sabato 28 maggio 2011

ricongiunzione o totalizzazione dei contributi

Caro Prof. Pagliarini,
grazie per il suo insostituibile aiuto. Sono una ricercatrice in attesa di conferma e vorrei porle un quesito che risguarda vari miei colleghi che si trovano nella mia stessa situazione.
Abbiamo maturato durante gli anni di dottorato e post-dottorato con assegno di ricerca un certo numero di anni di versamenti nella gestione separata INPS. ll nostro ufficio pensioni sostiene che non possiamo effettuare un ricongiungimento dei contributi con gli attuali contributi INPDAP. Tempo fa mi sembrava di aver letto nel suo forum che il ricongiungimento era possibile. Come stanno le cose?
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxx

-------------------------------------------------
gentile dottoressa
Le suggerisco di chiedere personalmente all'ufficio informazione della sede INPDAP a cui fa capo l'ateneo, se è possibile il ricongiungimento dei contributi INPS in gestione separata con quelli attuali INPDAP. Se la risposta, come presumo, sarà negativa, allora occorre chiedere la totalizzazione dei contributi, sicuramente possibile, farsi spiegare come avviene e se la domanda va presentata direttamente all'INPDAP o all'ateneo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

attività di consulenza

Gentile Prof. Pagliarini,
le pongo una domanda a cui ho trovato risposte alquanto discordanti.
Attualmente (dopo aver conseguito il dottorato, avuto assegni di ricerca
presso l'Universita' e presso il CNR) sono borsista post-doc presso
l'Università di Catania. Nella speranza che ualcosa si smuova, vorrei porle
il seguente quesito:

un ricercatore o professore universitario a tempo pieno puo' svolgere
attivita' consulenziale verso privati/enti pubblici? Ho visto sia il
regolamento del mio ateneo sia le sue precedenti isposte, ma un collega mi
ha fatto sorgere un dubbio dicendo che tra le varie modifiche della legge
Gelmini, ora un docente universitario e' libero di svolgere attività di
consulenza.

In attesa di una sua risposta, la saluto cordialmente.



---------------------------------------
caro dottore
il comma 9 dell'art. 6 della legge Gelmini stabilisce, senza ombra di
dubbio, l'incompatibilità dell'attività libero-professionale per i
professori e i ricercatori a tempo pieno. Il comma 10 dello stesso articolo,
recita "I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto
dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con
retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale,attività di collaborazione scientifica e di consulenza,
......................". Ritengo che se per attività di consulenza si
intende attività libero-professionale con il privato o con il pubblico, tale attività non è possibile per il comma 9. Se invece, la consulenza è intesa come consulenza scientifica, come espressamente previsto per tutte le altre attività compatibili citate nel comma 10, l'attività di consulenza è possibile, anche retribuita. Questa ritengo sia l'unica interpretazione esatta delcombinato disposto dei commi 9 e 10 dell'art. 6. Ovviamente i regolamenti di ateneo dovranno prevedere in quali casi l'attività di consulenza, anche retribuita, è da intendersi come consulenza scientifica. In caso contrario un docente a tempo pieno sarebbe libero di fare qualsiasi attività di consulenza retribuita con il pubblico e con il privato, anche in maniera continuativa, il che è in contrasto con lo spirito dello stesso comma 10 e, in particolare, con il richiamato comma 9.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 27 maggio 2011

decorrenza pensionamento di vecchiaia e di anzianità per i docenti universitari

Gent.mo Prof. Pagliarini



La disturbo per avere qualche ragguaglio sulla mia situazione pensionistica.

Ho avuto il suo indirizzo dal Dr. Paolo Manzini con il quale mi sono sentito nella giornata di ieri e che la saluta.

Sono un ricercatore confermato nato il 7 agosto del 1952, sono stato nominato assistente incaricato il 1-5-1979 e quindi ricercatore confermato con decorrenza giuridica dal 1-8-1980 ed economica dal 1-11-1981, a tutt’oggi svolgo la mia attività di ricercatore presso la Microbiologia della Facoltà di Medicina di Messina.

Ho riscattato gli anni di laurea, in Scienze biologiche ed il periodo svolto come assistente per un totale di 6 anni e 6 mesi. Pertanto, se non sbaglio, al 31 dicembre dell’anno in corso la mia anzianità di servizio sarà di 36 anni ed 8 mesi.

Sto considerando la possibilità di usufruire della pensione di anzianità che, secondo i miei calcoli maturerebbe al compimento del sessantesimo anno di età (7 agosto 2012) con un anzianità di servizio tale da farmi raggiungere quota 97,4 a quella data.

Il quesito che le pongo riguarda il caso di un mio collega che sta per essere collocato a riposo per raggiunto limite di età, 65 anni, che ha compiuto il 1-gennaio di quest’anno. La nostra amministrazione intende collocarlo a riposo alla fine del corrente anno accademico, era invece nostra convinzione che sarebbe stato necessario attendere un anno ed un mese dal momento della maturazione del diritto, quindi febbraio 2013. Ho chiesto al Dr. Manzini se il collocamento a riposo secondo l’anno accademico si applichi anche alle pensioni di anzianità ma non ha saputo dirmi con sicurezza cosa accada in questo caso e mi ha suggerito, come detto, di rivolgermi a Lei.

Pertanto il quesito è: andrò in pensione di anzianità il primo settembre del 2013, oppure il primo novembre dell’anno prossimo 2012, avendo maturato il diritto, salvo errori, il 7 agosto dello stesso anno?



Ringraziandola per la sua disponibilità La saluto cordialmente e resto in attesa di una Sua cortese risposta


xxxxxxxxxxxxxxxxx


--------------------------------------------------------------------

caro collega

la legge 122/2010 di conversione con modificazioni del decreto legge 78/2010, ha lasciato invariato il regime pensionistico preesistente per il personale
della scuola e dell'università. Pertanto il pensionamento di vecchiaia o di anzianità per i docenti decorre dall'inizio dell'anno accademico, 1° novembre. successivo a quello nel quale si compie l'età anagrafica per il pensionamento d'ufficio per raggiunti limiti d'età, o per il richiesto pensionamento d'anzianità, avendo maturato i relativi requisiti contributivi e anagrafici. Non vale quindi la "finestra mobile" per i docenti universitari. Ricambio i saluti al dott. Manzini. Cordialmente

Alberto Pagliarini

aspettativa ed idoneità nazionale

Ch.mo Prof. Pagliarini,
Ho letto con grande interessa il suo blog.
Le sarei molto grato se potesse darmi un'importante informazione.
Sono un ricercatore universitario confermato, quest'ano dovrei andare a lavorare presso un centro di ricerca estero per un anno. Per fare ciò mi metterò in aspettativa.
Posso partecipare all'abilitazone nazionale pur stando in aspetttiva?
La ringraio per la Sua autorevole risposta
Distinti sauti
xxxxxxxxxxxxxxx

------------------------------------------------------------
caro collega
certamente si. Cordialmente
Alberto Pagliarini

applicazione circolare MIUR del 18/5/2011

Caro Prof. Pagliarini,

volevo chiederle un parere riguardo la nota del MIUR reperibile al sito

http://reclutamento.murst.it/sessioni_2008/documenti/Nota_art_29_comma4.pdf

con la quale viene disposto l'annullamento delle
chiamate alle quale non è seguita la presa di
servizio entro 90 giorni. Secondo lei,
l'annullamento della chiamata riguarda solo le
chiamate effettuate dopo l'entrata in vigore
della legge (29/1/2011) o anche quelle precedenti?

Saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxx


-----------------------------------------------------------------------------
caro collega
l'art. 29 della legge 240/2010, legge Gelmini, fissa le norme transitorie
valide sino a quando le nuove norme non saranno andate a regime.
Pertanto il comma 4 dell'art. 29 interessa solo i docenti che alla data di
entrata in vigore della legge avevano conseguito l'idoneità alla 1^ o alla
2^ fascia e quelli che la conseguiranno su concorsi banditi secondo le vecchie
norme. Agli idonei per i quali c'è stata le decisione di chiamata ma non la
nomina e la presa di servizio, l'università che ha bandito il concorso deve annullare la decisione di chiamata e darne comunicazione al CINECA che provvede a
reinserire il nominativo del docente negli elenchi di idonei in attesa di chiamata, in modo che altre università o la stessa che ha bandito il concorso possano
provvedere a effettuare la chiamato entro i limiti di validità dell'idoneità
fissati dalla legge 230/2005, legge Moratti. Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 26 maggio 2011

decorrenza conferma

Gentile prof. Pagliarini,
mi rivolgo a Lei per una questione abbastanza semplice e, data la sua esperienza, sono certa mi sarà di aiuto.
Ho ottenuto la conferma a ricercatore nello scorso aprile, avendo maturato il diritto alla fine di luglio 2010.
Mi chiedevo se la retribuzione economica prevista dalle tabelle stipendiali mi debba essere riconosciuta alla maturazione del triennio di conferma ( da luglio 2010) o soltanto dopo il giudizio della commissione, cioè a conferma avvenuta?
Inoltre, ogni quanti anni è previsto il passaggio alla classe stipendiale successiva per i ricercatori confermati?
La ringrazio e la saluto cordialmente.
xxxxxxxxxxxxxxx

-------------------------------------------------------------
gentile dottoressa
la retribuzione di ricercatore confermato le sarà attribuita dal mese successivo a quello in cui ha terminato il triennio di conferma.
Con la legge 240/2010, legge Gelmini, il quadro retributivo dei docenti universitari è totalmente cambiato. Gli scatti automatici biennali
sono diventati triennali e attribuiti previa valutazione dell'attività svolta nel triennio precedente. Si attende di conoscere l'entità degli scatti.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 25 maggio 2011

su una assurda revoca della presa di servizio di docenti

Gentile Prof. Pagliarini,

complimentandomi per il suo blog, le pongo una questione che riguarda me e altri 36 professori di I fascia, oltre a 17 professori di II fascia della mia università. In breve, tutti noi abbiamo preso servizio il 31 marzo scorso e ieri il Consiglio di Amministrazione, recependo (troppo) tardivamente il parere del Collegio dei Revisori dei conti circa il profilarsi di un danno erariale dovuto alle nostre assunzioni, ha deliberato di revocare le nostre prese di servizio. Un caso che credo diventerà caso nazionale, di certo è già un caso locale (http://www.primadanoi.it/modules/articolo/article.php?storyid=6529; http://ilcentro.gelocal.it/chieti/cronaca/2011/05/24/news/bufera-alla-d-annunzio-salta-il-prorettore-sargiacomo-4269712 ).
In buona sostanza, 54 professori di I e II fascia che hanno regolarmente svolto dei concorsi risultando idonei, sono stati chiamati dalle rispettive Facoltà, sono stati nominati in servizio, e dopo due mesi si trovano "retrocessi" rispettivamente ad associati e ricercatori (oppure letteralmente licenziati se non erano già strutturati) sentendosi dire "scusateci, ci eravamo sbagliati".... Non sono certo che la delibera del CdA avrà una decorrenza fattiva ed immediata, questi fatti sono appena accaduti e nessuno degli interessati ha ancora ricevuto comunicazione ufficiale di revoca - tuttavia le chiedo semplicemente se a sua conoscenza esistono dei precedenti di revoche di presa di servizio dovute non tanto a cause imputabili agli interessati (assenza dei requisiiti, incompatibilità, ecc.) ma a cause legate ad errori o, peggio ancora, a "cambiamenti di idea" nell'amministrazione di un ateneo.

La rignrazio sentitamente e la saluto cordialmente,

xxxxxxxxxxxxxxxxx

----------------------------------------------------
caro collega e cari colleghi
da tempo le norme vigenti impongono l'obbligo della copertura finanziaria per un posto di docente da mettere a concorso. Impongono, altresì, che la spesa per il nuovo assunto rientri
nel limite del 90% del FFO per le spese correnti del personale docente e TA. Alcune norme recenti, mirate al contenimento della spesa pubblica, pongono, inoltre, restrizioni alle nuove assunzioni
in misura percentuale rispetto ai posti resisi disponibili per normale turn-over e, in alcuni casi, prevedono addirittura il blocco delle assunzioni. L'insieme di queste norme è, o dovrebbe essere, noto
agli amministratori di un ateneo, in particolare al direttore amministrativo e ai responsabili dei dipartimenti o uffici preposti alle assunzioni e alla gestione del personale. E' pertanto, assurdo e paradossale quanto è accaduto nel vostro ateneo. e non può essere giustificato da materiale errore. Diversi atenei hanno sfondato il tetto del 90%, sono stati classificati "non virtuosi" e penalizzati con i finanziamenti e il blocco delle assunzioni, ma a tanto non si era ancora giunti. Peraltro, eventuali dubbi sull'applicazione delle norme possono essere anche risolti con specifici quesiti all'Avvocatura dello Stato, prima di assumere decisioni vincolanti per gli effetti giuridici che producono sugli interessati. Sarebbe stato opportuno e necessario valutare attentamente il parere dei revisori dei conti prima di rendere esecutivi i decreti di nomina e le relative prese di servizio, tenendo anche presente il comma 18 dell'art. 29 della legge 240/2010 che fissa le quote di assunzione degli ordinari e dei ricercatori. L'università tutta è in crisi anche per vuoti legislativi, ritardi normativi protrattisi a lungo e sovrapposizione di norme non sempre chiare riguardanti le assunzioni di personale e le relative spese. Proprio per questo occorreva e occorre maggiore cautela ed attenzione prima di assumere decisioni vincolanti e irrevocabili. A questo punto, caro collega e cari colleghi interessati, non resta che adire le vie legali a tutela dei propri diritti e per l'accertamento di responsabilità amministrative. Consentitemi una battuta: l'università italiana è davvero una "Babele universitaria" nella quale convivono, in costante conflitto, una parziale autonomia degli atenei, un soffocante centralismo ministeriale, una disordinata poco chiara legislazione, uno stato giuridico in cui diritti e doveri non sono più uguali per tutti coloro che hanno lo stesso "status". Può ormai succedere di tutto e di più. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 13 maggio 2011

possibilità per mancata conferma di un ricercatore

Gent.mo Prof. Alberto Pagliarini,

Le scrivo per sapere qual'è il destino di un ricercatore eventualmente non confermato.
In effetti sono al III anno di servizio in qualità di Ric. non confermato e, alla fine di questo anno, dovrò consegnare una relazione dettagliata sulla mia attività di ricerca e di didattica condotta durante i 3 anni in questione.
La mia domanda è la seguente: qualora non mi venga concessa la conferma, potrò SICURAMENTE beneficiare di un incarico a tempo indeterminato presso altra struttura o no?
Che diritti avrei in caso di mancata conferma?

In attesa di un suo gentile riscontro Le porgo i miei più Cordiali Saluti

xxxxxxxxxxxxxx

-----------------------------------------------
gentile dottoressa
la conferma può essere ripetuta dopo due anni. Se anche la seconda è negativa può fare domanda per il passaggio ad altra amministrazione dello Stato. La domanda
può essere accolta se vi è disponibilità di posti e dopo un colloquio può essere assunta. Le restrizioni sulle assunzioni attuali rendono più difficile il passaggio.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

periodi utilizzabili nella ricostruzione di carriera di un ricercatore

gentile Prof Pagliarini,
innanzitutto grazie per questa sua attività. Sono un ricercatore da poco
confermato seppur con decorrenza ottobre 2009. Le scrivo riguardo alcuni
dubbi riguardanti la ricostruzione di carriera.
Sono valutabili periodi trascorsi presso università straniere per
svolgere attività di ricerca durante il dottorato di ricerca?
E' valutabile un periodo di congedo senza assegni dalla scuola secondaria
per poter frequentare un dottorato di ricerca?

Cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxxxx

----------------------------------------------------------
caro dottore
nessuno dei periodi da lei indicati è utilizzabile nella ricostruzione di
carriera di un ricercatore. Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 12 maggio 2011

sulla mobilità con la legge Gelmini

Gent.mo prof. Pagliarini,

sono professore associato confermato in attesa di mobilità,
che l'anno scorso mi è stata di fatto preclusa, essendo stato pubblicato il decreto di ripartizione dell'ffo per l'anno 2010 il 31 dicembre.

Le chiedo il suo parere perché non mi è ben chiaro se, alla luce della nuova legge sull'Università (articolo 7)
ci sono delle differenze rispetto agli anni scorsi, cioè se bisognerà aspettare che venga ripartito l'ffo per il nuovo anno o se è necessario un decreto attuativo.

Inoltre c'è anche la questione del quinto dei posti da riservare al personale esterno, ma per esterno si intende anche personale di altri Atenei, secondo lei?

La ringrazio per l'attenzione e per la sua disponibilità

Cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxxx

----------------------------------------------------------------------
gentile Collega
per il comma 3 dell'art. 7 occorre aspettare la ripartizione del FFO, perché in base alle disponibilità del fondo possono (non devono) essere destinate incentivazioni
per la mobilità. Il decreto attuativo di cui al comma 5 riguarda solo , "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori
universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica."
Il quinto dei posti da riservare riguarda, a mio avviso, personale esterno all'università, cioè proveniente da altre amministrazioni o dal mondo esterno.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 11 maggio 2011

opzione al regime della legge Moratti

Egregio prof. Pagliarini,

sono un professore associato non confermato.
Avendo preso servizio il 1 ottobre 2008, ho sempre dato per scontato che non dovessi optare per il regime previsto dalla legge Moratti, giacché ritenevo di trovarmi automaticamente in quel regime.
Ora, nell'affastellarsi di comunicazioni che ha seguito l'emanazione della legge Gelmini, si sostiene da più parti che anche chi ha preso servizio dopo l'approvazione della legge Moratti deve comunicare formalmente alla propria amministrazione la sua opzione per tale regime (poiché è comunque risultato idoneo in un concorso svolto secondo modalità previgenti e poiché le modalità concorsuali previste dalla legge Moratti non sono mai state attuate), altrimenti non potrà restare in servizio dopo il 65simo anno d'età.

Sa darmi indicazioni in proposito?

La ringrazio moltissimo e la saluto,

xxxxxxxxxxxxxxxxx


-----------------------------------------------------------------
caro collega
quanto ha appreso è vero. Per non andare in pensione a 65 anni occorre esercitare il diritto di opzione per la legge Moratti. Lo può fare anche ora. Secondo l'interpretazione che la
sua sede ha dato al comma 17 dell'art. 1 della predetta legge, potrà essere messo in pensione al compimento del 68° anno o del 70° anno. Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 5 maggio 2011

avanzamento di carriera solo ai fini giuridici nel triennio 2011 - 2013

Gent.mo prof. Pagliarini, Le scrivo per un dubbio che la mia amministrazione non ha saputo risolvere. Abbiamo diverse nomine a prof. Ordinario con decorrenza 1/1/2011 sulle quali l’applicazione della legge Gelmini mi porterebbe ad applicare solo giuridicamente tali nomine ma non economicamente in quanto mi sembra rientrino nel blocco triennale. Le sembra corretta tale interpretazione? Peraltro sono certo del fatto che anche altre Università si sono orientate in questo senso.
Grazie per la sua disponibilità

Cordialmente
dott.xxxxxxxxxxxxxxx
Vicario del Dirigente
Area del Sostituto d’Imposta
Università di xxxxxxxxx

--------------------------------------------------------------------
caro dottore
se il passaggio da straordinario ad ordinario si considera come avanzamento di carriera, non automatico, che avviene con regolare concorso di valutazione, dopo il triennio, e con attribuzione, se positiva, di un nuovo trattamento economico nel ruolo, per la lettera del comma 21 dell'art. 9 della legge 122/2010, l'avanzamento di carriera è valido solo ai fini giuridici e, quindi, per esclusione, non ai fini economici.
Molte sedi hanno applicato la norma in tal senso. Sembra che qualche sede l'abbia applicata in tal senso ma solo nei casi di passaggio da ricercatore a professore associato non confermato e da associato confermato a straordinario, ritenendo questo passaggio un avanzamento di carriera, mentre la conferma e lo straordinariato dopo il triennio sono stati considerati come passaggi nello stesso ruolo, non come avanzamento di carriera. Ritengo alquanto forzata siffatta interpretazione per due motivi. 1) Nella norma è espressamente scritto "progressioni economiche di carriera comunque denominate", quindi rientrano anche quelle della conferma ad associato o dell'ordinariato, dopo il triennio, se la valutazione è positiva, perché si acquisisce una progressione economica con passaggio da associato non confermato ad associato confermato o da straordinario ad ordinario. 2) Inoltre per il combinato disposto del comma 1 dello stesso art. 9 la retribuzione nel triennio 2011 - 2013, non può superare quella attribuita nel 2010. Per quest'ultimo motivo il legislatore ha inserito nel comma 21 gli avanzamenti di carriera validi solo ai fini giuridici, per evitare che solo per alcuni, nella fattispecie i docenti che nel triennio di blocco delle retribuzioni acquisiscono un avanzamento di carriera, il blocco non produca alcun effetto, con evidente sperequazione di trattamento rispetto a tutti gli altri docenti. Cordialmente
Alberto Pagliarini

blocco scatti anzianità e ricorsi al TAR

Gent.mo prof. Pagliarini,

nel ringraziarla ancora una volta per il suo splendido e utilissimo
lavoro, vorrei chiederle un parere circa il blocco degli scatti.
Alcuni colleghi (e cosi' mi sembra in un intervento sul suo blog)
ritengono che tra le varie iniquita' ci sia il fatto che alcuni
perderebbero uno scatto (quello del 2012), mentre altri ne perderebbero
due (2011 e 2013, considerando ancora scatti biennali).
La mia interpretazione, pur ravvisando l'ingiustizia della norma, e'
invece la seguente:
1) chi ha maturato lo scatto nel 2010, vedra' riconosciuto lo scatto
successivo nel 2015 (considerando che il triennio 2011-2013 non viene
conteggiato);
2) chi invece ha maturato lo scatto nel 2009, dovra' aspettare, per lo
scatto successivo, il 2014.
Tenendo conto che gli scatti diventeranno triennali, in entrambi i casi
si perde uno scatto.
Infatti:

senza il blocco con il blocco
1) 2010, 2012, 2015,... 2010, 2015, 2018,..
2) 2009, 2011, 2014,... 2009, 2014, 2017,...

Naturalmente ci sarebbe un'ulteriore disparita' di trattamento se la
classe retributiva maturata nel primo caso (2010) fosse superiore a
quella maturata nel secondo (2009). In questa situazione nel triennio
2011-2013 il secondo perderebbe il differenziale di stipendio per 3 anni.
Le sarei grato se potesse chiarire questo aspetto, anche in vista di un
eventuale ricorso al TAR.

Cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxx

----------------------------------------------------------------
caro collega
quando è stata varata la legge 122/2010 sul blocco delle retribuzioni e
degli scatti, non c'era la legge Gelmini e gli scatti erano biennali.
Pertanto gli effetti iniqui rilevati all'epoca erano esatti. Chi maturava uno scatto nel 2010 ne perdeva uno nel triennio di blocco, chi lo maturava nel 2009 ne perdeva due. Con la legge Gelmini gli scatti sono stati trasformati da biennali a triennali per cui il precedente assunto non ha più valore e vale esattamente quello da lei
formulato, in cui lo scatto perduto da tutti è unico e permane l'iniquità sul quantum dello scatto bloccato per un triennio. Queste ed altre iniquità vanno precisate nei ricorsi al TAR soprattutto ai fini della incostituzionalità della norma, mentre per la non applicabilità del blocco degli scatti ai docenti l'argomento principe è che non sono più automatici. Ho già precisato che è difficile che passi la richiesta della non applicabilità del blocco degli scatti, automatici o no, a causa del combinato disposto del comma 21 e del comma 1 dell'art. 9 della 122/10, che impone il totale blocco delle retribuzioni nel triennio, congelate a quelle in godimento nel 2010.
Comunque il ricorso si può fare e conviene farlo per entrambi i motivi. Sarà
il legale a decidere quale dei due è in subordine. Permanendo ed essendosi
aggravate le disastrose condizioni economico-finanziarie di bilancio e del debito
pubblico, ormai al livello pericoloso del 120% del PIL, si rafforza il
pericolo già da me segnalato, che una massiccia ondata di ricorsi porti il governo a varare una leggina con la quale elimina il requisito della automaticità degli scatti e riduca, per quanto possibile,gli elementi di incostituzionalità oggi presenti nella norma.
Cordialmente
Alberto Pagliarini