di valutare i titoli presentati entro la scadenza del bando (15/11/2010). L'esame (titoli e colloquio si è svolto il 6/12/2010).

Le allego le testuali parole del bando...

Possono presentare istanza di partecipazione anche coloro i quali, regolarmente iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento), conseguano il relativo diploma entro il 30.11.2010.
In tal caso, l’ammissione verrà disposta “con riserva” ed il candidato sarà tenuto a produrre, a pena di decadenza, al recapito indicato al successivo art. 3, il relativo certificato di laurea entro il 10 dicembre 2010.
In ogni caso, le commissioni valuteranno i titoli presentati dai candidati entro la scadenza del presente bando (15/11/2010)

tutto ciò premesso:

dalla graduatoria provvisioria redatta dalla commissione io risulto idone al terzo posto (senza borsa) con un punteggio di 81/120 di cui (21/60 titoli) e (60/60 colloquio).
in poche parole non mi è stato valutato il titolo di laurea perchè la commissione attenendosi alle disposizioni del bando non poteva valutare un titolo non allegato. in proposito le faccio presente che il bando prevedeva che si allegasse ai documenti da presentare entro la scadenza del 15/11/2010 un'autocertificazione in cui il laureando dichiarasse di conseguire il titolo entro il 30/11/2010. e' di tutta evidenza che da tale situazione ne sia derivato una discriminazione nello svolgimento del concorso...si consente la partecipazione a chi si laurea entro il termine stabilito dal bando (30/11/2010), ma non se ne consente la valutazione del titolo.
attraverso il mio legale abbiamo presentato istanza di rettifica della graduatoria di merito ( non ancora approvata dal decreto rettorale)

La ringrazio infinitamente per i suggerimenti e le opinioni che vorrà fornirmi in merito.

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caro dottore
è alquanto bizzarro che un bando conceda la partecipazione al concorso a coloro che alla scadenza del bando non hanno il richiesto titolo di laurea ma possano conseguirlo qualche settimana dopo. Sembra un bando fatto su misura per consentire la partecipazione a qualcuno. Forse per evitare simile giudizio il bando non consente la valutazione del titolo conseguito dopo la scadenza. La commissione si è strettamente attenuta al bando e non ha valutato la laurea. Non poteva fare diversamente per evitare ricorsi di altri candidati che risulterebbero danneggiati da una valutazione non dovuta, come previsto dal bando. Credo che solo un giudice potrebbe imporre la rettifica della graduatoria di merito stilata dalla commissione. Ciò accade perché è stato emanato un bando senza attenersi a regole precise e inequivocabili, come dovrebbe essere. Misteri della burocrazia! Cordialmente
Alberto Pagliarini

periodo di prova e conservazione del posto

Gentile Prof. Pagliarini,

ho appena preso servizio come ricercatore universitario (il 31/12/2010) e ho dato le dimissioni da un incarico a tempo indeterminato (part time) di Istruttore Direttivo Tecnico presso un Comune della zona, sottolineando che avrei avuto diritto alla conservazione del posto per un periodo pari al periodo di prova imposto dall'amministrazione in cui subentro. Non ho esplicitato la durata del periodo di prova, ma ritengo che per un ricercatore universitario si possano considerare i tre anni prima della conferma quale periodo di prova. E' corretto? Devo comunque inoltrare domanda all'Amministrazione di provenienza (il Comune) o è un diritto già acquisito?

La ringrazio
Cordiali saluti

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gentile dottoressa
deve presentare domanda alla sua amministrazione chiedendo l'aspettativa senza assegni per il triennio di conferma da ricercatore non confermato. L'amministrazione potrà concederla per intero o in parte in base alle norme contrattuali del comparto che regolamentano la concessione dell'aspettativa. Cordialmente
Alberto Pagliarini

valutabilità di servizi universitari in un concorso per dirigente

Gentilissimo prof. Pagliarini,
le sarei particolamente grata se potesse darmi qualche utile informazione in merito alla valutazione di alcuni titoli nei concorsi pubblici.
Sono un architetto ed ho recentemente partecipato ad un concorso per dirigenti architetti in cui come requisiti di ammissione si prevede che "gli aspiranti al concorso devono possedere (... ) c) anzianità di almeno 5 anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità a concorso prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello o corrispondenti, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e non livello o corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni ... L àmmissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative di durata quinquennale con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di quinquennali attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analoqo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo professionale".
Nel mio caso specifico non ho l'anzianità di servizio presso pubbliche amministrazioni, ma ho svolto attività presso pubbliche amministrazioni soprattutto presso l'università.
In particolare sarei interessata a sapere come possono essere valutate alcune mie esperienze :

- borsa di studio CNR (annuale) ;
- dottore di ricerca in progettazione urbana;
- cultore della materia " e partecipazione ufficiale a commissioni di esama nel settore H10A dal 1996 al 2004
- professore a contratto presso la facoltà di Architettura ;
- partecipazione a Gruppi di ricerca;
- Attività didattica, seminariale e di ricerca svolte a titolo gratuito presso la facoltà di Architettura
Spero tanto in un suo intervento chiarificatore...
Ringraziandola in anticipo per la sua disponibilita, le invio i miei più sentiti saluti ed auguri per un sereno 2011
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caro dottore
al suo quesito non può essere data risposta univoca. Infatti la commissione potrà ritenere valutabili le sue esperienze universitarie ma potrà anche ritenere che le stesse esperienze non rientrano nei corrispondenti profili del ruolo professionale.
A mio parere alcune delle esperienze elencate potrebbero essere considerate valutabili. Cordialmente
Alberto Pagliarini

aspettativa ed assegno ad personam

Gent.mo Prof. Pagliarini,
innanzitutto la ringrazio perché è una delle poche fonti di informazione
sul mondo universitario che fornisce risposte chiare e precise.
Le espongo il mio caso. A seguito di vincita di concorso pubblico sono
stata assunta presso un’Agenzia Fiscale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato. Attualmente ho vinto un concorso come ricercatore
universitario (sempre a tempo indeterminato).
Il contratto del comparto Agenzie Fiscali in merito all’aspettativa recita
così:
“L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è,
altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa Agenzia o
ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova”.
In ufficio non sapevano bene come comportarsi, e alla fine mi hanno
concesso un’aspettativa di soli 6 mesi, anche se in realtà il periodo di prova del
ricercatore non confermato è di 3 anni!
Secondo lei posso appellarmi in qualche modo a questa decisione chiedendo
che l’aspettativa, che dovrebbe avere la finalità di tutelare il dipendente con
la conservazione del posto di lavoro, venga protratta per la durata del
periodo di conferma?

Inoltre in merito all’assegno ad personam, mi hanno detto che nel computo
dello stesso non rientra l’indennità di amministrazione in quanto
componente, sebbene fissa, non pensionabile. Lei che ne pensa?

Grazie ed auguri di Buon Anno,

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gentile dottoressa
l'aspettativa per i dipendenti di ruolo contrattualizzati è regolamentata
dalle norme contrattuali specifiche del comparto di appartenenza. Nel suo
caso l'unica aspettativa senza assegni prevista è quella della durata
massima di 6 mesi. Non credo possa impugnare la decisione dell'ufficio che
si è strettamente attenuto alle norme contrattuali. Per quanto attiene
l'assegno ad personam, per legge pensionabile, nel suo computo non possono
essere considerate indennità non pensionabili. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sul ricercatore a tempo determinato

Gent.mo Prof. Pagliarini,
come noto, la questione dei Ricercatori a Tempo Determinato è una di quelle sulle quali, maggiormente, la discussione intorno alla ormai legge Gelimini è divampata nel corso dell'iter parlamentare relativo al DDL stesso.
Premesso che allo stato attuale delle cose, in assenza dei decreti attuativi che renderanno la legge stessa, per così dire, esecutiva nelle sue parti, mi piacerebbe sapere la sua opinione a riguardo del futuro di chi, ad oggi, risultasse già titolare di una posizione da ricercatore a tempo determinato all'interno di un'Università italiana. Come noto, infatti, tale figura giuridica è già da tempo inserita nel panorama di quelle previste dalla normativa in tema di personale universitario e, non molto tempo fa, è stata interessata da un un intervento legislativo (decreto, se non ricordo male) a seguito del quale si è avuta una decisa impennata del livello salariale ad essa riferito.
Chi già in possesso di tale posizione, la perderà in attesa di rientrare nelle status una volta ottemperato (sempre che possa essere in grado di farlo) a quanto la nuova normativa impone anche in termini di reclutamento? In questo caso gli anni pregressi avranno valenza nell'ottica del potenziale accesso all'abilitazione nazionale (3+3) ?
Si genereranno, e sarebbe un'ulteriore complicazione all'interno di un panorama già poco chiaro, due figure separate di ricercatore TD, una con la canonicità prevista dalla nuova legge e l'altra basata sul, per così dire, vecchio sistema?
La questione, per quanto mi è dato di capire, sembrerebbe anche molto basarsi sull'imputazione dei costi di gestione di tali figure; saranno a carico dell'FFO degli Atenei, saranno interamente sopportate dai progetti di ricerca, saranno un qualcosa di misto?

La ringrazio anticipatamente per la cortese risposta che vorrà fornirni.

Cordialmente,

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caro dottore
la legge Gelmini, così com'è, non è attuabile. Entro 6 mesi a far tempo dal 29 gennaio, data di entrata in vigore della legge, devono essere riscritti gli Statuti delle università. Entro un anno devono essere emanati oltre 40 decreti legislativi, decreti ministeriali non ordinamentali e relative circolari esplicative. Qualsiasi previsione fatta oggi è puramente fantasiosa. L'unica risposta alle sue domande è che la figura del ricercatore a tempo determinato sarà presumibilmente unica, anche perché un obiettivo della riforma è quello di semplificare e ridurre le figure di precariato diverso esistenti oggi e ad attuazione della riforma. Qualsiasi altra previsione potrebbe risultare solo "astrologia universitaria". Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 1 gennaio 2011

sulla "mobilita' volontaria" dall'Universita' a un Ente di Ricerca

Caro Pagliarini,
mi permetto di scriverle nuovamente nel dubbio che il mio precedente messaggio
non sia stato trasmesso correttamente. Io sono stato in aspettativa senza assegni
per 5 anni dalla mia posizione di Professore Ordinario, per dirigere una Struttura
di un Ente di Ricerca, e sono rientrato all'Università a fine settembre. Per varie
ragioni, potrebbe essere profiquo continuare la mia attività a tempo pieno
nell'Ente in questione, e mi chiedo se in questo caso si possa applicare la cosidetta
"mobilità volontaria" (Art. 30 Dlgs 165/2001), transitando cioè definitivamente nella
dirigenza dell'Ente.

La ringrazio in anticipo per l'attenzione e le porgo i miei migliori auguri.
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caro collega
ritengo che la via della "mobilita' volontaria" di cui all'art. 30 del Dlgs. 165/2001, integrato dall'art. 5, comma 1 - quater della legge 43/2005 possa essere utilizzata, ma con adeguate accortezze. Poiche' non e' un semplice interscambio tra due dipendenti di amministrazioni diverse, ma un volontario trasferimento di un dipendente da una ad altra amministrazione, per il quale, peraltro, e' indispensabile un regolare nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, sarebbe preferibile predisporre alcuni formali atti preparatori. Una dichiarazione dell'Ente di ricerca che attesti la piena e apprezzata validita' della direzione della struttura per 5 anni, con piena soddisfazione del personale e dell'Ente per i risultati conseguiti. La successiva dichiarata disponibilita' del docente a trasferire il suo posto di ruolo a dirigere definitivamente la struttura dell'Ente di ricerca, gia' diretta per 5 anni con dichiarata soddisfazione della stessa, ovviamente se l'amministrazione di appartenenza dovesse concedere il regolare nulla-osta. Ci sarebbero i presupposti per giustificare l'attribuzone della direzione di una struttura a tempo indeterminato, probabilmente non contemplata nel CCNL dei dipendenti dell'Ente al quale la struttura appartiene. Ritengo in tal modo piu' facilmente raggiungibile l'effetto della "mobilita' volontaria" . Cordialmente
Alberto Pagliarini